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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna Rombolà,
- sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 10.2.2025;
- letti gli atti e viste le richieste delle parti della causa iscritta al n. 3339/2024 r.g.;
- considerata, in particolare, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 788/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 7.4.2024, proposta da ai sensi degli artt. 669 Parte_1
bis e ss. c.p.c.;
- esaminata la costituzione della parte resistente;
CP_1
- rilevato che con la sentenza in oggetto – emessa nel giudizio n. 1359/2022 r.g. - è stato ordinato il rilascio, in favore di , dell'immobile sito in Cosenza, C.da Gergeri, n. 70, identificato in CP_1
catasto al foglio 19, particelle 70 e 236, in quanto oggetto di abusiva occupazione da parte della
[...]
e di , quale titolare della Nuova Trivel Nigro s.r.l.; Controparte_2 Controparte_3
che, nell'ambito del suddetto giudizio è intervenuto , assumendo di essere possessore Parte_1
ultraventennale del terreno in contestazione e di avere proposto opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., avverso la sentenza n. 447/2020 che aveva riconosciuto l'acquisto della proprietà del terreno, per usucapione, in favore di , dante causa di;
CP_4 CP_1
- rilevato, altresì, che la sentenza n. 788/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 7.4.2024 non ha formato oggetto di appello e che la stessa è stata notificata alla Controparte_5
unitamente al pedissequo atto di precetto per rilascio, con successiva notificazione, in data 17 Luglio
2024, del preavviso di rilascio alla data del 08.10.2024 ore 10,00 con continuazione;
- considerato che assume di essere titolare di diritto autonomo ed incompatibile Parte_1
rispetto a quello vantato da , in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza CP_1
n.788/2024, al fine di conseguire il rilascio dell'immobile sito in Cosenza, C.da Gergeri, n. 70, identificato in catasto al foglio 19, particelle 70 e 236, sicchè, in tale qualità, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto proporre giudizio di opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c. nell'ambito del quale avanzare istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 407 c.p.c.;
- rilevato, altresì, che , essendo intervenuto volontariamente nel giudizio n. 1359/2022 Parte_1
r.g. conclusosi con la pronuncia della sentenza n. 788/2024, avrebbe potuto proporre appello avverso tale decisione, invocando la sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale ex art. 283 c.p.c.;
- ritenuto, quindi, che il ricorrente avrebbe dovuto attivare gli specifici rimedi, previsti dall'ordinamento giuridico, al fine di conseguire l'eventuale provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, restando preclusa la possibilità di proporre, in via autonoma, domanda cautelare diretta a conseguire il medesimo risultato;
Pagina 1 - ritenuto, quindi, che l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 788/2024 emessa dal
Tribunale di Cosenza in data 7.4.2024, proposta da ai sensi degli artt. 669 bis e ss. Parte_1
c.p.c., debba essere dichiarata inammissibile;
- considerato che le spese del presente procedimento cautelare, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui alla tabella 9 D.M: n. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile, di bassa complessità – fasi di studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza;
P.Q.M.
1) Dichiara l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n.
788/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 7.4.2024, proposta da;
Parte_1
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del resistente, delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Cosenza, 11.2.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Anna Rombolà
Pagina 2
Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna Rombolà,
- sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 10.2.2025;
- letti gli atti e viste le richieste delle parti della causa iscritta al n. 3339/2024 r.g.;
- considerata, in particolare, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 788/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 7.4.2024, proposta da ai sensi degli artt. 669 Parte_1
bis e ss. c.p.c.;
- esaminata la costituzione della parte resistente;
CP_1
- rilevato che con la sentenza in oggetto – emessa nel giudizio n. 1359/2022 r.g. - è stato ordinato il rilascio, in favore di , dell'immobile sito in Cosenza, C.da Gergeri, n. 70, identificato in CP_1
catasto al foglio 19, particelle 70 e 236, in quanto oggetto di abusiva occupazione da parte della
[...]
e di , quale titolare della Nuova Trivel Nigro s.r.l.; Controparte_2 Controparte_3
che, nell'ambito del suddetto giudizio è intervenuto , assumendo di essere possessore Parte_1
ultraventennale del terreno in contestazione e di avere proposto opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., avverso la sentenza n. 447/2020 che aveva riconosciuto l'acquisto della proprietà del terreno, per usucapione, in favore di , dante causa di;
CP_4 CP_1
- rilevato, altresì, che la sentenza n. 788/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 7.4.2024 non ha formato oggetto di appello e che la stessa è stata notificata alla Controparte_5
unitamente al pedissequo atto di precetto per rilascio, con successiva notificazione, in data 17 Luglio
2024, del preavviso di rilascio alla data del 08.10.2024 ore 10,00 con continuazione;
- considerato che assume di essere titolare di diritto autonomo ed incompatibile Parte_1
rispetto a quello vantato da , in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza CP_1
n.788/2024, al fine di conseguire il rilascio dell'immobile sito in Cosenza, C.da Gergeri, n. 70, identificato in catasto al foglio 19, particelle 70 e 236, sicchè, in tale qualità, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto proporre giudizio di opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c. nell'ambito del quale avanzare istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 407 c.p.c.;
- rilevato, altresì, che , essendo intervenuto volontariamente nel giudizio n. 1359/2022 Parte_1
r.g. conclusosi con la pronuncia della sentenza n. 788/2024, avrebbe potuto proporre appello avverso tale decisione, invocando la sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale ex art. 283 c.p.c.;
- ritenuto, quindi, che il ricorrente avrebbe dovuto attivare gli specifici rimedi, previsti dall'ordinamento giuridico, al fine di conseguire l'eventuale provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, restando preclusa la possibilità di proporre, in via autonoma, domanda cautelare diretta a conseguire il medesimo risultato;
Pagina 1 - ritenuto, quindi, che l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 788/2024 emessa dal
Tribunale di Cosenza in data 7.4.2024, proposta da ai sensi degli artt. 669 bis e ss. Parte_1
c.p.c., debba essere dichiarata inammissibile;
- considerato che le spese del presente procedimento cautelare, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui alla tabella 9 D.M: n. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile, di bassa complessità – fasi di studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza;
P.Q.M.
1) Dichiara l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n.
788/2024 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 7.4.2024, proposta da;
Parte_1
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del resistente, delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Cosenza, 11.2.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Anna Rombolà
Pagina 2