TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 393/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2 Per_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHUSTER ALEXANDER
[...] C.F._3
RICORRENTI contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva come da verbale del 28 maggio 2025, rinunciando ai termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
pagina 1 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.2.2025, e Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di , nata in
[...] Persona_1
LE (MI) il 23.01.2011, chiedevano la correzione anagrafica del genere della minore e il cambio del prenome in in luogo di ” esponendo che: Per_2 Per_1
- il minore, quando era piccolo, non notava la differenza tra maschi e femmine;
- in quarta elementare decideva di rivelare a sua madre che gli piaceva una sua compagna di classe e, dopo non molto tempo, che non solo gli piacevano le femmine, ma che si sentiva un maschio, chiedendo di avere nome e abbigliamento maschili, in modo soprattutto da essere riconosciuto come tale. Iniziava così un percorso psicologico che però non era d'aiuto dato che la psicologa diceva che non sarebbe mai diventato maschio perché era nato con i cromosomi
XX. Dopo qualche incontro, il minore andava completamente in crisi, piangeva tutti i giorni, odiava farsi la doccia perché doveva vedere il suo corpo. Ancora di più odiava quando aveva il ciclo mestruale, tanto da non voler andare a scuola soprattutto in quei giorni. Cominciava ad autolesionarsi e desiderava scomparire o non essere mai nato. La madre, quindi, accompagnava il minore allo sportello . Dopo qualche incontro, rinasceva, Parte_3 Per_2
incontrando tantissime persone come lui, con gli stessi problemi, gli stessi pensieri, ed anche i suoi genitori, che fino a quel momento erano ancora insicuri, si convincevano che era la strada giusta;
Pers
- l'Istituto comprensivo Parini di RL RE ) accordava a che attualmente frequenta Per_2
la terza classe della scuola primaria di secondo grado, la carriera alias in data 21.5.2024
(accordo, doc. n. 3) e con tale identità risulta quindi nel registro cartaceo (doc. n. 4) e nei documenti della scuola rivolti alla famiglia (consiglio orientativo dd. 15.11.2024, doc. n. 5).
Può usare i servizi sanitari per gli alunni maschi e recentemente è stato inserito come «Yuri» nel registro elettronico;
- cerca di dimostrare al mondo la sua vera identità, tingendo la peluria del viso così da Per_2
creare dei baffetti, facendosi tagli di capelli da uomo, vestendosi da uomo, usando binder e tape;
- nel 2022 a veniva diagnosticato un disturbo dell'identità sessuale nell'infanzia, nel 2023 la Per_2
psicoterapeuta dott. certificava la condizione di disforia e a gennaio 2024 il minore CP_2
veniva preso in carico per la terapia endocrinologica dalla dott.ssa Persona_4 dell'Auxologico di . Attualmente il regolare ciclo mestruale è inibito, con rilevante Pt_3
benessere per Per_2 pagina 2 di 8 - inizia oggi a riconoscersi allo specchio e il disagio causato dalla disforia di genere è Per_2
certamente diminuito rispetto al passato. Tuttavia, il malessere si ripresenta puntualmente quando è necessario esibire i documenti d'identità, poiché incoerenti rispetto ad aspetto esteriore e sentire interiore.
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta.
In via pregiudiziale, si rileva che la domanda appare ammissibile nonostante i genitori abbiano agito senza la preventiva autorizzazione del GT.
L'autorizzazione ex art. 320 c.c., infatti, è richiesta solo per atti di straordinaria amministrazione di contenuto patrimoniale. Nessuna autorizzazione è invece richiesta con riferimento all'esercizio di diritti personali o di azioni concernenti detti diritti, quale certamente è l'azione oggetto della presente causa, strumentale a tutelare il diritto all'identità sessuale e alla salute del minore.
Nel merito, si premette che la minore età di che ha quattordici anni, impone un particolare rigore Per_2 nell'accertamento della sussistenza dei presupposti per procedere alla rettifica ma non rende le domande non accoglibili.
