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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al RG VG 631/2024 riservata in decisione a seguito di trattazione sostitutiva dal 6.3.2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e contestuale scioglimento del matrimonio ex art. 473bis n. 49 e 127 ter c.p.c.
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Giuseppe Scianò – giusta procura in atti –
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.11.2024 i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 6.6.1992, unione dalla quale sono nati figli tre figli
Pag. 1 a 4 (Claudia, il 29.5.1994, autonoma;
n. il 12.3.1999; il 25.3.2000); che Per_1 Per_2
è ormai cessata l'affectio coniugalis ragione per cui la convivenza è divenuta intollerabile – chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle pattuite condizioni e, al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. cpc dinanzi al Giudice relatore– ritualmente comunicata al PM – le parti confermavano anche con le note sostitutive la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate e di cui al ricorso introduttivo;
indi le difese concludevano in conformità e la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
I coniugi hanno concordemente evidenziato il venir meno dell'affectio coniugalis, la disgregazione dell'originaria intesa coniugale, la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- La dimora coniugale, ubicata nel comune di Vibo Valentia alla via del Gesù n. 26, unitamente ai mobili e alle pertinenze, viene assegnata alla coniuge , Parte_1 essendo peraltro di sua proprietà esclusiva;
- Entrambi i genitori si impegnano, essendo in ciò concordi, a sostenere i due figli non ancora autosufficienti economicamente sino al raggiungimento della loro piena autonomia finanziaria;
- Nessuno scambio di sostanze e beni economici avverrà tra i coniugi che hanno una loro autonomia anche economica finanziaria. si è impegnata a donare Parte_1
a , che ha accettato, l'immobile ubicato in Vibo Valentia alla via del Parte_2
Gesù n. 20 in quanto lo stesso a sue spese ha ivi negli anni effettuato i lavori di ripristino, riparazione, manutenzione e resa abitabilità”.
Non apparendo tale accordo in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole non ancora autosufficiente viepiù alla luce dela portata meramente obbligatoria della pattuizione concordata dai coniugi in ordine alla donazione dell'immobile indicato in ricorso, il Tribunale ritiene di poter
Pag. 2 a 4 omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio , non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970 e ss mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, dalla data fissata per la trattazione sostitutiva (6.3.2025) – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. , l'espressa dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 L n. 898/1970.
Con le medesime note sostitutive, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento al loro divorzio.
A tal proposito, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cpc.
Tuttavia, in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, co 2 cpc.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, non definendo il giudizio, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e e – smg - con le condizioni concordate e Parte_1 Parte_2 riportate in parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile)
(R.A.M. Anno 1992, , Parte II, Serie A, Atto n. 52).
C. Spese al definitivo.
Pag. 3 a 4 D. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore.
Così deciso nella CC da remoto del 18.4.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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