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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12690 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NI AN, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 9/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 26272/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. STARNA BARBARA Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'avv. FUSILLO MATTEO
RESISTENTE E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore,
INTIMATO CONTUMACE E
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, con l'avv. CAPILUPI LUCA
RESISTENTE
OGGETTO: subordinazione, inquadramento superiore, orario di lavoro e giusta causa di dimissioni
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 3.8.2023, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- previa declaratoria della nullità del contratto di prestazione occasionale, accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società CP_1 dal 26.8.2019 e sino al 13.1.2023 ovvero il diritto alla
[...] trasformazione del contratto per superamento dei limiti di cui all'art. 54bis del D.L. 50/2017 a far data dal 1.5.2020;
- previo accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento nel livello
“4°” del CCNL Commercio con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro ovvero dalla data del 26.12.2019 ai sensi degli artt. 2103 c.c. e 116 CCNL Commercio o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
- accertarsi e dichiararsi l'osservanza, per il periodo dal 26.8.2019 al 13.1.2023, di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente stabilito, il diritto al pagamento della retribuzione per il lavoro supplementare e straordinario svolto durante il rapporto di lavoro nonché al “consolidamento dell'orario full time” a far data dal 1.4.2020 ovvero nella diversa misura superiore a quella prevista nel contratto individuale di lavoro o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
- accertarsi e dichiararsi la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa in data 13.1.2023;
- condannarsi, per l'effetto, al pagamento, in proprio CP_1 favore, delle differenze retributive maturate a far data dal 26.8.2019 e sino al 13.1.2023 in relazione al corretto inquadramento al 4° livello del CCNL nonché all'orario di lavoro effettivamente svolto, per un ammontare pari ad € 51.166,65 lordi a titolo di “retribuzione ordinaria, ratei di tredicesima e quattordicesima, lavoro supplementare e straordinario, festività, ferie non godute, permessi, ricalcolo TFR, indennità di mancato preavviso” o per la diversa somma che dovesse ritenersi equa e/o di giustizia ed oltre accessori come per legge;
- in via subordinata, ove non fosse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro fin dal 26.8.2019, condannarsi al CP_1 pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 1.7.2020 al
2 13.1.2023, per i titoli meglio specificati in ricorso, per un ammontare pari ad € 38.507,91 lordi o per la diversa somma che dovesse ritenersi equa e/o di giustizia ed oltre accessori come per legge;
- in via ulteriormente subordinata, ove non fosse riconosciuto il superiore inquadramento, condannarsi al pagamento CP_1 delle differenze retributive maturate a far data dal 26.8.2019 per i titoli meglio specificati in ricorso, per un ammontare pari ad € 45.677,84 lordi o per la diversa somma che dovesse ritenersi equa e/o di giustizia ed oltre accessori come per legge;
- in via ulteriormente gradata, ove non fosse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro fin dal 26.8.2019, accertato il corretto orario di lavoro, condannarsi al pagamento CP_1 delle differenze retributive maturate per i titoli meglio specificati in ricorso, per un ammontare pari ad € 34.277,77 lordi o per la diversa somma che dovesse ritenersi equa e/o di giustizia ed oltre accessori come per legge;
- in ogni caso, nella “denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte la domande volte all'accertamento della reale decorrenza del rapporto, dell'orario lavorativo effettivamente svolto, nonché delle mansioni superiori espletate…”, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa imputabile al datore di lavoro e accertarsi il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso con condanna di al pagamento CP_1 degli importi risultanti dai conteggi allegati nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva “ed a versare le contribuzioni ad oggi omesse con riferimento alle differenze retributive rivendicate…”. La ricorrente ha esposto quanto segue:
- ella ha lavorato alle dipendenze di operante nel settore CP_1 delle comunicazioni e marketing, dal 26.8.2019 al 13.1.2023, con mansioni di “segretaria ed elaboratrice di contenuti grafici”;
- fino al 30.7.2020, ella ha svolto le prestazioni lavorative in virtù di un contratto di prestazione occasionale nel quale era fittiziamente previsto lo svolgimento delle prestazioni per 3 giorni al mese;
- in realtà, le prestazioni sono state svolte in regime di subordinazione, sotto le direttive impartite dal sig. Parte_2 socio e legale rappresentante della società;
- l'orario di lavoro osservato è stato, fino al mese di marzo 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:30, per un totale di
3 32,50 ore settimanali, e successivamente fino a giugno 2020 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:30 e dalle ore 20:00 alle ore 21:30 e il sabato dalle ore 07:30 alle ore 09:30, per un totale di 42 ore settimanali;
- nelle prime due settimane del rapporto, ella ha svolto un periodo di affiancamento con;
Parte_3
- per il periodo dal settembre 2019 al giugno 2020, ha percepito una retribuzione mensile di € 625,00 ed ha emesso ricevute per prestazioni occasionali per tre giorni al mese per l'importo lordo di € 625,00 “(fino alla concorrenza del limite di € 2500,00), per il resto venendo pagata in contanti”;
- nel mese di giugno 2020, le è stato consegnato un pc portatile per lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working;
- con decorrenza dal 1.7.2020, ella è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale orizzontale per 20 ore settimanali con la qualifica di addetta alle mansioni semplici di segreteria, ed inquadramento al 5° livello del CCNL applicato;
- durante questo periodo, ella ha osservato l'orario di lavoro analiticamente descritto in ricorso;
- come si evince dalle conversazioni “whatsapp” allegate, ella veniva contattata “anche in orario notturno e al mattino presto”, dal superiore gerarchico Rossi che le impartiva direttive e le chiedeva l'effettuazione delle prestazioni lavorative anche in tali orari;
- eccetto che per i mesi da marzo a maggio 2020 in cui ha lavorato
“esclusivamente dalla propria abitazione”, ella ha svolto l'attività di lavoro indifferentemente presso la sede aziendale e presso la propria abitazione, in base alle direttive ricevute dal sig. “tramite mail, Pt_2 telefonate o messaggi whatsapp…”;
- ella ha svolto compiti di segreteria, tenuta della contabilità, preparazione dei contenuti della rassegna stampa, impaginazione degli studi e dei grafici, secondo quanto meglio specificato in ricorso;
- presso la sede di lavoro di v. Alberto Caroncini n. 2 in Roma, dove ha lavorato dal settembre 2019 all'ottobre 2021, erano presenti alcuni collaboratori della società e alcuni liberi professionisti
“indipendenti”;
- il rapporto si è concluso in data 13.1.2023 a seguito di dimissioni per giusta causa;
- in effetti, in data 30.12.2022, durante l'orario di lavoro, “veniva fatta oggetto di molestie di natura sessuale da parte del Sig. Pt_2
…”;
[...]
4 - turbata, ha lasciato immediatamente il luogo di lavoro e nelle giornate seguenti usufruiva delle ferie già programmate ma, al momento di riprendere servizio, il 9.1.2023, “nonostante la prestazione dovesse essere resa in smart working,… veniva colta da un forte stato di agitazione, che la costringeva a ricorrere alle cure mediche ed infine a rassegnare le dimissioni (alla conclusione della malattia, in data 13.1.2023)”;
- ella non ha percepito l'indennità sostitutiva del preavviso. Ciò premesso e considerato che ricorrono nella fattispecie gli elementi identificativi della natura subordinata del rapporto di lavoro e che il contratto di prestazione occasionale stipulato in un primo momento dissimulava in realtà un rapporto di lavoro di natura subordinata, che la sig.ra ha diritto al superiore inquadramento nel livello 4° del Parte_1
CCNL di riferimento, che la retribuzione percepita non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, che l'orario di lavoro osservato è stato superiore a quello contrattualmente concordato e che la ricorrente ha maturato le differenze retributive di cui ai conteggi allegati, che le dimissioni sono conseguenza delle molestie subite dal legale rappresentante della parte ricorrente ha rassegnato le CP_1 conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la e l' si CP_1 CP_4 sono costituiti in giudizio mentre l' non si è costituito. CP_5 ha resistito alla domanda facendo rilevare: CP_1
- che la ricorrente ha iniziato a collaborare dal 26.8.2019 “sulla base di un rapporto autonomo occasionale fino al 30.06.2020, senza alcun vincolo di subordinazione” decidendo, “dopo che le si descrivevano le necessità dell'Ufficio…, quando presentarsi o adempiere”;
- che, inoltre, anche per le limitazioni connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19, da marzo a giugno 2020, la è Parte_1 stata “raramente presente in sede e scarsamente impegnata”;
- che, successivamente, a far data dal 1.7.2020, la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato part time per 20 ore settimanali ed ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, secondo quanto meglio precisato nella memoria difensiva;
si evidenzia, peraltro, che, nei primi tre anni di collaborazione, la frequentava, tutti i pomeriggi e fino alle prime ore serali, Parte_1
l'Accademia Rea, nella sede sita in v. Cristoforo Colombo, che svolge corsi nell'area della formazione integrata tra arti creative e nuove tecnologie, e che lei stessa ha dichiarato, con documento del
5 4.11.2022, di essere titolare di un rapporto part time ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di € 150,00 per lavoratori dipendenti di cui al D.L. 144/2022;
- che il livello d'inquadramento attribuito alla riflette Parte_1 correttamente i compiti da lei espletati, “meramente esecutivi, di facile realizzazione” e secondo le direttive “puntuali, costanti, dettagliate” del sig. come meglio chiarito nella memoria Pt_2 difensiva;
- che la dipendente svolgeva “per almeno 2/3 giorni alla settimana la parte rilevante della propria prestazione di lavoro in modalità smartworking” e che mai le è stato richiesto lavoro supplementare o straordinario;
- che in data 30.12.2022, al termine di una “mattinata particolarmente impegnativa”, nell'imminenza della chiusura per le festività e del periodo di ferie programmate dalla ricorrente, il sig. ha inteso rivolgere anche a lei il “saluto di prassi per questi Pt_2 momenti, con un incoraggiamento per il lavoro programmato nel nuovo anno e un invito ad approfittare del periodo previsto di riposo. Nel farlo, ha posto la mano sul collo e sulla spalla della Sig.ra con un gesto facilmente interpretabile,…”; Parte_1
- che, a seguito di tale evento, il sig. ha ricevuto una telefonata Pt_2 dalla sig.ra che si è detta infastidita da “non meglio Parte_1 precisati contatti fisici” pur rispondendo, alla richiesta di spiegazioni, che non era successo nulla o, ancora, che non era successo nulla di grave;
- che, infatti, il giorno dopo, la ha svolto normalmente la Parte_1 sua prestazione di lavoro “scambiando messaggi con il Sig. e, Pt_2 nei giorni seguenti, ha usufruito di n. 5 giorni di ferie;
- che la sera del 8.1.2023 chiedeva informazioni sulla ripresa del servizio e continuava l'attività in data 9.1.2023;
- che, in data 10.1.2023, la ricorrente ha dichiarato il proprio stato di malattia fino al 13.1.2023, giorno in cui ha rassegnato le proprie dimissioni;
- che, dopo le dimissioni, la sig.ra ha conservato il Parte_1 possesso dei beni aziendali che ha riconsegnato, dietro espressa richiesta, solo in data 14.3.2023 e solo allora si è potuto constatare che il cellulare e il pc portatile erano stati svuotati di tutti i loro contenuti. La società ha, dunque, contestato:
6 - le presunte direttive impartite dal sig. durante il rapporto Pt_2 autonomo occasionale;
- l'orario di lavoro dedotto in ricorso e le mansioni ivi descritte e, in modo particolare, la tenuta della contabilità, “funzione quest'ultima, esternalizzata”, e l'utilizzo “evoluto” di particolari software quali
“photoshop”, “indesign”, “illustrator” o “acrobat”;
- le molestie sessuali asseritamente subite, come si evince anche dalla telefonata registrata prodotta dalla controparte;
- la documentazione “informatica” prodotta da quest'ultima e consistente in “asserite conversazioni avvenute sul software di messaggistica istantanea 'Whatsapp',… tra la Sig. il Sig. Parte_1
e altri colleghi o collaboratori…, di cui si disconosce, ad ogni Pt_2 effetto di legge, il relativo contenuto, l'autenticità e la provenienza”, in specie per la mancanza del supporto informatico su cui sarebbero stati registrati i presunti messaggi di testo;
- i conteggi allegati all'atto introduttivo perché “assolutamente generici, approssimativi e, in ogni caso erronei”. L' ha fatto rilevare che “Non constano domande” contro di sé e si è CP_4 riservato di agire contro il datore di lavoro, “nel caso risultasse omessa la dovuta contribuzione previdenziale”. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. La controversia verte sull'accertamento di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la ricorrente e la società Controparte_1 nel periodo dal 26.8.2019 al 13.1.2023, a dispetto di una
[...] formalizzazione dello stesso fino al 30.6.2020 nei termini di un contratto di prestazione occasionale e dal 1.7.2020 nei termini di un contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale, dell'inquadramento nel quarto livello del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello stabilito, secondo quanto meglio specificato in ricorso, delle differenze retributive perciò maturate nel corso del rapporto e delle dimissioni per giusta causa in ragione delle molestie sessuali subite dal legale rappresentante della società. Ciò premesso, figurano nel fascicolo della ricorrente, in particolare:
- n. 3 ricevute per prestazioni occasionali, rilasciate in data 30.1.2020, in data 28.2.2020 e in data 31.3.2020, per “attività
7 occasionale di collaborazione per elaborazione grafica per un totale di 3 giorni”, ciascuna per l'importo lordo di € 625,00 (all. 2);
- il contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale, con decorrenza dal 1.7.2020, qualifica di “ADDETTO A MANSIONI SEMPLICI DI SEGRETERIA”, inquadramento nel livello “5” del CCNL
“COMMERCIO – Confcommercio”, orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, per totali 20 ore di lavoro settimanali (all. 3);
- messaggi di lavoro scambiati via WhatsApp fra la ricorrente e il sig.
tra il 17.9.2019 e il 10.1.2023 (all. 1); Pt_2
- messaggi di lavoro scambiati via WhatsApp fra la ricorrente e
“ , tra il 28.3.2021 e il 5.1.2023 (all. 12). Testimone_1
- messaggi di lavoro scambiati via WhatsApp fra la ricorrente e tale
, tra il 27.3.2020 e il 29.3.2021 (all. 13); Per_1
- messaggi di lavoro scambiati via WhatsApp fra la ricorrente e tale
, tra il 19.11.2020 e il 10.5.2021 (all. 14). Parte_3
1. Sulla domanda di accertamento della subordinazione per l'intero periodo, fin dal 26.8.2019, si osserva quanto segue. Giova ricordare che ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al di là del nomen juris eventualmente attribuito dalle parti al contratto ove esistente, deve ricorrere in concreto l'assoggettamento del prestatore di lavoro alle altrui direttive;
questo, infatti, costituisce il quid proprii della subordinazione, ad un tempo suo connotato tipico ed elemento di discrimine rispetto al lavoro autonomo. La giurisprudenza, tuttavia, ha individuato una serie di altri criteri, complementari e sussidiari, che assurgono ad indici della natura subordinata del rapporto per l'ipotesi in cui sia impossibile rintracciare, in concreto, l'elemento suddetto;
è questo un metodo di riconoscimento c.d. tipologico che postula il raffronto tra modalità di svolgimento della prestazione e fattispecie astratta (ex plurimis, Cass. 12033/1992 che fa riferimento a criteri “… (quali la collaborazione, continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali, se, individualmente considerati, sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice del merito.”).
8 2. Ciò puntualizzato, l'espletata istruttoria orale, che ha riguardato anche le mansioni e l'orario di lavoro, non ha fornito sufficienti elementi di conferma degli assunti attorei. Sono stati sentiti, quali testi intimati dalla parte ricorrente, i sig.ri
, e CP_6 Testimone_2 Testimone_3 [...]
. Tes_4
Il primo teste, premesso di aver lavorato per conto della società resistente dalla fine del 2019 (“mi sembra novembre”) e fino alla fine del 2022, “…, in qualità di collaboratrice grafica, in virtù di collaborazione autonoma” e premesso di essere amica della sig.ra e Parte_1 coinquilina della stessa “fin dal 2020, più o meno”, ha dichiarato, anzitutto, di aver avuto occasione di lavorare insieme a lei, che ha iniziato prima e “faceva un pò di tutto, dalla grafica alla segretaria e si occupava di fatturazione”. Dei capitoli di cui al ricorso che le sono stati letti:
- ha confermato il cap. n. 3, sulla sottoposizione della sig.ra nel periodo antecedente alla sottoscrizione del contratto Parte_1 di lavoro subordinato, dal settembre 2019 al giugno 2020, alle direttive del sig. socio e legale rappresentante della Parte_2 società e suo superiore gerarchico;
- sul cap. 4 nel quale è indicato l'orario di lavoro di fatto osservato nel medesimo periodo, di 32,50 ore settimanali fino al marzo 2020 e di 42 ore settimanali da aprile a giugno 2020, la teste ha detto che veniva chiamata “saltuariamente” in ausilio della quando Parte_1 costei “era oberata di lavoro” e, in quei casi, era “vincolata all'orario di lavoro indicato in ricorso, poteva capitare 3 volte in una settimana oppure potevano esserci delle interruzioni”;
- sul cap. 5, riguardante il breve periodo di affiancamento alla segretaria sig.ra , “nelle prime due settimane Parte_3 dall'inizio del rapporto di lavoro”, la teste ha dichiarato di averlo appreso dalla stessa Parte_1
- ha confermato il cap. 11 nel quale è descritta l'articolazione dell'orario di lavoro nel periodo successivo alla stipula del contratto di lavoro subordinato (fino ad aprile 2021, per un totale di 42 ore settimanali, da maggio a settembre 2021, per un totale di 52 ore settimanali, da ottobre 2021 ad aprile 2022, per un totale di 39,50 ore settimanali, da maggio 2022 e fino al 13.1.2023, per un totale di 32 ore settimanali) aggiungendo che “saltuariamente” la mattina lavorava in regime di smart working “secondo gli accordi che intervenivano tra la ricorrente e;
Pt_2
9 - sul cap. 12 ove si legge di contatti “anche in orario notturno e al mattino presto” dal superiore che le impartiva direttive e le Pt_2 richiedeva l'effettuazione di prestazioni di lavoro, la teste ha detto di non ricordare contatti in orario notturno;
- ha confermato il cap. 15, ovvero i luoghi di svolgimento della prestazione di lavoro, la sede aziendale (dapprima, v. Alberto Caroncini n. 2, poi v. Mario Romagnoli n. 11) o l'abitazione della ricorrente, secondo le direttive del sig. fatta eccezione per il Pt_2 periodo da marzo a maggio 2020 nel quale, per effetto delle restrizioni dovute alla “pandemia in atto”, lavorava Parte_1 esclusivamente nella propria abitazione;
- ha confermato il cap. 18 che contiene la descrizione dei compiti svolti, non solo di segreteria, di preparazione dei contenuti della rassegna stampa e di impaginazione degli studi e dei grafici attraverso l'utilizzo di vari software, ma anche di tenuta della contabilità con la “predisposizione ed invio delle fatture;
predisposizione ed invio dei solleciti dei pagamenti ai clienti”; la teste ha confermato, altresì, le modalità di preparazione della rassegna stampa di cui ai capitoli nn. 19, 20 e 21, il riscontro via e- mail da parte dei clienti di ricezione dei lavori, e la compresenza, presso la sede di v. Caroncini, di collaboratori e di alcuni liberi professionisti “indipendenti”. La teste, infine, sul cap. 8 della memoria difensiva nel quale è, anzitutto, descritta la durata dell'attività di preparazione della rassegna stampa, dalle ore 06:30 del mattino e per circa 75 minuti, ha precisato:
“posso dire che l'attività di rassegna stampa iniziava per la ricorrente alle ore 06:00 e forse durava un pò di più di un'ora e un quarto e lo so perché la vedevo. Appena finiva la rassegna, mi è capitato di andare insieme in azienda, non ricordo quanto impiegavamo circa 45 minuti, ma partivamo verso le ore 08:00”. Sulla frequentazione del corso di formazione presso l'Accademia Rea, in v. Cristoforo Colombo, che nel cap. 8 della memoria difensiva, sarebbe avvenuta “nei tre anni di collaborazione,…, tutti i pomeriggi e sino alle prime ore serali comprese”, la teste ha dichiarato:
“Per 4 mesi, da ottobre 2021 a febbraio 2022, la ha Parte_1 frequentato il corso…, mi pare si svolgesse per 3 giorni alla settimana” (verbale udienza del 1.10.2024). Il teste premesso di essere la madre della sig.ra la Tes_2 Parte_1 quale ha con lei convissuto “fino a fine giugno 2020”, ha, intanto, dichiarato di sapere che la figlia ha iniziato a lavorare per conto della
