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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14961/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14961/2019 promossa da:
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. MARIO C.F._5
SCANDURRA giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._6 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._7 CP_3 C.F._8
pagina 1 di 6 CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024 parte attrice ha concluso come in verbale e da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Le richieste introduttive delle parti sono già state indicate nella sentenza definitiva parziale n.
2868/2023 del 2.7.2023, con la quale, all'esito del giudizio di scioglimento della comunione fra le parti,
è stata disposta la vendita dell'abitazione sita in Giarre (CT), frazione Macchia, via Isonzo n. 4, in catasto fabbricati foglio 59 particella 275 sub.4, meglio descritta in atti, provvedendo, con separata ordinanza in ordine al compimento delle ulteriori operazioni divisionali.
Più in particolare, la vendita dell'immobile in comproprietà è stata quindi disposta, con ordinanza depositata telematicamente il 2.7.2023, senza incanto - non sussistendo i presupposti per la vendita con incanto a norma dell'art. 503 co.2 c.p., ovvero il probabile realizzo di un prezzo di acquisto superiore della metà rispetto al valore di mercato del bene -, con prezzo base fissato nella misura stimata dal c.t.u., pari ad euro 47.327,00, e delega dell'Avv. Maria Elena Antonucci per il compimento delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c..
Come si evince dal verbale di aggiudicazione del 20.6.2024 e dai restanti atti di causa, dopo un tentativo di vendita non andato a buon fine, si è resa aggiudicataria dell'immobile sopra CP_4
citato per il prezzo di € 26.621,43.
L'immobile definitivamente aggiudicato è stato dunque trasferito con decreto depositato in data
15.9.2024, nonché successiva rettifica limitata ai dati anagrafici del coniuge in comunione dei beni.
pagina 2 di 6 La predetta somma è stata depositata su conto corrente intestato al Tribunale.
Occorre dunque procedere alla ripartizione pro quota tra le parti della sopra citata somma,
previa detrazione delle spese di giustizia relative alla vendita da porre carico della massa (considerando l'acconto già corrisposto, € 1.875,00, per il compenso del professionista delegato) e delle spese e dei compensi in favore del difensore antistatario (€ 15.255,71 per compensi al parametro minimo, spese e accessori, come da congrua nota spese), così come indicato nel progetto di distribuzione presentato dal professionista delegato, sul quale non è sorta contestazione.
In particolare, poiché tutti i comproprietari sono titolari della quota di 1/8 ciascuno, le somme da attribuire a ciascuno dei comproprietari sono quindi:
1 1/8 € 1.153,70 Parte_1
2. 1/8 € 1.153,70 Parte_2
3. 1/8 € 1.153,70 Parte_3
4. 1/8 € 1.153,70 Parte_4
5 1/8 € 1.153,70 Parte_5
6. 1/8 € 1.153,70 CP_1
7. 1/8 € 1.153,70 Controparte_2
8. € 1.153,70 Parte_6
TOTALI 1/1 € 9.229,63
Il professionista delegato deve così essere espressamente autorizzato al pagamento di quanto dovuto a ciascuna parte.
Ciò posto, esclusa all'esito del processo la possibilità di addebitare fondatamente a parte attrice la scelta di non chiedere l'attribuzione dell'immobile (invero il prezzo inizialmente stimato si è rivelato notevolmente più alto rispetto a quello effettivo dimostrato dalla vendita), sul piano del riparto interno pagina 3 di 6 delle spese processuali deve per altro verso considerarsi che quest'ultime, al pari delle spese di c.t.u. e di vendita, si sono rese integralmente necessarie alla luce dell'inerzia, manifestata sin dalla mediazione,
dei convenuti contumaci, apparendo evidente che per sciogliere la comunione, ossia per definire l'intera controversia, sarebbe bastato vendere il bene a trattativa privata con la collaborazione delle parti, senza affrontare evitabili spese processuali, financo estese alla vendita.
Le spese processuali, liquidate in favore del difensore antistatario (come da congrua nota spese),
nonché di c.t.u. e relative al professionista delegato, già liquidate in atti, devono quindi seguire la soccombenza dei convenuti contumaci , e nei CP_1 Controparte_2 CP_3
confronti degli attori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e .
