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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/07/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRNDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa decisa in data 11.7.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Lecce
Opponente
C O N T R O
rappresentato e difeso da sé medesimo Controparte_1
Opposto
Oggetto: Opposizione a precetto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, il indicato in epigrafe ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 23.9.2024 per il pagamento della somma di € 3.827,17 a titolo di spese legali liquidate con sentenza n. 212 del
6.2.2024 del Tribunale di Brindisi.
A fondamento del ricorso, eccepiva la nullità del precetto opposto in quanto:
a) era stato indicato un numero di sentenza (214/2024) diverso da quello riportato nella sentenza allegata (212/2024);
b) era stato notificato unitamente alla sentenza in violazione dell'art. 14 dl. 669/1996.
Con particolare riferimento al motivo di doglianza di cui alla citata lettera b), rilevava di aver provveduto ad ordinare il pagamento in favore del precettante della somma intimata e tanto “a dimostrazione del fatto che, ove avesse rispettato il termine dilatorio ex lege previsto, non avrebbe avuto ragione di procedere all'intimazione ad adempiere”.
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'inefficacia del precetto. Si costituiva in giudizio la parte opposta che rappresentava di aver rinunciato all'atto di precetto con pec del 22.11.2024, in seguito al pagamento – effettuato in data 13.11.2024- dell'importo precettato.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti sì come precisate con le suindicate note.
*
Tali risultando le richieste delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
E' noto che la materia del contendere può ritenersi cessata allorché sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (cfr. da ultimo Cass. n.
13217 del 2013).
Dunque, la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n.
2567/2007 e n. 6909/2009).
Ciò posto, occorre altresì osservare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'atto di precetto - che consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo accompagnata dall'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata - non ha natura processuale, ma è atto che come risulta dalla formulazione del comma 1 dell'art. 479 c.p.c., precede l'esecuzione; pertanto,
l'eventuale rinuncia ad esso da parte del creditore - trattandosi di negozio abdicativo unilaterale con rilevanza sostanziale - non richiede, in pendenza di opposizione,
l'accettazione dell'intimato (cfr. Cass. sentenza n. 3736/1981).
Ne deriva che la rinuncia all'atto di precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione, comporta la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie è pacifico che parte opposta abbia rinunciato al precetto impugnato nell'ambito del presente giudizio (cfr. note del ) per questioni concernenti solo Parte_1
l'inefficacia dell'atto opposto (e non il merito della pretesa), sicché – applicando le suindicate coordinate ermeneutiche – va dichiarata cessata la materia del contendere.
Stante la richiesta congiunta formulata dalle parti in ordine alla regolamentazione delle spese- richiesta che il Tribunale non ha ragione di disattendere- le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Brindisi, 11.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere