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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A
T T I S E Z I O N E L A
V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16/04/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 99/2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], e residente in Parte_1
Montagnareale (ME) C/da Santa Nicolella n. 95, C.F.(
), nella qualità di genitore del minore C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] e residente e residente in Per_1
Montagnareale (ME) C/da Santa Nicolella n. 95, elettivamente domiciliata in
AT Via Trieste n. 16; rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Timpanaro, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Antonello Monoriti giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_ Distrettuale RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/01/2022 esponeva Parte_1
di aver presentato, in data 14/12/2017, domanda amministrativa per veder sottoposto il figlio minore, , ad accertamento sanitario per Persona_1
ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al. n. 624/2019 RG, per l'accertamento delle condizioni sanitarie utili per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa;
di aver ottenuto, in data
14/07/2021, Decreto di omologa con il quale veniva riconosciuto il requisito sanitario necessario al fine di ottenere il diritto alla prestazione di indennità di accompagnamento dal 14/12/2017; di aver notificato il suddetto Decreto
CP_ CP_ CP_ all' di Roma il 28/07/2021, all' di Messina il 26/07/2021 e all' di
AT il 21/07/2021.
L'odierno ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., aveva provveduto al pagamento della detta prestazione a partire solamente dal 01/04/2019. Chiedeva, conseguentemente, che fosse dichiarato il diritto del minore a percepire l'Indennità di accompagnamento con decorrenza dal 14/12/2017 fino al 01/03/2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria e che l' fosse condannata al pagamento di tutte le CP_1
somme dovute per i ratei maturati e non riscossi relativi al beneficio richiesto, oltre interessi legali come per legge, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Nelle more del giudizio parte ricorrente depositava, in data 30/12/2022, giudizio iscritto al N RG 4601/2022, per far valere il diritto all'indennità di
2 accompagnamento, riunito al presente in data 23/01/2024 per evidenti ragioni di identità soggettiva e connessione oggettiva.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 13/05/2023 eccependo la carenza della domanda amministrativa. Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e riassegnata ex DP n. 50/2022 allo scrivente che ha preso servizio presso questo Tribunale in data 30 novembre
2022, all'esito dell'udienza odierna veniva decisa con sentenza ex art. 429
c.p.c.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
L' , con memoria di costituzione, ha eccepito la carenza della domanda CP_1
amministrativa, eccezione di inammissibilità già sollevata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Preliminarmente, dunque, appare necessario procedere ad una ricostruzione della disciplina del procedimento per a.t.p., alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione.
Costituisce principio ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale "l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitari allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario" (Cass. n. 2587 del 2020; n. 9876 del 2019).
Ciò significa, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p., che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è
3 previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe "difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n. 98742019, ed ivi ulteriori richiami).
Parimenti prima dell'omologa le parti hanno la possibilità di muovere le contestazioni che possono riguardare non solo le conclusioni cui è pervenuto il ctu ma pure investire i presupposti processuali e le condizioni dell'azione. La stessa Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22721 del 9/11/2016 e n. 22949 del 10/11/2016 (ma anche con le sentenze n. 20847 e 9876 del 2019 e con la sentenza n. 5719 del 2021), precisa proprio che “deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa può avere ad oggetto gli aspetti preliminari che sono stati di verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso. In mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile”.
Senonchè, proprio di recente, con la sentenza n. 18377 del 2022 (ma anche con la sentenza n. 29272/2022 che ha ribadito lo stesso principio già affermato dalla Sezioni Unite n. 12903 del 2021) la Corte di Cassazione ha puntualizzato, meglio chiarendo detta questione, che “la predicata definitività del decreto di omologa, come limite invalicabile per il giudice dell'omologa rispetto ad ogni contestazione attinente al requisito sanitario e alle altre condizioni dell'azione proposta (v., fra le altre, Cass. n. 11043 del 2020), attiene all'accertamento delle condizioni sanitarie, vincolante per l'ente previdenziale, e al
4 contemperamento del procedimento sommario con la concreta utilità per il richiedente la prestazione, la quale potrebbe del tutto mancare se manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione al fine di evitare, come già ricordato, la proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario" (Cass. n.
28417/2020). Consegue all'essenza non dichiarativa del diritto alla pretesa, che proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria, con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale”.
Si tratta di principi che questo giudicante condivide e fa propri, ritenendo pertanto che nessuna preclusione ad un ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato possa derivare dal vaglio preventivo effettuato dal giudice dell'ATP sulle condizioni e presupposti processuali dell'azione
Nella specie l' aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità per Pt_2
carenza della domanda amministrativa in sede di accertamento tecnico preventivo;
tuttavia, risulta che l'istante avesse effettivamente presentato domanda amministrativa, sebbene viziata da errore materiale nel codice fiscale.
Tale errore non può ritenersi ostativo alla validità della domanda, in quanto non ha compromesso l'identificabilità del soggetto richiedente né la comprensione della prestazione richiesta.
In applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, deve ritenersi che l'onere di presentazione della domanda amministrativa sia stato assolto e che l'errore materiale non comporti inammissibilità dell'azione.
Conseguentemente, deve riconoscersi alla parte ricorrente la proponibilità della domanda giudiziale e il diritto alla prestazione economica richiesta.
5 Ciò anche alla luce dei principi di buona fede e reciproca collaborazione che imponevano all' l'obbligo di attivazione per preservare la domanda di CP_1
parte ricorrente.
Detto ciò, nel merito, la domanda è meritevole di accoglimento.
Il requisito sanitario in capo al minore, , è stato riconosciuto Persona_1
con decreto di omologa del 14/07/2021, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa, ovvero dal 14/12/2017.
Sulla scorta di tali considerazioni, l' deve essere condanna al pagamento CP_1 in favore dello stesso dell'Indennità di accompagnamento con decorrenza dal
14/12/2017 fino al 01/03/2019, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del procuratore antistatario come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia. Tuttavia, la duplicazione dei ricorsi, seppur riuniti ex art. 151 disp att c.p.c. – impone la compensazione di metà delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 15/01/2022 nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto di , nella qualità di genitore del Parte_1
minore ad ottenere il pagamento dell'Indennità Persona_1
di accompagnamento con decorrenza dal 14/12/2017 fino al 01/03/2019, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
CP_
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Timpanaro,
6 liquidandole in euro 932,50 oltre c.p.a, i.v.a. e spese generali, come per legge;
- compensa la restante metà delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
AT, 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16/04/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 99/2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], e residente in Parte_1
Montagnareale (ME) C/da Santa Nicolella n. 95, C.F.(
), nella qualità di genitore del minore C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] e residente e residente in Per_1
Montagnareale (ME) C/da Santa Nicolella n. 95, elettivamente domiciliata in
AT Via Trieste n. 16; rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Timpanaro, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Antonello Monoriti giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_ Distrettuale RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/01/2022 esponeva Parte_1
di aver presentato, in data 14/12/2017, domanda amministrativa per veder sottoposto il figlio minore, , ad accertamento sanitario per Persona_1
ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al. n. 624/2019 RG, per l'accertamento delle condizioni sanitarie utili per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa;
di aver ottenuto, in data
14/07/2021, Decreto di omologa con il quale veniva riconosciuto il requisito sanitario necessario al fine di ottenere il diritto alla prestazione di indennità di accompagnamento dal 14/12/2017; di aver notificato il suddetto Decreto
CP_ CP_ CP_ all' di Roma il 28/07/2021, all' di Messina il 26/07/2021 e all' di
AT il 21/07/2021.
L'odierno ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., aveva provveduto al pagamento della detta prestazione a partire solamente dal 01/04/2019. Chiedeva, conseguentemente, che fosse dichiarato il diritto del minore a percepire l'Indennità di accompagnamento con decorrenza dal 14/12/2017 fino al 01/03/2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria e che l' fosse condannata al pagamento di tutte le CP_1
somme dovute per i ratei maturati e non riscossi relativi al beneficio richiesto, oltre interessi legali come per legge, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Nelle more del giudizio parte ricorrente depositava, in data 30/12/2022, giudizio iscritto al N RG 4601/2022, per far valere il diritto all'indennità di
2 accompagnamento, riunito al presente in data 23/01/2024 per evidenti ragioni di identità soggettiva e connessione oggettiva.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 13/05/2023 eccependo la carenza della domanda amministrativa. Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e riassegnata ex DP n. 50/2022 allo scrivente che ha preso servizio presso questo Tribunale in data 30 novembre
2022, all'esito dell'udienza odierna veniva decisa con sentenza ex art. 429
c.p.c.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
L' , con memoria di costituzione, ha eccepito la carenza della domanda CP_1
amministrativa, eccezione di inammissibilità già sollevata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Preliminarmente, dunque, appare necessario procedere ad una ricostruzione della disciplina del procedimento per a.t.p., alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione.
Costituisce principio ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale "l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitari allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario" (Cass. n. 2587 del 2020; n. 9876 del 2019).
Ciò significa, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p., che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è
3 previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe "difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n. 98742019, ed ivi ulteriori richiami).
Parimenti prima dell'omologa le parti hanno la possibilità di muovere le contestazioni che possono riguardare non solo le conclusioni cui è pervenuto il ctu ma pure investire i presupposti processuali e le condizioni dell'azione. La stessa Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22721 del 9/11/2016 e n. 22949 del 10/11/2016 (ma anche con le sentenze n. 20847 e 9876 del 2019 e con la sentenza n. 5719 del 2021), precisa proprio che “deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa può avere ad oggetto gli aspetti preliminari che sono stati di verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso. In mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile”.
Senonchè, proprio di recente, con la sentenza n. 18377 del 2022 (ma anche con la sentenza n. 29272/2022 che ha ribadito lo stesso principio già affermato dalla Sezioni Unite n. 12903 del 2021) la Corte di Cassazione ha puntualizzato, meglio chiarendo detta questione, che “la predicata definitività del decreto di omologa, come limite invalicabile per il giudice dell'omologa rispetto ad ogni contestazione attinente al requisito sanitario e alle altre condizioni dell'azione proposta (v., fra le altre, Cass. n. 11043 del 2020), attiene all'accertamento delle condizioni sanitarie, vincolante per l'ente previdenziale, e al
4 contemperamento del procedimento sommario con la concreta utilità per il richiedente la prestazione, la quale potrebbe del tutto mancare se manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione al fine di evitare, come già ricordato, la proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario" (Cass. n.
28417/2020). Consegue all'essenza non dichiarativa del diritto alla pretesa, che proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria, con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale”.
Si tratta di principi che questo giudicante condivide e fa propri, ritenendo pertanto che nessuna preclusione ad un ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato possa derivare dal vaglio preventivo effettuato dal giudice dell'ATP sulle condizioni e presupposti processuali dell'azione
Nella specie l' aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità per Pt_2
carenza della domanda amministrativa in sede di accertamento tecnico preventivo;
tuttavia, risulta che l'istante avesse effettivamente presentato domanda amministrativa, sebbene viziata da errore materiale nel codice fiscale.
Tale errore non può ritenersi ostativo alla validità della domanda, in quanto non ha compromesso l'identificabilità del soggetto richiedente né la comprensione della prestazione richiesta.
In applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, deve ritenersi che l'onere di presentazione della domanda amministrativa sia stato assolto e che l'errore materiale non comporti inammissibilità dell'azione.
Conseguentemente, deve riconoscersi alla parte ricorrente la proponibilità della domanda giudiziale e il diritto alla prestazione economica richiesta.
5 Ciò anche alla luce dei principi di buona fede e reciproca collaborazione che imponevano all' l'obbligo di attivazione per preservare la domanda di CP_1
parte ricorrente.
Detto ciò, nel merito, la domanda è meritevole di accoglimento.
Il requisito sanitario in capo al minore, , è stato riconosciuto Persona_1
con decreto di omologa del 14/07/2021, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa, ovvero dal 14/12/2017.
Sulla scorta di tali considerazioni, l' deve essere condanna al pagamento CP_1 in favore dello stesso dell'Indennità di accompagnamento con decorrenza dal
14/12/2017 fino al 01/03/2019, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del procuratore antistatario come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia. Tuttavia, la duplicazione dei ricorsi, seppur riuniti ex art. 151 disp att c.p.c. – impone la compensazione di metà delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 15/01/2022 nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto di , nella qualità di genitore del Parte_1
minore ad ottenere il pagamento dell'Indennità Persona_1
di accompagnamento con decorrenza dal 14/12/2017 fino al 01/03/2019, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
CP_
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Timpanaro,
6 liquidandole in euro 932,50 oltre c.p.a, i.v.a. e spese generali, come per legge;
- compensa la restante metà delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
AT, 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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