Articolo 22 del Codice delle comunicazioni elettroniche
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28 aprile 2024
Art. 22.
(Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettivita')
(art. 22 eecc)

1. Entro il ((21 dicembre 2024)) , il Ministero e l'Autorita' realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalita' istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni ((anno)) . Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualita' del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3.
2. La mappatura dell'Autorita' riporta la copertura geografica corrente ((e il relativo grado di utilizzo)) delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ((ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,)) ai sensi del presente decreto.
3. ((All'esito dell'attivita' di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2,)) l'Autorita' pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, ((in conformita')) con i criteri e le finalita' definite dall'articolo ((98-quindecies, comma 2, anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a)) consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di servizi di connettivita' al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori. L'Autorita' adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.
4. ((Il Ministero, anche tenendo conto dell'attivita' svolta dall'Autorita' ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e)) delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacita', all'interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, ((comprese quelle)) sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorita' pubbliche, di reti ad altissima capacita' e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocita' di download di almeno ((300 Mbps)) . L'Autorita' decide, in relazione ai compiti ((ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,)) , la misura in cui e' opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione.
(( 4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorita', secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorita', in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2. )) (( 5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, puo' designare aree con confini territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorita' pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacita' o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali. )) (( 6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero puo' invitare le imprese e le autorita' pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero puo' chiedere ad altre imprese ed autorita' pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui ai commi 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorita' pubbliche che manifestano interesse se l'area designata e' coperta o sara' coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocita' di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa e' esclusa aprioristicamente. )) 7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinche' i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente ((al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 per consentirne il riutilizzo anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali.)) Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilita' di connettivita' nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.
8. Il Ministero e l'Autorita', definiscono, mediante protocollo d'intesa, le modalita' di collaborazione ai fini dell'attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura ((, con riferimento alla PDND e a standard aperti e di interoperabilita' di base dati)) . In tale protocollo di intesa, il Ministero e l'Autorita' concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformita' ed accessibilita' dei dati e delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per le imprese ((, per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate)) .
Entrata in vigore il 28 aprile 2024
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