Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 16/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 16.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 618 ruolo generale dell'anno 2024,
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Alessio Oldrini, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, giusta procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.9.2024, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio, avanti all'Intestato Tribunale, l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di CP_1
accompagnamento spettante al proprio dante causa Parte_2
A sostegno della propria pretesa ha esposto che: il Tribunale di Cremona, con sentenza del
15.4.2024, emessa nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 693/2023 R.G., dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda proposta da Parte_2
avendo riconosciuto, con verbale di autotutela del 26.1.2024, il requisito sanitario
[...] CP_1
legittimante la prestazione richiesta a decorrere dalla data della domanda del 13.3.2023; decedeva il 29.1.2024, lasciando quale unica erede la figlia (odierna Parte_2
tuttavia l' non provvedeva al pagamento CP_1
della provvidenza.
Costituendosi in giudizio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo di avere CP_1
provveduto alla liquidazione della prestazione con modello TE08 del 9.4.2024 e di avere determinato gli arretrati dall'1.4.2023 all'1.2.2024 (data della cessazione) per un importo pari a euro 5.276,20, ma di non aver provveduto al pagamento per omesso inoltro della domanda amministrativa (il cd. modello AP23) da parte degli eredi.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
I fatti allegati dalle parti sono provati dalla documentazione versata in atti: ricorso per ATP di (sub doc. 1 fasc. ric.); verbale di autotutela (sub doc. 2 fasc. ric. e nel Parte_2 CP_1
CP_ fasc. ; sentenza R.G. n. 693/2023 di cessata materia del contendere (sub doc. 3 fasc. ric.); CP_ modello AP70 (sub doc. 4 fasc. ric. e nel fasc. ; certificato di morte di Parte_2
(sub doc. 7 fasc. ric.); dichiarazione sostitutiva erede – odierna ricorrente (sub doc. 8 fasc. ric.);
CP_ modello TE08 (nel fasc. .
Nel merito la domanda proposta dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
La ricorrente ha provato che con il verbale di autotutela del 26.1.2024 è stata riconosciuta al de cuius la prestazione oggetto dell'odierna domanda.
Ha, altresì, provato di avere inviato all' il modello AP70, contenente l'indicazione dei CP_2 requisiti socioeconomici necessari alla liquidazione della prestazione, poi liquidata dall' con il CP_1
modello TE08.
Non vi è, invece, prova dell'invio del modello AP23 da parte della ricorrente all' . CP_1
Ciononostante, l'eccezione sollevata dall' resistente in merito al mancato invio tramite i CP_2
canali telematici della domanda di pagamento e del modello AP23 non può rilevare al fine di giustificare il mancato pagamento, non potendo assumere alcun rilievo in ordine alla spettanza della prestazione così come cristallizzata nel provvedimento di autotutela e nel provvedimento giudiziale.
CP_ L'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale, previa verifica della ricorrenza degli ulteriori requisiti (“Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”).
Alcuna ulteriore e diversa condizione di esigibilità della prestazione è prevista dalla normativa di CP_ riferimento, di talché il mancato invio dei modelli predisposti dall' (AP70 e AP23) non può configurare un elemento ostativo alla corresponsione della prestazione. Del resto, è proprio l' nel messaggio n. 4818 del 16.7.2015 (prodotto da parte ricorrente sub CP_1
doc. 5), recante disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ad affermare che l'accertamento dei requisiti socioeconomici conseguenti all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70 e AP23.
Va, inoltre, sottolineato che trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost., non appare conforme a
Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
Sulla scorta di quanto sopra, va condannata al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento spettanti al de cuius a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (1.4.2023) e sino alla data del decesso (29.1.2024).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16, L. 412/91, dal 121° giorno e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente espletata, che non ha contemplato alcuna istruttoria
(fase studio, fase introduttiva, fase decisionale) e della scarsa complessità della questione oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della indennità di accompagnamento spettante al dante causa a
[...] Parte_2
decorrere dal 1.4.2023 e fino al decesso del 29.1.2024, oltre interessi al saggio legale a partire dal
121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Alessio Oldrini, dichiaratosi anticipatario;
Cremona, 16.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino