Decreto cautelare 30 giugno 2022
Ordinanza collegiale 21 luglio 2022
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Sentenza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/03/2023, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/03/2023
N. 03852/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07499/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7499 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Silvia Santinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (Studio Legale Lessona);
contro
CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del provvedimento della Commissione della “Procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, finalizzata alla progressione verticale tra le aree, riservata al personale di ruolo per la copertura di n. 60 posti di ricercatore, III livello professionale, del Consiglio Nazionale delle Ricerche” (n. 8 posti assegnati al Dipartimento Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti), di cui al Bando -OMISSIS- del Consiglio Nazionale delle Ricerche, recante la non ammissione del Dott. -OMISSIS- al colloquio orale, comunicato con nota del -OMISSIS-del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Centrale Gestione delle Risorse – Ufficio Reclutamento del Personale;
- del Bando -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stata indetta la predetta procedura selettiva;
- dell'atto del Direttore Generale del -OMISSIS-di nomina della Commissione esaminatrice;
- dell'atto della predetta Commissione esaminatrice del -OMISSIS-, recante l'individuazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio;
- del verbale -OMISSIS-in data -OMISSIS-, verbale-OMISSIS- in data -OMISSIS-, verbale -OMISSIS- in data -OMISSIS-, verbale -OMISSIS-in data -OMISSIS-, verbale -OMISSIS- in data -OMISSIS- della predetta Commissione esaminatrice;
- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti al ricorrente, ivi compresa, per quanto occorrer possa, dell'incognita delibera del Consiglio di Amministrazione -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale è stata approvata l'emanazione dei bandi di selezione, per titoli e colloquio, riservati al personale di ruolo per la progressione tra le aree ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017 ed è stato dato mandato alla Presidente di emanare, tra gli altri, un bando per n. 60 posizioni di Ricercatore, III livello professionale, su base dipartimentale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il -OMISSIS-
- del provvedimento della Commissione della “Procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, finalizzata alla progressione verticale tra le aree, riservata al personale di ruolo per la copertura di n. 60 posti di ricercatore, III livello professionale, del Consiglio Nazionale delle Ricerche” (n. 8 posti assegnati al Dipartimento Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti), di cui al Bando -OMISSIS- del Consiglio Nazionale delle Ricerche, recante la non ammissione del Dott. -OMISSIS- al colloquio orale, comunicato con nota del -OMISSIS-del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Centrale Gestione delle Risorse – Ufficio Reclutamento del Personale;
- del Bando -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stata indetta la predetta procedura selettiva;
- dell'atto del Direttore Generale del -OMISSIS-di nomina della predetta Commissione esaminatrice; - dell'atto della predetta Commissione esaminatrice pubblicato il -OMISSIS-, recante l'individuazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio;
- del verbale -OMISSIS-in data -OMISSIS-, verbale-OMISSIS- in data -OMISSIS-, verbale -OMISSIS- in data -OMISSIS-, verbale -OMISSIS-in data -OMISSIS-, verbale -OMISSIS- in data -OMISSIS- della predetta Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati;
- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;
- di tutti gli incogniti verbali, atti e provvedimenti relativi allo svolgimento dei colloqui orali, nonché della graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 9, comma 9, del bando;
- del provvedimento -OMISSIS- del Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, avente ad oggetto “approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori della procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, finalizzata alla progressione verticale tra le aree, riservata al personale di ruolo per la copertura di complessivi n. 60 posti complessivi di ricercatore, III livello professionale. Bando -OMISSIS-- n. 8 posti assegnati al Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti”;
- della nota del -OMISSIS- a firma del Dirigente della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Ufficio Reclutamento del Personale, recante parziale diniego di accesso agli atti opposto al Dott. -OMISSIS-;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti al ricorrente, ivi compresa, per quanto occorrer possa, l'incognita delibera del Consiglio di Amministrazione -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale è stata approvata l'emanazione dei bandi di selezione, per titoli e colloquio, riservati al personale di ruolo per la progressione tra le aree ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017 ed è stato dato mandato alla Presidente di emanare, tra gli altri, un bando per n. 60 posizioni di Ricercatore, III livello professionale, su base dipartimentale, nonché l'incognito provvedimento prot. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-della Responsabile del Procedimento, concernente l'esperimento dell'accertamento della regolarità della procedura selettiva.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del CNR - Consiglio Nazionale Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 la dott.ssa Emanuela Traina e trattenuto il ricorso in decisione sulla base degli atti, senza discussione orale, come richiesto dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il dott. -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari, il provvedimento recante la propria non ammissione alla prova orale della Procedura selettiva, per titoli e colloquio, avviata dal CNR – Consiglio Nazionale Ricerche (d’ora innanzi solo “CNR”) ai sensi dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, finalizzata alla progressione verticale tra le aree, riservata al personale di ruolo per la copertura di n. 60 posti di ricercatore, III livello professionale, nonché gli atti allo stesso presupposti, tra cui il Bando -OMISSIS- del -OMISSIS-.
2. A sostegno dell’impugnativa espone che:
- è dipendente a tempo indeterminato del CNR di Pisa, presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione (ISTI); dopo aver conseguito, in data -OMISSIS-, la laurea triennale in Informatica presso l’Università degli Studi di Pisa ha collaborato pressoché ininterrottamente, dall’-OMISSIS- sino a tutto -OMISSIS-, con il citato Istituto stipulando una serie di contratti a termine di volta in volta rinnovati; in data -OMISSIS- è stato poi assunto dall’Ente con contratto a tempo indeterminato con inquadramento nella posizione “CTER VI”;
- nel descritto arco temporale ha costantemente svolto attività di ricerca, producendo 43 pubblicazioni scientifiche di cui è autore o co-autore; ha partecipato a conferenze, sia qualità di relatore che di invited speaker , ha assunto la responsabilità di convenzioni scientifiche, è stato task leader e revisore scientifico in contesti nazionali ed internazionali;
- in data-OMISSIS-ha, inoltre, conseguito la laurea magistrale in Ingegneria informatica;
- ha partecipato alla citata procedura indetta dal CNR con bando -OMISSIS-, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, finalizzata alla progressione verticale tra le aree, riservata al personale di ruolo, per la copertura di n. 60 posti di ricercatore, III livello professionale, con riferimento agli 8 posti disponibili presso il Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’energia e i trasporti;
- il bando prevedeva quale punteggio massimo attribuibile ai candidati 70 punti in totale, di cui fino a 50 punti per i titoli e fino a 20 per il colloquio; l’art. 7 dello stesso precisava, inoltre, che “ saranno ammessi al colloquio i soli candidati che conseguano nella valutazione dei titoli un punteggio complessivo non inferiore a 35/50 ”;
- all’esito della valutazione dei titoli gli è stata comunicata, con nota del RUP del -OMISSIS-, la non ammissione al colloquio previsto dal bando in ragione del conseguimento del punteggio di 30,60/50, a tal fine non sufficiente;
- in data -OMISSIS- ha presentato al CNR istanza di accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, la quale è stata parzialmente accolta in data -OMISSIS-.
3. Ritenendo il provvedimento di non ammissione alla successiva fase della procedura, nonché gli atti allo stesso presupposti, illegittimi ha proposto il presente ricorso, con il quale ne ha chiesto l’annullamento previa concessione di misure cautelari, ai sensi degli art. 55 e 56 c.p.a.
3.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, degli artt. 1 e 3 L.-OMISSIS-41/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste; il criterio “a.3” sancito dall’art. 7 del bando, recepito anche dalla Commissione, nella parte in cui prevede che l’attività svolta alle dipendenze del CNR sia valutabile solo a partire dalla data di conseguimento del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo di ricercatore dovrebbe ritenersi affetto dai vizi denunciati;
II) violazione e/o falsa applicazione artt. 1 e 3 L.-OMISSIS-41/1990, art. 12 D.P.R. 9-5-1994 n. 487; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste; contraddittorietà tra atti; sarebbe inoltre illegittimo il criterio di valutazione inerente gli “ altri titoli del Curriculum ”, previsto dal bando e recepito dalla Commissione senza ulteriori specificazioni, in quanto eccessivamente ampio e generico;
III) in subordine, violazione e/o falsa applicazione artt. 1 e 3 L.-OMISSIS-41/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste del bando e di tutti gli atti impugnati in quanto l’indizione della procedura sarebbe stata preceduta da una indagine del CNR volta a raccogliere i nominativi di coloro che avrebbero partecipato al concorso, in violazione di principi di imparzialità e trasparenza.
4. Nel giudizio così introdotto si è costituito, con atto di mera forma, il CNR.
5. Con decreto -OMISSIS-del -OMISSIS-è stata respinta la richiesta di misura cautelare proposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a. al fin di ottenere l’ammissione con riserva alle prove orali del concorso, in ragione della ravvisata insussistenza di profili di estrema gravità ed urgenza, non richiedendo tali prove la contestualità dello svolgimento.
6. Con ricorso per motivi aggiunti presentato il -OMISSIS- il ricorrente ha esteso l’impugnazione ai sopravvenuti provvedimenti inerenti lo svolgimento della prova orale nonché l’approvazione, con atto dell’-OMISSIS-, della graduatoria di merito e nomina dei vincitori della procedura selettiva ed ha, altresì, contestato la nota del -OMISSIS-, recante parziale diniego di accesso agli atti.
6.1. Avverso tali provvedimenti ha svolto le seguenti censure:
IV) Illegittimità derivata;
V) Violazione e/o falsa applicazione art. 11 D.P.R. 487/1994, artt. 51 e 52 c.p.c., art. 6- bis L.-OMISSIS-41/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà manifeste; sviamento di potere; gli atti impugnati sarebbero viziati dalla mancata astensione di due componenti della commissione giudicatrice legati da assidui ed intensi rapporti di collaborazione con alcuni candidati;
VI) Violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost., art. 12 D.P.R. 487/1994; artt. 51 e 52 c.p.c.; art. 1 e 3 L.-OMISSIS-41/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà manifeste; sviamento di potere in relazione all’individuazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio, da parte della Commissione, solo successivamente alla acquisita cognizione dei nominativi dei candidati;
VII) Violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost., art. 12 487/1994; artt. 51 e 52 c.p.c.; art. 1 e 3 L.-OMISSIS-41/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà manifeste; sviamento di potere; la commissione avrebbe sanato, anziché escludere, le domande di partecipazione di alcuni candidati, peraltro successivamente alla visione dei relativi curricula .
6.2. Il ricorrente ha, inoltre, espressamente graduato i motivi di impugnazione, rappresentando la preminenza dell’interesse all’esame del motivo n. 1, nonché del motivo n. 7 – ai quali conseguirebbe, in tesi, la propria diretta riammissione alla procedura - e solo in via subordinata al motivo -OMISSIS- nonché ai motivi-OMISSIS- e n. 6 che, implicando la necessità di ristabilire i criteri di valutazione, imporrebbero parimenti la nomina di una nuova Commissione (essendo, quella originaria, già a conoscenza dei nomi e dei curricula dei candidati) nonché, infine, al motivo -OMISSIS-, di natura strumentale.
6.3. Nell’ambito dei motivi aggiunti il ricorrente ha altresì chiesto che venisse ordinata al CNR l’esibizione di “ tutti gli atti e documenti della procedura in oggetto ” e, in particolare, di “ tutte le domande, comprensive dei relativi allegati, dei candidati ammessi a sostenere la prova orale ”, documentazione non trasmessa in risposta all’accesso agli atti, ed ha contestualmente impugnato la nota con la quale lo stesso CNR, in data -OMISSIS-, ha posto riscontro a detta istanza, con parziale diniego.
7. Con ordinanza -OMISSIS-del luglio 2022 il Collegio ha disposto, a carico del CNR, il deposito di una dettagliata relazione in ordine alla procedura oggetto di giudizio finalizzata, in particolare, a chiarire le ragioni poste a supporto della sopra citata previsione di cui all’art. 7 punto a.3) del bando.
7.1. Il CNR ha provveduto all’adempimento in data -OMISSIS-.
8. All’esito della camera di consiglio del 5 ottobre 2022, fissata per l’esame della domanda cautelare, è stata emanata l’ulteriore ordinanza -OMISSIS- con la quale il Collegio ha fissato, per la discussione del ricorso nel merito, la pubblica udienza del 1 febbraio 2023 nonché ordinato al CNR di fornire al ricorrente il codice fiscale del controinteressato -OMISSIS-, non essendo andata a buon fine la notificazione allo stesso eseguita all’indirizzo in precedenza fornito dall’Ente; nell’ambito di tale provvedimento si è, inoltre, ritenuto di non accogliere l’istanza istruttoria formulata nell’ambito dei motivi aggiunti e ciò sia in ragione del contenuto meramente interlocutorio della comunicazione del CNR del -OMISSIS-, nella parte recante il parziale diniego di accesso alle domande di partecipazione presentate dai controinteressati, limitandosi la stessa ad invitare parte ricorrente a “ precisare le motivazioni in base alle quali le predette domande di partecipazione debbano essere oggetto di ostensione ”, sia della ravvisata irrilevanza di tale documentazione ai fini del decidere.
9. Parte ricorrente ha, poi, depositato in atti la prova dell’avvenuta notificazione al controinteressato-OMISSIS- evidenziando, nell’ambito della memoria ex art. 73 c.p.a., l’inadempimento del CNR al richiamato ordine istruttorio.
10. All’udienza indicata il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base degli atti, come concordemente richiesto dalle parti.
11. In primo luogo il Collegio reputa di confermare quanto già rilevato nell’ambito della citata ordinanza -OMISSIS- in ordine alla non rilevanza, ai fini della decisione, della documentazione oggetto dell’istanza di accesso formulata dal ricorrente in data -OMISSIS-, peraltro ivi solo genericamente individuata, ed il conseguente definitivo rigetto dell’istanza istruttoria formulata nei motivi aggiunti.
12. Deve, a questo punto, procedersi con l’esame del primo motivo di gravame, con il quale viene contestata la legittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione e della presupposta previsione di cui al punto 7 comma 2 lettera “a.3” del bando secondo cui “ verrà valutata l’attività lavorativa prestata a partire dal conseguimento del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo di Ricercatore ”; il ricorrente allega, in particolare, che quest’ultima sarebbe palesemente illogica, oltre che contrastante con le disposizioni di cui all’art. 22 c. 15, del d.lgs. n. 75/2017, il quale avrebbe la specifica finalità di valorizzare l’attività lavorativa svolta al servizio dell’ente nel profilo inferiore a quello posto a concorso, per il quale non era richiesta la laurea, costituente esclusivamente requisito di ammissione alla procedura in questione; la stessa determinerebbe, inoltre, una illegittima duplice valutazione del titolo sia quale requisito di accesso alla selezione sia quale condizione per la valorizzazione dell’attività svolta, non prevista ed anzi esclusa dalla norma più volte citata.
12.1. Il motivo è fondato, nei termini di seguito esposti.
12.2. In via preliminare deve rilevarsi la ricevibilità dell’impugnazione del bando, messa in dubbio dal CNR nell’ambito della relazione esplicativa depositata nell’interesse dello stesso in data -OMISSIS-; sebbene la pubblicazione di tale atto risalga al -OMISSIS- e il ricorso sia stato notificato in data -OMISSIS-non sussisteva, infatti, ad avviso del Collegio, alcun onere di immediata impugnazione della clausola in questione, avendo la stessa ad oggetto esclusivamente le modalità di attribuzione dei punteggi, le quali hanno determinato uno sfavorevole impatto nella sfera giuridica del ricorrente solo allorché è stato adottato l’atto applicativo, costituito dall’esclusione dalla procedura per mancato raggiungimento della soglia minima necessaria per l’ammissione al colloquio (30,60, inferiore al minimo di 35/50); l’onere di immediata impugnazione deve infatti ritenersi, secondo costante affermazione della giurisprudenza, limitato alle clausole escludenti siccome immediatamente lesive (in tal senso, tra le tante TAR Campania, sez. V, 7 aprile 2021,-OMISSIS-295, TAR Lazio, sez. II, 6 febbraio 2020, n.1557).
12.3. Nel merito, deve evidenziarsi che attraverso il più volte citato bando, emanato ai sensi dell’art. 22 comma 15 del D.lgs. 75/2017, il CNR ha avviato una procedura selettiva finalizzata alla progressione verticale tra Aree, dunque riservata al personale in ruolo, per la copertura di n. 60 posti di Ricercatore (di cui n. 8 posti assegnati al Dipartimento Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti, di specifico interesse del ricorrente), prevedendo, per quanto rileva ai fini in esame:
- all’art. 2 “ requisiti di ammissione ”, il “ possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al profilo di Ricercatore: diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, o di laurea specialistica (LS), magistrale (LM) o a ciclo unico, o altro diploma di laurea equiparato alle suindicate classi di laurea ”;
- all’art. 7 “ titoli” , l’attribuzione di massimo 25 punti per i “ Prodotti della Ricerca ” (a.1), massimo 18 per gli “ Altri titoli del Curriculum ” (a.2.), massimo 5 punti per la “ Valorizzazione dell’attività svolta alle dipendenze del CNR con contratto a tempo determinato o indeterminato, valutabile solo a partire dalla data di conseguimento del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo di ricercatore. Sarà attribuito 1 punto per anno e/o 7 frazione pari o superiore a 6 mesi ” (a.3) nonché, infine, un massimo di 2 punti per l’idoneità conseguita in concorsi/selezioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato per il profilo di Ricercatore, III livello o superiore (a.4).
