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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 196/2024
promossa da
, (C.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ANTONELLA STRAMANDINOLI e SARA SAFFONCINI, giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
, (C.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 08/01/2025.
IN FATTO
Con ricorso del 17/01/2024 domandava la separazione personale e Parte_1
lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni contestualmente precisate.
Restava contumace per l'intera durata del giudizio la sig.ra . CP_1 Emessa, quindi, sentenza non definitiva di separazione ed all'esito del suo passaggio in giudicato, la causa, all'udienza del 08/01/2025, era discussa oralmente e rimessa al collegio per la pronunzia divorzile.
IN DIRITTO
Sussiste il presupposto di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della Legge 898/1970.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, come anche avvalorato dalla mancata partecipazione della resistente al presente giudizio.
A fronte, dunque, dell'irrimediabilità della crisi coniugale, merita accoglimento la domanda divorzile.
Quanto alle relative condizioni, non può, peraltro, trovare accoglimento la richiesta d'assegnazione della ex casa coniugale, non essendovi prole che la giustifichi.
Parimenti non è accoglibile la richiesta, formulata comunque in termini vaghi, circa l'obbligo della resistente di rilasciare “in tempi brevissimi” l'immobile sito in Anzio Via Caligola 12, dovendo ogni relativa statuizione essere emessa all'esito di distinto giudizio in sede contenziosa ordinaria.
Riguardo al regolamento delle spese legali, non avendo potuto la resistente, comunque rimasta contumace, evitare in alcun modo la presente iniziativa giudiziaria, si giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Aprilia il 23 febbraio 2022; rigetta le ulteriori domande del ricorrente;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del suo passaggio in giudicato sul R.A.M. dell'anno 2022, atto N.15, P.I,); compensa le spese di causa.
Latina, 13/01/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 196/2024
promossa da
, (C.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ANTONELLA STRAMANDINOLI e SARA SAFFONCINI, giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
, (C.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 08/01/2025.
IN FATTO
Con ricorso del 17/01/2024 domandava la separazione personale e Parte_1
lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni contestualmente precisate.
Restava contumace per l'intera durata del giudizio la sig.ra . CP_1 Emessa, quindi, sentenza non definitiva di separazione ed all'esito del suo passaggio in giudicato, la causa, all'udienza del 08/01/2025, era discussa oralmente e rimessa al collegio per la pronunzia divorzile.
IN DIRITTO
Sussiste il presupposto di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della Legge 898/1970.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, come anche avvalorato dalla mancata partecipazione della resistente al presente giudizio.
A fronte, dunque, dell'irrimediabilità della crisi coniugale, merita accoglimento la domanda divorzile.
Quanto alle relative condizioni, non può, peraltro, trovare accoglimento la richiesta d'assegnazione della ex casa coniugale, non essendovi prole che la giustifichi.
Parimenti non è accoglibile la richiesta, formulata comunque in termini vaghi, circa l'obbligo della resistente di rilasciare “in tempi brevissimi” l'immobile sito in Anzio Via Caligola 12, dovendo ogni relativa statuizione essere emessa all'esito di distinto giudizio in sede contenziosa ordinaria.
Riguardo al regolamento delle spese legali, non avendo potuto la resistente, comunque rimasta contumace, evitare in alcun modo la presente iniziativa giudiziaria, si giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Aprilia il 23 febbraio 2022; rigetta le ulteriori domande del ricorrente;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del suo passaggio in giudicato sul R.A.M. dell'anno 2022, atto N.15, P.I,); compensa le spese di causa.
Latina, 13/01/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti