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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 517/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Esposito Nunzia
e da
, nato ad [...] il [...] , C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Oratino Roberto
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
25/02/2025, hanno proposto domanda cumulativa di separazione e divorzio a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 14.09.2016, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AR (al N. 67 , Parte II, serie A , anno 2016).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli: il 28.5.2019 e il 4.8.2021, Per_1 Per_2
le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 11.3.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale;
hanno pertanto chiesto che la causa , decorsi i termini di legge, fosse rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi vivranno separatamente, nei domicili di seguito indicati, con l'obbligo per entrambi di comunicare l'uno all'altro le eventuali variazioni, anche provvisorie, mediante lettera raccomandata, con un preavviso di 30 giorni.
2. La sig.ra manterrà la propria residenza in AR (NA), alla Via Cirillo Parte_1
n.9 presso l'abitazione adibita, in costanza di matrimonio, a casa coniugale e alla stessa restano assegnati anche gli arredi. La sig.ra dichiara, altresì, anche nel caso Parte_1
2 in cui, in futuro, non dovesse avere più la disponibilità dell'abitazione sita in AR
(NA) alla Via Cirillo n.9 – di proprietà del di lei padre e dallo stesso a lei data in comodato di uso gratuito- provvederà a proprie spese a trovare un'altra abitazione, senza nulla a pretendere dal IG. . Il sig. , invece, è in cerca di Controparte_1 Controparte_1
una nuova abitazione, in affitto e/o in acquisto. Nelle more, fin d'ora dichiara che trasferirà il suo domicilio in Pomigliano d'Arco, alla via V. Emanuele 195 presso l'abitazione dei suoi genitori. In ogni caso, assume formale obbligo di lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre la data dell'udienza di comparizione delle parti del presente ricorso.
3. i figli minori, e , restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapproti con entrambe le linee parentali;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
I figli e restano collocati prevalentemente presso al dimora materna, sita in Per_1 Per_2
AR (NA) alla Via Cirillo n.9, dove stabiliranno anche la loro residenza;
in considerazione del fatto che il sig. è soggetto a turni lavorativi (antimeridiani CP_1
e pomeridiani) a settimane alternate, si conviene quanto segue: nelle settimane in cui egli al lavoro avrà il turno di pomeriggio, vedrà i bambini di mattina, recandosi presso l'abitazione degli stessi per portarli a scuola, precisando che potrà entrare in casa solo previo consenso della IG.ra . Quando, invece, il sig. sarà Parte_1 CP_1
assegnato ai turni di lavoro diurni, i figli staranno con il padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 quando li riporterà presso la dimora materna;
inoltre, a settimane alterne, i figli staranno con il padre, con pernottamento, dalle ore 18,00 del venerdì fino alle ore 18,00 della domenica, quando li riporterà presso la dimora materna. Gli orari così indicati, con particolare riguardo al pernottamento presso l'abitazione paterna, potranno subire variazioni, che saranno decise di comune accordo dai coniugi, tenuto conto della tenera età dei bambini, in particolare di . Inoltre, fino a Per_2 quando il sig. non avrà un'abitazione propria, e vivrà in casa dei genitori, anche CP_1
nei fine settimana di spettanza del padre i bambini pernotteranno comunque con la madre;
3 durante le festività di Natale e Capodanno, i bambini staranno con il padre ad anni alterni la Vigilia id Natale ovvero il giorno di Natale, e lo stesso avverrà l'ultimo dell'anno e il giorno di Capodanno. Per il giorno di Santo EF e della EF i bambini, ad anni alterni, pranzeranno con uno dei genitori, per poi passare il pomeriggio con l'altro; nel periodo pasquale, i figli staranno con il padre, ad anni alterni la domenica di Pasqua ovvero i lunedì dell'Angelo; nei giorni dei compleanni dei figli ( il 28.5.2019, il Per_1 Per_2
4.8.2021) i coniugi si impegnano a condividere insieme le rispettive ricorrenze;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, fermo restando che, come sopra già evidenziato, vista la tenera età dei bambini, quantomeno per i primi tempi, e fino a che i bambini non saranno più grandi e perciò in grado di stare lontano dalla mamma,
l'accordo in parte qua potrà subire modifiche, che saranno prese di comune accordo tra i coniugi, secondo buon senso e in modo da preservare la serenità dei bambini. I coniugi avranno diritto di portare i bambini con sé in una qualsiasi località turistica sul territorio nazionale, dandosi reciproca tempestiva comunicazione del luogo di villeggiatura prescelto e del relativo indirizzo. Per i viaggi all'estero, invece, fino alla maggiore età dei bambini, ciascun genitore dovrà ottenere il consenso espresso dell'altro.
