Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 22/01/2025 al n. 176 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. NUNZIATA LUISA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'Avv. ESPOSITO ANTONIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(a Napoli il 09/03/2017) e (a Massa di Somma il 09/09/2019) entrambi Per_1 Per_2 minorenni, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 1584/2022 reso il 23/12/2022 nel procedimento R.G. n. 4858/2022.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 26/03/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi dei figli minori e , rispettoso delle norme di cui agli Per_1 Per_2 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 21/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente: “ a) I figli, e vivranno con la madre nell'abitazione sita ad Ottaviano alla Via G. D'Annunzio Per_1 Per_2
n. 27;
b) Il padre potrà tenere normali contatti telefonici con i figli anche attraverso video chiamate, telefonando quando lo riterrà opportuno (escluso le ore notturne) sul cellulare della madre;
c) Il padre sarà informato a cura della madre:
- sull'andamento scolastico dei figli e verrà informato di tutte le iniziative, scolastiche e non, in cui Per_1 Per_2 verranno coinvolti i figli con preavviso telefonico o a mezzo mail di almeno 5 giorni, ove possibile;
- sarà reso edotto di eventuali incontri scuola famiglia e, quando i bambini inizieranno la scuola dell'obbligo riceverà la password e le username dei portali degli istituti scolastici, verrà consegnato il suo numero di cellulare alle segreterie degli istituti scolastici frequentati dai figli per essere informato di tutte le iniziative scolastiche e per ricevere ogni comunicazione attinente all'andamento scolastico dei figli;
- sarà informato dalla madre delle condizioni di salute nonché di ogni altro problema di particolare importanza riguardante i figli;
d) che il padre potrà vedere i figli e un pomeriggio a settimana e, precisamente, per l'anno 2025, Per_1 Per_2 il giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 20.00 d'inverno e sino alle 21.00 d'estate; per gli anni successivi il mercoledì e/o altro giorno da determinarsi anno per anno, in base anche agli impegni lavorativi della madre, dall'uscita della scuola sino alle ore 20.00 d'inverno e sino alle 21.00 d'estate. Nel giorno che trascorreranno con il padre avendo i fieli impegni extra scolastici con le attività sportive, il padre s'impegna a provvedere ad accompagnarli ed a riprenderli all'uscita dalle attività sportive, riaccompagnandoli a casa dopo la cena entro le ore 21.00. In ogni caso s'impegna a collaborare per l'accompagnamento dei figli alle attività extrascolastiche dei propri figli, compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
e) il padre terrà i figli, e con sé a settimane alterne dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 20.00 della Per_1 Per_2 domenica, durante il periodo scolastico, e dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 21.00 della domenica durante il periodo delle vacanze. Durante il periodo estivo il padre avrà la facoltà di tenere i bambini con sé per 15 giorni, che potranno essere previsti interamente per il mese di agosto e/o divisi in una settimana nel mese di agosto e luglio e in una settimana in qualsiasi altro periodo dell'anno, comunicato anticipatamente dal padre almeno 15 gg. prima e la madre darà la propria conferma entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel periodo estivo il Sig. Pt_2
s'impegna a tenere con sé i bambini almeno una settimana nel mese di luglio o agosto.
Per quanto concerne le festività natalizie, i figli trascorreranno con il padre: - Tutti gli anni - in ragione delle diverse tradizioni familiari dei coniugi - il 24 dicembre dalle ore 10.00 del mattino alle ore 18.30 del 25 dicembre, quando li riaccompagnerà dalla madre, con la quale trascorreranno, il 25 dicembre dalle ore 18.30 ed il 26 dicembre anche se rientrano nel giorno infrasettimanale di competenza del padre.
- i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il 31 dicembre dalle ore 18.00 sino alle ore 18.00 dell'01 gennaio.
Per l'anno in corso sarà la madre a tener con sé i bambini per il 31 dicembre 2024 e li accompagnerà dal padre l'01 gennaio 2025 alle ore 18.00 ove resteranno, vista la partenza della madre dal 02/01 al 05/01, sino al
06/01/2025 alle ore 10.00, quando la madre li riprenderà presso il padre.
Per quanto riguarda le vacanze pasquali trascorreranno con il padre ad anni alterni la Domenica delle Palme e/o il giorno di Pasqua, unitamente al lunedì in albis. Nel caso in cui uno dei genitori riuscirà durante il periodo di
Pasqua e/o ponti ad organizzare un viaggio lo comunicherà anticipatamente al coniuge, e previa sua autorizzazione provvederà alla prenotazione del relativo viaggio.
I figli trascorreranno con il padre il pomeriggio del compleanno e dell'onomastico del padre nonché la Festa del Papà
e trascorreranno con la madre il giorno del compleanno (31 dicembre) sino alle ore 18:00, dell'onomastico della mamma, nonché la Festa della Mamma, ove questi giorni ricadono in quelli di competenza del padre, il quale li potrà recuperare in altri giorni della settimana o nei successivi weekend, sempre previo accordo tra i genitori.
Tutti gli altri giorni festivi saranno alternati tra i genitori. Durante la prima festività dell'anno in corso i figli resteranno con la madre e, la successiva, con il padre.
f) I coniugi stabiliscono che ove intendono trascorrere il weekend, di propria competenza, fuori dai comuni di residenza comunicheranno all'altro genitore il luogo ove si recheranno almeno due giorni prima a mezzo mail. La madre durante il periodo di agosto che trascorrerà con i figli permetterà i normali contatti telefonici con il padre anche con video chiamate ed altrettanto farà il padre quando i minori saranno con lui per le vacanze.
g) Il Sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli e la somma di 600,00 mensili da Pt_2 Per_1 Per_2 versarsi entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
h) Il predetto contributo di mantenimento sarà rivisto annualmente, in relazione alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT e potrà, in ogni caso, essere modificato in caso di sopravvenuti e comprovati cambiamenti delle condizioni economiche dei coniugi;
i) Il padre provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N., delle spese scolastiche nonché di tutte le spese straordinarie previamente concordate fatta eccezione quelle di urgenza che verserà dietro esibizione di fattura, ricevuta o scontrino. I coniugi per la determinazione delle spese e la distinzione tra ordinarie e straordinarie faranno riferimento al protocollo d' Intesa del Tribunale di Nola.
l) I Sigg. e stabiliscono che l'assegno unico spettante per i figli minori viene diviso al 50% tra Parte_1 Pt_2
i coniugi.
m) I coniugi si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale o estero la propria residenza, impegnandosi sin d'ora a prestare il loro consenso qualora fosse necessario per legge a uno di loro per espatriare o comunque per ottenere il passaporto;
n) I coniugi si rendono entrambi disponibili alla sottoscrizione dei documenti necessari per l'emissione della carta d'identità valida per l'espatrio ed il passaporto, ove fossero necessari per i figli minori;
o) I coniugi nel caso in cui decidono di portare i figli minori in viaggio con loro all'estero e fuori dalla regione, per i fine settimana di competenza e /o brevi vacanze non ricomprese nel periodo estivo, ne daranno preventivamente comunicazione all'altro genitore per mail, almeno cinque giorni prima della partenza, indicando data e ora di partenza nonché di ritorno, la località in cui sono diretti ed i recapiti necessari per mantenere i normali contatti con i minori;
p) Entrambi i coniugi si impegneranno a comunicarsi reciprocamente, entro il termine dei trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
q) I coniugi si dichiarano entrami autonomi economicamente e di aver risolto tutte le pendenze economiche esistenti tra di loro;
r) I coniugi indicano le seguenti e-mail per ricevere ogni comunicazione inerente i minori: Email_1
e ; Email_2
s) I Sigg. ed dichiarano che dalla data della separazione ad oggi hanno sempre vissuto Parte_1 Pt_2 separatamente senza ripresa neppure temporanea della convivenza;
t) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare;
u) I Sigg. ed si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima Parte_1 Pt_2 parte dell'art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c. impegnandosi ad eventuale richiesta del Tribunale;
v) E', pertanto, manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, stante il protrarsi della separazione.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], il giorno 29/06/2014 in Pompei (NA), Parte_2 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.69, Serie A, Parte II, Anno 2014);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca