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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8779/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02880202500003284000 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17501/2025 depositato il 15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202500003284000 notificata in data 21/02/2025, relativa al veicolo AUDI A1 SB 1.6 TDI targa Targa_1, per l'importo di € 431,01, relativamente alla tassa auto anno 2017; deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva Agenzia Riscossione che contestava il ricorso e chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Parte resistente ha documentato la rituale notifica della cartella presupposta eseguita in data 1.10.2024.
Pertanto, non essendo stata fatta valere la prescrizione antecedente attraverso la impuganzione della cartella, non risulta decorso il termine triennale di prescrizione successivamente al 1.10.2024.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese restano compensate stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese di lite
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8779/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02880202500003284000 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17501/2025 depositato il 15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202500003284000 notificata in data 21/02/2025, relativa al veicolo AUDI A1 SB 1.6 TDI targa Targa_1, per l'importo di € 431,01, relativamente alla tassa auto anno 2017; deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva Agenzia Riscossione che contestava il ricorso e chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Parte resistente ha documentato la rituale notifica della cartella presupposta eseguita in data 1.10.2024.
Pertanto, non essendo stata fatta valere la prescrizione antecedente attraverso la impuganzione della cartella, non risulta decorso il termine triennale di prescrizione successivamente al 1.10.2024.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese restano compensate stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese di lite