TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9818 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 9647/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9647 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
AN IC, presso il cui studio elett.nte domicilia e sito in Aversa, alla Via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, rapp.to e Controparte_1 CP_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, via Diaz n. 11 –
Questura di Napoli;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/5/2025, il ricorrente si doleva del fatto che l'Ufficio
Immigrazione della Questura di Napoli, presso il quale si era recato il 10/1/2025 per formalizzare la richiesta di protezione internazionale, non aveva dato seguito alla richiesta, lasciandola inevasa. Parte attrice precisava, difatti, che in data 12/2/2025 sollecitava un pagina 1 di 6 riscontro della suddetta Questura circa la fissazione dell'appuntamento in oggetto, senza tuttavia ottenere risposta.
Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava.
Nel merito, difatti, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale nei tempi previsti dalla normativa e, conseguentemente, di rilasciare un permesso di soggiorno per richiesta asilo, nonché di compiere ogni atto conseguenziale che assicuri l'esercizio del diritto a formalizzare la richiesta di protezione internazionale nei tempi previsti dalla legge.
Il si costituiva in giudizio il 30/9/2025, depositando una Controparte_1
memoria con la quale concludeva per il rigetto del ricorso e dell'annessa istanza di sospensione in quanto infondati e in subordine dichiarare la cessata materia del contendere.
Si fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 22/10/2025, nella quale compariva l'avvocato di parte attrice che si riportava al ricorso chiedendone l'accoglimento.
All'esito il giudice tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, il giudice chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia pagina 2 di 6 che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra.
Nel caso di specie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere il quanto il ricorrente ha ottenuto il richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di protezione internazionale.
È stato lo stesso difensore della parte ricorrente a depositare l'avvenuta convocazione per formalizzare l'istanza di protezione internazionale per il 6/10/2024 (da intendersi
06/10/2025, essendo il documento redatto il 25.9.2025 ed essendo stato prodotto “in esito a quanto richiesto con nota del 10.1.2025”).
Ciò determina, infatti, il venire meno dell'interesse delle parti a conseguire una decisione nel merito.
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della pagina 3 di 6 soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e
26.
Invero, la documentazione prodotta prova che più volte, e fin dal 10/1/2025 il ricorrente ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione
Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la CP_1
valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die. pagina 4 di 6 Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle disposizioni interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 5 di 6 • Nulla sulle spese processuali
Si comunichi
Così deciso a Napoli 29/10/2025
Il giudice
Dott. Mario Suriano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9647 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
AN IC, presso il cui studio elett.nte domicilia e sito in Aversa, alla Via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, rapp.to e Controparte_1 CP_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, via Diaz n. 11 –
Questura di Napoli;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/5/2025, il ricorrente si doleva del fatto che l'Ufficio
Immigrazione della Questura di Napoli, presso il quale si era recato il 10/1/2025 per formalizzare la richiesta di protezione internazionale, non aveva dato seguito alla richiesta, lasciandola inevasa. Parte attrice precisava, difatti, che in data 12/2/2025 sollecitava un pagina 1 di 6 riscontro della suddetta Questura circa la fissazione dell'appuntamento in oggetto, senza tuttavia ottenere risposta.
Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava.
Nel merito, difatti, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale nei tempi previsti dalla normativa e, conseguentemente, di rilasciare un permesso di soggiorno per richiesta asilo, nonché di compiere ogni atto conseguenziale che assicuri l'esercizio del diritto a formalizzare la richiesta di protezione internazionale nei tempi previsti dalla legge.
Il si costituiva in giudizio il 30/9/2025, depositando una Controparte_1
memoria con la quale concludeva per il rigetto del ricorso e dell'annessa istanza di sospensione in quanto infondati e in subordine dichiarare la cessata materia del contendere.
Si fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 22/10/2025, nella quale compariva l'avvocato di parte attrice che si riportava al ricorso chiedendone l'accoglimento.
All'esito il giudice tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, il giudice chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia pagina 2 di 6 che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra.
Nel caso di specie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere il quanto il ricorrente ha ottenuto il richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di protezione internazionale.
È stato lo stesso difensore della parte ricorrente a depositare l'avvenuta convocazione per formalizzare l'istanza di protezione internazionale per il 6/10/2024 (da intendersi
06/10/2025, essendo il documento redatto il 25.9.2025 ed essendo stato prodotto “in esito a quanto richiesto con nota del 10.1.2025”).
Ciò determina, infatti, il venire meno dell'interesse delle parti a conseguire una decisione nel merito.
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della pagina 3 di 6 soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e
26.
Invero, la documentazione prodotta prova che più volte, e fin dal 10/1/2025 il ricorrente ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione
Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la CP_1
valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die. pagina 4 di 6 Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle disposizioni interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 5 di 6 • Nulla sulle spese processuali
Si comunichi
Così deciso a Napoli 29/10/2025
Il giudice
Dott. Mario Suriano
pagina 6 di 6