Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2343/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2343/2022 promossa da:
( con il patrocinio dell'Avv. Gabriella Rosati Parte_1 P.IVA_1
C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Alfonso Leccese P.IVA_2
( CodiceFiscale_2
APPELLATA avverso la sentenza n. 960 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 18.11.2022
CONCLUSIONI
In data 10.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita riformare integralmente la sentenza n° 960/2022 (repertorio 2040/2022) emessa dal Tribunale di Pistoia, in persona della dott.ssa Elena Piccinni, pubblicata in data 18.11.2022 e
in ipotesi e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per tutti i diritti e ragioni di credito relativi al conto corrente n° 520, al conto n° 521 e al conto n°
150030, qui in lite, con decorrenza dalla data di ogni annotazione dall'apertura di ciascuno rapporto, 21.06.2005 (e 28.09.2005 per il conto n° 15030), fino al decennio anteriore la ricezione del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia fino al 20.11.2008, come argomentato nel motivo del presente atto;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di causa, rimborso forfettario ex art. 2 d.m. 55/14 e oneri di legge”, e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore alla Controparte_1 restituzione in favore del in persona del l.r.p.t. della somma Parte_1 di € 85.106,91 per capitale, interessi e spese di CTP liquidate e di € 15.191,03 per spese legali dell'Avv. Alfonso Leccese quale procuratore antistatario, o alla maggiore e/o minore somma che verrà accertata, quale crediti liquidati nella sentenza impugnata, somme pagate dal in esecuzione della Parte_1 sentenza, oltre interessi dal giorno 29.11.2022, oltre al rimborso delle spese di
CTU liquidate in primo grado e dell'imposta di registro liquidata dall
[...]
; in ipotesi, nel caso di accoglimento ancorché parziale delle CP_2 domande avversarie, riformare la sentenza di primo grado qui impugnata con accertamento del rapporto di dare-avere dei conti contestati con riconoscimento di un minor credito in favore della società correntista CP_1 di € 28.038,96, come da ricalcolo effettuato nelle proprie osservazioni
[...] dal Consulente della Banca, dott. , ovvero, in ulteriore denegata Per_1 ipotesi di € 32.309,94, quale quarta ipotesi di calcolo effettuata nella perizia depositata in primo grado dal CTU nominato, dott.ssa e per Persona_2
l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del in Parte_1 persona del l.r.p.t. della differenza tra la maggior somma pagata dal
[...] in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia n° 960/2022 Parte_1
(per capitale ed interessi moratori), oltre interessi dalla data del pagamento;
in ogni caso disporre la restituzione delle somme pagate da di Parte_1
€ 15.191,03 per spese legali liquidate devolute all'Avv. Alfonso Leccese quale procuratore antistatario, delle spese di consulenza tecnica di parte € 5.937,80, disponendo altresì il rimborso delle spese di CTU liquidate in primo grado e dell'imposta di registro liquidata dall . In ogni caso, con Controparte_2 vittoria di spese, competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario ex art. 2 d.m. 55/14 e oneri di legge;
In via istruttoria: Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello disporre nuova consulenza tecnica di ufficio contabile con nomina di altro perito, anche ai sensi dell'art. 196 c.p.c., affinché, alla luce della documentazione acquisita in giudizio, proceda ad una nuova verifica inerente l'accertamento dei rapporti dare-avere inerenti il conto corrente ordinario n 520, il conto anticipo fatture n° 521 e il Conto SBF n° 15030 sulla base dei soli affidamenti contrattualizzati e, in ipotesi con il solo fido di cassa e, in ogni caso, con saldo liquido (saldo banca)”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, accertare e dichiarare l'inammissibilità e la infondatezza dei motivi di appello, delle conclusioni, domande, eccezioni ed istanze, anche istruttorie, tutte proposte da perché del tutto Parte_1 inammissibili ed infondati, in fatto ed in diritto, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dall'appellata con ogni conseguenza in ordine al rigetto CP_1 dell'appello e conferma della sentenza di primo grado n. 960/2022 del
Tribunale di Pistoia. Con vittoria di spese e compensi difensivi, con liquidazione anche dell'aumento previsto per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano consultazione e fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis) e con distrazione a favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 960 pubblicata il 18.11.2022 il Tribunale di Pistoia ha così deciso: “Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice unico Dott.ssa Elena
Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accerta e dichiara la nullità dei contratti di conto corrente ordinario n. 520 e di conto anticipi n. 521 e n.
15030 per difetto di forma scritta ex art. 117 T.u.b.; accerta e dichiara che il saldo finale rideterminato del conto corrente n. 520 alla data del 30/04/2012 ammonta ad € 67.311,25 in favore per la correntista e, conseguentemente, condanna al pagamento in favore della società attrice della Parte_1 somma di € 67.311,25 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna la CP_3 convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della società attrice, e per essa in favore dell'avv. Alfonso Leccese dichiaratosene antistatario ex art. 93
c.p.c., liquidate in € 15.111,00 per compensi professionali, € 5.937,80 per anticipazioni (comprese le spese di c.t.p.), oltre il 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge. Spese di c.t.u dott.ssa già liquidate con Persona_2 decreto d.d. 16/11/2022 definitivamente e per intero a carico della CP_3 convenuta.”
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da con Controparte_1 la quale aveva chiesto che fosse accertata e dichiarata l'invalidità e la nullità parziale dei contratti relativi ai rapporti bancari intercorsi con Parte_1 assistiti da apertura di credito e tutti estinti con integrale pagamento del saldo, di cui al conto corrente ordinario n. 520 ed ai conti anticipi n. 521 e n. 15030, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti a pena di nullità per la mancanza di pattuizione scritta delle condizioni economiche richiesta dall'art. 117 TUB relativi ad interessi ultralegali, illegittima capitalizzazione degli interessi, addebito di cms e commissioni e spese, applicazione di valute fittizie e illegittima girocontazione delle competenze dei conti anticipi sul conto ordinario in assenza di espressa pattuizione scritta;
che fosse accertato e dichiarato il reale saldo di dare/avere tra le parti e la venisse CP_3 condannata alla restituzione/liquidazione nella misura risultante dall'istruttoria a seguito di ctu contabile, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., refusione delle spese di CTP e di patrocinio legale con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario, con spese di CTU a carico della convenuta.
Si è costituita la convenuta contestando le domande attoree e CP_3 chiedendone il rigetto perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, in ipotesi aveva chiesto accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c, con vittoria di spese e competenze di causa.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u., decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (di Parte_1
Parte seguito solo o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa
Corte la - (di seguito anche Controparte_1
o APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per CP_1
i seguenti motivi di appello:
1.Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c.
– errata motivazione in ordine all'onere probatorio a carico della parte attrice – sull'onere di conservazione del contratto da parte della banca ex art. 119 tub.
2.Errata interpretazione circa l'individuazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie ai fini della eccepita prescrizione con riferimento all'art. 117 tub per i contratti di affidamento – errata condivisione della perizia depositata in tema di affidamento di fatto e, in ipotesi, della tesi relativa al limite del fido promiscuo individuato nella sommatoria dell'accordato e dell'utilizzato.
3.Errata applicazione ed interpretazione delle norme in tema di prescrizione delle rimesse solutorie (saldo ricalcolato) e quindi errata condivisione dei risultati della ctu.
4.Errata interpretazione delle risultanze processuali relative alla condotta della parte attrice.
5. Ripetizione dei pagamenti effettuati (ed effettuandi nelle more del procedimento di appello) a cui la banca appellante è stata condannata in primo grado.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 10.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (1. Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. – errata motivazione in ordine all'onere probatorio a carico della parte attrice – sull'onere di conservazione del contratto da parte della banca ex art. 119 tub) è fondata.
L'appellante sostiene che: - l'asserita mancata stipulazione per iscritto dei contratti, eseguiti per anni senza contestazioni o richieste o reclami fino ad oltre un decennio dalla conclusione del contratto ed a distanza di sei anni dalla chiusura del rapporto avrebbe dovuto essere contestualizzata, motivata e specificata;
- a fronte dell'eccezione della di decorso del termine CP_3 decennale di conservazione degli atti ex art. 119 TUB. dalla data di conclusione del contratto (21.06.2005), il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto che il decorso del termine decennale fosse da individuarsi alla data di cessazione del rapporto, in tal modo però l'obbligo di conservazione sarebbe sine die ed il termine decennale di decorrenza incerto;
- la avrebbe comunque CP_3 prodotto le condizioni generali del contratto del 01.03.2005 sottoscritte dalla correntista ed alla stessa inviate, la mancanza di prova della consegna sarebbe irrilevante in quanto tale prova non sarebbe prevista da alcuna norma e sarebbe onerosa per i clienti.
Parte appellata eccepisce di avere formulato richiesta ante causam alla banca di consegna dei documenti contrattuali, ove esistenti, ricevendo responso negativo, sicché sarebbe stato onere di parte convenuta produrre i documenti scritti ove esistenti, onere non assolto in giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto che “[…] l'azione svolta nella presente sede dalla società attrice non può che qualificarsi quale azione di ripetizione dell'indebito
– ossia delle somme illegittimamente trattenute dalla in costanza dei CP_3 rapporti definitivamente cessati nel 2012 -, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto di credito è fondata nei limiti di seguito indicati. Tanto, con la precisazione che il periodo di riferimento è dato da quello antecedente al
20/11/2008 ossia prima del decennio antecedente la notifica della lettera di messa in mora ricevuta dalla il 20/11/2018 [….] la società attrice ha CP_3 dedotto di aver richiesto alla ex art. 119 T.u.b., prima della notifica CP_3 dell'atto di citazione, la copia dei contratti di apertura dei conti correnti indicati e delle relative aperture di credito e degli estratti conto e riassunti scalare indicati, tuttavia rispondendo la parte convenuta con l'invio parziale di tale documentazione (con esclusione in toto di quella contrattuale). Costituendosi in giudizio, ha prodotto unicamente il documento intitolato Parte_1
“condizioni generali per l'apertura rapporti con banca popolare di Milano” datato 01/03/2005 valevole per futuri rapporti che sarebbero incorsi tra le parti (doc. 6 di parte convenuta), tuttavia privo di condizioni economiche – difatti, il documento non disciplina i tassi debitori né quelli attivi, le commissioni e le spese, non stabilisce valute convenzionali difformi da quelle reali, non stabilisce la girocontazione delle competenze dei conti anticipi al conto ordinario - , e i documenti di sintesi (docc. 16, 17, 18 e 19 di parte convenuta), tuttavia non sottoscritti dalla cliente né aventi data certa né accompagnate dalla prova dell'invio alla cliente – che peraltro ne ha contestata l'effettiva ricezione -, che come tali non possono sostituire il contratto di apertura dei conti correnti in giudizio né può assolvere agli obblighi di forma ex art. 117 T.u.b.-.”
Riguardo all'onere della prova, il Tribunale riteneva che “ai sensi del principio generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il correntista attore che agisce per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito anzitutto ha l'onere di produrre il contratto;
tuttavia, “se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (principio teorizzato frequentemente nella giurisprudenza di legittimità e applicato anche dalle
Sezioni Unite, nella sentenza n. 13533 del 30/10/2001 sulla prova dell'inadempimento)” (Cass. ord. 24051/2019). Principio questo, ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità con cui è stato precisato che, se è vero che la regola generale vuole che sia il correntista a dover produrre il contratto, tuttavia, in presenza di allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, ossia di mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta, in caso di contestazione della Banca non può gravarsi il correntista della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla Banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass.
6480/2021: “…Deve aggiungersi, per completezza, che tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti.
E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro.”).
Quanto alla deduzione per cui la sarebbe tenuta a conservare la CP_3 documentazione contrattuale degli ultimi 10 anni, inerendo, invece, il limite decennale di cui all'art. 119 T.u.b. solo alla documentazione relativa alle singole operazioni contabili, il primo giudice affermava che “Invero, i documenti contrattuali non possono soggiacere al limite decennale di cui all'art. 119 comma 4 T.u.b. e all'art. 2220 c.c., poiché non si tratta di meri documenti contabili, ma di documenti contenenti l'atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 T.u.b. la forma scritta, come tali esigibili dal cliente, in copia, nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, cioè entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente (e, a maggior ragione, se il rapporto è ancora in essere). La fonte dell'obbligo di consegna del documento contrattuale scaturisce dall'art. 117 T.u.b., cioè dalla norma che prevede oltre alla forma scritta ad substantiam dei contratti bancari, anche il conseguente obbligo di consegna di una copia del contratto sottoscritto e ciò non solo in sede di stipula del contratto, ma secondo un'interpretazione della norma improntata all'esecuzione del contratto in buona fede (artt. 1366 e 1375
c.c.), anche nel corso del rapporto e finanche quando questo si sia estinto, salvo ovviamente il già indicato limite della prescrizione ordinaria. Pertanto, in difetto del requisito della forma scritta va dichiarata la nullità del contratto di apertura di conto corrente ordinario n. 520, del contratto di apertura di conto anticipi Fatture n. 521 e del contratto di apertura di conto anticipi SBF n.
