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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5820 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4503/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di CI in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4503/2022 promossa da: in persona del legale rappresentate pt (avv. Riccardo de' Medici) Parte_1
Contro
(avv. Ferrara Domenico) Controparte_1
(avv. Vetere Domenico) Controparte_2
All'udienza del 18.12.025 svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in persona del legale rappresentante Sig. conveniva in giudizio avanti Parte_1 Per_1
Cont al Tribunale di CI e e per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertati e dichiarati gli inadempimenti contrattuali imputati al Dott. ed alla società Controparte_1
Cont allo stesso riferibile e condannarsi gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_2
danno subito dalla società ricorrente € 56.846,60 suddivisa in c.d. danno emergente per € 29.156,60
(sanzione pari al100% dell'erogato per € 27.690,00 e interessi per € 1.466,69) e in c.d. lucro cessante per € 27.690,00 quale somma che, in assenza degli inadempimenti degli odierni resistenti, la società ricorrente avrebbe certamente trattenuto e non restituito.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore e interessi legali, sulla somma rivalutata, dalla data della liquidazione al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA
pagina 1 di 4 Accertati e dichiarati gli inadempimenti contrattuali imputati al Dott. ed alla società Controparte_1
Cont allo stesso riferibile e condannarsi gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_2
danno di quella maggiore o minore somma che dovesse essere quantificata in corso di causa. Con vittoria di spese.
Esponeva che:
- aveva conferito verbalmente, nel giugno 2016, al commercialista dott. Controparte_1
l'incarico di tenuta della contabilità con redazione della documentazione necessaria alla gestione dei dipendenti (cedolina paga ecc.);
- il nell'espletamento del suddetto incarico, si avvaleva della collaborazione di CP_1 [...]
Controparte_3
- in data 19.2.2022 aveva ricevuto, da parte dell' , l'avviso di Controparte_4
accertamento n. T9HCRA200036 2022 relativo al recupero delle somme versate quale contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 25 D.L.19 maggio 2020 n.34 ed dell'art.1 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 con cui di CI aveva chiesto la ripetizione di Controparte_4 somme erogatole quale contributo “a fondo perduto COVID”, con contestuale calcolo su dette somme degli interessi dovuti ed irrogazione della relativa sanzione nella misura del 100% dell'ammontare del contributo non spettante;
- l'Ufficio creditore aveva ritenuto rilevante, ai fini dell'accertamento, l'omessa “presentazione del modello dichiarativo Redditi SC 2020, relativo al periodo d'imposta 2019”;
- a seguito della suddetta notifica, per il tramite di altro professionista incaricato dott. Persona_2
aveva effettuato tutte le necessarie verifiche riscontrando che non risultavano depositati i modelli relativi ai redditi della società dal periodo di imposta 2019;
- l'omissione di tale adempimento fiscale era da imputarsi alla condotta negligente dei convenuti nell'espletamento dell'incarico professionale conferito.
A causa delle condotte inadempienti dei convenuti aveva subito un danno economico quantificato nella somma complessiva di € 56.846,69;
Si costituiva deducendo che il rapporto era limitato alla mera tenuta della Controparte_1
contabilità, registrazioni contabili, elaborazione e redazione paghe dipendenti, nonché raffronto (tra uscite ed entrate) della stessa contabilità nel corso dell'attività sociale, non era mai stato richiesto né di redigere (elaborare i relativi dati per la redazione) il bilancio di esercizio né altri adempimenti ad esso connessi e/o conseguenti quali l'elaborazione e deposito della dichiarazione dei redditi.
La convenuta eccepiva il difetto di propria legittimazione passiva e formulava, in Controparte_3
via preliminare, richiesta di estromissione dal processo, con vittoria di spese.
pagina 2 di 4 Istruita la causa con prova orale, all'odierna udienza è stata trattenuta in decisione.
La domanda non può essere accolta perché non provata.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna delle convenute in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla notifica dell'avviso di accertamento n. T9HCRA200036 2022 con cui di Controparte_4
CI aveva chiesto la ripetizione di somme erogate quale contributo “a fondo perduto COVID”, oltre interessi e sanzioni.
Secondo il ricorrente l'avviso di accertamento si fondava sull'omessa presentazione dei modelli relativi ai redditi della società dal periodo di imposta 2019 e tale inadempimento fiscale era da ricondursi alla condotta negligente dei convenuti nell'espletamento dell'incarico professionale conferito.
L'assunto non è condivisibile perché superato dalle risultanze documentali in atti.
Ed infatti, dalla lettura dell'avviso di accertamento emerge che l' , a seguito dell'elargizione dei CP_5 benefici COVID, dopo aver accertato l'omessa presentazione del modello dichiarativo Redditi SC
2020, relativo al periodo d'imposta 2019, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per usufruire dell'agevolazione e verificare la corretta determinazione dell'ammontare del contributo, ha inviato al contribuente in data in data 25/10/2021 (prot. n. 276020/2021 notificata via PEC) una comunicazione di “adempimento spontaneo” contenente la segnalazione di possibili anomalie e la richiesta di chiarimenti e documentazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio da presentare entro 30 giorni.
Il contribuente non ha ottemperato alla richiesta inviata dall'Ufficio.
Dalla suindicata motivazione dell'avviso di accertamento emerge chiaramente che lo stesso si fonda solo indirettamente sull'omessa presentazione del modello dichiarativo dei redditi 2020 reggendosi direttamente sulla comunicazione di adempimento spontaneo inviata al ricorrente e da questo non riscontrata.
Si evince, altresì, che detta comunicazione è stata comunicata al ricorrente via PEC e che anche l'avviso di accertamento è stato comunicato direttamente a nato a [...] CP_6
OP NE (EE) il 13/10/1982 codice fiscale nella qualita' di C.F._1
rappresentante legale di Controparte_7
Nè parte ricorrente ha provato di aver consegnato la predetta “ comunicazione di adempimento spontaneo” ai convenuti per la gestione.
A ciò aggiungasi, per completezza di motivazione, che non è stata raggiunta la prova che l'incarico conferito al comprendeva, altresì, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. CP_1
pagina 3 di 4 Il infatti, in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 17.12.2024, , ha reso le seguenti CP_1
dichiarazioni:
“ Sul capitolo 1 della memoria istruttoria di parte attrice: io mi sono occupato soltanto dell'elaborazione dei dati contabili e della predisposizione dei cedolini paga. Io non avevo i documenti necessari per poter presentare la dichiarazione dei redditi, né i bilanci e mai mi venne chiesto di presentarli. ADR: è compito dell'amministratore di sollecitare il deposito dei bilanci e mai mi venne chiesto. Io non avevo gli strumenti per presentare i bilanci. Ad esempio, fondamentale è l'elenco Part dell'inventario, con il valore delle rimanenze iniziali e finali. La i occupava di vendita al dettaglio di articoli di vestiario, casalinghi, non di articoli alimentari. È vero che nel dicembre 2021 mi venne inviata la pec a seguito della quale io interruppi l'elaborazione dei dati contabili e dei cedolini.
Confermo che per svolgere l'attività che ho svolto mi sono avvalso prima della Golini S.r.l. e poi della Cont Cont
società di cui sono socio e legale rappresentante. La cliente sapeva che era la a svolgere l'attività, che aveva anche una sede diversa. Ero io a depositare i cedolini paga e i documenti contabili, Cont ma le fatture venivano emesse dalla ”
La domanda va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica rigetta la domanda e condanna in persona Controparte_7 del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese legali che liquida in € 7.052,00 oltre CP_6
rsf 15%, IVA e CPA come per legge in favore di ciascuno delle parti costituite.
CI, 23.12.2025
Il giudice
Alessandra IE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di CI in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4503/2022 promossa da: in persona del legale rappresentate pt (avv. Riccardo de' Medici) Parte_1
Contro
(avv. Ferrara Domenico) Controparte_1
(avv. Vetere Domenico) Controparte_2
All'udienza del 18.12.025 svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in persona del legale rappresentante Sig. conveniva in giudizio avanti Parte_1 Per_1
Cont al Tribunale di CI e e per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertati e dichiarati gli inadempimenti contrattuali imputati al Dott. ed alla società Controparte_1
Cont allo stesso riferibile e condannarsi gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_2
danno subito dalla società ricorrente € 56.846,60 suddivisa in c.d. danno emergente per € 29.156,60
(sanzione pari al100% dell'erogato per € 27.690,00 e interessi per € 1.466,69) e in c.d. lucro cessante per € 27.690,00 quale somma che, in assenza degli inadempimenti degli odierni resistenti, la società ricorrente avrebbe certamente trattenuto e non restituito.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore e interessi legali, sulla somma rivalutata, dalla data della liquidazione al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA
pagina 1 di 4 Accertati e dichiarati gli inadempimenti contrattuali imputati al Dott. ed alla società Controparte_1
Cont allo stesso riferibile e condannarsi gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del Controparte_2
danno di quella maggiore o minore somma che dovesse essere quantificata in corso di causa. Con vittoria di spese.
Esponeva che:
- aveva conferito verbalmente, nel giugno 2016, al commercialista dott. Controparte_1
l'incarico di tenuta della contabilità con redazione della documentazione necessaria alla gestione dei dipendenti (cedolina paga ecc.);
- il nell'espletamento del suddetto incarico, si avvaleva della collaborazione di CP_1 [...]
Controparte_3
- in data 19.2.2022 aveva ricevuto, da parte dell' , l'avviso di Controparte_4
accertamento n. T9HCRA200036 2022 relativo al recupero delle somme versate quale contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 25 D.L.19 maggio 2020 n.34 ed dell'art.1 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 con cui di CI aveva chiesto la ripetizione di Controparte_4 somme erogatole quale contributo “a fondo perduto COVID”, con contestuale calcolo su dette somme degli interessi dovuti ed irrogazione della relativa sanzione nella misura del 100% dell'ammontare del contributo non spettante;
- l'Ufficio creditore aveva ritenuto rilevante, ai fini dell'accertamento, l'omessa “presentazione del modello dichiarativo Redditi SC 2020, relativo al periodo d'imposta 2019”;
- a seguito della suddetta notifica, per il tramite di altro professionista incaricato dott. Persona_2
aveva effettuato tutte le necessarie verifiche riscontrando che non risultavano depositati i modelli relativi ai redditi della società dal periodo di imposta 2019;
- l'omissione di tale adempimento fiscale era da imputarsi alla condotta negligente dei convenuti nell'espletamento dell'incarico professionale conferito.
A causa delle condotte inadempienti dei convenuti aveva subito un danno economico quantificato nella somma complessiva di € 56.846,69;
Si costituiva deducendo che il rapporto era limitato alla mera tenuta della Controparte_1
contabilità, registrazioni contabili, elaborazione e redazione paghe dipendenti, nonché raffronto (tra uscite ed entrate) della stessa contabilità nel corso dell'attività sociale, non era mai stato richiesto né di redigere (elaborare i relativi dati per la redazione) il bilancio di esercizio né altri adempimenti ad esso connessi e/o conseguenti quali l'elaborazione e deposito della dichiarazione dei redditi.
La convenuta eccepiva il difetto di propria legittimazione passiva e formulava, in Controparte_3
via preliminare, richiesta di estromissione dal processo, con vittoria di spese.
pagina 2 di 4 Istruita la causa con prova orale, all'odierna udienza è stata trattenuta in decisione.