12.4. La commissione, come detto, ha attribuito al ricorrente un totale di 30,60/50 punti, così ripartiti:
- a.1) Prodotti della ricerca: 18,60/25;
- a.2) Altri titoli del curriculum: 12/18;
- a.3) Valorizzazione: 0/5;
- a.4) Idoneità: 0/2.
12.5. L’omessa valorizzazione dell’esperienza pregressa alle dipendenze dell’Ente, per la quale risulta attribuito un punteggio pari a zero in ragione del conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso al profilo professionale a concorso da meno di sei mesi rispetto all’indizione della procedura, è stata dunque determinante ai fini dell’esclusione del ricorrente dalla prova orale, nonostante lo stesso vantasse un servizio pluriennale (14 anni) alle dipendenze dell’ente.
12.6. Nell’ambito della relazione esplicativa il CNR ha in proposito precisato, su specifica richiesta formulata dal Collegio volta a chiarire le ragioni poste a fondamento di tale disposizione che, trattandosi di un “ concorso volto alla selezione di personale da far passare dai livelli IV -VII al livello III di ricercatore, pur in qualsiasi ottica di superamento di situazioni di divergenza tra grado effettivamente ricoperto e attitudini professionali effettive non poteva prescindere dal requisito minimo di accesso alla carriera di ricercatore CNR, rappresentato dal titolo di laurea. Il possesso del titolo di laurea, quindi, nella sua duplice qualificazione di requisito legale di accesso alla carriera di ricercatore e di indice di una attitudine professionalizzante maggiore rispetto ai compiti dei gradi IV - VII, al pari di altri parametri (per esempio pubblicazioni, partecipazione a campagne di ricerca, brevetti e via dicendo) costituisce un criterio valutativo, sotto il profilo temporale, ritenendosi di attribuire un punteggio per ogni anno, premiando chi possiede il titolo di laurea da più tempo, sintomatico di una maggiore attitudine professionalizzante rispetto a chi ha conseguito il titolo da minor tempo .”
12.7. Deve in proposito osservarsi che il più volte citato art. 22, c. 15, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che “ Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno”; la norma ha, dunque, l’espressa e specifica finalità di riconoscere e promuovere le professionalità “interne” e dunque il personale che, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno allo specifico profilo professionale messo a concorso, vanti anche un’esperienza lavorativa maturata al servizio dell’Ente; la stessa, tuttavia, come emerge dal relativo tenore testuale, nulla prevede con riferimento alla valutazione preferenziale della data del conseguimento di tale titolo di studio.
12.8. A tale proposito va rilevato che nell’ambito delle procedure concorsuali, in mancanza di puntuale predeterminazione normativa, è rimessa all’amministrazione procedente l’individuazione dei criteri finalizzati alla selezione dei migliori candidati; tuttavia l’esercizio di tale potere, di natura certamente discrezionale, deve mantenersi nel perimetro segnato dal perseguimento dello scopo in vista del quale lo stesso è conferito, che nella specie è rappresentato dalla valorizzazione delle professionalità interne, nonché ispirarsi a criteri di logicità e proporzionalità, non potendo altrimenti ritenersi conforme ai generali principi dell’azione amministrativa dettati dall’art. 97 Cost.
12.9. Alla luce di quanto sopra esposto, reputa il Collegio, condividendo quanto sul punto dedotto da parte ricorrente, che la previsione del bando in argomento, nel dare prevalenza alla (non prevista) data di conseguimento del titolo di studio, abbia determinato sia la mancata valorizzazione dell’esperienza lavorativa maturata nell’ambito dell’ente, sia una indebita sovrapposizione fra titoli di accesso e titoli oggetto di valutazione, oltre alla penalizzazione dei candidati che abbiano conseguito il titolo di studio da meno tempo rispetto ad altri pur vantando una maggiore esperienza di servizio.
12.10. Né in proposito può ritenersi persuasiva la motivazione posta a fondamento del contestato criterio valutativo, esposta dal CNR nell’ambito della sopra citata relazione esplicativa depositata in atti su sollecitazione del Collegio (i cui contenuti sono riportati al superiore punto 12.6.), non essendo stato dalla stessa specificato cosa debba intendersi per “ maggiore attitudine professionalizzante ” che deriverebbe, ai fini in esame, dal conseguimento del titolo di studio da maggior tempo.
12.11. Devono, pertanto, ritenersi fondati i profili di violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 nonché di eccesso di potere per illogicità denunciati nell’ambito del motivo di ricorso all’esame, il quale deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento sia del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla successiva fase della procedura concorsuale, sia della presupposta disposizione di cui all’art. 7 a.3. del bando di cui lo stesso costituisce applicazione, nonché di tutti gli atti conseguentemente adottati.
12.12. Il CNR dovrà, dunque, rideterminarsi sulla procedura oggetto di giudizio, adottando un criterio di valutazione dell’attività svolta al servizio dell’ente che sia esente dai profili di illegittimità rilevati, ed alla successiva rinnovazione degli atti della procedura concorsuale.
12.13. Il disposto accoglimento del primo motivo, che determina la soddisfazione dell’interesse del ricorrente attraverso la riedizione della procedura nei termini indicati, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’esame del motivo n. 7, il quale peraltro viene espressamente dedotto dal ricorrente (come indicato al punto 7.3. dei motivi aggiunti) per l’ipotesi del conseguimento della propria “ammissione all’orale”, risultato che, tuttavia, come detto, non costituisce diretta conseguenza del disposto annullamento, essendo rimesso all’ulteriore attività che il CNR dovrà porre in essere nel conformarsi alla presente decisione.
Rileva, in ogni caso, il Collegio che la censura è formulata in termini puntuali solo con riferimento al controinteressato-OMISSIS-, mentre è del tutto generica in relazione agli altri, avendo sul punto il ricorrente rimesso al Collegio l’acquisizione di documentazione.
12.14. Devono parimenti ritenersi assorbiti, e comunque improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, gli ulteriori motivi di illegittimità svolti nel ricorso e nei motivi aggiunti, il cui esame è stato peraltro espressamente subordinato dal ricorrente al mancato accoglimento del motivo dallo stesso individuato come preminente; ciò non di meno il Collegio reputa di dover rilevare quanto segue, con specifico riferimento al secondo motivo, al fine di conformare l’attività di riedizione della procedura.
L’art. 7 del bando, nel prevedere quale criterio di valutazione gli “ altri titoli del Curriculum ” (rispetto ai prodotti della ricerca), individua, a mero titolo esemplificativo, una lunga serie di attività, quali: “ ulteriori prodotti della ricerca diversi dai 10 prodotti indicati nella categoria a.1; responsabilità/partecipazione a progetti di ricerca; incarichi di docenza; curatore di attività di divulgazione scientifica; direzione scientifica di corsi di formazione, convegni, workshop; relatore di convegni, congressi, workshop; curatore di tesi; tutor per tirocinanti, tesisti e dottorandi; referee per la valutazione di progetti e di pubblicazioni scientifiche; componente di editorial board; partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro) ”, prevedendo che le stesse siano valutate globalmente con giudizio sintetico motivato e l’attribuzione di massimo di 18 punti.
Tale modalità di assegnazione di una rilevante parte del punteggio necessario per l’ammissione al colloquio (18 punti su 50) appare, ad avviso del Collegio, estremamente generica ed indeterminata, tanto più che neppure in sede di espletamento dei lavori della commissione risultano chiaramente e dettagliatamente indicate le specifiche valutazioni effettuate con riferimento a ciascuna delle diverse attività che ne costituiscono oggetto; non risulta, pertanto, possibile comprendere il percorso logico motivazionale seguito nell’attribuzione del punteggio che, di conseguenza, risulta affetto dal denunciato profilo di carenza motivazionale.
13. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere disposto l’annullamento del Bando -OMISSIS-- n. 8 posti assegnati al Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti, nella parte in cui (art. 7, punto a.3.) prevede la valorizzazione dell’attività svolta alle dipendenze del CNR “ solo a partire dalla data di conseguimento del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo di ricercatore ”, nonché del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale e di tutti gli atti conseguenti, con gli effetti indicati al superiore punto 12.12.
14. Le spese del giudizio devono essere regolate in applicazione del principio della soccombenza nei confronti del CNR, e ciò anche in ragione del mancato adempimento dell’ordine istruttorio di cui all’ordinanza -OMISSIS-; non vi è, invece, luogo a provvedere sulle stesse nei confronti dei controinteressati, non essendosi gli stessi costituti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento degli atti ivi indicati.
Condanna il CNR al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Paola Patatini, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.