Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/06/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in persona del giudice dr.ssa Antonella Paparo all'esito dell'udienza del 17.6.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 comma 1 cpc la seguente sentenza nella causa iscritta al n.7740/2023 del Ruolo generale vertente
TRA
rapp.ta e difesa per mandato in atti dall'Avv. Parte_1
Vincenzo Del Sorbo ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1
difesa dall'Avvocatura interna giusta procura in atti resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente in epigrafe indicata, dipendente della , CP_1
volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento delle somma di euro € 3.065,00, rivendicata a titolo di lavoro straordinario ex art 9 del ccnl comparto sanità del 7.7.1999 e del successivo art 29 comma 6 del ccnl comparto sanità 2016- 2018
1
pagamento della somma di euro € 3.486,45,per il titolo di cui al ricorso, chiedeva pertanto con domanda riconvenzionale la restituzione della somma di euro 421,45.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In ragione dell'intervenuto riconoscimento dell'emolumento richiesto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta dal ricorrente, essendo venuto meno per un fatto sopravvenuto l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale in quanto avente ad oggetto il pagamento spontaneo del debito per ore lavorate, la cui sussistenza è incontestata tra le parti. Con Le spese di lite vanno poste a carico dell convenuta, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da parte ricorrente;
b) rigetta la riconvenzionale;
c) condanna l in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1315,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, lì 17.6.2025 Il Giudice
Antonella Paparo
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