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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1422 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CE IN
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1422/2025, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. LOFFREDO Parte_1 C.F._1
NA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. MAURO Controparte_1 C.F._2
CO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 15/04/2025 presso la Cancelleria, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di CE IN che sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile, celebrato con il coniuge in CE IN il 29.03.2008 (come da Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2008, parte
I, Vol. 1 , n. 9), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole , il 27.06.2008 a CE IN (SA) ed , il 22.12.2011 a Per_1 Per_2
CE IN (SA) ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato, dopo ampia e diffusa discussione con le parti, preso atto della sussistenza dei presupposti per un accordo, ha, su congiunta richiesta, differito il procedimento per l'incombente.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato. in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sullo scioglimento del matrimonio civile.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto collegiale del 23.12.2021), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto pagina 2 di 4 contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 01.12.2025 ed inviato telematicamente in pari data, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori - anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico del padre, quantificato in euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e, comunque, il mantenimento proporzionale diretto, per il tempo in cui le figlie staranno con ciascun genitore.
Per le residue condizioni si rinvia, per relationem, al contenuto del suddetto accordo.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui ai punti numeri 6 e 7 secondo periodo (in relazione alla rinuncia all'assegno divorzile e ad ogni forma di mantenimento), si limiterà a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate-
P. Q. M.
Il Tribunale di CE IN, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra:
nato a [...] il [...] in [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] in [...] Controparte_1
pagina 3 di 4 in CE IN il 29.03.2008 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2008, parte I, Vol. 1 , n. 9);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, dal numero 1 al numero 6, nonché secondo periodo del n. 7 e riportati nel documento recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 01.12.2025, inviato telematicamente in pari data;
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, dal numero 1 al numero 6, nonché primo periodo del n. 7 e riportati nel documento recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 01.12.2025, inviato telematicamente in pari data.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CE IN
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1422/2025, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. LOFFREDO Parte_1 C.F._1
NA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. MAURO Controparte_1 C.F._2
CO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 15/04/2025 presso la Cancelleria, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di CE IN che sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile, celebrato con il coniuge in CE IN il 29.03.2008 (come da Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2008, parte
I, Vol. 1 , n. 9), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole , il 27.06.2008 a CE IN (SA) ed , il 22.12.2011 a Per_1 Per_2
CE IN (SA) ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato, dopo ampia e diffusa discussione con le parti, preso atto della sussistenza dei presupposti per un accordo, ha, su congiunta richiesta, differito il procedimento per l'incombente.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato. in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sullo scioglimento del matrimonio civile.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto collegiale del 23.12.2021), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto pagina 2 di 4 contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 01.12.2025 ed inviato telematicamente in pari data, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori - anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico del padre, quantificato in euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e, comunque, il mantenimento proporzionale diretto, per il tempo in cui le figlie staranno con ciascun genitore.
Per le residue condizioni si rinvia, per relationem, al contenuto del suddetto accordo.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui ai punti numeri 6 e 7 secondo periodo (in relazione alla rinuncia all'assegno divorzile e ad ogni forma di mantenimento), si limiterà a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate-
P. Q. M.
Il Tribunale di CE IN, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra:
nato a [...] il [...] in [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] in [...] Controparte_1
pagina 3 di 4 in CE IN il 29.03.2008 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2008, parte I, Vol. 1 , n. 9);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, dal numero 1 al numero 6, nonché secondo periodo del n. 7 e riportati nel documento recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 01.12.2025, inviato telematicamente in pari data;
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, dal numero 1 al numero 6, nonché primo periodo del n. 7 e riportati nel documento recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 01.12.2025, inviato telematicamente in pari data.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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