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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1876/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott. Pietro Carè Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1876/2025 R.G. promossa da:
(C.f. ), nata a [...], il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Veraldi (C.f. , C.F._2
e dall'avv. Valeria Pollinzi (C.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 del primo in Catanzaro, alla via Vinicio Cortese, 18/b, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.f. ), nato a [...], il [...], ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gigliotti (C.f. ), C.F._5 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Catanzaro, alla via Acri 37, come da procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il giorno 16 aprile 2025, , adiva il Tribunale di Catanzaro al fine Parte_1 di ottenere la separazione giudiziale del matrimonio contratto con in data 31.08.2003 CP_1
a QU (CZ) (trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2003, n. 41, parte II, serie A), premettendo che dalla loro unione erano nate due figli: il 06.01.2007, e il Per_1 Per_2
30.12.2009.
Rappresentava che, con il passare degli anni, la vita matrimoniale affrontava diverse crisi e che attualmente la convivenza era divenuta intollerabile al punto tale da imporre la richiesta di separazione personale giudiziale.
In data 15 settembre 2025, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta di CP_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Fissata l'udienza di prima comparizione, nelle more del procedimento i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un accordo, le cui condizioni prevedono:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio Per_2 congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
3) La sig.ra rinuncia espressamente all'assegnazione della casa coniugale, che lascerà nella Pt_1 piena disponibilità del sig. , proprietario della stessa, trasferendosi altrove e portando con sé CP_1 il figlio nel nuovo domicilio, con impegno espresso a comunicarlo al padre. La sig.ra potrà Pt_1 portare via dall'abitazione coniugale i propri effetti personali;
4) Le parti si impegnano a garantire alla figlia maggiorenne l'utilizzo sia della casa coniugale Per_1 che della nuova abitazione della sig.ra , ospitandola nei periodi in cui la stessa farà ritorno in Pt_1 sede;
5) Il sig. potrà tenere il figlio con sé ogni volta che vorrà, previo accordo con la sig.ra CP_1 Per_2
e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore;
in ogni caso, gli sarà Pt_1 garantito di trascorrere con il figlio dal sabato mattina all'uscita di scuola alle ore 21 di domenica,
a fine settimana alterni.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé il figlio in occasione delle giornate festive di Natale e Per_2
Capodanno, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con il figlio il
Natale, possa trascorrere con lui il giorno di Capodanno e viceversa;
medesima regolamentazione si avrà per le vigilie di predette feste;
nonché per le festività di Pasqua e Pasquetta.
Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 Per_2 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare con la madre anno per anno, entro il 30 giugno. 6) Il padre concorrerà al mantenimento del figlio nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) Per_2 mensili, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
7) Entrambi i genitori concorreranno al mantenimento della figlia maggiorenne versandole Per_1 direttamente l'importo di € 250 (duecentocinquanta) mensili ciascuno, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
8) Le spese straordinarie per i figli, da concordare e documentare, tra le quali le spese mediche, per istruzione, hobbies, sport e viaggi e comunque secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al
Protocollo d'Intesa stipulato tra codesto Tribunale ed il COA di Catanzaro in data 6.05.2019, restano
a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
fanno eccezione le spese universitarie per la figlia (alloggio, retta, libri di testo, ecc.), che resteranno ad integrale carico del sig. ; Per_1 CP_1
9) Il sig. rinuncia espressamente alla quota del 50% dell'Assegno Unico e Universale per i CP_1
Figli (o analoghe misure che dovessero essere introdotte a sua modifica/sostituzione), per cui la sig.ra percepirà l'intero importo integrale;
Pt_1
10) i coniugi rinunciano, reciprocamente, alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore, per cui ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento”.