10 società “all'incirca a fine agosto del 2019” e fino a gennaio 2023 (“mi sembra”) e che svolgeva un lavoro d'ufficio ma non è stata in condizione di dire di che cosa in dettaglio si occupasse. La teste ha dichiarato che, nel periodo in cui convivevano ma “qualche volta anche successivamente”, saltuariamente, “una volta a settimana o una volta ogni 15 giorni”, la accompagnava al lavoro con la sua autovettura, lasciandola presso la sede della società, nel quartiere Parioli, “verso le ore 08:30”, e che talvolta andava a riprenderla, “verso le 14:30 circa”. Sul cap. 3 del ricorso, la teste ha detto d'averlo appreso dalla figlia anche se a volte la sentiva al telefono parlare di lavoro con il sig. Pt_2
Sugli orari di lavoro di cui al cap. 4, la teste ha detto che la vedeva uscire e rientrare a casa agli orari ivi indicati. La teste non ha potuto esser precisa sui compiti svolti dalla figlia nonché sulle modalità di svolgimento dei medesimi limitandosi a dire che, quando andava a farle visita, “anche alle ore 07:00 o 07:30”, la vedeva intenta al lavoro, al computer, usando il programma
“photoshop” e ciò avveniva anche di sera, fino alle ore 21:30. Ha, inoltre, aggiunto che, quando la figlia terminava un lavoro, lo inviava a
“che dava l'ok o meno e in questo secondo caso doveva apportare Pt_2 delle correzioni”. Quanto alle richieste di lavoro da parte del sig. “anche in orario Pt_2 notturno e al mattino presto” di cui si parla al cap. 12, la teste ha detto che a volte assisteva alle telefonate di Pt_2
La teste ha negato d'aver mai accompagnato la figlia e la sig.ra CP_6 insieme, di quest'ultima le ha parlato sua figlia la quale le diceva che si vedevano al lavoro ma la – ha dichiarato – non ha mai CP_6 Tes_2 avuto la residenza a casa della figlia (verbale udienza del 4.3.2025). Non dissimile è stata la deposizione del teste nonna Tes_3 materna della Parte_1
Sulle mansioni, la teste ne ha riferito genericamente e per conoscenza acquisita de relato actoris. Circa gli orari, riferendosi al periodo successivo alla sottoscrizione del rapporto di lavoro subordinato, ha detto:
“ho avuto anche modo di vederla lavorare al computer di sera quando andavo a trovarla a casa e le preparavo nel frattempo la cena, altre volte la invitavo a cinema di sera o a mangiare una pizza e lei mi diceva che era impegnata per lavoro fino alle ore 21:30. Lei mi diceva che lavorava dalle ore 07:00 o 07:30 e fino alle 21:30, tutti i giorni e il sabato soltanto di mattina, fino alle ore 09:30”.
11 Anche la teste accompagnava la al lavoro, presso Tes_3 Parte_1 la sede di v. Caroncini, “in media due volte a settimana”, e talvolta, raramente nella stessa giornata, la andava a riprendere “verso le ore 14:30, negli ultimi tempi verso le ore 12:00, lei poi riprendeva il lavoro da casa, dovendo fare lavori di grafica, dalle ore 20:00 alle ore 21:30, circa”. La teste ha fatto riferimento anche alla che ha detto d'aver CP_6 accompagnato talvolta al lavoro insieme alla nipote precisando:
“Mia nipote viveva con la mamma e il fratello, poi a fine giugno 2020 mia figlia si è trasferita in altra abitazione e il fratello è andato a vivere con il padre;
da mia nipote è andata a vivere la sig.ra di cui ho CP_6 detto” (verbale udienza del 11.6.2025). È stato, infine, sentito fratello della ricorrente, “figli della Tes_4 stessa madre ma di padre diverso”, che ha con lei convissuto “fino alla primavera del 2020”. In effetti, sui “compiti di grafica e di segreteria” che svolgeva, il teste ha detto che gliene parlava la sorella al telefono. Riguardo agli orari di lavoro di cui ai capitoli nn. 4 e 11, il teste ha dichiarato:
“io in quel periodo andavo a scuola, io vedevo che lei usciva di casa verso le 07:15 o 07:30 per recarsi al lavoro, nel quartiere Parioli, io rientravo verso le ore 14:00 e lei invece alle 15:00, penso dunque che terminasse di lavorare intorno alle 14:30, lei riprendeva il lavoro da casa di sera, al computer, verso le ore 20:30, dopo cena, e lavorava circa un'ora, finendo alle 21:30 o 22:00, tutti i giorni, il sabato lavorava soltanto la mattina e la domenica era libera”. Il teste ha, poi, fatto cenno alla sig.ra che viveva con CP_6 loro a casa: “eravamo io, mia madre, mia sorella e la sig.ra che CP_6 era ospite, non ricordo esattamente da quando ed è rimasta anche quando mi sono trasferito io, mia madre si è trasferita successivamente 5 o 6 mesi dopo che mi sono trasferito io, mia nonna veniva due o tre volte a settimana a casa nostra, faceva delle visite brevi, non si tratteneva, forse veniva di mattina, soprattutto la domenica, era difficile che in settimana capitasse a casa.
