Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 5/03/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 18526/2023 R.G. promossa da:
CF e P.IVA ), già , con Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
sede in Torino, C.so Agnelli n. 200, in persona del suo Procuratore, dott. Controparte_3
giusta procura per atto Notar di Torino del 18.07.2000, rep. 206534, Persona_1
racc. 16235, rappr. e dif., in virtù di procura in atti, dai Proff. Avv.ti Raffaele De Luca
Tamajo (C.F. , pec: C.F._1 Email_1
e Vincenzo Luciani (C.F. ; pec: C.F._2
fax: 02.72144500) e dall'avv. Valentina Luciani Email_2
(C.F. pec: ed elettivamente domiciliata C.F._3 Email_3
presso lo studio sito in Napoli, viale A. Gramsci, 14, Parte_1
OPPONENTE
contro
:
nato il [...] a [...] ed ivi residente al Corso Novara n. 53, C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I, n. 106 CodiceFiscale_4
presso e nello studio dell'Avv. Maria Rosaria Carta, C.F. , che lo CodiceFiscale_5
assiste, lo rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce alla memoria su
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.23 la parte opponente ha Controparte_1
proposto opposizione all'atto di precetto, notificato via pec il 28 settembre 2023, con cui il sig. le ha intimato il pagamento della somma di € 149.745,51, in esecuzione Parte_2
della sentenza della Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, n. 4350/2022, pubblicata il
27 dicembre 2022, nel procedimento iscritto al n. R.G. 573/2016.
A fondamento dell'opposizione la società opponente ha dedotto: che con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14 marzo 2008, il sig. , aveva convenuto in Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale del lavoro di Nola, l'allora chiedendo che Controparte_4
fosse accertata la responsabilità della convenuta nella causazione della malattia professionale
(ipoacusia all'orecchio destro) e, per l'effetto, che la stessa fosse condannata al risarcimento in suo favore dei danni consistenti nel «danno biologico, nel danno da limitazione della sua personalità e delle relative espressioni, nel danno esistenziale, nel danno dinamico-relazionale, nel danno orale, etc», da individuarsi nella misura del 28%; che si era costituita tempestivamente in giudizio (nuova denominazione di , Controparte_5 Controparte_4
contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
che il Tribunale adìto, dopo aver ammesso, la prova per testi, all'esito, disponeva la CTU medica e, all'udienza del 17 marzo
2015, con sentenza n. 1125/2015, decideva la causa accogliendo parzialmente la domanda, accertando l'esistenza di un danno biologico nella misura del 30% e condannando la convenuta al pagamento di € 98.882,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché al pagamento di € 7.500,00 a titolo di spese legali;
che con comunicazione pec del 31 marzo
2015, l'avv. Maria Rosaria Carta, difensore del sig. inviava agli avvocati costituiti Pt_2
nel giudizio di primo grado, nota di elaborazione del conteggio con cui, tenuto conto che l'accertamento della malattia risaliva al 25 novembre 1991, correttamente aveva devalutato a tale data l'importo liquidato in sentenza, pari ad euro 98.882,44, ottenendo: quale capitale iniziale euro 57.358; totale di rivalutazione: euro: 41.526,03; che la società, sulla base dei conteggi inviati dall'avv. Carta – e dopo averne accertato la congruità – aveva, poi, proceduto a calcolare gli interessi legali, dal 25 novembre 1991 al 17 febbraio 2015, ottenendo l'importo di euro 74.589,38, che, quindi, la somma complessiva da erogare, in favore del sig. era pari ad euro 173.471,81; che con quattro distinti assegni circolari Pt_2
del 6 luglio 2015 – tre dell'importo di euro 50.000 e uno dell'importo di euro 23.471,81 -
l'intera somma di euro 173.471,81 era stata erogata al sig. che la pur Pt_2 CP_2
avendo prontamente eseguito quanto statuito in sentenza, con ricorso recante r.g.
