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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/10/2025, n. 7860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7860 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40787/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40787/2021 promossa da:
(C.F.: ), residente in Busto Garolfo (MI), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Esposito (C.F.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via Podgora n. 15, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Parte attrice opponente
Contro
(C.F. ) (P.I. , nato a [...]_2 C.F._3 P.IVA_1 il 16 Febbraio 1974 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Collesi (C.F. ) con studio in EL C.F._4
(PZ) Vico Pece n. 5, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Gianazza (C.F. del foro di Milano in Legnano (MI), via C.F._5
Alberto Da Giussano, 19, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: a parziale modifica dell'ordinanza del 21.4.2022 ex art. 177 cpc, re melius perpensa, revocare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 14440 del 5.8.2021 per le ragioni in atti ovvero sospendere la stessa.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 14440 del 5.8.2021, dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposto.
IN VIA SUBORDINATA: semmai accertata la legittimazione passiva dell'opponente:
pagina 1 di 7 (i) Accertare e dichiarare risolto il “Contratto professionale per servizi di architettura” in atti per grave inadempimento imputabile a fatto e colpa esclusivi dell'opposto;
(ii) Dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposto a titolo di compensi e/o spese sulla base del richiamato contratto;
(iii) Accertare e dichiarare tutti i danni subiti dall'opponente per effetto dell'inadempimento dell'opposto disponendo, nel denegato caso di condanna dell'opponente, la compensazione fra il credito riconosciuto all'opposto e quello che risulterà spettante all'opponente, anche secondo liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede l'espunzione dell'elaborato peritale dal giudizio in quanto lo stesso non risponde né ai quesiti del giudice, né risulta essere pertinente all'oggetto di causa, e nello specifico il ricorso per ingiunzione ha un importo che risulta essere inferiore di oltre 5 volte la quantificazione del CTU e tale importo è stato individuato dallo stesso ricorrente con regolare fattura posta alla base del ricorso per ingiunzione per la quale, come documentato nello stesso ricorso monitorio, è stato corrisposto un acconto di euro 5.000,00 e per conto di CP_3
- si chiede l'ammissione delle prove per interpello dei testi, anche a prova contraria, sulle seguenti circostanze:
1)vero che, in relazione alle prestazioni descritte nel “Contratto professionale per servizi di architettura” (doc. 2 opposto che si esibisce al teste), l'Arch. ha CP_2 sempre intrattenuto i rapporti per la loro esecuzione con CP_4
2) vero che i beneficiari delle prestazioni indicate nel suddetto contratto erano gli immobili/committenti per i quali la sola era il general contractor che avrebbe CP_4 acquisito i crediti fiscali ceduti dai medesimi (doc. 3 dell'opposto e comparsa di costituzione in relazione ai nominativi indicati a pag. 3);
3) vero che in relazione ai cantieri indicati nei doc.
6-12 dell'opponente che si esibiscono al teste, ha dovuto affidare ex novo ad altri professionisti l'espletamento CP_4 delle stesse attività previste in capo all'Arch. CP_2
4) vero che in relazione ai condomini di Milano Via Gabbro 9-11-23, Milano Via Bruzzesi 27, villette di NE (MI) Via Sabotino 3 e ED (MI) Via Vanzago 15, come indicati a pag. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto, ha dovuto CP_4 affidare ex novo ad altri professionisti l'espletamento delle stesse attività previste in capo all'Arch. CP_2
5) vero che i committenti di cui ai cantieri Motisi/Sticco Muggiò, Milano Via Gabbro 15- 19-21, Busto Garolfo Via Pascoli 51, San Giuliano M.se Via Settembrini 72, Trezzano Via Schipa 8, Trezzano Via Schipa 3 e Suisio Via Siragusa, hanno comunicato a CP_4 il recesso dai rispettivi contratti di appalto con conseguente perdita della commessa;
6) vero che tutte le pratiche presentate dall'Arch. come meglio indicate a CP_2 pag. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto, nonché negli allegati al doc. 3 di parte opposta, che si esibiscono al teste, sono state escluse dalla fruizione dei benefici fiscali (110% e 90%); pagina 2 di 7 7) vero che la polizza indicata nell'art. 8 del contratto (doc. 2 dell'opposto che si esibisce al teste) mai è stata consegnata dal Professionista:
Si indicano a testi: Geom. presso con sede in Pero Testimone_1 CP_4
(MI), Via Keplero n. 19.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: a parziale modifica dell'ordinanza del 21.4.2022 ex art. 177 cpc, re melius perpensa, revocare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 14440 del 5.8.2021 per le ragioni in atti ovvero sospendere la stessa.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 14440 del 5.8.2021, dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposto.
IN VIA SUBORDINATA: semmai accertata la legittimazione passiva dell'opponente:
(i) Accertare e dichiarare risolto il “Contratto professionale per servizi di architettura” in atti per grave inadempimento imputabile a fatto e colpa esclusivi dell'opposto;
(ii) Dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposto a titolo di compensi e/o spese sulla base del richiamato contratto;
(iii) Accertare e dichiarare tutti i danni subiti dall'opponente per effetto dell'inadempimento dell'opposto disponendo, nel denegato caso di condanna dell'opponente, la compensazione fra il credito riconosciuto all'opposto e quello che risulterà spettante all'opponente, anche secondo liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede l'espunzione dell'elaborato peritale dal giudizio in quanto lo stesso non risponde né ai quesiti del giudice, né risulta essere pertinente all'oggetto di causa, e nello specifico il ricorso per ingiunzione ha un importo che risulta essere inferiore di oltre 5 volte la quantificazione del CTU e tale importo è stato individuato dallo stesso ricorrente con regolare fattura posta alla base del ricorso per ingiunzione per la quale, come documentato nello stesso ricorso monitorio, è stato corrisposto un acconto di euro 5.000,00 e per conto d CP_3
- si chiede l'ammissione delle prove per interpello dei testi, anche a prova contraria, sulle seguenti circostanze:
1)vero che, in relazione alle prestazioni descritte nel “Contratto professionale per servizi di architettura” (doc. 2 opposto che si esibisce al teste), l'Arch. ha CP_2 sempre intrattenuto i rapporti per la loro esecuzione co CP_4
2) vero che i beneficiari delle prestazioni indicate nel suddetto contratto erano gli immobili/committenti per i quali la sol era il general contractor che avrebbe CP_4 acquisito i crediti fiscali ceduti dai medesimi (doc. 3 dell'opposto e comparsa di costituzione in relazione ai nominativi indicati a pag. 3);
pagina 3 di 7 3) vero che in relazione ai cantieri indicati nei doc.
6-12 dell'opponente che si esibiscono al teste, ha dovuto affidare ex novo ad altri professionisti l'espletamento CP_4 delle stesse attività previste in capo all'Arch CP_2
4) vero che in relazione ai condomini di Milano Via Gabbro 9-11-23, Milano Via Bruzzesi 27, villette di NE (MI) Via Sabotino 3 e ED (MI) Via Vanzago 15, come indicati a pag. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto ha dovuto CP_4 affidare ex novo ad altri professionisti l'espletamento delle stesse attività previste in capo all'Arch CP_2
5) vero che i committenti di cui ai cantieri Motisi/Sticco Muggiò, Milano Via Gabbro 15- 19-21, Busto Garolfo Via Pascoli 51, San Giuliano M.se Via Settembrini 72, Trezzano Via Schipa 8, Trezzano Via Schipa 3 e Suisio Via Siragusa, hanno comunicato CP_4 il recesso dai rispettivi contratti di appalto con conseguente perdita della commessa;
6) vero che tutte le pratiche presentate dall'Arch. come meglio indicate a CP_2 pag. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto, nonché negli allegati al doc. 3 di parte opposta, che si esibiscono al teste, sono state escluse dalla fruizione dei benefici fiscali (110% e 90%);
7) vero che la polizza indicata nell'art. 8 del contratto (doc. 2 dell'opposto che si esibisce al teste) mai è stata consegnata dal Professionista:
Si indicano a testi: Geom press con sede in Pero Testimone_1 CP_4
(MI), Via Keplero n. 19.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2021 , in qualità di titolare della CP_1 impresa individuale EFFEGICI di Marco Geom. Foglia, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano , proponendo opposizione avverso il decreto n. Controparte_2
14440/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 5.8.2021, con cui veniva allo stesso ingiuntivo il pagamento della somma di euro 23.857,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria per attività professionale svolta in relazione a pratiche di superbonus 110%. L'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la fattura posta a base del ricorso per ingiunzione (n. 7 del 17.3.2021) era stata emessa dal nei CP_2 confronti della società e quindi la presunta debitrice era la società e non Controparte_4 invece . In ogni caso, anche qualora quest'ultimo potesse essere ritenuto CP_1 debitore, la società era subentrata in ogni rapporto dare/avere che faceva Controparte_4 capo alla impresa individuale in forza di atto di conferimento di azienda redatto dal notaio in data 24.6.2021. Parte_1
Nel merito l'opponente precisava che era stato incaricato di redigere elaborati CP_2 peritali contenenti i computi metrici per eventuali future commesse nell'ambito di lavori edili collegati al Superbonus 110%, incarico eseguito in maniera non corretta come contestato dall'opponente con mail 1.6.2021, cosa che aveva costretto il committente a rivolgersi ad altri professionisti per porre rimedio ai danni causati dall'opposto. pagina 4 di 7 Chiedeva la revoca del decreto, vinte le spese del giudizio.
In data 17.3.2022 si costituiva in giudizio , il quale contestava tutto Controparte_2 quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposto allegava che in data 11.1.2021 lo stesso aveva sottoscritto un contratto con
, quale titolare della impresa individuale Effegici per l'esecuzione di servizi CP_1 di architettura. Nel corso del rapporto e dunque durante l'esecuzione della prestazione i contatti erano tenuti da con il . Tuttavia con mail in data 17.3.2021 veniva CP_2 CP_1 comunicato a di emettere la fattura nei confronti della società Le CP_2 Controparte_4 prestazioni erano state regolarmente eseguite. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 18.3.2022 le parti chiedevano breve rinvio per discutere la causa, stante la costituzione dell'opposto a ridosso dell'udienza. All'udienza del 21.4.2022 le parti insistevano nelle rispettive istanze. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, rigettate le richieste di prove orale, veniva ammessa CTU. All'udienza del 17.9.2022, assente il CTU, veniva disposto rinvio al 26.1.2023 a cui il perito prestava giuramento. Il CTU chiedeva ben due proroghe. Atteso il risultato della CTU veniva fissato udienza per discussione e trattazione della causa, poi veniva convocato il CTU per chiarimenti. Infine, precisate le conclusioni, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'opponente, si deve osservare che il contratto inter partes è stato concluso tra il geometra CP_2
e quale titolare della impresa individuale (doc. 1
[...] CP_1 CP_3 opposto), il quale ultimo risulta infatti, anche il destinatario dell'ingiunzione di pagamento. Il rapporto contrattuale è stato peraltro intrattenuto nella sua fase di esecuzione tra e , ossia le parti in causa, come risulta dalla documentazione CP_2 CP_1 versata in atti dall'opposto (doc. 2). Risulta inoltre che sia stato proprio l'opponente ad indicare al di emettere la fattura nei confronti della società (doc. 3 CP_2 Controparte_4 opposto). Dalla documentazione versata in atti dall'opponente risulta che, dopo la conclusione e l'esecuzione del contratto inter partes, l'impresa individuale sia stata conferita nella società (doc. 5 opponente). Tuttavia, detto fenomeno non ha Controparte_4 alcuna rilevanza in ordine alla titolarità della posizione debitoria che resta in capo all'imprenditore individuale che ha stipulato il contratto prima del conferimento di azienda (cfr. Cass. 5088/2024).
pagina 5 di 7 Nel merito occorre osservare che le contestazioni circa la diligenza e la correttezza dell'adempimento da parte di sono successive all'invio della fattura e alla richiesta CP_2 di pagamento degli onorari. E' stata disposta CTU per verificare l'esecuzione della prestazione e la congruità dell'importo chiesto dal CP_2
Il perito, dopo aver esaminato tutta la documentazione in atti, ha accertato l'avvenuta corretta esecuzione della maggior parte del lavoro (“per quanto in atti, il lavoro svolto dal professionista risponde ai requisiti tecnico-qualitativi di cui al contratto stipulato”), benchè il lavoro sia stato interrotto a stadi d'avanzamento diversi e per alcuni immobili non si sia giunti alla valutazione del computo metrico estimativo (ovvero via Gabbro n. 9 e via Bruzzesi n. 27 come risulta dallo schema allegato alla CTU). Il CTU ha poi osservato che le doglianze dell'opponente si presentano così generiche ed indeterminate che non risulta possibile né comprenderle né darvi una risposta. Peraltro, il perito ha anche rilevato che i documenti prodotti dall'opponente a riprova della negligente esecuzione riguardano immobili non oggetto del contratto inter partes (come per esempio, doc. 6 opponente). Tutte le doglianze circa le inesattezze della prestazione e gli asseriti danni conseguenti a detta imperizia sono per il perito estremamente generici e dunque non verificabili nella loro fondatezza. Così il perito: “Per quanto sopra esposto il CTU non rileva la sussistenza di eventuali carenze nel prodotto consegnato dal professionista al committente, prodotto che, come già detto alle pagine precedenti rispecchia gli standard qualitativi medi correnti per il settore e che è stato sviluppato sulla scorta di un contratto molto generico dove in nessuna parte è richiesto un preciso livello tecnico-qualitativo-funzionale della documentazione da elaborare e consegnare. Con riferimento alle doglianze contenute nell'atto di citazione, per quanto prodotto in atti e quanto previsto dal contratto professionale il CTU conclude quindi che il lavoro eseguito, sia relativo ai rilievi che ai computi (e correlate attività), così come riportato e riassunto nell'allegato G397-All.01 alla presente relazione, è stato eseguito correttamente dal professionista incaricato con riferimento a quanto previsto dal contratto d'incarico professionale (doc. 2 di parte opposta convenut ”. Peraltro, CP_2 il CTU dà atto di non aver ricevuto nessuna osservazione alla relazione da parte dell'opponente. Non può invece essere condivisa la scelta del CTU di valutare l'attività del professionista mediante il richiamo alle tariffe fissate per i contratti pubblici di appalto, trattandosi di appalto privato e considerato che la normativa relativa ai lavori di miglioramento energetico a fronte dei quali erano previsti sconti fiscali non richiama il codice dei contratti pubblici per la quantificazione degli onorari spettanti ai professionisti. Pertanto, visto il contratto, vista la normativa indicata in contratto per la quantificazione degli onorari del professionista ovvero il listo prezzi DEI 2016 e il listino prezzi BUR, considerata tutta la documentazione in atti, considerato quanto rilevato dal consulente in ordine all'esecuzione della prestazione e alla parte di questa non effettuata come da prospetto allegato alla CTU e di cui si è già detto, tenuto conto del valore della prestazione come stimata dall'opposto (euro 27.000) – stima che sulla base degli elementi citati pare corretta -, e delle pratiche non eseguite (2 su 19 come da schema allegato alla CTU), il Tribunale reputa congrua una quantificazione degli onorari nella misura di euro pagina 6 di 7 20.857,60 (ovvero con decurtazione delle due pratiche non svolte e relative agli immobili indicati dal CTU), oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 3.103,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 18.10.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40787/2021 promossa da:
(C.F.: ), residente in Busto Garolfo (MI), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Esposito (C.F.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via Podgora n. 15, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Parte attrice opponente
Contro
(C.F. ) (P.I. , nato a [...]_2 C.F._3 P.IVA_1 il 16 Febbraio 1974 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Collesi (C.F. ) con studio in EL C.F._4
(PZ) Vico Pece n. 5, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Gianazza (C.F. del foro di Milano in Legnano (MI), via C.F._5
Alberto Da Giussano, 19, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: a parziale modifica dell'ordinanza del 21.4.2022 ex art. 177 cpc, re melius perpensa, revocare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 14440 del 5.8.2021 per le ragioni in atti ovvero sospendere la stessa.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 14440 del 5.8.2021, dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposto.
IN VIA SUBORDINATA: semmai accertata la legittimazione passiva dell'opponente:
pagina 1 di 7 (i) Accertare e dichiarare risolto il “Contratto professionale per servizi di architettura” in atti per grave inadempimento imputabile a fatto e colpa esclusivi dell'opposto;
(ii) Dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposto a titolo di compensi e/o spese sulla base del richiamato contratto;
(iii) Accertare e dichiarare tutti i danni subiti dall'opponente per effetto dell'inadempimento dell'opposto disponendo, nel denegato caso di condanna dell'opponente, la compensazione fra il credito riconosciuto all'opposto e quello che risulterà spettante all'opponente, anche secondo liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede l'espunzione dell'elaborato peritale dal giudizio in quanto lo stesso non risponde né ai quesiti del giudice, né risulta essere pertinente all'oggetto di causa, e nello specifico il ricorso per ingiunzione ha un importo che risulta essere inferiore di oltre 5 volte la quantificazione del CTU e tale importo è stato individuato dallo stesso ricorrente con regolare fattura posta alla base del ricorso per ingiunzione per la quale, come documentato nello stesso ricorso monitorio, è stato corrisposto un acconto di euro 5.000,00 e per conto di CP_3
- si chiede l'ammissione delle prove per interpello dei testi, anche a prova contraria, sulle seguenti circostanze:
1)vero che, in relazione alle prestazioni descritte nel “Contratto professionale per servizi di architettura” (doc. 2 opposto che si esibisce al teste), l'Arch. ha CP_2 sempre intrattenuto i rapporti per la loro esecuzione con CP_4
2) vero che i beneficiari delle prestazioni indicate nel suddetto contratto erano gli immobili/committenti per i quali la sola era il general contractor che avrebbe CP_4 acquisito i crediti fiscali ceduti dai medesimi (doc. 3 dell'opposto e comparsa di costituzione in relazione ai nominativi indicati a pag. 3);
3) vero che in relazione ai cantieri indicati nei doc.
6-12 dell'opponente che si esibiscono al teste, ha dovuto affidare ex novo ad altri professionisti l'espletamento CP_4 delle stesse attività previste in capo all'Arch. CP_2
4) vero che in relazione ai condomini di Milano Via Gabbro 9-11-23, Milano Via Bruzzesi 27, villette di NE (MI) Via Sabotino 3 e ED (MI) Via Vanzago 15, come indicati a pag. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto, ha dovuto CP_4 affidare ex novo ad altri professionisti l'espletamento delle stesse attività previste in capo all'Arch. CP_2
5) vero che i committenti di cui ai cantieri Motisi/Sticco Muggiò, Milano Via Gabbro 15- 19-21, Busto Garolfo Via Pascoli 51, San Giuliano M.se Via Settembrini 72, Trezzano Via Schipa 8, Trezzano Via Schipa 3 e Suisio Via Siragusa, hanno comunicato a CP_4 il recesso dai rispettivi contratti di appalto con conseguente perdita della commessa;
6) vero che tutte le pratiche presentate dall'Arch. come meglio indicate a CP_2 pag. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto, nonché negli allegati al doc. 3 di parte opposta, che si esibiscono al teste, sono state escluse dalla fruizione dei benefici fiscali (110% e 90%); pagina 2 di 7 7) vero che la polizza indicata nell'art. 8 del contratto (doc. 2 dell'opposto che si esibisce al teste) mai è stata consegnata dal Professionista:
Si indicano a testi: Geom. presso con sede in Pero Testimone_1 CP_4
(MI), Via Keplero n. 19.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: a parziale modifica dell'ordinanza del 21.4.2022 ex art. 177 cpc, re melius perpensa, revocare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 14440 del 5.8.2021 per le ragioni in atti ovvero sospendere la stessa.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 14440 del 5.8.2021, dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposto.
