Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 28-05-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4695 dell'anno 2024
OGGETTO
Riconoscimento NASPI
TRA
(CF ), elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Massimo Tommasone, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
- CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria CP_1
difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 27.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo: di essere stata dipendente della CP_1
società Epil Point S.r.l.“con le mansioni di direttrice tecnica 1° livello CCNL barbieri e parrucchieri”, giusta contratto a tempo determinato sottoscritto per il periodo dal
22.01.2024 al 29.05.2024; di essersi dimessa in data 23.02.2024 “per giusta causa”; che in data 05.03.2024 aveva sottoscritto con il datore di lavoro un verbale di conciliazione con accettazione delle dimissioni;
di aver proposto domanda per il riconoscimento della
NASPI in data 13.03.2024, respinta con la motivazione “la causa cessazione attività
1
La ricorrente precisava di aver rassegnato le dimissioni “per essere stata adibita
a mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento ed alla qualifica attribuitale, per avere ricevuto vessazioni dalle colleghe di lavoro, denunciate al datore e non risolte da questi, per essere stata assegnata ad una postazione computer del tutto difforme dagli standard minimi di sicurezza e VDT, per essere stata adibita al volantinaggio in strada ad evidente scopo ritorsivo”.
Tanto premesso, l'istante concludeva per l'accertamento della “sussistenza della giusta causa addotta per le dimissioni, la insussistenza e la infondatezza dei motivi di diniego addotti dall' ed il conseguente diritto della ricorrente alla prestazione CP_1 dell'indennità NASPI richiesta”; con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata in data 15.01.2025, CP_1
contestando la domanda ed eccependo in via preliminare la decadenza annuale ex art. 47, 3° comma, DPR 30.04.1970 n. 639, la prescrizione annuale del diritto della controparte alla liquidazione della prestazione temporanea, la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. e la improponibilità del giudizio per omessa presentazione del ricorso amministrativo;
nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda per omessa prova della sussistenza della giusta causa delle dimissioni.
Concludeva, in via pregiudiziale, per la declaratoria di decadenza processuale, improponibilità e/o prescrizione del diritto ex adverso invocato;
nel merito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'udienza odierna questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni preliminari formulate dalla difesa dell' di intervenuta decadenza, prescrizione e improponibilità della CP_1
domanda.
Ed invero, l'art. 47 del DPR n. 639/1970 prevede “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine CP_1
2 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma… Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
Con circolare dell' n. 94/2015 viene confermata l'applicazione del regime CP_1
decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione “che si ricorda decorre in alternativa: dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni;
dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale”.
Quanto alle indicazioni operative in punto di decadenza a seguito di prestazioni non riconosciute, lo stesso , con messaggio numero 4105/2018 ad integrazione del CP_1
precedente messaggio 1166/2018, riporta la fonte normativa dei termini massimi del procedimento amministrativo: 120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto (articolo
7 della legge 533/1973); 90 giorni per la presentazione del ricorso al comitato provinciale (articolo 46, comma 5, della legge 88/1989); 90 giorni ulteriori per la formazione del silenzio rigetto sul ricorso (articolo 46, comma 6, della legge 88/1989), precisando che in caso di definizione della domanda con provvedimento di reiezione, ricorso al comitato provinciale e omessa/ritardata pronuncia sul ricorso, il dies a quo è rappresentato dalla scadenza del termine massimo di 90 giorni a decorrere dalla presentazione del ricorso amministrativo nei termini, entro il quale il comitato avrebbe dovuto pronunciarsi, valendo, in ogni caso, il termine massimo di 300 giorni.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
3 amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno)” (Cass., sezione lavoro,
Ordinanza n. 23399 depositata il 30 agosto 2024 e, nello stesso senso cfr. Cass.
Ordinanza n. 23484 depositata il 2 settembre 2024 e Cass. Sentenza 14 aprile 2022, n.
12276; Cass. 27-06-2017, n.15969).
Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato in data 13.03.2024 la domanda
CP_ amministrativa all' di concessione della NasPi e avverso il provvedimento di rigetto, ha proposto ricorso al Comitato Provinciale in data 25-03-2024: pertanto da tale data decorrevano i 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto al cui esito proporre la domanda giudiziale (cfr. deposito del ricorso in data 27.06.2024, come risulta dal fascicolo telematico), che risulta proposta in ogni caso entro il termine massimo di 300 giorni dalla domanda amministrativa.
Va poi, altresì, disattesa l'eccezione di prescrizione annuale del diritto della controparte alla liquidazione della prestazione temporanea, infondata - posto che il termine di prescrizione del diritto alla Naspi è pacificamente quinquennale.
Si rammenta, al riguardo, che il citato art. 47 bis (introdotto dal d.l. n.98/2011, conv. in
L.n.111/2011 ed entrato in vigore il 6-07-2011) dispone che: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. Ne consegue che i ratei arretrati delle prestazioni di disoccupazione maturati dopo il 6 luglio 2011 si prescrivono in cinque anni.
Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di nullità del ricorso.
Questo Giudicante, infatti, condivide l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame
4 complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. ex multis Cass. ord.17-07-2018, n.19009; Cass. 22-03-2018, n.7199; Cass. 17-01-2014,
n.896).
Di contro, nel caso di specie, il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio ha consentito alla controparte di difendersi nel merito ed a questo giudicante di poter conoscere la vicenda processuale nella sua completezza in guisa da poter pervenire ad una delibazione relativa alla fondatezza della domanda.
Anche l'eccezione di improponibilità della domanda è destituita di fondamento, siccome documentalmente provata la ricevuta del ricorso amministrativo n. 2549204 del
25/03/2024 (cfr. in produzione della ricorrente).
Nel merito, la domanda è fondata per le motivazioni che seguono.
Com'è noto la NASPI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - istituita dal d.lgs.
4-03-2015, n. 22 (concernente “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Il decreto prevede infatti, all'art. 3, che “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: inoltre il ricorrere dei seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
Il lavoratore che presenta le proprie dimissioni volontarie, dunque, non ha diritto alla
NASPI; la legge fa, tuttavia, salva l'ipotesi di dimissioni per giusta causa.
Ed infatti, l'art. 3 co. 2 del citato decreto stabilisce “La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma
40, della legge n. 92 del 2012”.
5 Le dimissioni per giusta causa, di cui all'art. 2119 c.c. sono riconducibili a situazioni rispetto alle quali non è possibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, perché, ad esempio, derivanti da una condotta datoriale non corretta;
in tal caso lo stato di disoccupazione non può essere qualificato come atto volontario.
Pertanto, il lavoratore avrà comunque diritto al trattamento di NASpI in tutti i casi rispetto ai quali la giurisprudenza ha stigmatizzato il ricorrere delle condizioni suesposte, tra cui a titolo esemplificativo:
- mancato o tardivo e reiterato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing;
- notevoli e ingiustificate variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda;
- trasferimento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 c.c.
(cfr. Cass., sentenza n. 1074/1999);
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (cfr. Cass., sentenza n. 5977/1985).
Premesso quanto sopra, alla stregua della documentazione prodotta in atti, nessun dubbio sussiste circa il requisito lavorativo e contributivo della lavoratrice (cfr. estratti contributivi e attestazione di disoccupazione, versati in atti).
Va dunque esaminata la sussistenza della giusta causa delle dimissioni.
Orbene, risulta documentalmente provato che l'interruzione del rapporto lavorativo sia intervenuta per giusta causa: agli atti sono allegati il modulo di recesso del rapporto di lavoro di lavoro presentato dalla lavoratrice del 23.02.2024 nel quale si legge, alla
Sezione 4, “Recesso dal rapporto di lavoro Data Decorrenza 01/03/2024 Tipo
Comunicazione Giusta Causa Motivo Dimissione affetta da artrite reumatoide (arti e schiena), pregressa che ha comportato l'asportazione di un rene e della tiroide e paratiroidi, ciononostante svolgo turni di lavoro in cabina che non figurano nelle mansioni del livello attribuitomi”; risulta altresì prodotto il verbale di conciliazione del
06.03.2024, Prot. N. 352/37. Dallo stesso emerge che “la lavoratrice rappresenta che la stessa si è dimessa per giusta causa a far data dal 01.03.2024” per le motivazioni di cui al modulo di recesso del 23 febbraio, e che il datore di lavoro “preso atto... accetta le dimissioni per giusta causa”, provvedendosi poi alla definizione in via transattiva
6 della vertenza con la corresponsione di € 2.500,00 in favore della lavoratrice e rinunciando a ogni altra pretesa;
viene altresì specificato che “ogni onere amministrativo, anche economico, concesso alle menzionate dimissioni per giusta causa, ivi compreso ogni indennità da versare all sarà ad esclusivo carico della CP_1
. Controparte_2
Indubbia, dunque la volontà comune delle parti di definire il rapporto lavorativo con il riconoscimento della giusta causa delle dimissioni;
tanto esclude qualsiasi altro onere probatorio in capo alla lavoratrice.
È noto, infatti, che, alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte che in tale sede si condivide, spetta al lavoratore allegare e dimostrare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, supportando la domanda con i pertinenti dati di fatto (cfr. Cass., sez. lav.,
8 agosto 2022, n. 24432), anche in ordine al rapporto di consecuzione e d'immediatezza, che disvela l'autentica genesi delle dimissioni rassegnate e ne avvalora la “giusta causa”.
I documenti versati in atti dalla ricorrente dimostrano, in specie, il riconoscimento datoriale della giusta causa, sicché non possono sussistere margini di incertezza per
CP_ l allorché è lo stesso datore di lavoro ad accettare e riconoscere le dimissioni per giusta causa, accollandosi anche gli oneri economici successivi.
Priva di rilievo giuridico è dunque la circostanza prospettata dall' per cui il CP_1
lavoratore deve allegare una “autocertificazione a norma di legge in cui dichiara la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro con una documentazione … da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale”.
Infatti, secondo l'orientamento della S.C. condiviso dallo scrivente, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando “la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.” Pertanto, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15
7 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile (Cass. 28-04-2010, n.10191; Cass. 15-12-2006, n.26937;
Cass. 10-03-2006, n.5321).
Le considerazioni che precedono comportano che, nel caso di specie, la richiesta di
CP_ produzione – formulata dall' - di una dichiarazione sostitutiva a firma della lavoratrice, inerente l'avvenuta rassegnazione di dimissioni per giusta causa, non ha alcun valore probatorio nel presente giudizio.
Di contro, il verbale di conciliazione dinanzi la Commissione di Certificazione
Conciliazione ed Arbitrato versato in atti, nel caso in esame, diventa elemento decisivo e dirimente rispetto alle altre considerazioni sollevate in giudizio, rappresentando un inequivoco riconoscimento nonché espressione di un intento comune ed univoco delle parti.
Sul punto si condivide quanto altra giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Venezia sentenza n. 342 del 13.05.2021) ha argomentato nell'attribuire rilievo preminente alla giusta causa addotta dal lavoratore a fondamento dell'interruzione del rapporto che risultava dal modulo telematico con cui lo stesso aveva inviato le dimissioni, ritenendo poi pacifica e documentale la sussistenza della giusta causa nel caso specifico, così dichiarando la spettanza dell'indennità NASPI.
In definitiva, risultando incontestata la sussistenza della giusta causa, la lavoratrice ha diritto al riconoscimento della Naspi, con conseguente accoglimento della
CP_ domanda;
per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennità in favore della ricorrente oltre interessi legali dal 121° giorno dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , con ricorso depositato in data Parte_1 CP_1
27.06.2024, così provvede:
• dichiara il diritto di all'indennità NASPI;
Parte_1
CP_
• per l'effetto, condanna l' al pagamento della suddetta indennità in favore di
, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla maturazione Parte_1
del diritto al saldo;
8 CP_
• condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€.1.300,00, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Tommasone dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 28-05-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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