573/2016, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado e la Corte di merito, con sentenza n. 4350/2022, pubblicata il 27 dicembre 2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, si era così pronunciata: «accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, accerta e dichiara che la patologia
“ipoacusia neurosensoriale cocleare bilaterale” è malattia professionale permanentemente invalidante nella misura del 24%, e che , a seguito della suddetta patologia ha subito un danno biologico Parte_2
nella misura del 24%; condanna, per l'effetto, la società appellante, al pagamento, in favore di Parte_2
, della somma complessiva di € 94.858,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre
[...]
interessi e rivalutazione come per legge»; che, pertanto, i procuratori di tramite i propri CP_2
legali, avevano chiesto alla procuratrice del sig. con comunicazione pec del 4 Pt_2
maggio 2023, che, ferma restando l'intenzione di proporre ricorso per Cassazione, l'ex dipendente procedesse alla restituzione di euro 13.793,13; che il sig. non vi aveva Pt_2
provveduto e anzi, con atto di precetto notificato in data 28 settembre 2023, le aveva intimato, in “esecuzione della sentenza di appello”, il pagamento della soma di 149.745,51, come da atto di precetto in questa sede opposto.
Si è costituito il sig. che ha chiesto rigettarsi l'opposizione in quanto Parte_2
infondata.
Sospesa l'esecutività del precetto, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa con la presente sentenza all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del
5.3.25, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
****** Va preliminarmente precisato che la presente opposizione costituisce un'opposizione all'esecuzione: l'azione in esame, infatti, ha ad oggetto la verifica del diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata contestandosi l'esistenza di un valido titolo esecutivo e non anche l'accertamento di irregolarità formali del titolo medesimo, del precetto o di qualsiasi atto del processo esecutivo ovvero vizi di notificazione di tali atti.
Orbene, è noto che, in tutte le ipotesi di opposizione all'esecuzione, il credito è individuato in un titolo ex art. 474 c.p.c. che, posto ad esecuzione, presuppone l'omesso adempimento spontaneo del debitore. In tal caso, la tutela legale in favore del creditore è coordinata con il titolo esecutivo, con la conseguenza che tutto ciò che in tale titolo non è individuato non può costituire oggetto di legittima azione. L'esecuzione forzata preceduta da un titolo giudiziale ha, infatti, la finalità di realizzare quella concreta volontà risultante dal precedente accertamento giurisdizionale, facendo conseguire il bene ed, esclusivamente, quello garantito.
Il giudice, pertanto, non potrà che esaminare il titolo esecutivo e verificare se le somme ingiunte con il precetto trovino o meno il loro fondamento nel titolo stesso e non anche in eventuali norme di legge di natura sostanziale.
Nel merito l'opposizione proposta è fondata e va accolta.
Il titolo esecutivo nella vicenda in esame è rappresentato dalla sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 4350/2022, pubblicata il 27 dicembre 2022, che in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha statuito: «accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, accerta e dichiara che la patologia “ipoacusia neurosensoriale cocleare bilaterale” è malattia professionale permanentemente invalidante nella misura del
24%, e che , a seguito della suddetta patologia ha subito un danno biologico nella misura Parte_2
del 24%; condanna, per l'effetto, la società appellante, al pagamento, in favore di , della Parte_2
somma complessiva di € 94.858,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi e rivalutazione come per legge», sulla cui base è stato notificato il precetto opposto in questa sede.
E' pacifico e documentato, in punto di fatto, che la società in esecuzione della CP_2
sentenza di primo grado del tribunale di Nola e sulla base dei conteggi inviati dall'avv.
Carta, ha provveduto a pagare in favore del la somma complessiva di euro Pt_2 173.471,81, con quattro distinti assegni circolari del 6 luglio 2015, tre dell'importo di euro
50.000 e uno dell'importo di euro 23.471,81.
In particolare, la sentenza di primo grado n. 1125/2015, dopo aver accertato la natura professionale della malattia patita dal sig. riconoscendo un danno biologico pari al Pt_2
30%, ha condannato l'allora «a risarcire il ricorrente, a titolo di Controparte_5
danno biologico permanente, nella misura di € 98.882,44 oltre interessi e rivalutazione». L'importo di euro 98.882,44, come evidenziato a pag. 11 della sentenza in atti, è stato determinato in applicazione delle Tabelle di Milano 2014, all'epoca vigenti.
Orbene, in sede di liquidazione, il predetto importo di euro 98.882,44 è stato devalutato, ciò in quanto vi era l'esigenza di determinare la somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale del danneggiato con riferimento al momento dell'evento dannoso
(1991), laddove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle Tabelle utilizzate dal
Tribunale, esprimeva, pacificamente, valori riferiti a un momento successivo (2014).
Ciò in quanto, in caso di responsabilità da fatto illecito, oggetto dell'obbligazione è un debito di valore, vale a dire un debito che al momento della sua insorgenza non ha ad oggetto una somma di denaro ma un bene, ormai distrutto o non più restituibile, e per il quale il debitore è tenuto al pagamento di un equivalente in denaro.
Invero, la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare, in un secondo momento, a quel valore, gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale.
In punto di diritto, sulla fondatezza della devalutazione delle somme si è espressa la SC, che con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, ha stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria ha la funzione di adeguare il valore del bene tra il momento in cui si verifica l'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che, però, non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra.
In linea con la pronuncia delle Sezioni Unite, successivamente la Suprema Corte ha statuito:
«il risarcimento dei danni da fatto illecito si configura quale debito di valore non avendo ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro. La Corte territoriale, dopo aver quantificato il danno alla data della decisione, avrebbe dovuto procedere alla determinazione degli interessi legali a decorrere dalla data della verificazione del fatto lesivo, mediante "devalutazione" a tale data del capitale, per poi rivalutarlo annualmente secondo gli indici Istat, applicando quindi gli interessi dalla data di verificazione dell'evento sul predetto capitale "devalutato", con le successive rivalutazioni annuali.
La devalutazione della somma riconosciuta a titolo di danno già attualizzato sulla base degli indici ISTAT va operata con riferimento alla data dell'illecito» (Cass. 4430 del 7 marzo 2016).
Sempre conformente a tale indirizzo la Cassazione ha dichiarato: «la Corte territoriale non si è discostata da tali principi laddove ha condannato gli appellanti in solido, al pagamento degli importi indicati nella sentenza di primo grado, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data dell'infortunio e rivalutate annualmente fino alla pronuncia della sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento sino al soddisfo» (Cass. n. 12562 del 4 giugno 2014, nello stesso senso Cass. n. 6357/2011).
Applicando tali princìpi al caso in esame, tenuto conto che, secondo la sentenza di appello - in questo confermativa della sentenza di primo grado - la consapevolezza (e, quindi,
l'insorgenza) della ricorrenza della malattia professionale in capo al sig. è da far Pt_2
risalire al 25 novembre 1991 (pag. 4 sentenza di appello) è a quella data che de essere devalutata la somma.
Del resto, la stessa avv. Carta si era attenuta a questo meccanismo nell'elaborazione dei conteggi per richiedere il pagamento dell'importo dovuto in forza della sentenza di primo grado (Doc. 3 nella prod convenuta).
La sentenza di appello ha, sempre, ancorato al 1991 l'insorgenza della malattia professionale, ma ha ridotto la percentuale di danno dal 30% al 24%, quantificandolo in euro 94.858,00, in applicazione delle Tabelle di Milano 2021, nel frattempo, aggiornate.
Dall'esame dei conteggi allegati al precetto si rileva che in questo caso, a differenza che nell'esecuzione della sentenza di primo grado, la parte opposta non ha proceduto alla devalutazione, ma ha considerato la somma di euro 94.858,00 alla data del 25 novembre
1991, calcolando da quel giorno e da quell'importo interessi e rivalutazione monetaria, facendo sorgere un credito in suo favore. Viceversa, se il calcolo di quanto dovuto fosse stato effettuato con la stessa modalità utilizzata per l'esecuzione della sentenza di primo grado, applicando cioè la devalutazione,
l'importo di euro 94.858,00, devalutato dal dicembre 2022 al novembre 1991, sarebbe stato pari ad euro 46.430,74, su cui si sarebbero dovuti applicare interessi e rivalutazione monetaria.
I conteggi effettuati e posti a base del precetto sono quindi erronei in quanto non tengono conto della devalutazione, che sulla scorta dei princìpi giurisprudenziali sopra riportati, andava applicata nella quantificazione della somma dovuta.
L'opposizione è, pertanto, fondata e va accolta con conseguente nullità e inefficacia del precetto notificato il 28.9.23.
Le spese di lite si compensano avuto riguardo alla decisione allo stato degli atti.
Si rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cpc in mancanza di prova della malafede e della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Marisa
Barbato, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e dichiara la nullità e inefficacia del precetto notificato il
28.9.23;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 01/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato