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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 23/10/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale udienza ex art. 127 ter c.p.c. e contestuale sentenza
Oggi 23/10/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che i difensori hanno depositato una nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.759/2024 R.G. promossa da
con l'avv. BOTTOS FIAMMETTA, come da Parte_1
mandato in atti
- RICORRENTE
contro
CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE
1 con l'avv. Giorgio Arseni e l'avv. Giorgio Controparte_2
Azzalini, come da mandato in atti
RESISTENTE
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI delle parti: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 agiva in Parte_1
giudizio nei confronti di e di CP_1 Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 2.11.2023, alle ore 14.25 circa, in località Cesa di
AN (BL).
Il ricorrente deduceva che, nello scontro, era rimasti coinvolti il veicolo Audi
A3 condotto dal medesimo e l'autovettura Nissan Qashqai di proprietà del conducente evidenziava che quest'ultima, giunta CP_1
all'intersezione con via Bancalenti, aveva svoltato a sinistra omettendo di dare la precedenza al medesimo, che percorreva l'altra corsia in senso di marcia opposto.
Il ricorrente deduceva che il sinistro era stato causato per esclusiva colpa del signor il quale aveva violato l'art. 145 commi 2 e 10 del C.d.S., CP_1
come da verbale di contestazione redatto dalla pattuglia dei Carabinieri
intervenuta.
Il ricorrente quantificava il danno subito nell'importo complessivo di €
73.597,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 5.547,00 per spese mediche;
dava atto di aver ricevuto un acconto di € 30.000,00 dalla compagnia assicurativa e deduceva che il danno residuo ammontava pertanto ad €
49.144,00.
2 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2
delle domande.
La resistente sosteneva che la somma corrisposta era integralmente satisfattiva,
dovendosi considerare il concorso di responsabilità, prevalente o quantomeno paritario, in capo al danneggiato, per aver tenuto una velocità superiore al limite consentito.
La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale.
***
Sulle responsabilità in ordine al sinistro
Sulla scorta di quanto emerge dalla relazione relativa al sinistro redatta dai
Carabinieri (doc. 16 di parte ricorrente) si deve ritenere che la responsabilità in ordine al medesimo sia ascrivibile, ex art. 2054 c.c., per il 70% a carico di
[...]
per non aver rispettato l'obbligo di precedenza imposto dall'art. 145 CP_1
C.d.s. e per il 30% a carico dell'odierno attore, per aver tenuto una velocità
eccessiva in relazione allo stato dei luoghi.
Secondo quanto riportato nella predetta relazione il conducente
[...]
nell'immediatezza dei fatti, ha riconosciuto la propria CP_1
responsabilità per aver omesso di dare la precedenza al veicolo che percorreva la strada nella direzione opposta.
Quanto alla eccessiva velocità di quest'ultimo veicolo, la circostanza emerge parimenti dalla predetta relazione;
i Carabinieri deducono in particolare che la stessa fosse molto superiore rispetto al limite previsto in ragione del fatto che,
dopo lo scontro, il veicolo condotto dall'odierno attore ha compiuto una rotazione ed è stato proiettato a parecchi metri di distanza dal punto d'urto.
In ogni caso, si rileva che il ricorrente coinvolto con il proprio veicolo nello scontro non ha provato di aver mantenuto una condotta di guida prudente nell'osservanza dei limiti previsti (Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n.21024
“In presenza di elementi di colpa a carico di uno dei conducenti che siano coinvolti in
3 uno scontro di veicoli, è ancora necessario accertare se l'altro conducente ha osservato
le norme sulla circolazione e di prudenza, applicandosi, in mancanza di prova
contraria, la presunzione di responsabilità concorrente prevista dall' art. 2054, comma
2, c.c.”).
***
Sulle risultanze della CTU medico-legale
Il danno non patrimoniale subito dal ricorrente in conseguenza del sinistro va liquidato sulla base delle risultanze della CTU medico legale, condivisibili in quanto logiche e congruamente motivate, nel rispetto del contraddittorio tecnico.
La CTU medico legale ha evidenziato che, in conseguenza del sinistro, il ricorrente ha riportato postumi sia sotto il profilo fisico, sia sotto il profillo psicologico, complessivamente valutati (v. pag. 10 CTU “Tuttora presente esito
cicatriziale riferibile a toilette chirurgica alla base del 1° dito mano dx. in soggetto
destrimane, con ipotrofia di tutto il dito e limitazione funzionale nella motricità fine
della mano e nella forza di compressione con coinvolgimento del pollice, associata a
para-disestesie dolorose e deficit di pinza;
inoltre, risentimento algico a livello cervicale
con disfunzione ai gradi massimi e ancora notevole contrattura del cingolo scapolare
bilateralmente su un quadro degenerativo artrosico preesistente, con evidente
slatentizzazione della sintomatologia descritta. Si associano i residuati di un labile
quadro psicologico di difficoltà all'adattamento a situazioni stressanti quale può essere
un incidente stradale con sintomi di ansia e depressione reattiva derivanti da
acquisizione di una certa consapevolezza di diminuzione della capacità di usare con
forza il polso e la mano dx., anche nell'ambito lavorativo, e di resilienza psicologica nei
confronti di eventuali eventi avversi”).
Il danno non patrimoniale relativo agli esiti permanenti è stato quantificato dalla CTU nella misura complessiva del 15%.
4 L'invalidità temporanea è stata ravvisata dal CTU nella misura del 75% per 30
giorni, del 50% per 50 giorni e del 25% per 60 giorni. Il livello di sofferenza patito dal danneggiato nel predetto complessivo periodo è stato ritenuto medio.
Il livello di sofferenza è stato ritenuto medio altresì in relazione ai postumi permanenti.
Le spese sanitarie sono state ritenute necessarie e congrue dalla CTU per un importo complessivo di € 4116,00.
Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, secondo valori attuali,
vanno applicate le più recenti tabelle di Milano in materia, aggiornate al 2024;
trovano infatti applicazione, secondo consolidata giurisprudenza, le tabelle vigenti al momento della liquidazione del danno (cfr. Cass. ord. 33770 del
19.12.2019; Cass. Sez. 3, sentenza n. 7272 del 11/05/2012).
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente all'integrità
psico-fisica, indicato dalla CTU medico legale in misura pari al 15%, va liquidato nella misura di € 42.597,00, sulla scorta dei valori indicati dalle tabelle di Milano 2024, considerando l'età del danneggiato di 66 anni al momento del sinistro (avvenuto il 23.11.2024), e la duplice componente del predetto danno non patrimoniale, ossia il danno biologico/dinamico relazionale e la sofferenza soggettiva interiore (con un valore del punto complessivamente pari ad €
4207,08).
Non si giustifica nella fattispecie in esame una personalizzazione del danno relativo agli esiti permanenti, in assenza di conseguenze anomale e del tutto eccezionali per il danneggiato (Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037 “La
liquidazione del danno non patrimoniale avviene per mezzo del valore punto, che può
aumentare in base alla percentuale di invalidità e in relazione all'aggravarsi della
malattia, o che può diminuire in considerazione dell'età del danneggiato. Pertanto, ad
5 ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore monetario, che va diminuito
o aumentato in base alla fascia d'età del soggetto. In tal guisa, la liquidazione del
danno non patrimoniale risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una
fattispecie e l'altra. Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in
aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in
presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze
dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non
giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-
relazionale)”.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute occorre considerare che il “valore standard”,
corrispondente ad un giorno di inabilità temporanea assoluta, è previsto dalle più recenti Tabelle milanesi nella misura di € 115,00, aumentabile fino ad un massimo del 50%, in presenza di allegate e comprovate peculiarità.
Sulla scorta delle risultanze peritali, nel caso in esame, il predetto valore va considerato nella misura di € 115,00, tenuto conto del livello medio di sofferenza ravvisato dalla CTU medico legale nel corso della malattia.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute va pertanto liquidato, sulla base dei valori tabellari, nella misura complessiva di € 7187,50 secondo valori già attuali (di cui € 2587,50 per i primi 30 giorni di invalidità al 75%, € 2875,00 per i successivi 50 giorni al 50%, € 1725,00 per i residui 60 giorni al 25%).
***
Concludendo, il danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro, comprensivo sia del danno biologico/dinamico relazionale che del danno da sofferenza soggettiva interiore, sotto il profilo temporaneo e permanente, ammonta complessivamente ad € 49.784,50, secondo valori tabellari da ritenersi già attuali.
6 Sulla liquidazione del danno patrimoniale
La CTU medico legale ha ritenuto congrue e correlate al sinistro le spese mediche sostenute dall'attore nell'importo complessivo di € 4116,00.
Il predetto importo va pertanto riconosciuto in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con l'aggiunta della rivalutazione secondo indici ISTAT, configurando l'obbligazione risarcitoria un debito di valore;
tale voce di danno, rivalutata dal sinistro sino all'attualità secondo indici ISTAT, è pari ad € 4169,51.
***
Il danno complessivamente risarcibile, secondo valori attuali, è pertanto pari ad € 53.954,01 (€ 49.784,50 + € 4169,51 = 53.954,01).
Da tale importo va detratto il 30%, corrispondente alla percentuale di responsabilità a carico del danneggiato.
Il credito risarcitorio maturato dal danneggiato in conseguenza del sinistro è
conseguentemente di valore pari ad € 37.767,81.
Sull'acconto di € 30.000,00
Secondo circostanza pacifica in causa l'attore ha ricevuto un acconto di €
30.000,00.
Al fine di raffrontare valori omogenei, per determinare l'entità del credito residuo va sottratto dal valore del credito risarcitorio liquidato secondo valori attuali l'importo del predetto acconto, rivalutato secondo indici ISTAT, sino all'attualità (v. Cass. Sez. 1 - , Cass. Sentenza n. 24539 del 01/12/2016 secondo cui “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il
responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito
risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere
omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella
della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli
interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento -
7 sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'
acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell' acconto rivalutato, per il
periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva); cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022 secondo cui “La liquidazione del danno da
ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un
acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto
ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l' acconto dal credito;
c) calcolando gli
interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo
prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data
dell'illecito al pagamento dell' acconto, e poi sulla somma che residua dopo la
detrazione dell' acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel
pagamento fino alla liquidazione definitiva”).
Non risulta allegata e documentata in giudizio la data in cui è avvenuto il versamento dell'acconto e, pertanto, ai fini del calcolo della predetta rivalutazione sino all'attualità, può essere considerata la data antecedente all'introduzione del giudizio (5.12.2024), potendosi ritenere che il versamento dell'acconto prima del giudizio sia avvenuto non oltre tale data.
L' acconto rivalutato secondo indici ISTAT dal 5.12.2024 sino all'attualità è pari ad € 30.360,00.
Il credito risarcitorio residuo dovuto in favore dell'attore ammonta pertanto ad
€ 7407,81 secondo valori attuali (€ 37.767,81 - € 30360,00 = € 7407,81).
Spettano ulteriormente al danneggiato gli interessi compensativi, nella misura del tasso legale.
In aderenza a quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 1712del 17.12.95 la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, bensì dal credito originario via via rivalutato con periodicità
annuale.
8 Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore diviene in obbligazione di valuta e produce interessi legali fino al pagamento.
Nel caso di versamento di acconti, gli interessi legali devono essere calcolati sull'intero danno, con decorrenza dalla data dell'evento dannoso fino a quella di corresponsione dell'acconto e poi sul credito residuo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, considerato il valore della domanda accolta in giudizio,
secondo i valori ridotti del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della convenuta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertata la responsabilità ex art. 2054 c.c. in ordine al sinistro nella misura del
30% in capo al ricorrente e nella misura del 70% in capo a CP_1
condanna e , in solido tra loro, al Controparte_2 CP_1
pagamento in favore del ricorrente della somma residua di € 7407,81 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali sino al saldo, da calcolarsi sull'intero credito risarcitorio devalutato al momento del sinistro, via via annualmente rivalutato, sino al versamento dell'acconto, e sul credito residuo, via via rivalutato sino all'attualità, sino al saldo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite Controparte_2
in favore del ricorrente che si liquidano nell'importo di € 5077,00 per compensi ed € 557,80 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 23/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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