15030.”.
La giurisprudenza, anche di questa Corte, ha più volte ribadito il principio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata: se è vero che la regola generale vuole che sia il correntista a dover produrre il contratto, tuttavia, in presenza di allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, ossia di mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta, in caso di contestazione della non può gravarsi il CP_3 correntista della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla Banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass. n.
6480/2021; Corte Appello Firenze n. 1188/2023, n. 2134/2022); tuttavia questo principio non trova applicazione allorché la mancata produzione del contratto sia addebitabile a negligenza del correntista per non aver chiesto la documentazione entro i dieci anni.
Questa Corte, con sentenza n. 16/2025 resa nel giudizio di rinvio su pronuncia di Cass. 30694/23, richiamati i principi fissati dalla Corte di legittimità in tema di onere della prova e richiesta ex art. 119 TUB, ha così definito il proprio orientamento: “Tali principi di diritto non possono che condurre alle seguenti conclusioni, in conformità ai recenti arresti di questa Corte (Corte d'appello di
Firenze n. 1429 del 2024, n. 757 del 2024, n. 631 del 2024 e n. 2504 del
2023):
a) in caso di rapporti iniziati nel decennio anteriore al momento dell'istaurazione del giudizio, il correntista ha certamente diritto di ottenere copia dei contratti sottoscritti;
la mancata consegna, esibizione o comunque produzione in giudizio di detta documentazione contrattuale sarà di per sé idonea, in via presuntiva, a far ritenere provata l'eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex art. 117 t.u.b.;
b) in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni dal momento dell'istaurazione del giudizio, e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi un'istanza ex art. 119 t.u.b. oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore, che domandi la ripetizione di versamenti o il riaccertamento del saldo e che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta, non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto a opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio;
il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente e in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso.”
Nel caso in esame, come accertato dal Tribunale, il rapporto di conto corrente ordinario n. 520 è stato aperto in data 21/06/2005 ed estinto in data
24/04/2012, il rapporto di conto anticipi Fatture n. 521 è stato aperto in data
21/06/2005 ed estinto in data 21/04/2012, il rapporto anticipi SBF n. 15030 è stato aperto in data 28/09/2005 ed estinto in data 21/04/2012; l'atto di citazione datato 31.7.2020 è stato preceduto dalla richiesta in data 20.11.2018 di ricalcolo e restituzione somme, nonché di rilascio copie ex art. 119 TUB;
prima di quest'ultima data, quindi ben oltre il decennio dall'apertura dei rapporti di cui è causa, non risulta che il cliente abbia mai sollevato rilievi o contestazioni di sorta, ivi compresa l'asserita mancanza di forma scritta.
Per le ragioni sopra indicate, pertanto, la banca non aveva l'obbligo di consegnare la documentazione richiestale oltre il decennio, sicché la mancata produzione documentale da parte della banca non può far presumere che il contratto fosse stato stipulato in forma non scritta come asserito dalla correntista;
rimangono dunque in capo a quest'ultima l'onere della produzione del contratto e le conseguenze della sua mancata produzione.
II. Il secondo e il terzo motivo di appello sono dichiarati assorbiti.
III. La quarta censura alla sentenza impugnata (4. errata interpretazione delle risultanze processuali relative alla condotta della parte attrice) è fondata.
L'appellante chiede la riforma della sentenza anche in punto di spese legali liquidate, avendo riguardo alla condotta delle parti. Sostiene che durante l'esecuzione dei contratti la società non avrebbe formulato alcuna contestazione neppure alle comunicazioni inviate, fino al 20.11.2018, a distanza di sei anni dalla chiusura dei rapporti;
la banca avrebbe dato tempestivo riscontro alla richiesta ex art 119 TUB nei limiti dell'operatività della stessa norma;
la società avrebbe avviato la mediazione successivamente alla notifica della citazione, sicché la Banca avrebbe motivatamente giustificato la non adesione attesa l'evidente mancanza di reale volontà conciliativa;
la quale società di capitali, avrebbe un obbligo di conservazione dei CP_1 contratti e della documentazione contabile e sarebbe inverosimile l'effettuazione di molteplici operazioni contestando solo molti anni dopo persino le comunicazioni inviate dalla banca;
le condizioni generali sarebbero state sottoscritte e ricevute in copia e la capitalizzazione trimestrale contenuta negli estratti conto inviati e ricevuti dalla correntista;
infine, l'accertamento peritale condiviso dal Giudice si sarebbe sensibilmente discostato rispetto alla somma reclamata dalla correntista di € 126.478,78 .