IN VIA SUBORDINATA: semmai accertata la legittimazione passiva dell'opponente:
(i) Accertare e dichiarare risolto il “Contratto professionale per servizi di architettura” in atti per grave inadempimento imputabile a fatto e colpa esclusivi dell'opposto;
(ii) Dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposto a titolo di compensi e/o spese sulla base del richiamato contratto;
(iii) Accertare e dichiarare tutti i danni subiti dall'opponente per effetto dell'inadempimento dell'opposto disponendo, nel denegato caso di condanna dell'opponente, la compensazione fra il credito riconosciuto all'opposto e quello che risulterà spettante all'opponente, anche secondo liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede l'espunzione dell'elaborato peritale dal giudizio in quanto lo stesso non risponde né ai quesiti del giudice, né risulta essere pertinente all'oggetto di causa, e nello specifico il ricorso per ingiunzione ha un importo che risulta essere inferiore di oltre 5 volte la quantificazione del CTU e tale importo è stato individuato dallo stesso ricorrente con regolare fattura posta alla base del ricorso per ingiunzione per la quale, come documentato nello stesso ricorso monitorio, è stato corrisposto un acconto di euro 5.000,00 e per conto d CP_3
- si chiede l'ammissione delle prove per interpello dei testi, anche a prova contraria, sulle seguenti circostanze:
1)vero che, in relazione alle prestazioni descritte nel “Contratto professionale per servizi di architettura” (doc. 2 opposto che si esibisce al teste), l'Arch. ha CP_2 sempre intrattenuto i rapporti per la loro esecuzione co CP_4
2) vero che i beneficiari delle prestazioni indicate nel suddetto contratto erano gli immobili/committenti per i quali la sol era il general contractor che avrebbe CP_4 acquisito i crediti fiscali ceduti dai medesimi (doc. 3 dell'opposto e comparsa di costituzione in relazione ai nominativi indicati a pag. 3);
pagina 3 di 7 3) vero che in relazione ai cantieri indicati nei doc.
6-12 dell'opponente che si esibiscono al teste, ha dovuto affidare ex novo ad altri professionisti l'espletamento CP_4 delle stesse attività previste in capo all'Arch CP_2
4) vero che in relazione ai condomini di Milano Via Gabbro 9-11-23, Milano Via Bruzzesi 27, villette di NE (MI) Via Sabotino 3 e ED (MI) Via Vanzago 15, come indicati a pag. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto ha dovuto CP_4 affidare ex novo ad altri professionisti l'espletamento delle stesse attività previste in capo all'Arch CP_2
5) vero che i committenti di cui ai cantieri Motisi/Sticco Muggiò, Milano Via Gabbro 15- 19-21, Busto Garolfo Via Pascoli 51, San Giuliano M.se Via Settembrini 72, Trezzano Via Schipa 8, Trezzano Via Schipa 3 e Suisio Via Siragusa, hanno comunicato CP_4 il recesso dai rispettivi contratti di appalto con conseguente perdita della commessa;
6) vero che tutte le pratiche presentate dall'Arch. come meglio indicate a CP_2 pag. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto, nonché negli allegati al doc. 3 di parte opposta, che si esibiscono al teste, sono state escluse dalla fruizione dei benefici fiscali (110% e 90%);
7) vero che la polizza indicata nell'art. 8 del contratto (doc. 2 dell'opposto che si esibisce al teste) mai è stata consegnata dal Professionista:
Si indicano a testi: Geom press con sede in Pero Testimone_1 CP_4
(MI), Via Keplero n. 19.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2021 , in qualità di titolare della CP_1 impresa individuale EFFEGICI di Marco Geom. Foglia, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano , proponendo opposizione avverso il decreto n. Controparte_2
14440/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 5.8.2021, con cui veniva allo stesso ingiuntivo il pagamento della somma di euro 23.857,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria per attività professionale svolta in relazione a pratiche di superbonus 110%. L'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la fattura posta a base del ricorso per ingiunzione (n. 7 del 17.3.2021) era stata emessa dal nei CP_2 confronti della società e quindi la presunta debitrice era la società e non Controparte_4 invece . In ogni caso, anche qualora quest'ultimo potesse essere ritenuto CP_1 debitore, la società era subentrata in ogni rapporto dare/avere che faceva Controparte_4 capo alla impresa individuale in forza di atto di conferimento di azienda redatto dal notaio in data 24.6.2021. Parte_1
Nel merito l'opponente precisava che era stato incaricato di redigere elaborati CP_2 peritali contenenti i computi metrici per eventuali future commesse nell'ambito di lavori edili collegati al Superbonus 110%, incarico eseguito in maniera non corretta come contestato dall'opponente con mail 1.6.2021, cosa che aveva costretto il committente a rivolgersi ad altri professionisti per porre rimedio ai danni causati dall'opposto. pagina 4 di 7 Chiedeva la revoca del decreto, vinte le spese del giudizio.
In data 17.3.2022 si costituiva in giudizio , il quale contestava tutto Controparte_2 quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposto allegava che in data 11.1.2021 lo stesso aveva sottoscritto un contratto con
, quale titolare della impresa individuale Effegici per l'esecuzione di servizi CP_1 di architettura. Nel corso del rapporto e dunque durante l'esecuzione della prestazione i contatti erano tenuti da con il . Tuttavia con mail in data 17.3.2021 veniva CP_2 CP_1 comunicato a di emettere la fattura nei confronti della società Le CP_2 Controparte_4 prestazioni erano state regolarmente eseguite. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 18.3.2022 le parti chiedevano breve rinvio per discutere la causa, stante la costituzione dell'opposto a ridosso dell'udienza. All'udienza del 21.4.2022 le parti insistevano nelle rispettive istanze. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, rigettate le richieste di prove orale, veniva ammessa CTU. All'udienza del 17.9.2022, assente il CTU, veniva disposto rinvio al 26.1.2023 a cui il perito prestava giuramento. Il CTU chiedeva ben due proroghe. Atteso il risultato della CTU veniva fissato udienza per discussione e trattazione della causa, poi veniva convocato il CTU per chiarimenti. Infine, precisate le conclusioni, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
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Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'opponente, si deve osservare che il contratto inter partes è stato concluso tra il geometra CP_2
e quale titolare della impresa individuale (doc. 1
[...] CP_1 CP_3 opposto), il quale ultimo risulta infatti, anche il destinatario dell'ingiunzione di pagamento. Il rapporto contrattuale è stato peraltro intrattenuto nella sua fase di esecuzione tra e , ossia le parti in causa, come risulta dalla documentazione CP_2 CP_1 versata in atti dall'opposto (doc. 2). Risulta inoltre che sia stato proprio l'opponente ad indicare al di emettere la fattura nei confronti della società (doc. 3 CP_2 Controparte_4 opposto). Dalla documentazione versata in atti dall'opponente risulta che, dopo la conclusione e l'esecuzione del contratto inter partes, l'impresa individuale sia stata conferita nella società (doc. 5 opponente). Tuttavia, detto fenomeno non ha Controparte_4 alcuna rilevanza in ordine alla titolarità della posizione debitoria che resta in capo all'imprenditore individuale che ha stipulato il contratto prima del conferimento di azienda (cfr. Cass. 5088/2024).