4. Il si obbliga a versare alla a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli, la somma mensile pari ad euro 400,00 (quattrocento/00), annualmente rivalutabili secondo le variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'Istat. A tale importo si somma l'AUU, attualmente pari a euro 467,00 mensili, che la sig.ra Pt_1 percepirà per intero. A tal fine, il autorizza la a chiedere all'INPS il CP_1 Pt_1
versamento del 100% dell'assegno.
Inoltre, il si obbliga a versare alla il 50% delle spese Controparte_1 Parte_1
straordinarie in favore dei figli, purchè preventivamente concordate, come da Protocollo del Tribunale di Nola. in ogni caso, i coniugi si impegnano a garantire ai figli lo svolgimento di attività extrascolastiche ( come ad es. scuola di danza e scuola calcio), contribuendo alle relative spese nella misura del 50% cadauno.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. I coniugi assumono l'obbligo reciproco di non pubblicare sui canali social foto e/o video dei propri bambini e di vigilare affinchè anche persone a loro vicine, parenti e/o amici, osservino il detto divieto.”
4 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato ad [...] il [...] che hanno contratto matrimonio a Controparte_1
AR il 14.09.2016 (atto n. 67, Parte II, Serie A, anno 2016);
- dispone affido condiviso dei minori e con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa familiare sita in AR (NA) alla Via Cirillo n.9 alla sig.ra Pt_1
che la abiterà unitamente ai figli;
[...]
- determina in € 400,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale CP_1 Pt_1
o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74
e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
5 - compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 517/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Esposito Nunzia
e da
, nato ad [...] il [...] , C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Oratino Roberto
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
25/02/2025, hanno proposto domanda cumulativa di separazione e divorzio a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 14.09.2016, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AR (al N. 67 , Parte II, serie A , anno 2016).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli: il 28.5.2019 e il 4.8.2021, Per_1 Per_2
le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 11.3.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale;
hanno pertanto chiesto che la causa , decorsi i termini di legge, fosse rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi vivranno separatamente, nei domicili di seguito indicati, con l'obbligo per entrambi di comunicare l'uno all'altro le eventuali variazioni, anche provvisorie, mediante lettera raccomandata, con un preavviso di 30 giorni.
2. La sig.ra manterrà la propria residenza in AR (NA), alla Via Cirillo Parte_1
n.9 presso l'abitazione adibita, in costanza di matrimonio, a casa coniugale e alla stessa restano assegnati anche gli arredi. La sig.ra dichiara, altresì, anche nel caso Parte_1
2 in cui, in futuro, non dovesse avere più la disponibilità dell'abitazione sita in AR
(NA) alla Via Cirillo n.9 – di proprietà del di lei padre e dallo stesso a lei data in comodato di uso gratuito- provvederà a proprie spese a trovare un'altra abitazione, senza nulla a pretendere dal IG. . Il sig. , invece, è in cerca di Controparte_1 Controparte_1
una nuova abitazione, in affitto e/o in acquisto. Nelle more, fin d'ora dichiara che trasferirà il suo domicilio in Pomigliano d'Arco, alla via V. Emanuele 195 presso l'abitazione dei suoi genitori. In ogni caso, assume formale obbligo di lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre la data dell'udienza di comparizione delle parti del presente ricorso.
3. i figli minori, e , restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapproti con entrambe le linee parentali;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
I figli e restano collocati prevalentemente presso al dimora materna, sita in Per_1 Per_2
AR (NA) alla Via Cirillo n.9, dove stabiliranno anche la loro residenza;
in considerazione del fatto che il sig. è soggetto a turni lavorativi (antimeridiani CP_1
e pomeridiani) a settimane alternate, si conviene quanto segue: nelle settimane in cui egli al lavoro avrà il turno di pomeriggio, vedrà i bambini di mattina, recandosi presso l'abitazione degli stessi per portarli a scuola, precisando che potrà entrare in casa solo previo consenso della IG.ra . Quando, invece, il sig. sarà Parte_1 CP_1
assegnato ai turni di lavoro diurni, i figli staranno con il padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 quando li riporterà presso la dimora materna;
inoltre, a settimane alterne, i figli staranno con il padre, con pernottamento, dalle ore 18,00 del venerdì fino alle ore 18,00 della domenica, quando li riporterà presso la dimora materna. Gli orari così indicati, con particolare riguardo al pernottamento presso l'abitazione paterna, potranno subire variazioni, che saranno decise di comune accordo dai coniugi, tenuto conto della tenera età dei bambini, in particolare di . Inoltre, fino a Per_2 quando il sig. non avrà un'abitazione propria, e vivrà in casa dei genitori, anche CP_1
nei fine settimana di spettanza del padre i bambini pernotteranno comunque con la madre;
3 durante le festività di Natale e Capodanno, i bambini staranno con il padre ad anni alterni la Vigilia id Natale ovvero il giorno di Natale, e lo stesso avverrà l'ultimo dell'anno e il giorno di Capodanno. Per il giorno di Santo EF e della EF i bambini, ad anni alterni, pranzeranno con uno dei genitori, per poi passare il pomeriggio con l'altro; nel periodo pasquale, i figli staranno con il padre, ad anni alterni la domenica di Pasqua ovvero i lunedì dell'Angelo; nei giorni dei compleanni dei figli ( il 28.5.2019, il Per_1 Per_2
4.8.2021) i coniugi si impegnano a condividere insieme le rispettive ricorrenze;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, fermo restando che, come sopra già evidenziato, vista la tenera età dei bambini, quantomeno per i primi tempi, e fino a che i bambini non saranno più grandi e perciò in grado di stare lontano dalla mamma,
l'accordo in parte qua potrà subire modifiche, che saranno prese di comune accordo tra i coniugi, secondo buon senso e in modo da preservare la serenità dei bambini. I coniugi avranno diritto di portare i bambini con sé in una qualsiasi località turistica sul territorio nazionale, dandosi reciproca tempestiva comunicazione del luogo di villeggiatura prescelto e del relativo indirizzo. Per i viaggi all'estero, invece, fino alla maggiore età dei bambini, ciascun genitore dovrà ottenere il consenso espresso dell'altro.
4. Il si obbliga a versare alla a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli, la somma mensile pari ad euro 400,00 (quattrocento/00), annualmente rivalutabili secondo le variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'Istat. A tale importo si somma l'AUU, attualmente pari a euro 467,00 mensili, che la sig.ra Pt_1 percepirà per intero. A tal fine, il autorizza la a chiedere all'INPS il CP_1 Pt_1
versamento del 100% dell'assegno.
Inoltre, il si obbliga a versare alla il 50% delle spese Controparte_1 Parte_1
straordinarie in favore dei figli, purchè preventivamente concordate, come da Protocollo del Tribunale di Nola. in ogni caso, i coniugi si impegnano a garantire ai figli lo svolgimento di attività extrascolastiche ( come ad es. scuola di danza e scuola calcio), contribuendo alle relative spese nella misura del 50% cadauno.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. I coniugi assumono l'obbligo reciproco di non pubblicare sui canali social foto e/o video dei propri bambini e di vigilare affinchè anche persone a loro vicine, parenti e/o amici, osservino il detto divieto.”
4 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato ad [...] il [...] che hanno contratto matrimonio a Controparte_1
AR il 14.09.2016 (atto n. 67, Parte II, Serie A, anno 2016);
- dispone affido condiviso dei minori e con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- assegna la casa familiare sita in AR (NA) alla Via Cirillo n.9 alla sig.ra Pt_1
che la abiterà unitamente ai figli;
[...]
- determina in € 400,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale CP_1 Pt_1
o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74
e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
5 - compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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