Con dette domande si mira ad allineare l'identità anagrafica di un individuo alla sua identità sessuale, eliminando la discrepanza percepita. Ne consegue che tali domande tutelano, in via diretta, il diritto all'identità in generale e all'identità sessuale in particolare e, in via mediata, il benessere psico-fisico dell'individuo, indubitabilmente compromesso dal fatto di vivere costantemente una discrasia fra l'identità di genere percepita e quella resa manifesta attraverso i propri dati anagrafici, da un lato, e il proprio corpo, dall'altro. Orbene non può dubitare del fatto che tanto il diritto all'identità sessuale e di genere, quanto il diritto alla salute, sono diritti della personalità, dotati di copertura costituzionale (artt.
32 e 2 Cost), oltre che convenzionale (art. 8 CEDU), che competono ad ogni individuo in quanto tale, sin dal momento della nascita, e rispetto ai quali, dunque, è del tutto irrilevante il requisito della maggiore età.
Peraltro, nessuna limitazione espressa è contenuta nella legge 164/1982 quanto alla richiesta di rettifica dei dati anagrafici;
in particolare l'art. 1 della legge citata consente la rettificazione in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, senza nulla specificare in ordine alla necessità che si tratti di soggetto maggiorenne.
Ciò premesso, in relazione al caso concreto, si osserva che quanto riferito da parte ricorrente trova conferma nella documentazione medica allegata che certifica la diagnosi, il percorso effettuato, la stabilità dell'identificazione di genere maschile e la sofferenza patita dal minore per la discrepanza tra pagina 3 di 8 l'identificazione anagrafica ed il suo il sentire (ed apparire) al maschile.
Già nel 2022 la dott.ssa , dell'NPIA di Fagnano Olona, ASST Valle Olona, nella Persona_5 propria relazione riportava: “ partecipa con disponibilità sia al processo valutativo che a quello Per_1 psicologico, presentandosi puntuale e ordinata nell'aspetto. Utilizza un abbigliamento maschile, costituito da felpe, maglie e calzoni larghi che avvolgono e coprono integralmente.
Caratterizzata da una vivace intelligenza, manifesta alcune fatiche nell'area della concentrazione e dell'attenzione. Presenta una storia familiare segnata da malattie e lutti che ha messo a dura prova la tenuta emotiva di una ragazza molto sensibile ed empatica.
. . . .
Area affettivo relazionale
è in grado di relazionarsi con disponibilità, anche se inizialmente appare diffidente e sospettosa Per_1 verso l'Altro, percepito potenzialmente come giudicante e non in ascolto dei propri bisogni. Acuta e curiosa, sensibile e profonda, mostra un atteggiamento sicuro e risoluto come difesa, per proteggere un Sé fragile e delicato.
La questione che occlude completamente la mente della ragazza riguarda la propria identità di genere:
riporta di aver compreso di non sentirsi a proprio agio nella propria femminilità, anzi che la Per_1
propria fisicità le procura sensazioni spiacevoli, a tal punto di aver deciso un cambiamento sessuale
Per_ nel prossimo futuro. La ragazza ha scelto un nome, da cui si sente meglio rappresentata ( e chiede con forza, sia ai familiari che agli amici, di essere indicata al maschile. Il rifiuto in tal senso, viene vissuto come una non accettazione e le procura una profonda inquietudine.
Inizialmente, presentava un umore depresso ed a tratti disregolato;
con l'andare avanti del Per_1
percorso psicoterapeutico e con la possibilità di condividere con i propri genitori, prima, e con i pari successivamente, la necessità di essere identificata al maschile, la ragazza ha raggiunto un equilibrio emotivo che le permette di vivere la quotidianità con maggiore serenità e fiducia nel futuro.
Permane un disinvestimento del proprio corpo, considerato estraneo e “sbagliato”, su cui si sta lavorando per attivare processi di integrazione delle diverse parti del proprio Sé, psichico e fisico.
Diagnosi:
- Disturbi dell'identità sessuale nell'infanzia (ICD10 F:64.2)
- Sindrome post-traumatica da stress (ICD10: F43.1)
- Sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD10: F43.23)”
(doc . 6).
La dott.ssa (psicologica/psicoterapeuta), a dicembre 2023 emetteva il seguente Persona_7 certificato: “Si certifica che , codice fiscale , ha avviato un Persona_1 C.F._3
pagina 4 di 8 percorso finalizzato ad approfondire la propria identità di genere.
