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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/11/2024, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1) dott. B. Catarsini Presidente
2) dott. C. Zappalà Consigliere rel
3) dott. F. Conti Consigliere.
Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 22/10/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 279/2023 r.g., promossa
da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_4
, elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo Di Gotto (Me), via C.F._4
Quasimodo n. 11 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sottile che li rappresenta e difende per procura in atti,
Appellanti
contro
, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Santi Delia ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Messina Sant'Agostino n.
4
Appellato
E nei confronti di
Controparte_2
Appellata terza chiamata in causa contumace Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1013/2022 del
15/11/2022.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 26\4\2021 , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 [...]
e adivano il Tribunale di Barcellona Pozzo, esponendo che con Pt_3 Parte_4
delibera del 9/12/2015 il aveva trasferito ai sensi dell'art. 30 del Controparte_1
D. Lgs. n. 165\2001 alla il personale comunale addetto ai servizi di igiene Parte_5
urbana di cui essi ricorrenti facevano parte. Puntualizzavano che tuttavia, a seguito delle difficoltà economiche della suddetta società, entrata in liquidazione, era intervenuto un accordo tra ATO2 e in virtù del quale veniva stabilito che i suddetti lavoratori fossero utilizzati con lo CP_1
strumento del distacco dal suddetto Comune che si obbligava ad una compartecipazione delle spese nella misura di euro 750,00 (poi modificata in € 850,00 a partire dal 2006) da versarsi direttamente a ciascun lavoratore.
Ciò premesso, evidenziavano che, a fronte di una prestazione lavorativa part time, essi avevano espletato attività lavorativa full time, sicché chiedevano la condanna del CP_1 CP_1
al pagamento delle differenze retributive per le ore effettivamente lavorate per conto
[...] dell'Ente, per tutto il periodo contrattuale, cioè dal 2013 al 2018, ivi compreso il pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e indennità di malattia, così come da conteggio allegato per ciascun lavoratore, e ogni altro emolumento retributivo, oltre interessi e rivalutazione.
Il , costituendosi, rilevava l'infondatezza della pretesa così come Controparte_1 CP_1
formulata nei propri confronti, rilevando che nel periodo di distacco il lavoratore rimane alle dipendenze del datore di lavoro distaccante che è come tale responsabile del trattamento economico a favore del lavoratore, ex art 30 comma 2 del D.lgs. n. 276/2003. Deduceva pertanto che i ricorrenti avrebbero dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti di 2. CP_2
Chiedeva di conseguenza di essere autorizzato a chiamare in causa la suddetta società.
Autorizzata la chiamata, non si costituiva. CP_2
Con sentenza del 15/11/2022 il Tribunale rigettava il ricorso, rilevando risolutivamente che i ricorrenti avessero omesso di allegare (e di provare) diversi elementi essenziali della pretesa, rendendo del tutto impossibile la valutazione della fondatezza del ricorso in ordine al quantum debeatur del credito azionato.
Con ricorso depositato il 28/4/2023 , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello, contestando il rilevato difetto assertivo e Parte_4
riconducendo qualche imprecisione del ricorso alla mancata disponibilità dei necessari documenti in possesso del e in ordine ai quali essi ricorrenti avevano formulato rituale richiesta di CP_1
esibizione ex art. 210 cpc disattesa erroneamente dal giudice e che reiteravano con il presente gravame.
Insistevano pertanto nell'accoglimento dell'originaria domanda di condanna del
[...]
al pagamento delle differenze retributive maturate. Controparte_1
Il costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in quanto limitato alla CP_1
contestazione delle ragioni di rito e privo della necessaria riproposizione dei motivi non delibati dal giudice. Ribadiva la valenza delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, pure evidenziando nel merito l'infondatezza delle pretese così come formulate nei propri confronti.
Con ordinanza del 14/2/2024 questa Corte concedeva agli appellanti nuovo termine per rinotificare l'appello alla terza chiamata in causa CP_2
Effettuato l'incombente, nella contumacia della chiamata, disposta la trattazione scritta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ancorché, per come si dirà, nel merito infondato.
Come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del15/3/2024 n. 7116 “Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o
l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'articolo 346 del Cpc, la domanda non esaminata”.