[...] Parte_5
Occorre infatti considerare che, sebbene la scelta di rimanere contumace non sia in sé
sindacabile o sanzionabile, nel caso concreto dello scioglimento della comunione l'inerzia di uno o più
condividenti impedisce sia la soluzione negoziale sia la conciliazione giudiziale;
i convenuti contumaci, quindi, hanno reso necessario l'intero giudizio (peraltro gravoso, richiedendo la presenza di più professionisti a vario titolo coinvolti) non costituendosi e non comparendo in sede di mediazione.
Ciò, peraltro, a fronte di un'attività minima richiesta al condividente inerte (sarebbe bastato collaborare al fine di concludere una vendita in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 14961/2019:
1) dichiara lo scioglimento della comunione fra le parti relativa all'abitazione sita in Giarre
(CT), frazione Macchia, via Isonzo n. 4, in catasto fabbricati foglio 59 particella 275 sub.4, meglio pagina 4 di 6 descritta in atti;
2) dispone che le somme residue ricavate dalla vendita siano distribuite a cura del Professionista
Delegato come da progetto, ovvero nei seguenti termini:
1 1/8 € 1.153,70 Parte_1
2. 1/8 € 1.153,70 Parte_2
3. 1/8 € 1.153,70 Parte_3
4. 1/8 € 1.153,70 Parte_4
5 1/8 € 1.153,70 Parte_5
6. 1/8 € 1.153,70 CP_1
7. 1/8 € 1.153,70 Controparte_2
8. € 1.153,70 Parte_6
3) condanna i convenuti , e , in solido, al CP_1 Controparte_2 CP_3
pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che liquida, come da nota spese, in complessivi euro € 15.255,71, somma da versare direttamente e in prededuzione in favore del difensore antistatario Avv. Mario Scandurra;
4) pone le spese di consulenza tecnica di ufficio e le spese relative alle operazioni di vendita delegata, già liquidate in atti, definitivamente a carico dei convenuti , CP_1 CP_2
e , in solido.
[...] CP_3
Così deciso in Catania, il 10 febbraio 2025
pagina 5 di 6 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14961/2019 promossa da:
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. MARIO C.F._5
SCANDURRA giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._6 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._7 CP_3 C.F._8
pagina 1 di 6 CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024 parte attrice ha concluso come in verbale e da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Le richieste introduttive delle parti sono già state indicate nella sentenza definitiva parziale n.
2868/2023 del 2.7.2023, con la quale, all'esito del giudizio di scioglimento della comunione fra le parti,
è stata disposta la vendita dell'abitazione sita in Giarre (CT), frazione Macchia, via Isonzo n. 4, in catasto fabbricati foglio 59 particella 275 sub.4, meglio descritta in atti, provvedendo, con separata ordinanza in ordine al compimento delle ulteriori operazioni divisionali.
Più in particolare, la vendita dell'immobile in comproprietà è stata quindi disposta, con ordinanza depositata telematicamente il 2.7.2023, senza incanto - non sussistendo i presupposti per la vendita con incanto a norma dell'art. 503 co.2 c.p., ovvero il probabile realizzo di un prezzo di acquisto superiore della metà rispetto al valore di mercato del bene -, con prezzo base fissato nella misura stimata dal c.t.u., pari ad euro 47.327,00, e delega dell'Avv. Maria Elena Antonucci per il compimento delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c..
Come si evince dal verbale di aggiudicazione del 20.6.2024 e dai restanti atti di causa, dopo un tentativo di vendita non andato a buon fine, si è resa aggiudicataria dell'immobile sopra CP_4
citato per il prezzo di € 26.621,43.
L'immobile definitivamente aggiudicato è stato dunque trasferito con decreto depositato in data
15.9.2024, nonché successiva rettifica limitata ai dati anagrafici del coniuge in comunione dei beni.
pagina 2 di 6 La predetta somma è stata depositata su conto corrente intestato al Tribunale.
Occorre dunque procedere alla ripartizione pro quota tra le parti della sopra citata somma,
previa detrazione delle spese di giustizia relative alla vendita da porre carico della massa (considerando l'acconto già corrisposto, € 1.875,00, per il compenso del professionista delegato) e delle spese e dei compensi in favore del difensore antistatario (€ 15.255,71 per compensi al parametro minimo, spese e accessori, come da congrua nota spese), così come indicato nel progetto di distribuzione presentato dal professionista delegato, sul quale non è sorta contestazione.