La domanda non può essere accolta perché non provata.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna delle convenute in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla notifica dell'avviso di accertamento n. T9HCRA200036 2022 con cui di Controparte_4
CI aveva chiesto la ripetizione di somme erogate quale contributo “a fondo perduto COVID”, oltre interessi e sanzioni.
Secondo il ricorrente l'avviso di accertamento si fondava sull'omessa presentazione dei modelli relativi ai redditi della società dal periodo di imposta 2019 e tale inadempimento fiscale era da ricondursi alla condotta negligente dei convenuti nell'espletamento dell'incarico professionale conferito.
L'assunto non è condivisibile perché superato dalle risultanze documentali in atti.
Ed infatti, dalla lettura dell'avviso di accertamento emerge che l' , a seguito dell'elargizione dei CP_5 benefici COVID, dopo aver accertato l'omessa presentazione del modello dichiarativo Redditi SC
2020, relativo al periodo d'imposta 2019, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per usufruire dell'agevolazione e verificare la corretta determinazione dell'ammontare del contributo, ha inviato al contribuente in data in data 25/10/2021 (prot. n. 276020/2021 notificata via PEC) una comunicazione di “adempimento spontaneo” contenente la segnalazione di possibili anomalie e la richiesta di chiarimenti e documentazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio da presentare entro 30 giorni.
Il contribuente non ha ottemperato alla richiesta inviata dall'Ufficio.
Dalla suindicata motivazione dell'avviso di accertamento emerge chiaramente che lo stesso si fonda solo indirettamente sull'omessa presentazione del modello dichiarativo dei redditi 2020 reggendosi direttamente sulla comunicazione di adempimento spontaneo inviata al ricorrente e da questo non riscontrata.
Si evince, altresì, che detta comunicazione è stata comunicata al ricorrente via PEC e che anche l'avviso di accertamento è stato comunicato direttamente a nato a [...] CP_6
OP NE (EE) il 13/10/1982 codice fiscale nella qualita' di C.F._1
rappresentante legale di Controparte_7
Nè parte ricorrente ha provato di aver consegnato la predetta “ comunicazione di adempimento spontaneo” ai convenuti per la gestione.
A ciò aggiungasi, per completezza di motivazione, che non è stata raggiunta la prova che l'incarico conferito al comprendeva, altresì, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. CP_1
pagina 3 di 4 Il infatti, in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 17.12.2024, , ha reso le seguenti CP_1
dichiarazioni:
“ Sul capitolo 1 della memoria istruttoria di parte attrice: io mi sono occupato soltanto dell'elaborazione dei dati contabili e della predisposizione dei cedolini paga. Io non avevo i documenti necessari per poter presentare la dichiarazione dei redditi, né i bilanci e mai mi venne chiesto di presentarli. ADR: è compito dell'amministratore di sollecitare il deposito dei bilanci e mai mi venne chiesto. Io non avevo gli strumenti per presentare i bilanci. Ad esempio, fondamentale è l'elenco Part dell'inventario, con il valore delle rimanenze iniziali e finali. La i occupava di vendita al dettaglio di articoli di vestiario, casalinghi, non di articoli alimentari. È vero che nel dicembre 2021 mi venne inviata la pec a seguito della quale io interruppi l'elaborazione dei dati contabili e dei cedolini.
Confermo che per svolgere l'attività che ho svolto mi sono avvalso prima della Golini S.r.l. e poi della Cont Cont
società di cui sono socio e legale rappresentante. La cliente sapeva che era la a svolgere l'attività, che aveva anche una sede diversa. Ero io a depositare i cedolini paga e i documenti contabili, Cont ma le fatture venivano emesse dalla ”
La domanda va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica rigetta la domanda e condanna in persona Controparte_7 del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese legali che liquida in € 7.052,00 oltre CP_6
rsf 15%, IVA e CPA come per legge in favore di ciascuno delle parti costituite.
CI, 23.12.2025
Il giudice
Alessandra IE
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