Pertanto l'espressione di genere NON è conforme a quanto riportato nei documenti di identità” (doc.
7).
Nel gennaio 2024 veniva preso in carico per la terapia endocrinologica dalla dott.ssa Per_2 Per_4 dell'Auxologico di . Nelle conclusioni del referto della visita dell'8.1.2024 si
[...] Pt_3
esponeva:
“Conclusioni: soggetto in valutazione in previsione di eventuale inizio di terapia progestinica a basso dosaggio allo scopo di alleviare la disforia per il ciclo.
Al momento si prescrivono esami completi di valutazione generale e ormonale + ecografia addome in toto”.
Nella relazione del 2 maggio 2025 la dott.ssa concludeva (doc. 15): Persona_7
La stabilità della decisione presa da trova conferma anche nella relazione della dott.ssa Per_2 dell'Istituto Auxologico di maggio 2025 (doc. 17): Per_4
All'udienza del 28 maggio 2025 si procedeva poi all'ascolto del minore. confermava la Per_2
definitività della decisione presa, ormai consolidata e condivisa anche con i familiari. Il minore pagina 5 di 8 raccontava di aver chiesto ai propri compagni di classe di riferirsi a lui chiamandolo sin dalla Per_2
quinta elementare e di avere comunicato alla madre di voler fare una transizione già a cavallo fra la quarta e la quinta elementare, dunque quattro anni fa.
Peraltro anche in udienza il minore si presentava con aspetto maschile.
La volontà, rectius necessità del minore, veniva poi sostenuta da entrambi i genitori, come risulta non solo dalla stessa proposizione del presente giudizio, ma anche da quanto dichiarato durante l'interrogatorio libero, dalla richiesta di attivazione della carriera LI (deliberata oltre un anno fa dalla scuola di a conferma della serietà del percorso intrapreso – doc. 3) e dal pieno appoggio Per_2 dimostrato nel garantire al minore l'assistenza da parte di professionisti della salute. Al tempo stesso, come affermato dai medici che l'hanno seguita, il minore dimostra, in ragione del grado di sviluppo e maturità psichica raggiunta, una piena capacità di cognizione e volizione.
Sussistono dunque i presupposti giustificativi dell'attribuzione alla parte, anche a livello anagrafico, della dimensione maschile che sente come propria.
È principio acquisito infatti che la rettificazione dei dati anagrafici non richieda la realizzazione di interventi chirurgici o di richiesta di autorizzazione a sottoporvisi, in forza di quanto previsto dalla legge 164/1982 come successivamente modificata dal D. Lgs. 150/2011 e costituzionalmente interpretata nelle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Quanto a quest'ultima si richiama in particolare la sentenza n. 221/2015, la quale afferma che "come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o
i fattori dominanti. La legge 164 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale….interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia
– la mancanza di un riferimento legislativo alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento
pagina 6 di 8 chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. “Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle” (sent. cit.).
Tale principio è stato ribadito dalla Consulta con sent n. 180 del 1377/2017: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”.
In coerenza con tali affermazioni la Suprema Corte ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. l e 3 della legge n. 162 del 1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell'altro genere, statuendo per contro che una lettura conforme a
Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l'opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell'identità di genere “serio e univoco nel percorso scelto” e “compiuto nell'approdo finale”» (Cass. 20/7/2015, n. 15138).
Tale è il caso di specie.
Infine, come peraltro sostenuto dagli stessi ricorrenti, si rileva che non è più necessaria un'autorizzazione agli interventi chirurgici necessari affinchè la parte possa adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, avendo la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (come avvenuto nella presente fattispecie).
In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione agli interventi da parte del Tribunale è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015 sopra richiamate.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli pagina 7 di 8 effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Laddove la parte abbia dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
*
Spese irripetibili per la natura del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, dispone la rettificazione di sesso di , nata in Persona_1
LE (MI) il 23.01.2011, attribuendole il sesso maschile ed il prenome di in luogo di Per_2
; Per_1
2) ordina la rettificazione dell'atto di nascita iscritto nei registri del Comune di Marnate (atto di nascita n. n. 2 parte 1 serie A - anno 2011) conformemente a quanto disposto nel capo che precede;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Dispone l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, ordinando quindi l'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione di atti del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 393/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2 Per_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHUSTER ALEXANDER
[...] C.F._3
RICORRENTI contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva come da verbale del 28 maggio 2025, rinunciando ai termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
pagina 1 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.2.2025, e Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di , nata in
[...] Persona_1
LE (MI) il 23.01.2011, chiedevano la correzione anagrafica del genere della minore e il cambio del prenome in in luogo di ” esponendo che: Per_2 Per_1
- il minore, quando era piccolo, non notava la differenza tra maschi e femmine;
- in quarta elementare decideva di rivelare a sua madre che gli piaceva una sua compagna di classe e, dopo non molto tempo, che non solo gli piacevano le femmine, ma che si sentiva un maschio, chiedendo di avere nome e abbigliamento maschili, in modo soprattutto da essere riconosciuto come tale. Iniziava così un percorso psicologico che però non era d'aiuto dato che la psicologa diceva che non sarebbe mai diventato maschio perché era nato con i cromosomi
XX. Dopo qualche incontro, il minore andava completamente in crisi, piangeva tutti i giorni, odiava farsi la doccia perché doveva vedere il suo corpo. Ancora di più odiava quando aveva il ciclo mestruale, tanto da non voler andare a scuola soprattutto in quei giorni. Cominciava ad autolesionarsi e desiderava scomparire o non essere mai nato. La madre, quindi, accompagnava il minore allo sportello . Dopo qualche incontro, rinasceva, Parte_3 Per_2
incontrando tantissime persone come lui, con gli stessi problemi, gli stessi pensieri, ed anche i suoi genitori, che fino a quel momento erano ancora insicuri, si convincevano che era la strada giusta;
Pers
- l'Istituto comprensivo Parini di RL RE ) accordava a che attualmente frequenta Per_2
la terza classe della scuola primaria di secondo grado, la carriera alias in data 21.5.2024
(accordo, doc. n. 3) e con tale identità risulta quindi nel registro cartaceo (doc. n. 4) e nei documenti della scuola rivolti alla famiglia (consiglio orientativo dd. 15.11.2024, doc. n. 5).
Può usare i servizi sanitari per gli alunni maschi e recentemente è stato inserito come «Yuri» nel registro elettronico;
- cerca di dimostrare al mondo la sua vera identità, tingendo la peluria del viso così da Per_2
creare dei baffetti, facendosi tagli di capelli da uomo, vestendosi da uomo, usando binder e tape;
- nel 2022 a veniva diagnosticato un disturbo dell'identità sessuale nell'infanzia, nel 2023 la Per_2
psicoterapeuta dott. certificava la condizione di disforia e a gennaio 2024 il minore CP_2
veniva preso in carico per la terapia endocrinologica dalla dott.ssa Persona_4 dell'Auxologico di . Attualmente il regolare ciclo mestruale è inibito, con rilevante Pt_3
benessere per Per_2 pagina 2 di 8 - inizia oggi a riconoscersi allo specchio e il disagio causato dalla disforia di genere è Per_2
certamente diminuito rispetto al passato. Tuttavia, il malessere si ripresenta puntualmente quando è necessario esibire i documenti d'identità, poiché incoerenti rispetto ad aspetto esteriore e sentire interiore.
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta.
In via pregiudiziale, si rileva che la domanda appare ammissibile nonostante i genitori abbiano agito senza la preventiva autorizzazione del GT.
L'autorizzazione ex art. 320 c.c., infatti, è richiesta solo per atti di straordinaria amministrazione di contenuto patrimoniale. Nessuna autorizzazione è invece richiesta con riferimento all'esercizio di diritti personali o di azioni concernenti detti diritti, quale certamente è l'azione oggetto della presente causa, strumentale a tutelare il diritto all'identità sessuale e alla salute del minore.
Nel merito, si premette che la minore età di che ha quattordici anni, impone un particolare rigore Per_2 nell'accertamento della sussistenza dei presupposti per procedere alla rettifica ma non rende le domande non accoglibili.
Con dette domande si mira ad allineare l'identità anagrafica di un individuo alla sua identità sessuale, eliminando la discrepanza percepita. Ne consegue che tali domande tutelano, in via diretta, il diritto all'identità in generale e all'identità sessuale in particolare e, in via mediata, il benessere psico-fisico dell'individuo, indubitabilmente compromesso dal fatto di vivere costantemente una discrasia fra l'identità di genere percepita e quella resa manifesta attraverso i propri dati anagrafici, da un lato, e il proprio corpo, dall'altro. Orbene non può dubitare del fatto che tanto il diritto all'identità sessuale e di genere, quanto il diritto alla salute, sono diritti della personalità, dotati di copertura costituzionale (artt.
32 e 2 Cost), oltre che convenzionale (art. 8 CEDU), che competono ad ogni individuo in quanto tale, sin dal momento della nascita, e rispetto ai quali, dunque, è del tutto irrilevante il requisito della maggiore età.
Peraltro, nessuna limitazione espressa è contenuta nella legge 164/1982 quanto alla richiesta di rettifica dei dati anagrafici;
in particolare l'art. 1 della legge citata consente la rettificazione in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, senza nulla specificare in ordine alla necessità che si tratti di soggetto maggiorenne.
Ciò premesso, in relazione al caso concreto, si osserva che quanto riferito da parte ricorrente trova conferma nella documentazione medica allegata che certifica la diagnosi, il percorso effettuato, la stabilità dell'identificazione di genere maschile e la sofferenza patita dal minore per la discrepanza tra pagina 3 di 8 l'identificazione anagrafica ed il suo il sentire (ed apparire) al maschile.
Già nel 2022 la dott.ssa , dell'NPIA di Fagnano Olona, ASST Valle Olona, nella Persona_5 propria relazione riportava: “ partecipa con disponibilità sia al processo valutativo che a quello Per_1 psicologico, presentandosi puntuale e ordinata nell'aspetto. Utilizza un abbigliamento maschile, costituito da felpe, maglie e calzoni larghi che avvolgono e coprono integralmente.
Caratterizzata da una vivace intelligenza, manifesta alcune fatiche nell'area della concentrazione e dell'attenzione. Presenta una storia familiare segnata da malattie e lutti che ha messo a dura prova la tenuta emotiva di una ragazza molto sensibile ed empatica.
. . . .
Area affettivo relazionale
è in grado di relazionarsi con disponibilità, anche se inizialmente appare diffidente e sospettosa Per_1 verso l'Altro, percepito potenzialmente come giudicante e non in ascolto dei propri bisogni. Acuta e curiosa, sensibile e profonda, mostra un atteggiamento sicuro e risoluto come difesa, per proteggere un Sé fragile e delicato.
La questione che occlude completamente la mente della ragazza riguarda la propria identità di genere:
riporta di aver compreso di non sentirsi a proprio agio nella propria femminilità, anzi che la Per_1
propria fisicità le procura sensazioni spiacevoli, a tal punto di aver deciso un cambiamento sessuale
Per_ nel prossimo futuro. La ragazza ha scelto un nome, da cui si sente meglio rappresentata ( e chiede con forza, sia ai familiari che agli amici, di essere indicata al maschile. Il rifiuto in tal senso, viene vissuto come una non accettazione e le procura una profonda inquietudine.
Inizialmente, presentava un umore depresso ed a tratti disregolato;
con l'andare avanti del Per_1
percorso psicoterapeutico e con la possibilità di condividere con i propri genitori, prima, e con i pari successivamente, la necessità di essere identificata al maschile, la ragazza ha raggiunto un equilibrio emotivo che le permette di vivere la quotidianità con maggiore serenità e fiducia nel futuro.
Permane un disinvestimento del proprio corpo, considerato estraneo e “sbagliato”, su cui si sta lavorando per attivare processi di integrazione delle diverse parti del proprio Sé, psichico e fisico.
Diagnosi:
- Disturbi dell'identità sessuale nell'infanzia (ICD10 F:64.2)
- Sindrome post-traumatica da stress (ICD10: F43.1)
- Sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD10: F43.23)”
(doc . 6).
La dott.ssa (psicologica/psicoterapeuta), a dicembre 2023 emetteva il seguente Persona_7 certificato: “Si certifica che , codice fiscale , ha avviato un Persona_1 C.F._3
pagina 4 di 8 percorso finalizzato ad approfondire la propria identità di genere.
Pertanto l'espressione di genere NON è conforme a quanto riportato nei documenti di identità” (doc.