… Durante il lockdown, mia sorella si è trasferita ad Acilia, a casa di mia zia e in quel periodo non ci siamo visti” (verbale Persona_2 udienza del 11.6.2025). Ora, da tali dichiarazioni testimoniali, non sono emersi elementi sufficienti a ricondurre il rapporto di collaborazione intercorso fra le
12 parti anche nel periodo antecedente al luglio 2020 ad un rapporto di lavoro di natura subordinata. Fatta eccezione per la deposizione del teste che, tuttavia, nel CP_6 periodo in questione, interveniva, dietro richiesta aziendale,
“saltuariamente”, in soccorso della quando, come si è visto, Parte_1 costei “era oberata di lavoro”, gli altri testi, tutti parenti della ricorrente (nell'ordine, madre, nonna materna e fratello), si sono limitati a dire, i primi due, di averla accompagnata al lavoro con frequenza sporadica e/o di averla vista lavorare al computer al mattino presto o di sera e, il terzo, di vederla uscire di casa e rientrarvi a determinati orari, compatibili con gli orari di inizio e fine dell'attività di lavoro presso la sede aziendale, e di vederla lavorare di sera, al computer, dopo cena, per circa un'ora, fra le 20:30 e le 21:30 o 22:00. In termini più ampi, le testimonianze si segnalano per la loro genericità e per la conoscenza dei compiti espletati e, perciò, delle direttive datoriali impartite acquisita per lo più indirettamente, dalla stessa nonché per la frequenza occasionale con la quale madre e Parte_1 nonna materna la accompagnavano al lavoro o la riprendevano. Non può, di conseguenza, reputarsi assolto l'onere della prova, incombente sulla circa la soggezione della medesima al Parte_1 potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, esercitato per il tramite del legale rappresentante di
[...]
e circa l'osservanza, Controparte_1 Parte_2 anche nel periodo dal settembre 2019 al giugno 2020, di un preciso orario di lavoro, imposto dalla società. Quanto alla documentazione prodotta a sostegno, ovvero gli estratti di
“conversazioni whatsapp” scambiate con il sig. e con altri colleghi Pt_2 di lavoro, in formato “.pdf” (all.ti 1, 12, 13 e 14 al fascicolo), ad essa non può attribuirsi alcun valore. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito al riguardo, sia pur in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, che “i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.” (Cass. SS.UU. 11197/2023). Quindi, sono certamente utilizzabili i messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot" i quali rientrano nella categoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2172 c.c..
13 Ai sensi dell'articolo ora citato, tali riproduzioni “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Dunque, se la loro produzione in giudizio non è contestata, le chat fanno piena prova dei fatti in essa riprodotti. Nel caso di specie, tuttavia, la società ha contestato la provenienza ed autenticità dei messaggi atteso che la ricorrente ha prodotto “mere stampe cartacee dell'asserito scambio di messaggi” sicché non potrebbe aversi neanche la certezza che non siano stati alterati nei loro contenuti (così, alle pgg. 14 e 15 della memoria di costituzione). Del resto, in termini diversi e conciliabili con la natura autonoma della prestazione di lavoro si è espresso il teste Testimone_5
“commercialista della società resistente dal 2010…, tenutario delle scritture contabili nonché consulente fiscale”. Questi, premesso che il proprio studio e gli uffici della società sono ubicati nel medesimo appartamento e che egli lavorava “dalle ore 09:00 alle ore 20:00, dal lunedì al venerdì”, ha dichiarato che la vedeva “solo la mattina, non tutte le mattine e solo per qualche ora” (verbale udienza del 11.9.2024). Non è stato, viceversa, possibile acquisire informazioni utili attraverso le deposizioni degli altri testi intimati dalla resistente, e Testimone_6
. Testimone_7
La prima, premesso di aver lavorato per conto della società resistente
“da aprile 2015 a settembre 2019, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, in qualità di addetto stampa”, di essersi dimessa ma di aver continuato e di continuare a collaborare con la società, ha detto di aver brevemente illustrato alla il lavoro di segreteria, spiegandole dove si Parte_1 trovava l'archivio e chi erano i fornitori. Ella ha fatto riferimento, invero, a “3 o 4 giorni” nei quali ha condiviso con la la giornata di lavoro e di averla incontrata Parte_1 successivamente “qualche volta” allorché si recava in ufficio, “una volta a settimana”, senza più vincoli di orario;
ella ha aggiunto che erano insieme “qualche ora di mattina” (verbale udienza del 4.3.2025). Il terzo teste, “commercialista della società resistente dal marzo 2012 ad oggi” occupandosi di consulenza del lavoro, ha dichiarato di aver avuto conoscenza della realtà del rapporto di lavoro della sig.ra per Parte_1 quanto riferitogli dall'amministratore della società, sig. e Parte_2 di aver appreso che, antecedentemente alla stipula del contratto di
14 lavoro subordinato, “ci sono state prestazioni di lavoro autonomo occasionali” (verbale udienza del 11.6.2025).
3. Sulla domanda di inquadramento nel quinto livello del CCNL di settore, è opportuno richiamare le declaratorie contrattuali qui rilevanti. Ai sensi dell'art. 113 del CCNL in all. 5 al fasc. ricorrente, al quinto livello, di formale inquadramento, appartengono “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”. Tra i profili professionali esemplificati, si possono citare quelli di
“fatturista”, “preparatore di commissioni”, “archivista, protocollista”,
“schedarista” e “addetto al centralino telefonico”. Al quarto livello cui ambisce la ricorrente appartengono “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”. Tra i profili professionali, figura quello di “contabile d'ordine”. La differenza fondamentale tra i due livelli riguarda il grado di conoscenza e di abilità richieste nel senso che il quarto livello presuppone competenze specifiche o particolari e una minore supervisione, dunque un grado di autonomia tecnico-pratica più elevato, mentre il quinto livello richiede conoscenze “normali” attagliandosi a mansioni più generiche, di supporto o ausiliarie, che non necessitano di una preparazione tecnica approfondita. La ricorrente ha dedotto, come si è visto, di aver, fin dal principio, svolto, “su richiesta e sotto le direttive impartite dal Sig. le Pt_2 seguenti attività…:
- compiti di segreteria (ordini ai fornitori, smistamento della posta e gestione delle telefonate);
- tenuta della contabilità (predisposizione ed invio delle fatture;
predisposizione ed invio dei solleciti dei pagamenti ai clienti);
- preparazione dei contenuti della rassegna stampa;
- impaginazione degli studi e dei grafici con l'utilizzo dei seguenti software: “photoshop” per l'impaginazione e la presentazione delle immagini;
“indesign” per l'impaginazione e la presentazione delle slides;
“illustrator” e “acrobat” per l'impaginazione e la presentazione dei grafici;
” (così, in ricorso, al punto 18 del “FATTO”). Tuttavia, sulla tenuta della contabilità, aspetto che potrebbe deporre a favore dell'inserimento della nel superiore quarto livello, l'ha Parte_1 confermata soltanto il teste (“ho avuto modo di verificarlo CP_6
15 quando ero con lei”). non ha saputo rispondere (“sul cap. 18 Tes_2 non posso rispondere fatta eccezione per la preparazione dei contenuti della rassegna stampa per quanto lei mi raccontava”) e e Tes_3 ne hanno riferito per averlo sentito dalla stessa è Tes_4 Parte_1 noto, in tema di prova testimoniale, che “i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
…” (Cass., Sez. 1, ord. 4530/2025, con nostra sottolineatura, e, negli stessi termini, Cass., Sez. 1, 569/2015 e Cass., Sez. 3, ord. 7746/2020). Non sono stati acquisiti, in definitiva, elementi che comprovino l'attività di predisposizione di fatture e di invio di solleciti di pagamento e, anzi, dalla testimonianza di si evince il contrario (secondo il suo Tes_5 racconto, la gli trasferiva “documentazione, come qualche Parte_1 nota spese,…, con scontrini allegati, utile ai fini della contabilità” della quale si occupava “esclusivamente” il teste stesso). Il teste ha, poi, seppur in termini generali, rimarcato la semplicità Pt_3 dell'attività lavorativa richiesta alla evidenziando le Parte_1 differenze rispetto all'attività che prima svolgeva lei: “posso confermare che le attività sono piuttosto semplici, la rassegna stampa si sostanzia in una raccolta di articoli on line o su carta stampata, e la si Parte_1 limitava a questa attività, di data entry, mentre per quanto ne so non teneva i contatti con i giornalisti come facevo io, ai fini della pubblicazione di un comunicato stampa sulle testate più adatte, la si occupava del segmento successivo ovvero la raccolta degli Parte_1 articoli pubblicati e l'inoltro al cliente o la loro archiviazione, secondo i casi”. Di conseguenza, in difetto di precisi riscontri che non possono trarsi neppure dalla documentazione prodotta, la domanda di inquadramento nel quarto livello non può essere accolta.
4. La richiesta di accertamento del maggior orario di lavoro deve essere disattesa. Le dichiarazioni testimoniali raccolte sul punto si sono infatti rivelate carenti della necessaria precisione, come già si è avuta occasione di dire. Ne discende che non possano accordarsi le differenze retributive legate, oltreché al superiore livello d'inquadramento, anche al diverso orario rispetto a quello risultante dal contratto.
16 5. Riguardo, infine alla domanda di accertamento della giusta causa delle dimissioni rassegnate, si osserva quanto segue. È opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente…”; si tratta di “un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso” (art. 2118, comma 2, c.c.). Tra i motivi che si ritiene possano legittimare il recesso del lavoratore senza obbligo di preavviso rientra, certamente, l'ipotesi delle molestie sessuali perpetrate dal datore di lavoro quali sono state dedotte in ricorso. Si legge, ai nn. 26-29 del “FATTO”, che, in data 30.12.2022, durante l'orario di lavoro, mentre si trovava nella sua postazione di lavoro, la
“veniva fatta oggetto di molestie di natura sessuale da parte Parte_1 del sig. …”, che “turbata, scostava via il Sig. e Parte_2 Pt_2 lasciava immediatamente il luogo di lavoro,…”, che nei giorni seguenti,
“profondamente scossa”, usufruiva delle giornate di ferie già programmate ma, al momento di riprendere servizio, il 9.1.2013, nonostante la prestazione dovesse esser resa in regime di smart working, ella “veniva colta da un forte stato di agitazione, che la costringeva a ricorrere alle cure mediche ed infine a rassegnare le dimissioni…” valutando come impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. È opportuno, a questo punto, richiamare la nozione di molestie di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 198/2006, “1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di
17 creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
…” (con nostra sottolineatura). I capitoli di prova formulati in ricorso al fine di provare la giusta causa delle dimissioni invocata nella lettera del 13.1.2023 inoltrata a mezzo posta elettronica certificata in pari data (all. 7 al relativo fascicolo, completo di ricevuta di avvenuta consegna) non sono stati ammessi dal Tribunale perché eccessivamente generici (vd. l'ordinanza del G.I. depositata in data 11.4.2024). Rilevano, segnatamente, i capitoli nn. 27 e 28 del ricorso nei quali, infatti, si legge:
“27. …, in data 30.12.2022, durante l'orario di lavoro, mentre si trovava presso la propria postazione di lavoro, la ricorrente veniva fatta oggetto di molestie di natura sessuale da parte del Sig. legale Parte_2 rappresentante della società e suo superiore gerarchico;
28. La ricorrente, turbata, scostava via il Sig. e lasciava Pt_2 immediatamente il luogo di lavoro, come si evince dalla successiva conversazione telefonica intercorsa tra la ed il (cfr. Parte_1 Pt_2 registrazione telefonica – doc. 8)”. Nei capitoli in discorso non si specificano i comportamenti integranti le
“molestie di natura sessuale” che la ricorrente avrebbe subito in data 30.12.2022; nella conversazione telefonica di cui è stata riprodotta la registrazione audio, al n. 8 del fascicolo di parte ricorrente, una voce femminile, appartenente alla riferendosi a precedenti Parte_1 contatti fisici avuti nella stessa giornata e, precisamente, a “carezze sul collo” e ad una “mano nel maglione”, precisa all'interlocutore, il sig.
che tali contatti non sono a lei graditi. Pt_2
È vero, come si legge nella memoria difensiva, che la stessa voce femminile tenda, però, a minimizzare l'episodio affermando subito dopo che non è successo nulla o comunque nulla di grave;
si sente la voce maschile chiedere spiegazioni sull'interpretazione del gesto e la donna rispondere che non lo ha interpretato in nessun modo. Ad avviso del Tribunale, però, gli elementi che si ritraggono dalla conversazione telefonica alla quale allude anche la società resistente, e più esattamente il comportamento tenuto dal sig. che, a fronte di Pt_2 gesti indicati in modo puntuale dalla lavoratrice, “carezze sul collo” e
“mano nel maglione” cioè, non li nega né tenta di giustificarli in qualche modo, spogliandoli, se anche fosse possibile, delle evidenti connotazioni sessuali che essi hanno – egli, invero, si preoccupa piuttosto dell'interpretazione data ai gesti dalla stessa dipendente – costituiscono
18 elementi sufficienti a ritenere integrata la giusta causa delle dimissioni invocata nella lettera del 13.1.2023. Non può essere di ostacolo al positivo riscontro del motivo di recesso né il tono adoperato dalla nel corso della telefonata, dovuto Parte_1 presumibilmente, per un verso, ai sentimenti di stupore e frustrazione, e, per altro verso, al timore dovuto allo stato di soggezione psicologica verso la figura datoriale, né il lasso temporale intercorso fra l'episodio e le dimissioni, di circa due settimane, dal 30.12.2022 al 13.1.2023, che non può essere interpretato in modo rigido e avulso dal contesto, né, ancora, l'omessa denuncia del fatto alla pubblica autorità o l'omessa presentazione di una domanda risarcitoria. Contrariamente a quanto si legge nella memoria difensiva, non è certamente degna di nota la decisione della di lavorare il Parte_1 giorno seguente e si deve tener conto della fruizione, nelle giornate successive, dei giorni di ferie già programmati fino alla ripresa del servizio il giorno 9 gennaio ma in modalità smart working. Dunque, in difetto di elementi di contrario avviso, non vi può essere alcun dubbio circa la sussistenza delle molestie sessuali addebitate al datore di lavoro né il tempo trascorso dal contestato episodio è tale, per dimensioni, da incidere sulla tempestività della reazione. Spetta, di conseguenza, alla l'indennità sostitutiva del Parte_1 preavviso in virtù degli artt. 2119 c.c., 242 e 248 CCNL di riferimento, corrispondente, per il livello d'inquadramento posseduto, il quinto, e per l'anzianità di servizio, “fino a cinque anni di servizio compiuti”, a “20 giorni di calendario” ex art. 247 del CCNL prima cit.. L'importo dovuto, che non è stato specificamente contestato dalla società, sarà di € 929,86 (vd. il conteggio sviluppato in relazione al quinto livello d'inquadramento in all. 10 al relativo fasc.).
***
Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria, sul presupposto del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e Parte_1 Controparte_7 nel periodo dal 1.7.2020 al 13.1.2023, della giusta causa
[...] delle dimissioni rassegnate quale indicata nella lettera del 13.1.2023 e del diritto di di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso Parte_1 pari ad € 929,86; al pagamento di tale somma, oltre accessori come per legge, va condannata la società resistente. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento e la declaratoria, sul presupposto del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e nel Parte_1 Controparte_7 periodo dal 1.7.2020 al 13.1.2023, della giusta causa delle dimissioni rassegnate quale indicata nella lettera del 13.1.2023 e del diritto di di percepire l'indennità sostitutiva del Parte_1 preavviso pari ad € 929,86;
- condanna, di conseguenza, Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...] pagamento, in favore di , della predetta somma, Parte_1 oltre accessori come per legge;
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 9/12/2025
IL GIUDICE
NI AN
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