Nella specie, per l'appunto, gli appellanti, impugnando la decisione del Tribunale fondata sul rilevato difetto assertivo e probatorio del ricorso, hanno pure ritualmente chiesto, al punto 3 dell'atto e nelle conclusioni, la condanna del al pagamento delle differenze retributive, CP_1 richiamando espressamente le richieste formulate nel ricorso introduttivo. L'eccezione è dunque infondata.
Va adesso esaminata la contestazione di rito, così come esplicitata nel primo motivo di appello, che questa Corte ritiene evidentemente fondata.
Come afferma la giurisprudenza di legittimità nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non
è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che sia impossibile l'individuazione della pretesa attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva, perché in tal caso il convenuto non
è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (Cass. 7199/2018 e Cass. 19009/2018).
Ebbene, nell'atto introduttivo sono stati esposti in maniera sufficientemente chiara tutti gli elementi indispensabili per la comprensione dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto sulla quale la stessa si fonda. Dopo aver proceduto alla ricostruzione della posizione lavorativa ricoperta, che aveva visto il loro “distacco” presso il Comune, i ricorrenti hanno adeguatamente allegato di avere svolto una prestazione lavorativa per un numero di ore superiore a quello per la quale l'ente convenuto aveva pagato loro la retribuzione mensile di euro 750,00, indicando il periodo contrattuale (dal 2013 al 2018) e chiedendo sulla scorta dei relativi conteggi il conseguente pagamento. Il d'altra parte, pur eccependo la genericità del ricorso, si è adeguatamente CP_1
difeso con la sua memoria di costituzione.
È tuttavia nel merito che il ricorso non merita accoglimento.
Gli appellanti, con la delibera di G.M. n. 143 del 09.12.2005, sono stati trasferiti a decorrere dall'1\1\2006, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.lgs. 165/01, presso la società
[...]
sicché, come pure ivi espressamente previsto, il loro rapporto di lavoro con il Controparte_3 di è cessato, instaurandosi un altro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la suddetta CP_1 CP_1
società.
Nel 2013 è poi intervenuto un accordo tra l' e il - cui hanno aderito gli stessi CP_2 CP_1
appellanti - ove, per far fronte alle difficoltà finanziarie della suddetta società, acquisita la disponibilità dei ricorrenti ad effettuare il servizio presso il si prevedeva “ la possibilità CP_1
Co per il Comune di intervenire finanziariamente, in maniera sussidiaria, per CP_1
assicurare parte della copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti, tramite il pagamento diretto dei compensi netti ad alcuni lavoratori della stessa società d'ambito“. È stata così individuata la modalità del c.d. “distacco” per l'utilizzo di detti lavoratori ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 276/2003 con conseguente riconoscimento da parte del di una CP_1
“compartecipazione” alle spese in favore di ATOME2 nella misura di euro 750,00 mensili per ogni lavoratore (poi portata ad euro 850,00) da versare direttamente a costoro con lo strumento della delegazione di pagamento. Da quel momento e fino al 2018 per mezzo di specifiche note “di
Comunicazione Distacco- Delegazione di pagamento” emesse dall'ATO2 (e in atti) detti accordi sono stati prorogati.
Tanto premesso, sostengono gli appellanti di avere in detto periodo espletato la loro prestazione lavorativa in “full time”, come comprovato già dalle stesse buste paga, senza tuttavia ricevere l'intera retribuzione, ma solo la quota di euro 750,00 (poi divenuta 850,00) da parte del Comune. Reclamano pertanto le relative differenze, sostenendo che il Comune di , in quanto CP_1
“utilizzatore “della loro prestazione lavorativa sarebbe tenuto a sostenere detti oneri.
Tale assunto, tuttavia, non solo è smentito dal tenore degli accordi e delle note già richiamate ove si precisa espressamente che il Comune di si impegna solo a pagare una parte dei CP_1
compensi spettanti ai lavoratori, ma è soprattutto contradetto dall'intrinseca essenza dello strumento del distacco che è stato nella specie utilizzato. Come statuito dall'art. 30 del Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 con il distacco il lavoratore è solo posto temporaneamente, nell'interesse del distaccante, a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, senza che sorga un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione.