7).
Nel gennaio 2024 veniva preso in carico per la terapia endocrinologica dalla dott.ssa Per_2 Per_4 dell'Auxologico di . Nelle conclusioni del referto della visita dell'8.1.2024 si
[...] Pt_3
esponeva:
“Conclusioni: soggetto in valutazione in previsione di eventuale inizio di terapia progestinica a basso dosaggio allo scopo di alleviare la disforia per il ciclo.
Al momento si prescrivono esami completi di valutazione generale e ormonale + ecografia addome in toto”.
Nella relazione del 2 maggio 2025 la dott.ssa concludeva (doc. 15): Persona_7
La stabilità della decisione presa da trova conferma anche nella relazione della dott.ssa Per_2 dell'Istituto Auxologico di maggio 2025 (doc. 17): Per_4
All'udienza del 28 maggio 2025 si procedeva poi all'ascolto del minore. confermava la Per_2
definitività della decisione presa, ormai consolidata e condivisa anche con i familiari. Il minore pagina 5 di 8 raccontava di aver chiesto ai propri compagni di classe di riferirsi a lui chiamandolo sin dalla Per_2
quinta elementare e di avere comunicato alla madre di voler fare una transizione già a cavallo fra la quarta e la quinta elementare, dunque quattro anni fa.
Peraltro anche in udienza il minore si presentava con aspetto maschile.
La volontà, rectius necessità del minore, veniva poi sostenuta da entrambi i genitori, come risulta non solo dalla stessa proposizione del presente giudizio, ma anche da quanto dichiarato durante l'interrogatorio libero, dalla richiesta di attivazione della carriera LI (deliberata oltre un anno fa dalla scuola di a conferma della serietà del percorso intrapreso – doc. 3) e dal pieno appoggio Per_2 dimostrato nel garantire al minore l'assistenza da parte di professionisti della salute. Al tempo stesso, come affermato dai medici che l'hanno seguita, il minore dimostra, in ragione del grado di sviluppo e maturità psichica raggiunta, una piena capacità di cognizione e volizione.
Sussistono dunque i presupposti giustificativi dell'attribuzione alla parte, anche a livello anagrafico, della dimensione maschile che sente come propria.
È principio acquisito infatti che la rettificazione dei dati anagrafici non richieda la realizzazione di interventi chirurgici o di richiesta di autorizzazione a sottoporvisi, in forza di quanto previsto dalla legge 164/1982 come successivamente modificata dal D. Lgs. 150/2011 e costituzionalmente interpretata nelle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Quanto a quest'ultima si richiama in particolare la sentenza n. 221/2015, la quale afferma che "come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o
i fattori dominanti. La legge 164 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale….interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia
– la mancanza di un riferimento legislativo alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento
pagina 6 di 8 chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. “Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle” (sent. cit.).
Tale principio è stato ribadito dalla Consulta con sent n. 180 del 1377/2017: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”.
In coerenza con tali affermazioni la Suprema Corte ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. l e 3 della legge n. 162 del 1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell'altro genere, statuendo per contro che una lettura conforme a
Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l'opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell'identità di genere “serio e univoco nel percorso scelto” e “compiuto nell'approdo finale”» (Cass. 20/7/2015, n. 15138).
Tale è il caso di specie.
Infine, come peraltro sostenuto dagli stessi ricorrenti, si rileva che non è più necessaria un'autorizzazione agli interventi chirurgici necessari affinchè la parte possa adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, avendo la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del
Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (come avvenuto nella presente fattispecie).
In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione agli interventi da parte del Tribunale è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015 sopra richiamate.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli pagina 7 di 8 effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Laddove la parte abbia dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
*
Spese irripetibili per la natura del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, dispone la rettificazione di sesso di , nata in Persona_1
LE (MI) il 23.01.2011, attribuendole il sesso maschile ed il prenome di in luogo di Per_2
; Per_1
2) ordina la rettificazione dell'atto di nascita iscritto nei registri del Comune di Marnate (atto di nascita n. n. 2 parte 1 serie A - anno 2011) conformemente a quanto disposto nel capo che precede;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Dispone l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, ordinando quindi l'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione di atti del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 8 di 8