pagina 5 di 7 Nel merito occorre osservare che le contestazioni circa la diligenza e la correttezza dell'adempimento da parte di sono successive all'invio della fattura e alla richiesta CP_2 di pagamento degli onorari. E' stata disposta CTU per verificare l'esecuzione della prestazione e la congruità dell'importo chiesto dal CP_2
Il perito, dopo aver esaminato tutta la documentazione in atti, ha accertato l'avvenuta corretta esecuzione della maggior parte del lavoro (“per quanto in atti, il lavoro svolto dal professionista risponde ai requisiti tecnico-qualitativi di cui al contratto stipulato”), benchè il lavoro sia stato interrotto a stadi d'avanzamento diversi e per alcuni immobili non si sia giunti alla valutazione del computo metrico estimativo (ovvero via Gabbro n. 9 e via Bruzzesi n. 27 come risulta dallo schema allegato alla CTU). Il CTU ha poi osservato che le doglianze dell'opponente si presentano così generiche ed indeterminate che non risulta possibile né comprenderle né darvi una risposta. Peraltro, il perito ha anche rilevato che i documenti prodotti dall'opponente a riprova della negligente esecuzione riguardano immobili non oggetto del contratto inter partes (come per esempio, doc. 6 opponente). Tutte le doglianze circa le inesattezze della prestazione e gli asseriti danni conseguenti a detta imperizia sono per il perito estremamente generici e dunque non verificabili nella loro fondatezza. Così il perito: “Per quanto sopra esposto il CTU non rileva la sussistenza di eventuali carenze nel prodotto consegnato dal professionista al committente, prodotto che, come già detto alle pagine precedenti rispecchia gli standard qualitativi medi correnti per il settore e che è stato sviluppato sulla scorta di un contratto molto generico dove in nessuna parte è richiesto un preciso livello tecnico-qualitativo-funzionale della documentazione da elaborare e consegnare. Con riferimento alle doglianze contenute nell'atto di citazione, per quanto prodotto in atti e quanto previsto dal contratto professionale il CTU conclude quindi che il lavoro eseguito, sia relativo ai rilievi che ai computi (e correlate attività), così come riportato e riassunto nell'allegato G397-All.01 alla presente relazione, è stato eseguito correttamente dal professionista incaricato con riferimento a quanto previsto dal contratto d'incarico professionale (doc. 2 di parte opposta convenut ”. Peraltro, CP_2 il CTU dà atto di non aver ricevuto nessuna osservazione alla relazione da parte dell'opponente. Non può invece essere condivisa la scelta del CTU di valutare l'attività del professionista mediante il richiamo alle tariffe fissate per i contratti pubblici di appalto, trattandosi di appalto privato e considerato che la normativa relativa ai lavori di miglioramento energetico a fronte dei quali erano previsti sconti fiscali non richiama il codice dei contratti pubblici per la quantificazione degli onorari spettanti ai professionisti. Pertanto, visto il contratto, vista la normativa indicata in contratto per la quantificazione degli onorari del professionista ovvero il listo prezzi DEI 2016 e il listino prezzi BUR, considerata tutta la documentazione in atti, considerato quanto rilevato dal consulente in ordine all'esecuzione della prestazione e alla parte di questa non effettuata come da prospetto allegato alla CTU e di cui si è già detto, tenuto conto del valore della prestazione come stimata dall'opposto (euro 27.000) – stima che sulla base degli elementi citati pare corretta -, e delle pratiche non eseguite (2 su 19 come da schema allegato alla CTU), il Tribunale reputa congrua una quantificazione degli onorari nella misura di euro pagina 6 di 7 20.857,60 (ovvero con decurtazione delle due pratiche non svolte e relative agli immobili indicati dal CTU), oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 3.103,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 18.10.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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