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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16862 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del Giudice dott.ssa RA AN, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. 60485 dell'anno 2021 TRA
, in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 (elettivamente dom.to in Roma, via Crescenzio, 20 presso l'avv. Gina Tralicci che lo rappresenta e difende) ATTORE Creditore opposto CONTRO
CP_1 CONVENUTA CONTUMACE Debitrice opposta E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
CP_5
CP_6 CONVENUTI CONTUMACI terzi pignorati
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel proc. rge 6359/2019 CONCLUSIONI: “dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardività e l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 20.11.2019 l' ha proposto CP_1 opposizione alla procedura di pignoramento presso terzi avviata da nei suoi confronti per il recupero forzoso di € Parte_1 6353,01 in forza della Corte di Appello Roma, sez. lav. n. 5882/2009 eccependo:
- ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c.: a) l'insussistenza dei requisiti essenziali di validità della procura speciale autenticata da notaio croato;
- ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.: b) la carenza di legittimazione ad agire del creditore procedente, con riferimento alla quota dell'eredità di Persona_1 spettante alla coerede;
Persona_2 c) l'intervenuta soddisfazione del credito azionato mediante l'ordinanza di assegnazione emessa il 24.2.2012 nel procedimento n. 43595/2010 r.e.; Con successivo ricorso depositato il 21.12.2020 l' ha proposto CP_1 una seconda opposizione, eccependo ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.: d) l'omessa comunicazione delle coordinate bancarie o postali della creditrice e la conseguente impossibilità di adempiere, avendo riguardo a quanto disposto in materia dall'art. 2, comma 4- ter del DL n. 138/2011, conv. con modd. in legge n. 148/2011; e) l'illegittimità della riproposizione del pignoramento per il medesimo titolo, in conseguenza della perenzione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 14, comma 1-bis, del DL n. 669/1996, ovvero – in via ulteriormente subordinata – la quantificazione della somma da assegnare in misura non eccedente quella liquidata nella precedente ordinanza di assegnazione. IL GE ritenendo l'insussistenza del fumus boni juris delle opposizioni ha respinto l'istanza cautelare, provvedendo per l'effetto ad assegnare le somme. Con atto di citazione in riassunzione ha contestato Parte_1 tutti i motivi di opposizione eccependo in rito la tardività dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e nel merito deducendo l'infondatezza delle doglianze. Le parti convenute, pur ritualmente citate, non si sono costituite rimanendo contumaci. La causa, istruita documentalmente all'esito della concessione delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 25.06.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza fissata con le modalità cartolari per la precisazione delle conclusioni.
La domanda è fondata.
Circa i motivi di contestazione proposti con il primo atto di opposizione deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardivamente proposta (20.11.2019) oltre il termine perentorio di giorni venti stabilito dall'art, 617 c.p.c. decorrente dalla data di notifica (non contestata e provata documentalmente) dell'atto di pignoramento del 25.06.2019. Quanto al motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. di cui alla lettera b) relativa alla eccepita carenza di legittimazione ad agire del creditore procedente, con riferimento alla quota dell'eredità di spettante alla coerede Persona_1
deve invero osservarsi che il titolo esecutivo è Persona_2 costituito dalla sentenza della Corte di Appello Roma, sez. lav. n. 5882/2009, che ha disposto la condanna dell' al pagamento CP_1 in favore di della somma di € 5.181,32, a Parte_2 titolo di interessi e rivalutazione monetaria maturati sulla pensione tardivamente corrisposta ad di cui la Parte_3
era erede. Parte_2 ha agito in via esecutiva quale erede di Parte_1 quest'ultima per l'intero credito riconosciuto anziché per la quota della metà riconosciuta dal decreto di successione del 29.11.2001, in base al quale l'altra metà spettava alla coerede
. Persona_2 In mancanza di prova circa l'avvenuta divisione dei beni ereditari l'eredità della de cuius si trovava al momento dell'avvio dell'esecuzione forzata ancora nello stato di comunione, e pertanto trova applicazione il principio statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24657/2007, secondo il quale ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria. Infatti, “I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.(in termini costante giurisprudenza Sez. 6 -
1, Sentenza n. 995 del 24/01/2012Sez. 2, Sentenza n. 10517 del 06
/05/2013Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014,Sez. 1, Sentenza n. 24865 del 09/12/2015,Sez. 6 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/201 7,Sez. 3 , Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020,Sez. 3 , Sentenza n. 1 0585 del 18/04/2024). L'eccezione è pertanto destituita di fondamento.
In ordine al motivo sub c) con il quale è stata eccepita l'insussistenza del diritto a procedere esecuzione forzata stante la pregressa soddisfazione del credito azionato mediante l'ordinanza di assegnazione emessa il 24.2.2012 nel procedimento n. 43595/2010 r.e. si consideri che nel procedimento di espropriazione presso il terzo debitore l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione "pro solvendo" o una "datio in solutum" condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, sicchè l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato(Sez. 1, Sentenza n. 1544 del 26/01/2006,Sez. 1, Sentenza
n. 25946 del 11/12/2007 ,Sez. 1, Sentenza n. 7508 del 31/03/2011, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30862 del 29/11/2018). Nel caso in esame è incontestata la mancata riscossione del credito portato dall'ordinanza di assegnazione ottenuta nella precedente procedura esecutiva rge 43595/2010 nonché incontestata la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza per decorso del termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l'ordinanza di assegnazione di cui all'art 14, comma 1-bis, del DL n. 669/1996 i, di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, in vigore dal 25 novembre 2003 stabilito in tema di esecuzioni
contro
PA e enti previdenziali. A ciò consegue il diritto della parte ad avviare una nuova esecuzione per la riscossione della sorte creditoria.
Quanto alla seconda opposizione proposta in data 21.12.2020 essa è inammissibile: nell'ordinamento processuale civile trova applicazione il consolidato orientamento il principio di consumazione del potere processuale, in forza del quale l'atto posto in essere nell'esercizio di una facoltà processuale determina la consumazione del relativo potere, con conseguente inammissibilità dell'eventuale atto successivo posto in essere per l'esercizio della medesima facoltà (Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28317, con specifico riguardo alle impugnazioni) “L'operatività di questo principio generale viene meno (con conseguente non consumazione del potere processuale di impugnare) soltanto se si integrano le seguenti condizioni: a) l'impugnazione proposta per prima sia invalida;
b) essa, tuttavia, non sia stata ancora dichiarata inammissibile;
c) al momento della seconda impugnazione non sia ancora scaduto il termine per impugnare (in tal senso, perspicuamente, Cass. 29/11/2016, n. 24332; successivamente, Cass. 29/09/2017, n.22929; Cass.4/06/2018, n. 14214; da ultimo, Cass., Sez. Un., 28/03/2024, n. 8486)”. Solo al verificarsi di tali condizioni è possibile sanare, con un secondo atto di impugnazione, i vizi del primo, poiché la proposizione del primo atto invalido non ha consumato il relativo potere processuale;
nella fattispecie in esame, non ricorrendo tali specifiche condizioni, né fatti sopravvenuti (es. estinzione del credito, sopravvenuta inefficacia del titolo, accordo transattivo) il potere di impugnazione deve reputarsi consumato con la prima opposizione. In conclusione, la domanda di deve ritenersi Parte_1 meritevole di accoglimento. Le spese di lite sono poste a carico dell' soccombente e si CP_1 liquidano conformemente ai parametri di cui al DM 55/214 e ss.mm.ii.(valore medio scaglione € 5.201 a € 26.000). Le spese di lite nei confronti dei terzi pignorati, citati in giudizio ai soli fini della regolarità del contradditorio, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra domanda istanza o eccezione così provvede:
- dichiara la contumacia dell' di CP_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
[...]
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi del 20.11.2019;
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 e 615 c.p.c. del 20.12.2020;
- dichiara infondata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. del 20.11.2019 e per l'effetto dichiara la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata di Parte_1 nei confronti dell' per il titolo di cui in motivazione;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Gina Tralicci che si liquidano in € 7.407,95 comprese spese generali ed accessori di legge;
- compensa tra le restanti parti Roma, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa RA AN