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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5874/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorentino De Leo, per Parte_1 procura in atti;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv. Nadia Perego e Antonello Monoriti;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: assegno nucleo familiare
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.11.2023, la ricorrente proponeva domanda ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere da 5 anni prima della data della domanda amministrativa (luglio 2017), ai sensi all'art. 2 della legge 153/88, deducendo di avere proposto all' la relativa domanda CP_1 amministrativa in data 1 luglio 2022, ma che l' aveva accolto la domanda solo a CP_1 decorrere dal 1 agosto 2022. CP_ Deduceva che con verbale di accertamento dell'8.2.2017, la Commissione medica aveva riconosciuto la stessa invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nella misura del 100%, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (23.09.2016), e che nella fattispecie in esame l'inabilità lavorativa della stessa risultava, quindi, sussistente a decorrere dalla data sopra indicata, con conseguente illegittimità del provvedimento dell' . CP_1
1 Chiedeva quindi il riconoscimento del diritto a percepire i ratei dell'assegno per il nucleo CP_ familiare a decorrere dal 1° luglio 2017, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal mese di luglio 2017, sino alla data di riconoscimento da parte dell'istituto (31 luglio 2022), con gli interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo. CP_ 2.- Con memoria di costituzione depositata in data 29.04.2024, l chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
3.- Veniva disposta ctu medico legale.
4.- Sostituita l'udienza del 8 luglio 2025 con il deposito di note scritte la causa viene decisa.
5.- Il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare in favore della ricorrente a decorrere dai 5 anni antecedenti la proposizione della domanda amministrativa.
La norma di riferimento è contenuta nell'art. 2 D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88 che testualmente dispone: “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
6.- Il c.t.u. nominato, dott. , all'esito di approfondita indagine medico- Persona_1 legale, che in atto, affetta da “Poliartrosi a severa incidenza Parte_2 funzionale, in soggetto con esiti di frattura del femore sinistro, trattata chirurgicamente con endoprotesi. Vasculopatia cerebrale cronica con demenza non complicata e depressione involutiva. Ipertensione arteriosa ad organicità cardiaca. Ipoacusia bilaterale. Diabete mellito tipo 2, in trattamento con ipoglicemizzanti orali.”, e sulla scorta della presente indagine peritale, è da ritenersi inabile al proficuo lavoro, già a decorrere dal 01/07/2017”.
La relazione di CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
7.- In ordine alla decorrenza del diritto, va constatato che l'art. 2 D.L. n. 69 del 1988 non prevede che il riconoscimento dello stesso sia subordinato ad una preventiva domanda da parte dell'assicurato, l'assegno facendo piuttosto parte del complessivo trattamento pensionistico e come tale dovendo essere automaticamente calcolato. Ciò significa che la
2 domanda amministrativa fa retroagire il diritto nei limiti della prescrizione quinquennale.
8.- Va pertanto accertato che la ricorrente ha diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare sulla pensione SO dal 1 luglio 2017 al 31 luglio 2022, e va condannato CP_ l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i ratei relativi in favore della stessa, ad ogni effetto di legge, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze dei ratei fino al soddisfo, salva applicazione art.16 L. 412/91.
9.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività istruttoria svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate. CP_
10.- Le spese di c.t.u., come liquidate in separato decreto, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione SO dall'1.7.2017 al 31.07.2022 e condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere i ratei relativi in favore della stessa, ad ogni effetto di legge, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze dei ratei fino al soddisfo, salva applicazione art.16 L. 412/91; condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.695,50, oltre CP_1
Iva, cpa e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
CP_ pone le spese di c.t.u a carico dell' come liquidate in separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. ssa Aurora La Face
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5874/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorentino De Leo, per Parte_1 procura in atti;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv. Nadia Perego e Antonello Monoriti;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: assegno nucleo familiare
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.11.2023, la ricorrente proponeva domanda ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere da 5 anni prima della data della domanda amministrativa (luglio 2017), ai sensi all'art. 2 della legge 153/88, deducendo di avere proposto all' la relativa domanda CP_1 amministrativa in data 1 luglio 2022, ma che l' aveva accolto la domanda solo a CP_1 decorrere dal 1 agosto 2022. CP_ Deduceva che con verbale di accertamento dell'8.2.2017, la Commissione medica aveva riconosciuto la stessa invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nella misura del 100%, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (23.09.2016), e che nella fattispecie in esame l'inabilità lavorativa della stessa risultava, quindi, sussistente a decorrere dalla data sopra indicata, con conseguente illegittimità del provvedimento dell' . CP_1
1 Chiedeva quindi il riconoscimento del diritto a percepire i ratei dell'assegno per il nucleo CP_ familiare a decorrere dal 1° luglio 2017, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal mese di luglio 2017, sino alla data di riconoscimento da parte dell'istituto (31 luglio 2022), con gli interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo. CP_ 2.- Con memoria di costituzione depositata in data 29.04.2024, l chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
3.- Veniva disposta ctu medico legale.
4.- Sostituita l'udienza del 8 luglio 2025 con il deposito di note scritte la causa viene decisa.
5.- Il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare in favore della ricorrente a decorrere dai 5 anni antecedenti la proposizione della domanda amministrativa.
La norma di riferimento è contenuta nell'art. 2 D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88 che testualmente dispone: “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
6.- Il c.t.u. nominato, dott. , all'esito di approfondita indagine medico- Persona_1 legale, che in atto, affetta da “Poliartrosi a severa incidenza Parte_2 funzionale, in soggetto con esiti di frattura del femore sinistro, trattata chirurgicamente con endoprotesi. Vasculopatia cerebrale cronica con demenza non complicata e depressione involutiva. Ipertensione arteriosa ad organicità cardiaca. Ipoacusia bilaterale. Diabete mellito tipo 2, in trattamento con ipoglicemizzanti orali.”, e sulla scorta della presente indagine peritale, è da ritenersi inabile al proficuo lavoro, già a decorrere dal 01/07/2017”.
La relazione di CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
7.- In ordine alla decorrenza del diritto, va constatato che l'art. 2 D.L. n. 69 del 1988 non prevede che il riconoscimento dello stesso sia subordinato ad una preventiva domanda da parte dell'assicurato, l'assegno facendo piuttosto parte del complessivo trattamento pensionistico e come tale dovendo essere automaticamente calcolato. Ciò significa che la
2 domanda amministrativa fa retroagire il diritto nei limiti della prescrizione quinquennale.
8.- Va pertanto accertato che la ricorrente ha diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare sulla pensione SO dal 1 luglio 2017 al 31 luglio 2022, e va condannato CP_ l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i ratei relativi in favore della stessa, ad ogni effetto di legge, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze dei ratei fino al soddisfo, salva applicazione art.16 L. 412/91.
9.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività istruttoria svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate. CP_
10.- Le spese di c.t.u., come liquidate in separato decreto, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione SO dall'1.7.2017 al 31.07.2022 e condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere i ratei relativi in favore della stessa, ad ogni effetto di legge, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze dei ratei fino al soddisfo, salva applicazione art.16 L. 412/91; condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.695,50, oltre CP_1
Iva, cpa e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
CP_ pone le spese di c.t.u a carico dell' come liquidate in separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. ssa Aurora La Face
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