Parte appellata eccepisce che la correntista avrebbe richiesto ante causam copia dei contratti alla banca non perché riconoscesse che erano esistenti i relativi documenti scritti, ma solo per scrupolo;
neppure il documento riportante le “condizioni generali” prodotto ex adverso e i “documenti di sintesi prodotti” avrebbero valore contrattuale ex art. 117 TUB in quanto non sottoscritti dalla , che ne avrebbe anche contestato la ricezione;
CP_1
l'esercizio delle variazioni in pejus, anche ove legittimamente pattuito non potrebbe sanare clausole inefficaci per difetto dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge;
quanto alla somma richiesta, nelle conclusioni in note di trattazione sarebbe stata indicata nella misura accertata dal CTU di €
67.311,25, o nella maggiore o minore misura ritenuta accertata in giudizio.
Il Collegio ritiene che non sia stato conforme a buona fede l'atteggiamento della correntista, a lungo silente, la quale, agendo in giudizio, aveva l'onere di produrre i documenti contrattuali a fondamento delle nullità dedotte e delle pretese restitutorie su di esse fondate;
inoltre le condizioni generali del contratto prodotte dalla banca contemplano espressamente lo ius variandi (art. 13) e la pari periodicità degli interessi passivi e attivi (art. 8 Sezione I Conto
Corrente Bancario) contestati dall'appellata.
IV. La quinta censura alla sentenza impugnata (5. Ripetizione dei pagamenti effettuati - ed effettuandi nelle more del procedimento di appello -) a cui la appellante è stata condannata in primo grado), con la quale CP_3 CP_3 appellante asserisce di aver provveduto al pagamento di tutte le somme liquidate nella sentenza impugnata e dell'imposta di registro, senza alcuna rinuncia e/o riconoscimento di sorta e con espressa riserva di impugnazione e di ripetizione delle somme e ne chiede la ripetizione, è fondata.
Dall'accoglimento dell'appello consegue il diritto della banca ad avere la restituzione delle somme corrisposte in adempimento del titolo esecutivo venuto meno, come specificate dall'appellante pari ad € 85.106,91 per capitale, interessi e spese di c.t.p. e ad € 15.191,03 per spese legali devolute al difensore anticipatario nonché spese vive documentate.
La riforma della sentenza impugnata impone un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate secondo il d.m. 147/2022; quelle del primo grado vengono liquidate in € 15.111,00 per compensi professionali, €
5.937,80 per anticipazioni (comprese le spese di c.t.p.), oltre il 15% spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, spese di c.t.u come da decreto del
16/11/2022 definitivamente a carico di parte appellata;
quelle CP_1 del presente grado in base al valore effettivo della causa scaglione € 52.001,00
- € 262.000,00 valori medi e all'attività svolta, non tenendo conto quindi della fase di istruzione, liquidate in € 9.991,00 così specificate: € 2.977,00 fase di studio;
€ 1.911,00 fase introduttiva;
€ 5.103,00 fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia Controparte_1 nr. 960/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata;
rigetta la domanda proposta da in primo grado;
Controparte_1
condanna l'appellata Controparte_1
- a restituire integralmente quanto ricevuto da per effetto Parte_1 della sentenza di primo grado pari ad € 85.106,91 per capitale, interessi e spese di c.t.p. e ad € 15.191,03 per spese legali devolute al difensore anticipatario nonché spese vive documentate e spese di c.t.u. liquidate;
condanna l'appellata Controparte_1
– a pagare le spese del doppio grado, così liquidate:
- quanto al primo grado in € 15.111,00 per compensi, € 5.937,80 per anticipazioni (comprese le spese di c.t.p.), oltre il 15% spese generali, c.a.p. e i.v.a. come per legge
- quanto al presente grado in € 9.991,00 per compensi, oltre il 15% spese generali, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado definitivamente a carico di
Controparte_1
Firenze, camera di consiglio del 16.05.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.