Dunque, il lavoratore distaccato resta pur sempre dipendente del distaccante a carico del quale gravano gli oneri relativi al suo trattamento economico e normativo. Il secondo comma del già citato art. 30 infatti recita: “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
Né, d'altra parte, può ipotizzarsi una responsabilità comunque solidale del ai sensi CP_1 dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003. Ancorché a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 254/2017, la garanzia prevista da detta norma deve ritenersi estesa al distacco e dunque destinata anche a operare a carico dell' utilizzatore, la stessa non può applicarsi qualora, come nella specie, quest'ultimo sia un soggetto pubblico. Come più volte pure precisato dalla
Corte di Cassazione il principio di responsabilità solidale di cui all'art. 29 non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001,
e quindi nei confronti dei comuni. (vedi per tutte Cass. n. 19676/2019).
La pretesa, così come formulata nei confronti del , va pertanto rigettata. Controparte_1
Eppur tuttavia, va rilevato che, a seguito della chiamata in causa da parte del suddetto CP_1 della società d'ambito si è verificata una tipica estensione automatica della domanda CP_2 nei confronti di quest'ultima. Come è noto invero qualora il convenuto chiami un terzo non solo per essere manlevato ma "per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea" [Cass. 21 dicembre
2018, n. 33343, in Guida al diritto, 2019, 21, 49], individuandolo quale unico obbligato, la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo.
Senonché tale principio, ad avviso di questa Corte, deve comunque armonizzarsi con le regole proprie dell'appello ovvero con l'effetto devolutivo che impone la riproposizione delle domande respinte o ritenute assorbite in primo grado. Di contro, con l'appello gli originari ricorrenti hanno invece sempre e solo chiesto la condanna al pagamento delle invocate differenze a carico del e non già nei confronti di ATOME”, nonostante l'estensione automatica della loro CP_1
domanda avvenuta in primo grado. Ogni questione sull'ordine di esibizione rimane evidentemente assorbita dalle negative valutazioni fin qui effettuate.
Rimangono solo da regolare le spese del presente grado che, stante la fondatezza del primo motivo di rito, ancorché ininfluente ai fini della decisione finale, e la complessità delle questioni trattate, vanno compensate anche per il presente grado.
P.Q.M
.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. Parte_3 Parte_4
1013/2022 del 15/11/2022, così provvede: rigetta l'appello compensa tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico degli appellanti di un importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ove dovuto.
Messina, 7/11/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. C. Zappalà Dott. B. Catarsini
LA CORTE D'APPELLO DI M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1) dott. B. Catarsini Presidente
2) dott. C. Zappalà Consigliere rel
3) dott. F. Conti Consigliere.
Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 22/10/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 279/2023 r.g., promossa
da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_4
, elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo Di Gotto (Me), via C.F._4
Quasimodo n. 11 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sottile che li rappresenta e difende per procura in atti,
Appellanti
contro
, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Santi Delia ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Messina Sant'Agostino n.
4
Appellato
E nei confronti di
Controparte_2
Appellata terza chiamata in causa contumace Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1013/2022 del
15/11/2022.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 26\4\2021 , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 [...]
e adivano il Tribunale di Barcellona Pozzo, esponendo che con Pt_3 Parte_4
delibera del 9/12/2015 il aveva trasferito ai sensi dell'art. 30 del Controparte_1
D. Lgs. n. 165\2001 alla il personale comunale addetto ai servizi di igiene Parte_5
urbana di cui essi ricorrenti facevano parte. Puntualizzavano che tuttavia, a seguito delle difficoltà economiche della suddetta società, entrata in liquidazione, era intervenuto un accordo tra ATO2 e in virtù del quale veniva stabilito che i suddetti lavoratori fossero utilizzati con lo CP_1
strumento del distacco dal suddetto Comune che si obbligava ad una compartecipazione delle spese nella misura di euro 750,00 (poi modificata in € 850,00 a partire dal 2006) da versarsi direttamente a ciascun lavoratore.
Ciò premesso, evidenziavano che, a fronte di una prestazione lavorativa part time, essi avevano espletato attività lavorativa full time, sicché chiedevano la condanna del CP_1 CP_1
al pagamento delle differenze retributive per le ore effettivamente lavorate per conto
[...] dell'Ente, per tutto il periodo contrattuale, cioè dal 2013 al 2018, ivi compreso il pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e indennità di malattia, così come da conteggio allegato per ciascun lavoratore, e ogni altro emolumento retributivo, oltre interessi e rivalutazione.
Il , costituendosi, rilevava l'infondatezza della pretesa così come Controparte_1 CP_1
formulata nei propri confronti, rilevando che nel periodo di distacco il lavoratore rimane alle dipendenze del datore di lavoro distaccante che è come tale responsabile del trattamento economico a favore del lavoratore, ex art 30 comma 2 del D.lgs. n. 276/2003. Deduceva pertanto che i ricorrenti avrebbero dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti di 2. CP_2
Chiedeva di conseguenza di essere autorizzato a chiamare in causa la suddetta società.
Autorizzata la chiamata, non si costituiva. CP_2
Con sentenza del 15/11/2022 il Tribunale rigettava il ricorso, rilevando risolutivamente che i ricorrenti avessero omesso di allegare (e di provare) diversi elementi essenziali della pretesa, rendendo del tutto impossibile la valutazione della fondatezza del ricorso in ordine al quantum debeatur del credito azionato.
Con ricorso depositato il 28/4/2023 , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello, contestando il rilevato difetto assertivo e Parte_4
riconducendo qualche imprecisione del ricorso alla mancata disponibilità dei necessari documenti in possesso del e in ordine ai quali essi ricorrenti avevano formulato rituale richiesta di CP_1
esibizione ex art. 210 cpc disattesa erroneamente dal giudice e che reiteravano con il presente gravame.
Insistevano pertanto nell'accoglimento dell'originaria domanda di condanna del
[...]
al pagamento delle differenze retributive maturate. Controparte_1
Il costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in quanto limitato alla CP_1
contestazione delle ragioni di rito e privo della necessaria riproposizione dei motivi non delibati dal giudice. Ribadiva la valenza delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, pure evidenziando nel merito l'infondatezza delle pretese così come formulate nei propri confronti.
Con ordinanza del 14/2/2024 questa Corte concedeva agli appellanti nuovo termine per rinotificare l'appello alla terza chiamata in causa CP_2
Effettuato l'incombente, nella contumacia della chiamata, disposta la trattazione scritta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ancorché, per come si dirà, nel merito infondato.
Come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del15/3/2024 n. 7116 “Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o
l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'articolo 346 del Cpc, la domanda non esaminata”.
Nella specie, per l'appunto, gli appellanti, impugnando la decisione del Tribunale fondata sul rilevato difetto assertivo e probatorio del ricorso, hanno pure ritualmente chiesto, al punto 3 dell'atto e nelle conclusioni, la condanna del al pagamento delle differenze retributive, CP_1 richiamando espressamente le richieste formulate nel ricorso introduttivo. L'eccezione è dunque infondata.
Va adesso esaminata la contestazione di rito, così come esplicitata nel primo motivo di appello, che questa Corte ritiene evidentemente fondata.
Come afferma la giurisprudenza di legittimità nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non
è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che sia impossibile l'individuazione della pretesa attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva, perché in tal caso il convenuto non
è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (Cass. 7199/2018 e Cass. 19009/2018).
Ebbene, nell'atto introduttivo sono stati esposti in maniera sufficientemente chiara tutti gli elementi indispensabili per la comprensione dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto sulla quale la stessa si fonda. Dopo aver proceduto alla ricostruzione della posizione lavorativa ricoperta, che aveva visto il loro “distacco” presso il Comune, i ricorrenti hanno adeguatamente allegato di avere svolto una prestazione lavorativa per un numero di ore superiore a quello per la quale l'ente convenuto aveva pagato loro la retribuzione mensile di euro 750,00, indicando il periodo contrattuale (dal 2013 al 2018) e chiedendo sulla scorta dei relativi conteggi il conseguente pagamento. Il d'altra parte, pur eccependo la genericità del ricorso, si è adeguatamente CP_1
difeso con la sua memoria di costituzione.
È tuttavia nel merito che il ricorso non merita accoglimento.
Gli appellanti, con la delibera di G.M. n. 143 del 09.12.2005, sono stati trasferiti a decorrere dall'1\1\2006, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.lgs. 165/01, presso la società
[...]
sicché, come pure ivi espressamente previsto, il loro rapporto di lavoro con il Controparte_3 di è cessato, instaurandosi un altro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la suddetta CP_1 CP_1
società.
Nel 2013 è poi intervenuto un accordo tra l' e il - cui hanno aderito gli stessi CP_2 CP_1
appellanti - ove, per far fronte alle difficoltà finanziarie della suddetta società, acquisita la disponibilità dei ricorrenti ad effettuare il servizio presso il si prevedeva “ la possibilità CP_1
Co per il Comune di intervenire finanziariamente, in maniera sussidiaria, per CP_1
assicurare parte della copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti, tramite il pagamento diretto dei compensi netti ad alcuni lavoratori della stessa società d'ambito“. È stata così individuata la modalità del c.d. “distacco” per l'utilizzo di detti lavoratori ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 276/2003 con conseguente riconoscimento da parte del di una CP_1
“compartecipazione” alle spese in favore di ATOME2 nella misura di euro 750,00 mensili per ogni lavoratore (poi portata ad euro 850,00) da versare direttamente a costoro con lo strumento della delegazione di pagamento. Da quel momento e fino al 2018 per mezzo di specifiche note “di
Comunicazione Distacco- Delegazione di pagamento” emesse dall'ATO2 (e in atti) detti accordi sono stati prorogati.
Tanto premesso, sostengono gli appellanti di avere in detto periodo espletato la loro prestazione lavorativa in “full time”, come comprovato già dalle stesse buste paga, senza tuttavia ricevere l'intera retribuzione, ma solo la quota di euro 750,00 (poi divenuta 850,00) da parte del Comune. Reclamano pertanto le relative differenze, sostenendo che il Comune di , in quanto CP_1
“utilizzatore “della loro prestazione lavorativa sarebbe tenuto a sostenere detti oneri.
Tale assunto, tuttavia, non solo è smentito dal tenore degli accordi e delle note già richiamate ove si precisa espressamente che il Comune di si impegna solo a pagare una parte dei CP_1
compensi spettanti ai lavoratori, ma è soprattutto contradetto dall'intrinseca essenza dello strumento del distacco che è stato nella specie utilizzato. Come statuito dall'art. 30 del Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 con il distacco il lavoratore è solo posto temporaneamente, nell'interesse del distaccante, a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, senza che sorga un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione.
Dunque, il lavoratore distaccato resta pur sempre dipendente del distaccante a carico del quale gravano gli oneri relativi al suo trattamento economico e normativo. Il secondo comma del già citato art. 30 infatti recita: “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
Né, d'altra parte, può ipotizzarsi una responsabilità comunque solidale del ai sensi CP_1 dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003. Ancorché a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 254/2017, la garanzia prevista da detta norma deve ritenersi estesa al distacco e dunque destinata anche a operare a carico dell' utilizzatore, la stessa non può applicarsi qualora, come nella specie, quest'ultimo sia un soggetto pubblico. Come più volte pure precisato dalla
Corte di Cassazione il principio di responsabilità solidale di cui all'art. 29 non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001,
e quindi nei confronti dei comuni. (vedi per tutte Cass. n. 19676/2019).
La pretesa, così come formulata nei confronti del , va pertanto rigettata. Controparte_1
Eppur tuttavia, va rilevato che, a seguito della chiamata in causa da parte del suddetto CP_1 della società d'ambito si è verificata una tipica estensione automatica della domanda CP_2 nei confronti di quest'ultima. Come è noto invero qualora il convenuto chiami un terzo non solo per essere manlevato ma "per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea" [Cass. 21 dicembre
2018, n. 33343, in Guida al diritto, 2019, 21, 49], individuandolo quale unico obbligato, la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo.
Senonché tale principio, ad avviso di questa Corte, deve comunque armonizzarsi con le regole proprie dell'appello ovvero con l'effetto devolutivo che impone la riproposizione delle domande respinte o ritenute assorbite in primo grado. Di contro, con l'appello gli originari ricorrenti hanno invece sempre e solo chiesto la condanna al pagamento delle invocate differenze a carico del e non già nei confronti di ATOME”, nonostante l'estensione automatica della loro CP_1
domanda avvenuta in primo grado. Ogni questione sull'ordine di esibizione rimane evidentemente assorbita dalle negative valutazioni fin qui effettuate.
Rimangono solo da regolare le spese del presente grado che, stante la fondatezza del primo motivo di rito, ancorché ininfluente ai fini della decisione finale, e la complessità delle questioni trattate, vanno compensate anche per il presente grado.
P.Q.M
.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. Parte_3 Parte_4
1013/2022 del 15/11/2022, così provvede: rigetta l'appello compensa tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico degli appellanti di un importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ove dovuto.
Messina, 7/11/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. C. Zappalà Dott. B. Catarsini