All'esito dell'udienza del 10.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione già depositate, pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.f. ), Parte_1 C.F._1 nata a [...], il [...], e (C.f. ), nato a [...], CP_1 C.F._4 il 25.6.1977, che contrassero matrimonio in data 31.08.2003 a QU (CZ), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2003, n. 41, parte II, serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QU (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott. Pietro Carè Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1876/2025 R.G. promossa da:
(C.f. ), nata a [...], il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Veraldi (C.f. , C.F._2
e dall'avv. Valeria Pollinzi (C.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 del primo in Catanzaro, alla via Vinicio Cortese, 18/b, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.f. ), nato a [...], il [...], ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gigliotti (C.f. ), C.F._5 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Catanzaro, alla via Acri 37, come da procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il giorno 16 aprile 2025, , adiva il Tribunale di Catanzaro al fine Parte_1 di ottenere la separazione giudiziale del matrimonio contratto con in data 31.08.2003 CP_1
a QU (CZ) (trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2003, n. 41, parte II, serie A), premettendo che dalla loro unione erano nate due figli: il 06.01.2007, e il Per_1 Per_2
30.12.2009.
Rappresentava che, con il passare degli anni, la vita matrimoniale affrontava diverse crisi e che attualmente la convivenza era divenuta intollerabile al punto tale da imporre la richiesta di separazione personale giudiziale.
In data 15 settembre 2025, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta di CP_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Fissata l'udienza di prima comparizione, nelle more del procedimento i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un accordo, le cui condizioni prevedono:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio Per_2 congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
3) La sig.ra rinuncia espressamente all'assegnazione della casa coniugale, che lascerà nella Pt_1 piena disponibilità del sig. , proprietario della stessa, trasferendosi altrove e portando con sé CP_1 il figlio nel nuovo domicilio, con impegno espresso a comunicarlo al padre. La sig.ra potrà Pt_1 portare via dall'abitazione coniugale i propri effetti personali;
4) Le parti si impegnano a garantire alla figlia maggiorenne l'utilizzo sia della casa coniugale Per_1 che della nuova abitazione della sig.ra , ospitandola nei periodi in cui la stessa farà ritorno in Pt_1 sede;
5) Il sig. potrà tenere il figlio con sé ogni volta che vorrà, previo accordo con la sig.ra CP_1 Per_2
e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore;
in ogni caso, gli sarà Pt_1 garantito di trascorrere con il figlio dal sabato mattina all'uscita di scuola alle ore 21 di domenica,
a fine settimana alterni.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé il figlio in occasione delle giornate festive di Natale e Per_2
Capodanno, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con il figlio il
Natale, possa trascorrere con lui il giorno di Capodanno e viceversa;
medesima regolamentazione si avrà per le vigilie di predette feste;
nonché per le festività di Pasqua e Pasquetta.
Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 Per_2 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare con la madre anno per anno, entro il 30 giugno. 6) Il padre concorrerà al mantenimento del figlio nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) Per_2 mensili, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
7) Entrambi i genitori concorreranno al mantenimento della figlia maggiorenne versandole Per_1 direttamente l'importo di € 250 (duecentocinquanta) mensili ciascuno, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
8) Le spese straordinarie per i figli, da concordare e documentare, tra le quali le spese mediche, per istruzione, hobbies, sport e viaggi e comunque secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al
Protocollo d'Intesa stipulato tra codesto Tribunale ed il COA di Catanzaro in data 6.05.2019, restano
a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
fanno eccezione le spese universitarie per la figlia (alloggio, retta, libri di testo, ecc.), che resteranno ad integrale carico del sig. ; Per_1 CP_1
9) Il sig. rinuncia espressamente alla quota del 50% dell'Assegno Unico e Universale per i CP_1
Figli (o analoghe misure che dovessero essere introdotte a sua modifica/sostituzione), per cui la sig.ra percepirà l'intero importo integrale;
Pt_1
10) i coniugi rinunciano, reciprocamente, alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore, per cui ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento”.
All'esito dell'udienza del 10.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione già depositate, pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.f. ), Parte_1 C.F._1 nata a [...], il [...], e (C.f. ), nato a [...], CP_1 C.F._4 il 25.6.1977, che contrassero matrimonio in data 31.08.2003 a QU (CZ), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2003, n. 41, parte II, serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QU (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo