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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 14644/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato ad [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], n.q di genitori esercenti la Parte_2 responsabilità parentale sul minore nato a [...] il CP_1
11.11.2016, rappresentati e difesi dall'avv.to Luigia Russo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
Resistente contumace
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 21.11.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 4.10.2023 la domanda per CP_2 il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di frequenza e di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario relativo alla suddetta prestazione;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa per Per_1 ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_2 accessori, con vittoria di spese.
L' , pur regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_2
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, il minore, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di frequenza).
Parte ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha valutato in modo adeguato le patologie di cui il minore
è affetto, evidenziando in particolare che “la storia clinica del minore (nato in data [...]) si caratterizza CP_1 per una diagnosi di “disturbo dell'attenzione con secondario interessamento degli apprendimenti scolastici” con conseguenti ripercussioni negative sul rendimento scolastico, nonché sulle autonomie personali e sociali, tanto da necessitare tutt'ora di terapie riabilitative (logopedia, foniatria, psicomotricità, neuropsichiatria infantile nonché la necessità di un doposcuola specialistico con frequenza trisettimanale) che nel tempo hanno dettato un “parziale miglioramento”, ma allo stato permane, tuttavia, immaturità e lentezza dei processi cognitivi, percezione di inadeguatezza con inibizione ed ansia prestazionale”. La condizione del minore, pertanto, giustifica la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
Invero la dott.ssa risulta avere condotto con un condivisibile Per_1 metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono il minore, anche in relazione alla documentazione medica allegata agli atti. In particolare, il consulente, nel corpo della perizia agli atti, ha rilevato che “all'esame obiettivo, personalmente effettuato, non si evidenziano alterazioni morfostrutturali sia dello scheletro assile che appendicolare, nonché patologie organiche a carico degli altri distretti anatomici. Si presenta sufficientemente curato nella persona e abbigliamento. Accede al colloquio con atteggiamento inizialmente introverso, tuttavia, si mostra collaborante, mostrando eloquio fluente caratterizzato da vocabolario elementare adeguato al grado scolastico acquisito: le risposte sono congrue alle domande postegli. Non riferisce difficoltà nell'attività ludiche partecipando con interesse sia a quelle in ambito scolastico che di vita comune.
Trascorre il proprio tempo libero con coetanei oppure con il fratello più piccolo. Effettua un disegno su richiesta della scrivente. Mostra residua difficoltà nel calcolo aritmetico mentale, mentre, risulta conservata la numerazione progressiva. Si evidenzia facile distraibilità. Espleta autonomamente le operazioni di igiene personale. Frequenta regolarmente la scuola dell'obbligo nonché centri per logopedia e psicomotricità. Infine, risulta conservata la capacità di orientamento spazio1tempo. In conclusione, il quadro patologico riscontrato durante la visita personalmente eseguita depone per un ritardo di apprendimento valutabile in una forma lieve che non determina disfunzioni delle capacità cognitive, pertanto, alla luce di quanto espresso dalla normativa vigente (legge 289/90), non emergono sufficienti elementi clinici tale da poter riconoscere al minore il diritto all'indennità di frequenza”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali, contenendo l'opposizione contestazioni generiche non fondate su valide dimostrazioni cliniche.
Il certificato medico del 18.09.2025 allegato alle note del
22.09.2025 conferma la diagnosi già formulata dal consulente e non attesta un aggravamento delle condizioni cliniche dell'esaminando.
Per tali motivi la prospettazione attorea, al limite dell'inammissibilità in quanto carente della specificazione dei motivi della contestazione, non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell' e si liquidano come in CP_2 dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza disattesa, così provvede: Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_2 separato decreto.
Aversa, 29.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua