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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 693/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Saverio Di Sevo e Mariagrazia Di Sevo, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 25/05/2021 , chiedeva che il Parte_1 giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “, accertato e dichiarato che l'istante è in possesso di tutti i requisiti, contributivi e soggettivi, di cui all'art. 1 del d.lgs. 503/92 e che la stessa è altresì portatrice di un grado di invalidità non inferiore all'80%, dichiarare il suo diritto alla reclamata pensione anticipata di vecchiaia”; e per l'effetto 2) “condannare l' in persona del Presidente p.t., al pagamento, CP_1 in favore della sig.ra , della suddetta provvidenza economica a Parte_1 decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (3.06.2020)
o, in subordine, dalla data dalla quale risulterà dovuta, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta TU (dott. ) in ordine ai requisiti sanitari, all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
28/11/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Diabete mellito tipo 2 complicato da marco e micro-angiopatia ( polineuropatia sensitivo motoria distale simmetrica) Ipertensione arteriosa con disfunzione diastolica di primo grado (FE 60%) Sindrome ansioso depressiva reattiva cronica
Ipotiroidismo da gozzo in terapia sostitutiva Cervicoartrosi ernie discali e lombosciatalgia destra , cefalea ricorrente”.
Il TU ha aggiunto che tale quadro patologico determina riduzione della capacità di lavoro della ricorrente “in maniera complessiva in misura dell'80 % dall'epoca degli attuali accertamenti peritali (ottobre 2022).”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti il chiesto beneficio.
Le spese relative alla TU espletata vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
Pag. 2 di 3 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto: dichiara che è invalida Parte_1 all'80% con decorrenza dall'ottobre 2022;
2) dichiara l'obbligo dell' alla corresponsione, in favore della ricorrente, CP_1 della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D. lgs. 503/92 dalla data su indicata, ovvero dalla prima finestra utile di uscita;
3) condanna l' al pagamento, in favore della della relativa prestazione CP_1 Pt_1
dalla data su indicata, ovvero dalla prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre gli accessori di legge su detti ratei);
4) compensa le spese di lite;
4) pone a totale e definitivo carico dell' le spese di TU, spese che liquida CP_1 in complessivi € 270,00 per onorario, oltre accessori di legge, in favore del dott.
Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 04/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 693/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Saverio Di Sevo e Mariagrazia Di Sevo, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 25/05/2021 , chiedeva che il Parte_1 giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “, accertato e dichiarato che l'istante è in possesso di tutti i requisiti, contributivi e soggettivi, di cui all'art. 1 del d.lgs. 503/92 e che la stessa è altresì portatrice di un grado di invalidità non inferiore all'80%, dichiarare il suo diritto alla reclamata pensione anticipata di vecchiaia”; e per l'effetto 2) “condannare l' in persona del Presidente p.t., al pagamento, CP_1 in favore della sig.ra , della suddetta provvidenza economica a Parte_1 decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (3.06.2020)
o, in subordine, dalla data dalla quale risulterà dovuta, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta TU (dott. ) in ordine ai requisiti sanitari, all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
28/11/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Diabete mellito tipo 2 complicato da marco e micro-angiopatia ( polineuropatia sensitivo motoria distale simmetrica) Ipertensione arteriosa con disfunzione diastolica di primo grado (FE 60%) Sindrome ansioso depressiva reattiva cronica
Ipotiroidismo da gozzo in terapia sostitutiva Cervicoartrosi ernie discali e lombosciatalgia destra , cefalea ricorrente”.
Il TU ha aggiunto che tale quadro patologico determina riduzione della capacità di lavoro della ricorrente “in maniera complessiva in misura dell'80 % dall'epoca degli attuali accertamenti peritali (ottobre 2022).”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti il chiesto beneficio.
Le spese relative alla TU espletata vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
Pag. 2 di 3 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto: dichiara che è invalida Parte_1 all'80% con decorrenza dall'ottobre 2022;
2) dichiara l'obbligo dell' alla corresponsione, in favore della ricorrente, CP_1 della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D. lgs. 503/92 dalla data su indicata, ovvero dalla prima finestra utile di uscita;
3) condanna l' al pagamento, in favore della della relativa prestazione CP_1 Pt_1
dalla data su indicata, ovvero dalla prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre gli accessori di legge su detti ratei);
4) compensa le spese di lite;
4) pone a totale e definitivo carico dell' le spese di TU, spese che liquida CP_1 in complessivi € 270,00 per onorario, oltre accessori di legge, in favore del dott.
Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 04/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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