In particolare, poiché tutti i comproprietari sono titolari della quota di 1/8 ciascuno, le somme da attribuire a ciascuno dei comproprietari sono quindi:
1 1/8 € 1.153,70 Parte_1
2. 1/8 € 1.153,70 Parte_2
3. 1/8 € 1.153,70 Parte_3
4. 1/8 € 1.153,70 Parte_4
5 1/8 € 1.153,70 Parte_5
6. 1/8 € 1.153,70 CP_1
7. 1/8 € 1.153,70 Controparte_2
8. € 1.153,70 Parte_6
TOTALI 1/1 € 9.229,63
Il professionista delegato deve così essere espressamente autorizzato al pagamento di quanto dovuto a ciascuna parte.
Ciò posto, esclusa all'esito del processo la possibilità di addebitare fondatamente a parte attrice la scelta di non chiedere l'attribuzione dell'immobile (invero il prezzo inizialmente stimato si è rivelato notevolmente più alto rispetto a quello effettivo dimostrato dalla vendita), sul piano del riparto interno pagina 3 di 6 delle spese processuali deve per altro verso considerarsi che quest'ultime, al pari delle spese di c.t.u. e di vendita, si sono rese integralmente necessarie alla luce dell'inerzia, manifestata sin dalla mediazione,
dei convenuti contumaci, apparendo evidente che per sciogliere la comunione, ossia per definire l'intera controversia, sarebbe bastato vendere il bene a trattativa privata con la collaborazione delle parti, senza affrontare evitabili spese processuali, financo estese alla vendita.
Le spese processuali, liquidate in favore del difensore antistatario (come da congrua nota spese),
nonché di c.t.u. e relative al professionista delegato, già liquidate in atti, devono quindi seguire la soccombenza dei convenuti contumaci , e nei CP_1 Controparte_2 CP_3
confronti degli attori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e .
[...] Parte_5
Occorre infatti considerare che, sebbene la scelta di rimanere contumace non sia in sé
sindacabile o sanzionabile, nel caso concreto dello scioglimento della comunione l'inerzia di uno o più
condividenti impedisce sia la soluzione negoziale sia la conciliazione giudiziale;
i convenuti contumaci, quindi, hanno reso necessario l'intero giudizio (peraltro gravoso, richiedendo la presenza di più professionisti a vario titolo coinvolti) non costituendosi e non comparendo in sede di mediazione.
Ciò, peraltro, a fronte di un'attività minima richiesta al condividente inerte (sarebbe bastato collaborare al fine di concludere una vendita in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 14961/2019:
1) dichiara lo scioglimento della comunione fra le parti relativa all'abitazione sita in Giarre
(CT), frazione Macchia, via Isonzo n. 4, in catasto fabbricati foglio 59 particella 275 sub.4, meglio pagina 4 di 6 descritta in atti;
2) dispone che le somme residue ricavate dalla vendita siano distribuite a cura del Professionista
Delegato come da progetto, ovvero nei seguenti termini:
1 1/8 € 1.153,70 Parte_1
2. 1/8 € 1.153,70 Parte_2
3. 1/8 € 1.153,70 Parte_3
4. 1/8 € 1.153,70 Parte_4
5 1/8 € 1.153,70 Parte_5
6. 1/8 € 1.153,70 CP_1
7. 1/8 € 1.153,70 Controparte_2
8. € 1.153,70 Parte_6
3) condanna i convenuti , e , in solido, al CP_1 Controparte_2 CP_3
pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che liquida, come da nota spese, in complessivi euro € 15.255,71, somma da versare direttamente e in prededuzione in favore del difensore antistatario Avv. Mario Scandurra;
4) pone le spese di consulenza tecnica di ufficio e le spese relative alle operazioni di vendita delegata, già liquidate in atti, definitivamente a carico dei convenuti , CP_1 CP_2
e , in solido.
[...] CP_3
Così deciso in Catania, il 10 febbraio 2025
pagina 5 di 6 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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