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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento n. 972/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARANGON MICHELA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
Studio del proprio difensore, sito in VIA NELLO FREGNAN N. 14/F PORTO VIRO;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. AZZALLI Parte_2 C.F._3
GABRIELLA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio C.F._4
difensore, sito in VIA DON G. MINZONI 18 ARGENTA;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
l'obbligo del padre di corrispondere alla madre a titolo di mantenimento di entrambi i figli la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario all'IBAN già in suo possesso, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie così di seguito meglio indicate: Sono da ritenere comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, contributo per spese dell'abitazione, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito
1 giornaliero. Sono invece spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le seguenti: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Sono invece da ritenersi spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e materiale scolastico di cancelleria, abbigliamento, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per tasse scolastiche, spese per trasporto extraurbano, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la patente dell'auto, ricarica cellulare, spese parrucchiere/a estetista (trattamenti estetici). Spese di lite compensate.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 12.3.2025,
[...]
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché modifichi le Parte_1 Parte_2
condizioni contenute nel decreto dell'8.6.2021 emesso da questo Tribunale nel procedimento n.
276/2020 R.G. mediante il quale veniva regolamentata la responsabilità genitoriale sui figli minori, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale sono nati e rispettivamente in data 18.11.2010 e in data 3.3.2017. Per_1 Per_2
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che titolare di un reddito annuo di euro 17.00,00 circa, mentre Parte_1 Pt_2
di euro 20.00,00 circa.
[...]
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulla modifica condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma,
c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
2 Con decreto del 24.3.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 18.4.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti a modifica della regolamentazione già in atto, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire ai figli minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 972/2025 R.G.V.G. promossa da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, a modifica del Parte_1 Parte_2 decreto dell'8.6.2021 emesso da questo tribunale nel procedimento civile n. 276/2020 RG, fermo restando quanto non espressamente modificato, così provvede:
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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