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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr.Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 4673 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2020, avente ad oggetto: altri contratti atipici, vertente tra
P.IVA in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp. p.t. rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Angelo Lombardi
opponente e
P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp. p.t. rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Concetta Sorrentino
Opposta
conclusioni: come in atti
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' Pt_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 605/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, notificato il 07.05.2020, con il quale era stato ingiunto il pagamento dell'importo di €.9.512,43, oltre interessi come per legge, nonché le spese del procedimento, liquidate in €.685,50.
Esponeva che, con contratto di cessione del credito, la aveva acquisito i presunti crediti vantati CP_1
dalla nei confronti dell' ma che CP_2 Parte_2
Part tale cessione non era stata accettata dall' ed era stata
Part rifiutata, come da nota prot. n. 96642\EC. FIN. del
30.04.2019, notificata sia al cedente che al cessionario.
Il mancato pagamento trovava fondamento giuridico nella corretta applicazione della normativa vigente in materia,
nonché nella corretta applicazione del potere\dovere di
Part controllo della .
Faceva ancora rilevare che, con mandati di pagamento allegati in atti, provvedeva al pagamento di due fatture,
la n. 1210 del 31-05-2019 e la n. 1418 del 30-06-2019,
risultate congrue ed aderenti alla normativa, mentre, in riferimento alla fattura n. 1423 del 30.06.2019, precisava che la stessa era stata contestata poiché l'assistita F.S.,
da controlli effettuati, non risultava appartenente al
Distretto Sanitario n. 22, il tutto come da P.E.C. inviata pag. 2/7 in data 31.07.2019 con prot. N. 2075 e come da documentazione allegata.
Eccepiva, ancora, la nullità della cessione del credito,
effettuata senza che fossero rispettati i dettami del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici) che, oltre a prevedere le modalità
della cessione, stabilisce anche che la stessa debba essere redatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata –
cosa che nel caso specifico non era avvenuta- e notificata alla Pubblica Amministrazione debitrice, la quale la può
rifiutare, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Precisava che, nel caso di specie, il contratto di fornitura era ancora in corso, motivo per cui, secondo le norme della Contabilità di Stato, per l'efficacia ed opponibilità della cessione era necessaria l'accettazione del debitore ceduto.
Chiedeva, inoltre, di far ordine alla di CP_1
chiamare in causa il terzo o di essere a propria CP_2
volta autorizzata alla chiamata del terzo, oltre a sentir dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito,
pag. 3/7 atteso che l'unica fattura insoluta ammontava ad €
1.966,02.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per sentir dichiarare la nullità della cessione o, in caso di efficacia della stessa, condannare alla CP_1
ripetizione dell'indebito oggettivo con interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
Si costituiva la quale eccepiva CP_1
l'improcedibilità dell'opposizione, in quanto notificata oltre i termini di cui all'art. 641 c.p.c. e nel merito ne faceva rilevare l'infondatezza. Precisava che il credito maturato da era stato ceduto ad una società CP_2
costituita ai sensi della Legge 130 del 30.04.1999, alla cui disciplina sono sottoposti i rapporti di cessione di crediti pecuniari realizzanti un'operazione di cartolarizzazione. Non era, quindi, previsto alcun onere di notifica al debitore ceduto, ma solo l'obbligo della cessionaria di darne notizia mediante pubblicazione di estratto in Gazzetta Ufficiale, dalla cui data la cessione era opponibile anche ai debitori ceduti, senza necessità di notifica o accettazione ex art. 1264 c.c. Sebbene non ne avesse alcun obbligo di legge, aveva comunque CP_1
pag. 4/7 dato comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione, con l'invio di PEC in data 17.06 e 30.07.2019.
Part Quanto alla fattura n. 1423, faceva rilevare che l' non aveva eccepito il pagamento di somme, ma aveva richiamato esclusivamente una contestazione formale degli uffici relativi al distretto di competenza, che non aveva alcun rilievo nei confronti del creditore, in quanto riferita alla ripartizione di competenze interne agli uffici dell'azienda debitrice.
Formulava, pertanto, istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva per sentir dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione, in quanto notificata oltre il termine di
40 giorni di cui all' art. 641 c.p.c.; in via principale per il rigetto l'opposizione ed in via subordinata per la condanna dell' al pagamento della somma Parte_2
ingiunta, oltre interessi moratori;
in via ulteriormente gradata, condannare l' al pagamento di € Parte_2
1.966,02 (pari all'importo della fattura 1423), oltre interessi moratori. Vittoria di spese.
In corso di causa veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed all'udienza del 24-03-
pag. 5/7 2025, in modalità cartolare, la causa passava in decisione senza termini.
Motivi della decisione
Va preso atto che, a seguito di trattative intercorse e sulla base della proposta conciliativa formulata dal
Giudicante nel corso dell'udienza del 1.2.2024, le parti hanno raggiunto un accordo per porre fine alla controversia. L'accordo si è concretizzato con la corresponsione, da parte dell' della somma Parte_2
di € 2.375,47 a favore dell'opposta Controparte_1
comprensiva anche delle spese di lite, come attestato dalle parti nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 24.3.2025.
Di conseguenza, in base a quanto innanzi e sulla scorta dell'effettiva corresponsione della somma, comprensiva delle spese legali ed accettata dall'opposta, va dichiarata cessata la materia del contendere, anche in relazione alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' nei Parte_1
pag. 6/7 confronti di , così provvede: Controparte_1
Dichiara cessata la materia del contendere, anche in relazione alle spese del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere 31-03-2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr.Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 4673 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2020, avente ad oggetto: altri contratti atipici, vertente tra
P.IVA in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp. p.t. rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Angelo Lombardi
opponente e
P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp. p.t. rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Concetta Sorrentino
Opposta
conclusioni: come in atti
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' Pt_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 605/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, notificato il 07.05.2020, con il quale era stato ingiunto il pagamento dell'importo di €.9.512,43, oltre interessi come per legge, nonché le spese del procedimento, liquidate in €.685,50.
Esponeva che, con contratto di cessione del credito, la aveva acquisito i presunti crediti vantati CP_1
dalla nei confronti dell' ma che CP_2 Parte_2
Part tale cessione non era stata accettata dall' ed era stata
Part rifiutata, come da nota prot. n. 96642\EC. FIN. del
30.04.2019, notificata sia al cedente che al cessionario.
Il mancato pagamento trovava fondamento giuridico nella corretta applicazione della normativa vigente in materia,
nonché nella corretta applicazione del potere\dovere di
Part controllo della .
Faceva ancora rilevare che, con mandati di pagamento allegati in atti, provvedeva al pagamento di due fatture,
la n. 1210 del 31-05-2019 e la n. 1418 del 30-06-2019,
risultate congrue ed aderenti alla normativa, mentre, in riferimento alla fattura n. 1423 del 30.06.2019, precisava che la stessa era stata contestata poiché l'assistita F.S.,
da controlli effettuati, non risultava appartenente al
Distretto Sanitario n. 22, il tutto come da P.E.C. inviata pag. 2/7 in data 31.07.2019 con prot. N. 2075 e come da documentazione allegata.
Eccepiva, ancora, la nullità della cessione del credito,
effettuata senza che fossero rispettati i dettami del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici) che, oltre a prevedere le modalità
della cessione, stabilisce anche che la stessa debba essere redatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata –
cosa che nel caso specifico non era avvenuta- e notificata alla Pubblica Amministrazione debitrice, la quale la può
rifiutare, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Precisava che, nel caso di specie, il contratto di fornitura era ancora in corso, motivo per cui, secondo le norme della Contabilità di Stato, per l'efficacia ed opponibilità della cessione era necessaria l'accettazione del debitore ceduto.
Chiedeva, inoltre, di far ordine alla di CP_1
chiamare in causa il terzo o di essere a propria CP_2
volta autorizzata alla chiamata del terzo, oltre a sentir dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito,
pag. 3/7 atteso che l'unica fattura insoluta ammontava ad €
1.966,02.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per sentir dichiarare la nullità della cessione o, in caso di efficacia della stessa, condannare alla CP_1
ripetizione dell'indebito oggettivo con interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
Si costituiva la quale eccepiva CP_1
l'improcedibilità dell'opposizione, in quanto notificata oltre i termini di cui all'art. 641 c.p.c. e nel merito ne faceva rilevare l'infondatezza. Precisava che il credito maturato da era stato ceduto ad una società CP_2
costituita ai sensi della Legge 130 del 30.04.1999, alla cui disciplina sono sottoposti i rapporti di cessione di crediti pecuniari realizzanti un'operazione di cartolarizzazione. Non era, quindi, previsto alcun onere di notifica al debitore ceduto, ma solo l'obbligo della cessionaria di darne notizia mediante pubblicazione di estratto in Gazzetta Ufficiale, dalla cui data la cessione era opponibile anche ai debitori ceduti, senza necessità di notifica o accettazione ex art. 1264 c.c. Sebbene non ne avesse alcun obbligo di legge, aveva comunque CP_1
pag. 4/7 dato comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione, con l'invio di PEC in data 17.06 e 30.07.2019.
Part Quanto alla fattura n. 1423, faceva rilevare che l' non aveva eccepito il pagamento di somme, ma aveva richiamato esclusivamente una contestazione formale degli uffici relativi al distretto di competenza, che non aveva alcun rilievo nei confronti del creditore, in quanto riferita alla ripartizione di competenze interne agli uffici dell'azienda debitrice.
Formulava, pertanto, istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva per sentir dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione, in quanto notificata oltre il termine di
40 giorni di cui all' art. 641 c.p.c.; in via principale per il rigetto l'opposizione ed in via subordinata per la condanna dell' al pagamento della somma Parte_2
ingiunta, oltre interessi moratori;
in via ulteriormente gradata, condannare l' al pagamento di € Parte_2
1.966,02 (pari all'importo della fattura 1423), oltre interessi moratori. Vittoria di spese.
In corso di causa veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed all'udienza del 24-03-
pag. 5/7 2025, in modalità cartolare, la causa passava in decisione senza termini.
Motivi della decisione
Va preso atto che, a seguito di trattative intercorse e sulla base della proposta conciliativa formulata dal
Giudicante nel corso dell'udienza del 1.2.2024, le parti hanno raggiunto un accordo per porre fine alla controversia. L'accordo si è concretizzato con la corresponsione, da parte dell' della somma Parte_2
di € 2.375,47 a favore dell'opposta Controparte_1
comprensiva anche delle spese di lite, come attestato dalle parti nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 24.3.2025.
Di conseguenza, in base a quanto innanzi e sulla scorta dell'effettiva corresponsione della somma, comprensiva delle spese legali ed accettata dall'opposta, va dichiarata cessata la materia del contendere, anche in relazione alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' nei Parte_1
pag. 6/7 confronti di , così provvede: Controparte_1
Dichiara cessata la materia del contendere, anche in relazione alle spese del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere 31-03-2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 7/7