Sentenza 19 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2004, n. 9510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9510 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -Inps- in persona del presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avv.ti Pilerio Spadafora e Giovanna Biondi, che lo difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IF IA;
- intimata -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, n. 3017 in data 8 gennaio 2001 (r.g. 2319/1999);
sentiti, nella pubblica udienza del 10.2.2004:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Antonio Sgroi per delega dell'avv. Biondi;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per Cassazione, proposto ai sensi dell'art. 440 c.p.c. per un motivo unico, è domandata dall'Inps la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda di IA DI, ha condannano l'Istituto al pagamento di L. 24.628, a titolo di differenza, per il periodo 16.1.1998 - 28.1.1998, fra quanto corrisposto a titolo di indennità di malattia per i braccianti agricoli e quanto dovuto, oltre accessori. Il Tribunale ha ritenuto non conforme a legge il calcolo operato dall'Inps sulle retribuzioni medie del settore rilevate al 30 ottobre dell'anno precedente, così come accertate dagli apposti decreti ministeriali pubblicati nel corso dell'anno di maturazione della prestazione previdenziale, invece che ai salari medi in vigore al 30 ottobre dell'anno di competenza e rilevati con i decreti pubblicati nell'anno successivo, e ciò per la natura innovativa e non interpretativa dell'art. 45, comma 21, della legge n. 144 del 1999, non applicabile come tale ai diritti maturati prima della sua entrata in vigore.
L'assicurata non ha svolto attività difensive nel giudizio di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, secondo e terzo comma, L. n. 457 del 1972;
dell'art. 2, comma 17, primo periodo, L. n. 549 del 1995; dell'art. 4 D.Lgs. n. 146 del 1997; dell'art. 45, comma 21, L. n. 144 del 1999.
Si assume che già la normativa anteriore alla legge interpretativa non dettava un regime più favorevole per i cd. giornalieri di campagna (operai agricoli a tempo determinato); che la norma di interpretazione autentica aveva comunque risolto la questione. Preliminarmente, la Corte dichiara l'ammissibilità del ricorso perché la sentenza impugnata ha deciso una controversia non superiore a L. 50.000 (pari a E. 25,82) e era quindi inappellabile ai sensi dell'art. 440 c.p.c., tenuto conto della misura degli accessori maturati alla data della domanda giudiziale, dovuti per il ritardo nella misura stabilita dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (cfr. Cass. 5 febbraio 1991, n. 1100; 3 dicembre 1981,
n. 6411). Il ricorso è fondato.
La questione è stata già sottoposta al vaglio della Corte e decisa nel senso che, in materia di determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 45, comma 21, 1. 17 maggio 1999, n. 144, che - interpretando autenticamente l'art. 3, comma 3, 1. 8 agosto 1972, n. 457 - ha stabilito che il termine del 30 ottobre, indicato in quest'ultima norma per la rilevazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle dette prestazioni, è il medesimo di quello previsto al comma 2 del citato art. 3 per gli operai a tempo indeterminato e va riferito, quindi, all'anno precedente a quello in cui viene liquidata la prestazione previdenziale;
tale disposizione, che trova la giustificazione della propria efficacia retroattiva nell'esistenza di effettivi dubbi ermeneutici e non incide, peraltro, su posizioni previdenziali già acquisite, si sottrae a dubbi di illegittimità costituzionale anche in relazione al principio di uguaglianza, con riferimento al trattamento fruito dai salariati fissi, posto che - nell'ambito dei meccanismi di determinazione previsti dalla citata legge n. 457 del 1972 - le due categorie di lavoratori agricoli risultano semplicemente parificate in ordine al sistema di rilevazione della retribuzione convenzionale di riferimento, ferma restando la differenza, a vantaggio dei giornalieri di campagna, della media retributiva operata fra tutte le qualifiche e non per ciascuna qualifica come per i salariati fissi (Cass. 9 maggio 2001, n. 645). Il principio del dovere di fedeltà della Corte ai propri precedenti (cfr. Cass, sez. un, 15 aprile 2003, n. 5994; 4 luglio 2003, n. 10615) esonera dal ripetere le argomentazioni poste a sostegno della decisione, in difetto di nuovi profili da esaminare. Si aggiunge che la giurisprudenza costituzionale si è ulteriormente consolidata nel senso che non è necessario accertare se una disposizione legislativa abbia carattere interpretativo o innovativo, in quanto il carattere retroattivo della norma, purché non violi il disposto dell'art. 25 della Costituzione in materia penale e non si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza o con altri valori ed interessi costituzionali specificamente protetti, non costituisce, di per sè solo, un profilo di illegittimità della norma stessa (C. Cost. n. 136 del 2001; n. 263 e n. 440 del 2002). La cassazione della sentenza impugnata per violazione di norma di diritto comporta la decisione nel merito della causa, con il rigetto della domanda proposta nei confronti dell'Inps, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto.
Al rigetto del ricorso non consegue la statuizione sulle spese, ricorrendo le condizioni previste per l'esonero del soccombente dal rimborso a norma dell'art. 152 disp. att., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile la modificazione introdotta dall'art. 42, ultimo comma, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, conv.
in legge 24 novembre 2003, n. 326) ai giudizi introdotti prima del 2 ottobre 2003 (di entrata in vigore del decreto).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta da DI IA nei confronti dell'Inps; nulla per le spese dei giudizi di merito e di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004