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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2856/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2856/2025 vg promossa da:
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 Parte_1
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- “1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
La casa coniugale sarà assegnata alla moglie che ci vivrà per sempre, alla stessa verrà riconosciuta il 50% della proprietà, con separato rogito notarile. „ Il marito si è già allontanato dichiarando di vivere in Pavullo n/F alla via Ricchi, 9 La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre, il sig continua Parte_2
a far si che la sig.ra continui ad usare l'immobile di proprietà del sig. Parte_1 Pt_2
come ufficio, con contratto di comodato gratuito già precedentemente sottoscritto. La
[...]
figlia maggiorenne, deciderà lei con chi trascorrere le festività. La figlia , Per_1 Per_1
studentessa universitaria, è intestataria di un fondo a lei assegnata di € 20.000,00, che saranno usati esclusivamente, per il suo fabbisogno. La stessa è titolare di un fondo pensione, la madre continuerà a versare € 100,00 al mese. Ed è titolare di un controcorrente bancario Bper, ove i genitori le versano € 300,00 al mese, I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare essendo economicamente indipendenti, e nessun tipo di mantenimento è previsto per la figlia essendo mantenuta equamente da entrambi i Per_1
genitori”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici anche con riferimento alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/12/1974 e nato a [...] il Parte_2
05/02/1976
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Pavullo di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2004 , atto n 16, Parte II serie B )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente ESTENSORE Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2856/2025 vg promossa da:
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 Parte_1
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- “1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
La casa coniugale sarà assegnata alla moglie che ci vivrà per sempre, alla stessa verrà riconosciuta il 50% della proprietà, con separato rogito notarile. „ Il marito si è già allontanato dichiarando di vivere in Pavullo n/F alla via Ricchi, 9 La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre, il sig continua Parte_2
a far si che la sig.ra continui ad usare l'immobile di proprietà del sig. Parte_1 Pt_2
come ufficio, con contratto di comodato gratuito già precedentemente sottoscritto. La
[...]
figlia maggiorenne, deciderà lei con chi trascorrere le festività. La figlia , Per_1 Per_1
studentessa universitaria, è intestataria di un fondo a lei assegnata di € 20.000,00, che saranno usati esclusivamente, per il suo fabbisogno. La stessa è titolare di un fondo pensione, la madre continuerà a versare € 100,00 al mese. Ed è titolare di un controcorrente bancario Bper, ove i genitori le versano € 300,00 al mese, I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare essendo economicamente indipendenti, e nessun tipo di mantenimento è previsto per la figlia essendo mantenuta equamente da entrambi i Per_1
genitori”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici anche con riferimento alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/12/1974 e nato a [...] il Parte_2
05/02/1976
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Pavullo di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2004 , atto n 16, Parte II serie B )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente ESTENSORE Dott. Riccardo Di Pasquale