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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3380 /2022, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. PROFILI ARMANDO Parte_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. CORVINO ALDO ( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellata in persona del l.r.p.t., nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t.,. in virtù di procura speciale per atto del Notaio di CP_3 Persona_1
Milano del 13.01.2020, Rep. n. 44280, Racc. n. 13942, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), CodiceFiscale_3
appellata
Conclusioni di parte appellante:
1. “In via principale e nel merito, accogliere tutti i motivi sopra esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma integrale della Sentenza n. 747/2022, pubblicata in data 24.01.2022 e non notificata, emessa dal Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile in persona del Giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello nel giudizio N.R.G. 31680/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate dalla società nel giudizio di primae curae che quivi si riportano: Parte_1
“1. Dichiarare nullo, inefficace, privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
5602/2015 emesso in favore della e nei confronti della Controparte_1
società Parte_1
2. In ogni caso, accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto, inammissibile e improcedibile, oltre che non provata, la pretesa creditoria azionata dalla Controparte_1
e oggi perpetrata dalla società (P. IVA:
[...] Controparte_2
) in qualità di procuratrice speciale di “ (CF: ) P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4
cessionaria del credito originariamente preteso dalla Controparte_1
3. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di conto corrente
nr. 4501/9072 stipulato tra la e la società Controparte_1
(acceso presso la B.N.L. S.p.A.) per fatto esclusivo e colpa dell'intermediario Parte_1
B.N.L. S.p.A. e, per tutti i motivi esposti, condannare la e la Controparte_1
società (P. IVA: e/o in solido, la sua procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_3
“ (CF: ), cessionaria del credito originariamente preteso dalla Controparte_3 P.IVA_4
alla restituzione dell'importo indebitamente stornato dal Controparte_1 conto corrente intestato alla società nr. 4501/9072 per € 3.999.797,00, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione rideterminando così il saldo attivo illegittimamente stornato dalla alla data del Controparte_1
05.08.2015 e, per l'effetto, condannare le odierne parti controparti;
4. Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabile per gli atti ed i comportamenti illegittimi di cui sopra, nonché accertare e dichiarare la e la società (P. Controparte_1 Controparte_2
IVA: ) e/o, in solido, la sua procuratrice speciale “ (CF: P.IVA_3 Controparte_3
), cessionaria del credito originariamente preteso dalla P.IVA_4 Controparte_1
responsabili per il risarcimento dei danni in quella maggiore o minor somma
[...] ritenuta di giustizia in via equitativa e/o, in via subordinata, con condanna generica”;
2. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi al
Tribunale di Napoli per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto di appello;
3. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Conclusioni di parte appellata (BNL):
1) Si conclude per il rigetto dell'appello.
2) In subordine, se necessario per scrupolo difensivo si chiede anche in via riconvenzionale, la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 1.982.962,27 oltre interessi come in decreto o in subordine alle somme che risulteranno dovute alla BNL in corso di causa a qualsiasi titolo anche ex art. 2041 e 2033 cc.
3) con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni di parte appellata : CP_2
In via Principale: rigettare l'impugnazione proposta e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza, a valere quale titolo esecutivo a favore della cessionaria per CP_3
tramite della procuratrice speciale Controparte_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi di anche solo parziale accoglimento delle eccezioni di parte appellante, condannare l'appellante a pagare alla cessionaria del credito la diversa somma, maggior e/o minore, ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli a suo carico ed in favore della BNL per l'importo di € 1.982.962,27, esponendo: 1) che ella, operante nel settore immobiliare, in data
30.7.2015, aveva stipulato con l'avv. (intermediatore finanziario ed immobiliare) un contratto CP_4
di associazione in partecipazione, con il quale ella, già proprietaria di un immobile in Tramonti, si impegnava alla sua trasformazione in attività ricettiva con annessi accessori, e gli associati ( CP_5
[...
, e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, si impegnavano ad apportare parte del denaro richiesto per l'esecuzione di tale Controparte_10 trasformazione, pari € 4.000.000,00; 2) che, in virtù di tale accordo, ella riceveva l'importo di €
3.999.823,00 mediante due operazioni di accredito in data 31.7.2015 e 3.8.2015, su conto corrente n. 4501/9072, a lei intestato ed in essere presso la 3) che ella Controparte_1 aveva poi disposto di tali importi nella misura parziale di € 1.976.000,00 per effettuare pagamenti in favore di vari fornitori;
4) che, inopinatamente, la aveva stornato le Controparte_1
somme accreditate in suo favore, con la conseguenza che il saldo attivo presente sul conto scompariva per diventare negativo per effetto dell'utilizzo delle somme già avvenuto;
5) che , in data 3.9.2015 ella aveva diffidato la all'immediato riaccredito delle somme indebitamente CP_1
stornate, e che in data 29.9.2015, la banca riscontrava tale diffida eccependo che la società Pt_1
aveva fruito di un servizio di incasso SDD (Sepa Direct Debit) attraverso operatività di home banking, in data 29.7.2015 e 30.7.2015, per un importo pari a quello accreditato, ma che tali operazioni erano state poi contestate dalla banca olandese a mezzo dei quali erano avvenuti, e che dunque ella avena stornato i relativi importi, con conseguente produzione di un saldo negativo sul conto corrente pari ad € 1.982,962,27; 6) che in data 21.10.2015, la BNL le aveva notificato il decreto opposto, pari al predetto importo, per come emesso dal Tribunale di Napoli;
7) che il decreto non era certo, liquido ed esigibile, atteso che per la revoca dell'accredito effettuato, come poi stornato dalla banca, occorreva ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 11/2010 il consenso del beneficiario, che in questo caso non era mai stato espresso, con la conseguenza che, una volta accreditata la somma ed entrata nella disponibilità del soggetto beneficiario, questa non può più essere stornata, o revocata o restituita al soggetto che ha effettuato il bonifico, così come invece arbitrariamente operato dalla BNL;
8) che tale principio normativo era stato confermato da una serie di pronunce dell'arbitro bancario e finanziario, e che dunque lo storno delle somme operate dalla
BNL era avvenuto in assenza di qualsiasi presupposto normativo, e con danno del correntista;
9) che pertanto il decreto ingiuntivo andava revocato e posto nel nulla, ed in via riconvenzionale, andava dichiarata la risoluzione del contratto di conto corrente per grave inadempimento della banca, con condanna della stessa alla restituzione dell'intero importo accreditato pari ad €
3.999.797,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento di un importo a titolo di risarcimento danni.
Costituitasi, la Banca opposta, esponeva: 1) che il legale rappresentante della correntista , nel Pt_1 mese di giungo del 2015, aveva richiesto alla BNL il rilascio di un “creditor identifier”, in vista di mandati di incasso con utilizzo del sistema SDD, collegati a preannunciate operazioni immobiliari;
2) che il servizio denominato “SDD” era una disposizione di addebito in Euro attivata dal creditore in virtù di un mandato sottoscritto dal debitore, utilizzato per operazioni di natura ricorrente o per singole operazioni una tantum; 3) che tale sistema prevedeva l'addebito diretto sul conto corrente del soggetto debitore della di importi relativi a pagamenti dovuti, sulla base di una Pt_1
autorizzazione del debitore fornita direttamente al creditore , e non prevedeva alcun obbligo Pt_1
per la banca del creditore e quella del debitore (cioè per la BNL e per la Rabobank) di svolgere controlli preventivi ed immediati sui dati del mandato di addebito, e che dunque tale sistema rappresentava un incasso preautorizzato a mezzo del quale la società otteneva incassi dai Pt_1
propri debitori, a scadenza certa e dietro presentazione di distinta, con accredito sul suo conto corrente, 4) che, la normativa che disciplina tale servizio era il D. Lgs. 11/2010, e che in sintesi il sistema si concretizzava pertanto in un accordo tra due soggetti, un pagatore e un beneficiario (la
), detto “mandato”, mediante il quale il primo autorizzava il secondo a disporre addebiti sul Pt_1
proprio conto corrente per pagamenti di fatture commerciali;
5) che, sulla scorta di tale meccanismo, in data 29.7.2015 l'amministratore della disponeva l'accredito sul conto di 5 Pt_1 mandati pari ad € 2.000.883,00 , sul conto corrente 9702 intestato alla , con valuta 31.7.15, ed Pt_1 il giorno successivo, accreditava ulteriori 6 mandati per l'importo di € 1.998.940,00 con valuta
3.8.2015, e che tutte tali operazioni riportavano quale banca debitrice (cioè la banca dei debitori della , sui cui conti si riportavano in addebito le relative somme), la banca olandese Pt_1 CP_11
6) che, già in data 3.8.15, la utilizzava parte delle somme accreditate per effettuare alcuni Pt_1 bonifici domestici per un importo di € 736.747,40, e bonifici esteri per l'importo di € 1.246.078,87,
e ciò dunque avveniva in presenza di apparente liquidità sul conto per come effetto delle operazioni
SDD dei giorni immediatamente antecedenti;
7) che tuttavia, in data 3.8.2015 e 4.8.2015,, la contestava la validità di tale operazione poiché i mandati di addebito erano risultati CP_11 inesistenti, dandone immediata comunicazione alla BNL, la quale provvedeva a stornare le somme accreditate, e che per effetto di tale storno il conto corrente presentava un importo a debito;
8) che ella aveva richiesto informazioni al l.r. della circa il rifiuto degli addebiti comunicatole da Pt_1 per l'assenza dei mandati dei propri clienti, ma non aveva ricevuto alcun riscontro se non CP_11
la generica intimazione a riaccreditare le somme sul conto;
9) che, da ulteriori interlocuzioni con la avvenute nei giorni successivi, ella aveva appreso, per come comunicatole dalla banca CP_11
estera, che i presunti debitori della , correntisti non avevano mai autorizzato alcun Pt_1 CP_11
addebito, con la conseguenza che la aveva maldestramente creato il flusso in entrata sul Pt_1 proprio conto;
10 ) che dunque l'operazione posta in essere da era del tutto inesistente, perché Pt_1
nessun credito ella vantava nei confronti di società estere clienti di 11) che tutta CP_11
l'operazione presentava dubbi di autenticità, atteso che l'asserito contratto di partecipazione con società estere per la sua attività immobiliare nel comune di Tramonti, presentava gravi anomalie circa il valore catastale dell'immobile che sarebbe stato oggetto di interventi, e che i bonifici effettuati dalla in favore di soggetti terzi, nei giorni immediatamente successivi agli accrediti , Pt_1
riguardavano società di nuove costituzione operanti in settori del tutto avulsi ed estranei alla attività sociale della stessa;
12) che, del tutto inconferente era il riferimento all'art. 17 citato, atteso Pt_1
che in tale ipotesi non vi era stato alcun bonifico disposto dal debitore, ma una operazione contabile il cui unico regista era stata la , società presunta creditrice;
13) che il proprio credito era Pt_1 ampiamente provato, e che l'opposizione andava respinta;
in via subordinata, la banca concludeva per il pagamento della somma ingiunta ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c.
Nel corso del giudizio si costituiva la procuratrice di quale cessionaria CP_2 Controparte_3
del credito vantato dalla BNL;
che si riportava alle difese della BNL opposta.
Il giudizio veniva istruito a mezzo di CTU, e con sentenza n. 747/2022, resa in data 14.1.2022, il
Tribunale rigettava la opposizione, evidenziando come le somme accreditate sul conto corrente della non fossero state in realtà mai autorizzate dai presunti debitori della stessa e che dunque Pt_1
non erano mai entrate effettivamente nella sua piena titolarità, sebbene essa ne avesse indebitamente disposto. Veniva altresì rigettata la richiesta di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, in assenza di presupposti sia con riferimento al presunto inadempimento della banca al contratto di conto corrente, che alla mancanza di prova alcuna dei danni asseritamente patiti dalla . Pt_1
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso la predetta Parte_1
sentenza; in estrema sintesi, salvo quanto si dirà più ampiamente in seguito, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo lo storno delle somme da parte della BNL, in spregio del disposto degli art. 17 e 5 D. Lgs. 11/2020, atteso che a suo dire,
l'ordine di pagamento era divenuto irrevocabile dopo la sua ricezione da parte dell'intermediario pagatore , e che in ogni caso la revoca era subordinata al consenso dell'utilizzatore; analogamente,
l'appellante ha censurato la prospettazione contenuta nella motivazione della pronuncia impugnata secondo la quale l'accredito delle somme da parte della BNL sul conto della avrebbe Pt_1
costituito un indebito poiché i bonifici, seppure ordinati dai clienti della banca olandese, presunti debitori della , non risultavano poi effettivamente eseguiti dalla banca estera, e che quindi Pt_1
alcun effettivo e concreto versamento vi era stato sul conto della;
sotto tale aspetto, la Pt_1
appellante ha dedotto la assoluta mancanza di prova, non sanata neanche dalla CTU, circa la effettiva attività di controllo che la BNL era tenuta a fare circa la regolarità dell'operazione a monte, prima di accreditare le somme sul conto corrente della , operazione che doveva Pt_1
avvenire solo allorquando la banca domiciliataria avesse fornito le adeguate garanzie.. In sintesi, pertanto, l'appellante ha denunciato la mancata comprensione del meccanismo della procedura
SSD, e la mancata verifica degli oneri gravanti sulla prima di rendere definitivo l'accredito CP_1 delle somme sul conto corrente del correntista. Infine, l'appellante ha censurato i sintetici motivi con cui il Tribunale ha ritenuto non provate le domande di risarcimento dei danni e di risoluzione del contratto.
L'appellante concludeva pertanto, previa sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, per la riforma della stessa, con accoglimento integrale delle domande proposte in primo grado.
Costituitesi, le parti appellate contestavano nel merito i motivi di impugnazione, evidenziando la correttezza del ragionamento seguito dal giudice di primo rado, e chiedevano entrambe il rigetto dell'appello proposto.
Rigettata l'istanza cautelare, con ordinanza del 15.12.2022, alla udienza del 9.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo termini alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, la ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui si è Pt_1
ritenuto che la BNL avesse operato legittimamente lo storno delle somme rinvenienti dalle due operazioni “SSD” sul conto corrente a lei intestato;
nello specifico, si è censurato il passaggio motivazionale in cui il Tribunale ha ritenuto che le somme rinvenienti dalle suddette operazioni non fossero importi di cui la poteva liberamente disporre, atteso che , a suo dire, l'art. 17 del Pt_1
D. Lgs 11/2010 (che ha recepito la Direttiva 2007/64/CE) recita testualmente “una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento non può essere revocato”, e dunque stabilisce la regola per cui gli ordini di pagamento, dopo la ricezione da parte dell'intermediario pagatore, non sono più revocabili, così come ampiamente argomentato anche in numerose pronunce dell'AB , per le quali “l'intermediario non può procedere, per propria unilaterale iniziativa e decisione, allo storno delle somme accreditate su un conto corrente. Tale iniziativa, infatti, finisce per integrare una operazione di pagamento non autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 11/2010, che pone il consenso del pagatore quale presupposto imprescindibile per una operazione di pagamento. In altre parole, ,l'attuale sistema normativo non riconosce in capo all'intermediario alcun potere di dare corso ad operazioni di storno di accrediti già contabilizzati su conto di terzi, e dunque entrati anella piena disponibilità del beneficiario, salvo che ricorra una apposita delega ad operare in tal senso da parte del beneficiario” (AB
Collegio di Milano, decisione n. 1742 del 28.3.2013).
Dunque, in estrema sintesi, secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove non ha considerato in alcun modo che, una volta accreditato l'importo di €
3.999.797,00 riveniente dalle due operazioni SDD sul conto corrente disponibile intestato alla società quale saldo attivo, e non apparente o fittizio, qualsiasi modifica o intervento sul Parte_1
predetto conto (ivi compresa la operazione di storno dei due accrediti) doveva avvenire solo con il consenso del correntista, e dunque della medesima, e ciò anche ai sensi dell'art. 1852 c.c., Pt_1
norma codicistica che faculta il correntista alla piena disponibilità delle somme risultanti a suo credito, sul rapporto di conto corrente.
L'esame della fondatezza del motivo di appello non può tuttavia prescindere dalla concreta analisi del meccanismo di funzionamento dello strumento denominato Sepa Direct Debit, strumento che consente ai creditori di effettuare incassi in euro da debitori italiani o esteri, appartenenti a tutti i paesi dell'Area denominata SEPA, e ben disciplinato dalla c.d. PSD2 (Direttiva Europea sui Servizi di pagamento) recepita di cui al D.Lgs. 11/2020.
Ai sensi della fonte indicata, lo schema di riferimento della operazione effettuata nel caso di specie
è quello denominato SDD Business to Business, utilizzabile dal creditore esclusivamente nei confronti di debitori che non rivestono la qualifica di consumatori ( e dunque microimprese, imprese o società commerciali) prevede il meccanismo di seguito riassunto.
Al fine di ricevere i pagamenti, il creditore ha l'onere di inviare alla la disposizione di CP_1 pagamento (c.d. “Collection”) non prima di 14 giorni di calendario dalla data di scadenza del pagamento e, in ogni caso, non meno di 5 giorni interbancari (se si tratta di prima operazione o di operazione “one off”) oppure 2 giorni interbancari (se si tratta di operazione successiva “recurrent”) prima di tale data.
Il servizio, a sua volta, si basa sulla preventiva sottoscrizione da parte del debitore di apposita autorizzazione (mandato) all'addebito sul proprio conto corrente, individuato dal codice IBAN, ed il creditore deve essere munito di Codice Identificativo del Creditore (“SEPA Direct Debit Creditor
ID”), un codice atto a identificare il creditore nel mandato stesso e nelle operazioni di incasso/addebito. In caso di errori od omissioni nella disposizione di incasso, la Banca del creditore, ovvero la banca del debitore possono rigettare la disposizione di incasso, che potrà quindi essere presentata nuovamente con le dovute correzioni.
La Banca del debitore può altresì richiedere il riaccredito del debitore qualora ritenga che l'addebito sia stato eseguito erroneamente (per esempio, laddove l'incasso sia richiesto più volte per errore tecnico); in questi casi, il conto del Cliente creditore verrà addebitato dell'incasso incorrettamente eseguito.
Infine, il debitore ha la facoltà di chiedere il rimborso delle transazioni relative al SEPA Direct
Debit CORE entro certi limiti temporali. Tale rimborso dovrà essere esercitato entro 8 settimane dalla data di pagamento, in caso di transazione autorizzata, oppure in un periodo compreso tra 8 settimane e 13 mesi dalla data di pagamento, in caso di transazione non autorizzata. Il conto del
Creditore verrà addebitato dalla propria Banca dell'importo di cui il debitore abbia chiesto il rimborso.
Confrontando il predetto schema con le vicende oggetto di giudizio, emerge quanto segue:
La società presunta creditrice, ha disposto telematicamente due distinte di accredito Parte_1
SDD sul proprio conto corrente in essere presso la BNL, per l'importo complessivo di €
3.999.823,00, che riportavano entrambe come banca debitrice (e dunque come banca che avrebbe operato gli addebiti delle predette somme sui rapporti dei suoi clienti, presunti debitori della ) Pt_1
la banca olandese;
nello specifico, le due distinte di accredito SDD avevano ad oggetto, CP_11 la prima (per l'importo di € 2.000.883,00) cinque operazioni di accredito con scadenza 31.7.2015, e la seconda (per l'importo di € 1.998.940,00) sei operazioni di accredito con scadenza 3.8.2015; in esecuzione della disposizione telematica di accredito, la BNL ha dapprima accreditato tali somme su un conto d'appoggio (n. 230010) intestato alla per poi girocontarle sul conto corrente Parte_1
n. 9072 intestato alla stessa. Dopo pochi giorni da tale operazione, la BNL, ha poi provveduto allo storno integrale di tali accrediti, atteso che le relative operazioni di addebito sui conti dei debitori in essere presso la sono risultate impagate e respinte;
all'esito di interlocuzioni tra le due CP_11
banche, in data 18.8.2015, la banca olandese comunicava alla BNL, a giustificazione del rifiuto della operazione di addebito, che i mandati di addebito dei propri clienti (presunti debitori della ) non erano stati approvati o inseriti dai debitori medesimi, sollecitando pertanto la stessa BNL Pt_1
ad informare il proprio cliente (la ) di attivarsi eventualmente con i propri asseriti debitori per Pt_1
la corretta esecuzione della procedura che, allo stato, mancava invece di un presupposto fondamentale per il suo corretto e valido funzionamento, e cioè il mandato di addebito dei clienti in favore della . CP_11 Pt_1
A seguito dello storno delle somme preventivamente accreditate sul conto , si determinava Pt_1
altresì uno scoperto di conto corrente (oggetto del successivo decreto ingiuntivo ottenuto dalla BNL ai danni della medesima) atteso che, nello strettissimo lasso temporale tra l'accredito del Pt_1
rilevante importo delle due operazioni SDD e lo storno, la aveva utilizzato parzialmente tale Pt_1
somma, disponendo otto bonifici nazionali ed esteri , tutti nelle date del 3 e 4 agosto 2015, per un importo complessivo di € 1.981.953,22, confidando evidentemente sulla piena disponibilità della somma accreditata e poi invece stornata.
Il motivo di appello è infondato.
L'assunto dell'appellante, così come ben esplicitato dal proprio consulente di parte nel giudizio di primo grado, si fonda in buona sostanza sulla erronea prospettazione per cui, al momento dell'accredito dal conto provvisorio a quello 9072 della somma rinveniente dalle due operazioni di
SDD, tali importi erano nella piena disponibilità effettiva della , con impossibilità di storno Pt_1
successivo da parte della BNL, atteso che a tale momento, ella avrebbe dovuto già essere certa della regolare esecuzione della operazione, a mezzo della informazione sulla esecuzione dell'addebito sui conti dei debitori da parte della attraverso il meccanismo di compensazione e CP_11 regolamento;
in altri termini, sostiene l'appellante, l'accredito e la piena disponibilità delle somme sul conto corrente della , certificava, proprio per il meccanismo operativo della SDD, che Pt_1
l'operazione era andata a buon fine poiché risultata corretta e preautorizzata dai soggetti debitori, con conseguente impossibilità di una sua revoca con conseguente storno della operazione di accredito delle somme, come invece accaduto.
Tale assunto non è corretto.
In primo luogo, non è pertinente ai fini della decisione il riferimento agli artt. 5 e 17 del D. Lgs.
1172020, che regolano la differente disciplina della esecuzione e della revoca degli ordini di pagamento, disciplina che si pone su un piano ontologicamente differente da quello qui in esame, relativo invece alla autorizzazione/disconoscimento della operazione di SDD come innanzi specificato, allorquando si è sinteticamente ricordato il meccanismo operativo di tale istituto.
In secondo luogo, proprio il meccanismo della SDD suddetto , poiché si basa proprio sulla pregressa esistenza di una autorizzazione all'addebito sul proprio conto da parte del debitore, non prevede in alcun modo che, una volta effettuato l'accredito per effetto della mera presentazione da parte del creditore alla propria banca della distinta di SDD, tale operazione non possa essere più legata al rischio della verifica successiva e negativa del requisito essenziale della preventiva autorizzazione, rischio che in alcun modo transita in capo alla banca del creditore che effettua l'accredito; si è precedentemente ricordato come proprio la normativa richiamata dall'appellante (il
D.Lgs. 11/2020 che ha recepito la c.d. PSD2 – Direttiva Euopea sui Servizi di pagamento) prevede addirittura un termine compreso tra le 8 settimane e i 13 mesi per lo storno di addebiti (e conseguenti accrediti) di operazioni SDD compiute in assenza di autorizzazione del debitore, e su autorizzazioni successivamente disconosciute o eseguite erroneamente, chiarendo dunque che l'esecuzione della operazione (concretizzatasi con il preventivo accredito/addebito) non sposta in capo al soggetto bancario qualsiasi patologia o rischio connesso al rapporto principale tra i due soggetti, creditore e debitore, della operazione in oggetto.
Ciò posto, nel caso in esame, l'accredito dell'importo rinveniente dalle operazioni di SDD presentate dalla alla BNL, non ha in alcun modo spostato sulla banca stessa il rischio del Pt_1
cattivo esito delle predette operazioni, ragion per cui lo storno degli accrediti, avvenuto sulla oggettiva ed indiscussa giustificazione proveniente dalla banca debitrice circa la irregolarità a monte della operazione (per mancanza di autorizzazione, e cioè di specifico mandato, da parte dei soggetti debitori), ha rappresentato una mera e legittima operazione contabile conseguente alla verifica della mancanza dei presupposti fattuali per l'accredito richiesto, e la circostanza per cui la somma fosse già transitata sul conto della è del tutto irrilevante e neutra rispetto al Pt_1
meccanismo operativo del sistema in oggetto, non rappresentando certo tale fatto un evento che ha spostato il rischio della non corretta operazione contabile dalla alla BNL, né potendo trovare Pt_1
applicazione le norme di cui agli artt. 5 e 17 d.lgs. 1172020, impropriamente invocate dall'appellante, poiché attinenti al diverso istituto della esecuzione e revoca.
Il motivo è dunque infondato e va rigettato.
I restanti motivi di appello rimangono definitivamente assorbiti dalle considerazioni sin qui esposte.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.1.000.000,00 ad €.2.000.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto dalla i presupposti di cui all'art. 13, Parte_1
comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3380/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Parte_1
n. 747/2022, pubblicata il 14.1.2022.
2. Condanna la al pagamento, in favore delle parti appellate, dei compensi Parte_1
professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente, per ciascuna di esse, in euro 37.951,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 8.1.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3380 /2022, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. PROFILI ARMANDO Parte_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. CORVINO ALDO ( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellata in persona del l.r.p.t., nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t.,. in virtù di procura speciale per atto del Notaio di CP_3 Persona_1
Milano del 13.01.2020, Rep. n. 44280, Racc. n. 13942, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), CodiceFiscale_3
appellata
Conclusioni di parte appellante:
1. “In via principale e nel merito, accogliere tutti i motivi sopra esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma integrale della Sentenza n. 747/2022, pubblicata in data 24.01.2022 e non notificata, emessa dal Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile in persona del Giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello nel giudizio N.R.G. 31680/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate dalla società nel giudizio di primae curae che quivi si riportano: Parte_1
“1. Dichiarare nullo, inefficace, privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
5602/2015 emesso in favore della e nei confronti della Controparte_1
società Parte_1
2. In ogni caso, accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto, inammissibile e improcedibile, oltre che non provata, la pretesa creditoria azionata dalla Controparte_1
e oggi perpetrata dalla società (P. IVA:
[...] Controparte_2
) in qualità di procuratrice speciale di “ (CF: ) P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4
cessionaria del credito originariamente preteso dalla Controparte_1
3. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di conto corrente
nr. 4501/9072 stipulato tra la e la società Controparte_1
(acceso presso la B.N.L. S.p.A.) per fatto esclusivo e colpa dell'intermediario Parte_1
B.N.L. S.p.A. e, per tutti i motivi esposti, condannare la e la Controparte_1
società (P. IVA: e/o in solido, la sua procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_3
“ (CF: ), cessionaria del credito originariamente preteso dalla Controparte_3 P.IVA_4
alla restituzione dell'importo indebitamente stornato dal Controparte_1 conto corrente intestato alla società nr. 4501/9072 per € 3.999.797,00, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione rideterminando così il saldo attivo illegittimamente stornato dalla alla data del Controparte_1
05.08.2015 e, per l'effetto, condannare le odierne parti controparti;
4. Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabile per gli atti ed i comportamenti illegittimi di cui sopra, nonché accertare e dichiarare la e la società (P. Controparte_1 Controparte_2
IVA: ) e/o, in solido, la sua procuratrice speciale “ (CF: P.IVA_3 Controparte_3
), cessionaria del credito originariamente preteso dalla P.IVA_4 Controparte_1
responsabili per il risarcimento dei danni in quella maggiore o minor somma
[...] ritenuta di giustizia in via equitativa e/o, in via subordinata, con condanna generica”;
2. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi al
Tribunale di Napoli per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto di appello;
3. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Conclusioni di parte appellata (BNL):
1) Si conclude per il rigetto dell'appello.
2) In subordine, se necessario per scrupolo difensivo si chiede anche in via riconvenzionale, la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 1.982.962,27 oltre interessi come in decreto o in subordine alle somme che risulteranno dovute alla BNL in corso di causa a qualsiasi titolo anche ex art. 2041 e 2033 cc.
3) con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni di parte appellata : CP_2
In via Principale: rigettare l'impugnazione proposta e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza, a valere quale titolo esecutivo a favore della cessionaria per CP_3
tramite della procuratrice speciale Controparte_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi di anche solo parziale accoglimento delle eccezioni di parte appellante, condannare l'appellante a pagare alla cessionaria del credito la diversa somma, maggior e/o minore, ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli a suo carico ed in favore della BNL per l'importo di € 1.982.962,27, esponendo: 1) che ella, operante nel settore immobiliare, in data
30.7.2015, aveva stipulato con l'avv. (intermediatore finanziario ed immobiliare) un contratto CP_4
di associazione in partecipazione, con il quale ella, già proprietaria di un immobile in Tramonti, si impegnava alla sua trasformazione in attività ricettiva con annessi accessori, e gli associati ( CP_5
[...
, e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, si impegnavano ad apportare parte del denaro richiesto per l'esecuzione di tale Controparte_10 trasformazione, pari € 4.000.000,00; 2) che, in virtù di tale accordo, ella riceveva l'importo di €
3.999.823,00 mediante due operazioni di accredito in data 31.7.2015 e 3.8.2015, su conto corrente n. 4501/9072, a lei intestato ed in essere presso la 3) che ella Controparte_1 aveva poi disposto di tali importi nella misura parziale di € 1.976.000,00 per effettuare pagamenti in favore di vari fornitori;
4) che, inopinatamente, la aveva stornato le Controparte_1
somme accreditate in suo favore, con la conseguenza che il saldo attivo presente sul conto scompariva per diventare negativo per effetto dell'utilizzo delle somme già avvenuto;
5) che , in data 3.9.2015 ella aveva diffidato la all'immediato riaccredito delle somme indebitamente CP_1
stornate, e che in data 29.9.2015, la banca riscontrava tale diffida eccependo che la società Pt_1
aveva fruito di un servizio di incasso SDD (Sepa Direct Debit) attraverso operatività di home banking, in data 29.7.2015 e 30.7.2015, per un importo pari a quello accreditato, ma che tali operazioni erano state poi contestate dalla banca olandese a mezzo dei quali erano avvenuti, e che dunque ella avena stornato i relativi importi, con conseguente produzione di un saldo negativo sul conto corrente pari ad € 1.982,962,27; 6) che in data 21.10.2015, la BNL le aveva notificato il decreto opposto, pari al predetto importo, per come emesso dal Tribunale di Napoli;
7) che il decreto non era certo, liquido ed esigibile, atteso che per la revoca dell'accredito effettuato, come poi stornato dalla banca, occorreva ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 11/2010 il consenso del beneficiario, che in questo caso non era mai stato espresso, con la conseguenza che, una volta accreditata la somma ed entrata nella disponibilità del soggetto beneficiario, questa non può più essere stornata, o revocata o restituita al soggetto che ha effettuato il bonifico, così come invece arbitrariamente operato dalla BNL;
8) che tale principio normativo era stato confermato da una serie di pronunce dell'arbitro bancario e finanziario, e che dunque lo storno delle somme operate dalla
BNL era avvenuto in assenza di qualsiasi presupposto normativo, e con danno del correntista;
9) che pertanto il decreto ingiuntivo andava revocato e posto nel nulla, ed in via riconvenzionale, andava dichiarata la risoluzione del contratto di conto corrente per grave inadempimento della banca, con condanna della stessa alla restituzione dell'intero importo accreditato pari ad €
3.999.797,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento di un importo a titolo di risarcimento danni.
Costituitasi, la Banca opposta, esponeva: 1) che il legale rappresentante della correntista , nel Pt_1 mese di giungo del 2015, aveva richiesto alla BNL il rilascio di un “creditor identifier”, in vista di mandati di incasso con utilizzo del sistema SDD, collegati a preannunciate operazioni immobiliari;
2) che il servizio denominato “SDD” era una disposizione di addebito in Euro attivata dal creditore in virtù di un mandato sottoscritto dal debitore, utilizzato per operazioni di natura ricorrente o per singole operazioni una tantum; 3) che tale sistema prevedeva l'addebito diretto sul conto corrente del soggetto debitore della di importi relativi a pagamenti dovuti, sulla base di una Pt_1
autorizzazione del debitore fornita direttamente al creditore , e non prevedeva alcun obbligo Pt_1
per la banca del creditore e quella del debitore (cioè per la BNL e per la Rabobank) di svolgere controlli preventivi ed immediati sui dati del mandato di addebito, e che dunque tale sistema rappresentava un incasso preautorizzato a mezzo del quale la società otteneva incassi dai Pt_1
propri debitori, a scadenza certa e dietro presentazione di distinta, con accredito sul suo conto corrente, 4) che, la normativa che disciplina tale servizio era il D. Lgs. 11/2010, e che in sintesi il sistema si concretizzava pertanto in un accordo tra due soggetti, un pagatore e un beneficiario (la
), detto “mandato”, mediante il quale il primo autorizzava il secondo a disporre addebiti sul Pt_1
proprio conto corrente per pagamenti di fatture commerciali;
5) che, sulla scorta di tale meccanismo, in data 29.7.2015 l'amministratore della disponeva l'accredito sul conto di 5 Pt_1 mandati pari ad € 2.000.883,00 , sul conto corrente 9702 intestato alla , con valuta 31.7.15, ed Pt_1 il giorno successivo, accreditava ulteriori 6 mandati per l'importo di € 1.998.940,00 con valuta
3.8.2015, e che tutte tali operazioni riportavano quale banca debitrice (cioè la banca dei debitori della , sui cui conti si riportavano in addebito le relative somme), la banca olandese Pt_1 CP_11
6) che, già in data 3.8.15, la utilizzava parte delle somme accreditate per effettuare alcuni Pt_1 bonifici domestici per un importo di € 736.747,40, e bonifici esteri per l'importo di € 1.246.078,87,
e ciò dunque avveniva in presenza di apparente liquidità sul conto per come effetto delle operazioni
SDD dei giorni immediatamente antecedenti;
7) che tuttavia, in data 3.8.2015 e 4.8.2015,, la contestava la validità di tale operazione poiché i mandati di addebito erano risultati CP_11 inesistenti, dandone immediata comunicazione alla BNL, la quale provvedeva a stornare le somme accreditate, e che per effetto di tale storno il conto corrente presentava un importo a debito;
8) che ella aveva richiesto informazioni al l.r. della circa il rifiuto degli addebiti comunicatole da Pt_1 per l'assenza dei mandati dei propri clienti, ma non aveva ricevuto alcun riscontro se non CP_11
la generica intimazione a riaccreditare le somme sul conto;
9) che, da ulteriori interlocuzioni con la avvenute nei giorni successivi, ella aveva appreso, per come comunicatole dalla banca CP_11
estera, che i presunti debitori della , correntisti non avevano mai autorizzato alcun Pt_1 CP_11
addebito, con la conseguenza che la aveva maldestramente creato il flusso in entrata sul Pt_1 proprio conto;
10 ) che dunque l'operazione posta in essere da era del tutto inesistente, perché Pt_1
nessun credito ella vantava nei confronti di società estere clienti di 11) che tutta CP_11
l'operazione presentava dubbi di autenticità, atteso che l'asserito contratto di partecipazione con società estere per la sua attività immobiliare nel comune di Tramonti, presentava gravi anomalie circa il valore catastale dell'immobile che sarebbe stato oggetto di interventi, e che i bonifici effettuati dalla in favore di soggetti terzi, nei giorni immediatamente successivi agli accrediti , Pt_1
riguardavano società di nuove costituzione operanti in settori del tutto avulsi ed estranei alla attività sociale della stessa;
12) che, del tutto inconferente era il riferimento all'art. 17 citato, atteso Pt_1
che in tale ipotesi non vi era stato alcun bonifico disposto dal debitore, ma una operazione contabile il cui unico regista era stata la , società presunta creditrice;
13) che il proprio credito era Pt_1 ampiamente provato, e che l'opposizione andava respinta;
in via subordinata, la banca concludeva per il pagamento della somma ingiunta ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c.
Nel corso del giudizio si costituiva la procuratrice di quale cessionaria CP_2 Controparte_3
del credito vantato dalla BNL;
che si riportava alle difese della BNL opposta.
Il giudizio veniva istruito a mezzo di CTU, e con sentenza n. 747/2022, resa in data 14.1.2022, il
Tribunale rigettava la opposizione, evidenziando come le somme accreditate sul conto corrente della non fossero state in realtà mai autorizzate dai presunti debitori della stessa e che dunque Pt_1
non erano mai entrate effettivamente nella sua piena titolarità, sebbene essa ne avesse indebitamente disposto. Veniva altresì rigettata la richiesta di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, in assenza di presupposti sia con riferimento al presunto inadempimento della banca al contratto di conto corrente, che alla mancanza di prova alcuna dei danni asseritamente patiti dalla . Pt_1
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso la predetta Parte_1
sentenza; in estrema sintesi, salvo quanto si dirà più ampiamente in seguito, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo lo storno delle somme da parte della BNL, in spregio del disposto degli art. 17 e 5 D. Lgs. 11/2020, atteso che a suo dire,
l'ordine di pagamento era divenuto irrevocabile dopo la sua ricezione da parte dell'intermediario pagatore , e che in ogni caso la revoca era subordinata al consenso dell'utilizzatore; analogamente,
l'appellante ha censurato la prospettazione contenuta nella motivazione della pronuncia impugnata secondo la quale l'accredito delle somme da parte della BNL sul conto della avrebbe Pt_1
costituito un indebito poiché i bonifici, seppure ordinati dai clienti della banca olandese, presunti debitori della , non risultavano poi effettivamente eseguiti dalla banca estera, e che quindi Pt_1
alcun effettivo e concreto versamento vi era stato sul conto della;
sotto tale aspetto, la Pt_1
appellante ha dedotto la assoluta mancanza di prova, non sanata neanche dalla CTU, circa la effettiva attività di controllo che la BNL era tenuta a fare circa la regolarità dell'operazione a monte, prima di accreditare le somme sul conto corrente della , operazione che doveva Pt_1
avvenire solo allorquando la banca domiciliataria avesse fornito le adeguate garanzie.. In sintesi, pertanto, l'appellante ha denunciato la mancata comprensione del meccanismo della procedura
SSD, e la mancata verifica degli oneri gravanti sulla prima di rendere definitivo l'accredito CP_1 delle somme sul conto corrente del correntista. Infine, l'appellante ha censurato i sintetici motivi con cui il Tribunale ha ritenuto non provate le domande di risarcimento dei danni e di risoluzione del contratto.
L'appellante concludeva pertanto, previa sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, per la riforma della stessa, con accoglimento integrale delle domande proposte in primo grado.
Costituitesi, le parti appellate contestavano nel merito i motivi di impugnazione, evidenziando la correttezza del ragionamento seguito dal giudice di primo rado, e chiedevano entrambe il rigetto dell'appello proposto.
Rigettata l'istanza cautelare, con ordinanza del 15.12.2022, alla udienza del 9.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo termini alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, la ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui si è Pt_1
ritenuto che la BNL avesse operato legittimamente lo storno delle somme rinvenienti dalle due operazioni “SSD” sul conto corrente a lei intestato;
nello specifico, si è censurato il passaggio motivazionale in cui il Tribunale ha ritenuto che le somme rinvenienti dalle suddette operazioni non fossero importi di cui la poteva liberamente disporre, atteso che , a suo dire, l'art. 17 del Pt_1
D. Lgs 11/2010 (che ha recepito la Direttiva 2007/64/CE) recita testualmente “una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento non può essere revocato”, e dunque stabilisce la regola per cui gli ordini di pagamento, dopo la ricezione da parte dell'intermediario pagatore, non sono più revocabili, così come ampiamente argomentato anche in numerose pronunce dell'AB , per le quali “l'intermediario non può procedere, per propria unilaterale iniziativa e decisione, allo storno delle somme accreditate su un conto corrente. Tale iniziativa, infatti, finisce per integrare una operazione di pagamento non autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 11/2010, che pone il consenso del pagatore quale presupposto imprescindibile per una operazione di pagamento. In altre parole, ,l'attuale sistema normativo non riconosce in capo all'intermediario alcun potere di dare corso ad operazioni di storno di accrediti già contabilizzati su conto di terzi, e dunque entrati anella piena disponibilità del beneficiario, salvo che ricorra una apposita delega ad operare in tal senso da parte del beneficiario” (AB
Collegio di Milano, decisione n. 1742 del 28.3.2013).
Dunque, in estrema sintesi, secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove non ha considerato in alcun modo che, una volta accreditato l'importo di €
3.999.797,00 riveniente dalle due operazioni SDD sul conto corrente disponibile intestato alla società quale saldo attivo, e non apparente o fittizio, qualsiasi modifica o intervento sul Parte_1
predetto conto (ivi compresa la operazione di storno dei due accrediti) doveva avvenire solo con il consenso del correntista, e dunque della medesima, e ciò anche ai sensi dell'art. 1852 c.c., Pt_1
norma codicistica che faculta il correntista alla piena disponibilità delle somme risultanti a suo credito, sul rapporto di conto corrente.
L'esame della fondatezza del motivo di appello non può tuttavia prescindere dalla concreta analisi del meccanismo di funzionamento dello strumento denominato Sepa Direct Debit, strumento che consente ai creditori di effettuare incassi in euro da debitori italiani o esteri, appartenenti a tutti i paesi dell'Area denominata SEPA, e ben disciplinato dalla c.d. PSD2 (Direttiva Europea sui Servizi di pagamento) recepita di cui al D.Lgs. 11/2020.
Ai sensi della fonte indicata, lo schema di riferimento della operazione effettuata nel caso di specie
è quello denominato SDD Business to Business, utilizzabile dal creditore esclusivamente nei confronti di debitori che non rivestono la qualifica di consumatori ( e dunque microimprese, imprese o società commerciali) prevede il meccanismo di seguito riassunto.
Al fine di ricevere i pagamenti, il creditore ha l'onere di inviare alla la disposizione di CP_1 pagamento (c.d. “Collection”) non prima di 14 giorni di calendario dalla data di scadenza del pagamento e, in ogni caso, non meno di 5 giorni interbancari (se si tratta di prima operazione o di operazione “one off”) oppure 2 giorni interbancari (se si tratta di operazione successiva “recurrent”) prima di tale data.
Il servizio, a sua volta, si basa sulla preventiva sottoscrizione da parte del debitore di apposita autorizzazione (mandato) all'addebito sul proprio conto corrente, individuato dal codice IBAN, ed il creditore deve essere munito di Codice Identificativo del Creditore (“SEPA Direct Debit Creditor
ID”), un codice atto a identificare il creditore nel mandato stesso e nelle operazioni di incasso/addebito. In caso di errori od omissioni nella disposizione di incasso, la Banca del creditore, ovvero la banca del debitore possono rigettare la disposizione di incasso, che potrà quindi essere presentata nuovamente con le dovute correzioni.
La Banca del debitore può altresì richiedere il riaccredito del debitore qualora ritenga che l'addebito sia stato eseguito erroneamente (per esempio, laddove l'incasso sia richiesto più volte per errore tecnico); in questi casi, il conto del Cliente creditore verrà addebitato dell'incasso incorrettamente eseguito.
Infine, il debitore ha la facoltà di chiedere il rimborso delle transazioni relative al SEPA Direct
Debit CORE entro certi limiti temporali. Tale rimborso dovrà essere esercitato entro 8 settimane dalla data di pagamento, in caso di transazione autorizzata, oppure in un periodo compreso tra 8 settimane e 13 mesi dalla data di pagamento, in caso di transazione non autorizzata. Il conto del
Creditore verrà addebitato dalla propria Banca dell'importo di cui il debitore abbia chiesto il rimborso.
Confrontando il predetto schema con le vicende oggetto di giudizio, emerge quanto segue:
La società presunta creditrice, ha disposto telematicamente due distinte di accredito Parte_1
SDD sul proprio conto corrente in essere presso la BNL, per l'importo complessivo di €
3.999.823,00, che riportavano entrambe come banca debitrice (e dunque come banca che avrebbe operato gli addebiti delle predette somme sui rapporti dei suoi clienti, presunti debitori della ) Pt_1
la banca olandese;
nello specifico, le due distinte di accredito SDD avevano ad oggetto, CP_11 la prima (per l'importo di € 2.000.883,00) cinque operazioni di accredito con scadenza 31.7.2015, e la seconda (per l'importo di € 1.998.940,00) sei operazioni di accredito con scadenza 3.8.2015; in esecuzione della disposizione telematica di accredito, la BNL ha dapprima accreditato tali somme su un conto d'appoggio (n. 230010) intestato alla per poi girocontarle sul conto corrente Parte_1
n. 9072 intestato alla stessa. Dopo pochi giorni da tale operazione, la BNL, ha poi provveduto allo storno integrale di tali accrediti, atteso che le relative operazioni di addebito sui conti dei debitori in essere presso la sono risultate impagate e respinte;
all'esito di interlocuzioni tra le due CP_11
banche, in data 18.8.2015, la banca olandese comunicava alla BNL, a giustificazione del rifiuto della operazione di addebito, che i mandati di addebito dei propri clienti (presunti debitori della ) non erano stati approvati o inseriti dai debitori medesimi, sollecitando pertanto la stessa BNL Pt_1
ad informare il proprio cliente (la ) di attivarsi eventualmente con i propri asseriti debitori per Pt_1
la corretta esecuzione della procedura che, allo stato, mancava invece di un presupposto fondamentale per il suo corretto e valido funzionamento, e cioè il mandato di addebito dei clienti in favore della . CP_11 Pt_1
A seguito dello storno delle somme preventivamente accreditate sul conto , si determinava Pt_1
altresì uno scoperto di conto corrente (oggetto del successivo decreto ingiuntivo ottenuto dalla BNL ai danni della medesima) atteso che, nello strettissimo lasso temporale tra l'accredito del Pt_1
rilevante importo delle due operazioni SDD e lo storno, la aveva utilizzato parzialmente tale Pt_1
somma, disponendo otto bonifici nazionali ed esteri , tutti nelle date del 3 e 4 agosto 2015, per un importo complessivo di € 1.981.953,22, confidando evidentemente sulla piena disponibilità della somma accreditata e poi invece stornata.
Il motivo di appello è infondato.
L'assunto dell'appellante, così come ben esplicitato dal proprio consulente di parte nel giudizio di primo grado, si fonda in buona sostanza sulla erronea prospettazione per cui, al momento dell'accredito dal conto provvisorio a quello 9072 della somma rinveniente dalle due operazioni di
SDD, tali importi erano nella piena disponibilità effettiva della , con impossibilità di storno Pt_1
successivo da parte della BNL, atteso che a tale momento, ella avrebbe dovuto già essere certa della regolare esecuzione della operazione, a mezzo della informazione sulla esecuzione dell'addebito sui conti dei debitori da parte della attraverso il meccanismo di compensazione e CP_11 regolamento;
in altri termini, sostiene l'appellante, l'accredito e la piena disponibilità delle somme sul conto corrente della , certificava, proprio per il meccanismo operativo della SDD, che Pt_1
l'operazione era andata a buon fine poiché risultata corretta e preautorizzata dai soggetti debitori, con conseguente impossibilità di una sua revoca con conseguente storno della operazione di accredito delle somme, come invece accaduto.
Tale assunto non è corretto.
In primo luogo, non è pertinente ai fini della decisione il riferimento agli artt. 5 e 17 del D. Lgs.
1172020, che regolano la differente disciplina della esecuzione e della revoca degli ordini di pagamento, disciplina che si pone su un piano ontologicamente differente da quello qui in esame, relativo invece alla autorizzazione/disconoscimento della operazione di SDD come innanzi specificato, allorquando si è sinteticamente ricordato il meccanismo operativo di tale istituto.
In secondo luogo, proprio il meccanismo della SDD suddetto , poiché si basa proprio sulla pregressa esistenza di una autorizzazione all'addebito sul proprio conto da parte del debitore, non prevede in alcun modo che, una volta effettuato l'accredito per effetto della mera presentazione da parte del creditore alla propria banca della distinta di SDD, tale operazione non possa essere più legata al rischio della verifica successiva e negativa del requisito essenziale della preventiva autorizzazione, rischio che in alcun modo transita in capo alla banca del creditore che effettua l'accredito; si è precedentemente ricordato come proprio la normativa richiamata dall'appellante (il
D.Lgs. 11/2020 che ha recepito la c.d. PSD2 – Direttiva Euopea sui Servizi di pagamento) prevede addirittura un termine compreso tra le 8 settimane e i 13 mesi per lo storno di addebiti (e conseguenti accrediti) di operazioni SDD compiute in assenza di autorizzazione del debitore, e su autorizzazioni successivamente disconosciute o eseguite erroneamente, chiarendo dunque che l'esecuzione della operazione (concretizzatasi con il preventivo accredito/addebito) non sposta in capo al soggetto bancario qualsiasi patologia o rischio connesso al rapporto principale tra i due soggetti, creditore e debitore, della operazione in oggetto.
Ciò posto, nel caso in esame, l'accredito dell'importo rinveniente dalle operazioni di SDD presentate dalla alla BNL, non ha in alcun modo spostato sulla banca stessa il rischio del Pt_1
cattivo esito delle predette operazioni, ragion per cui lo storno degli accrediti, avvenuto sulla oggettiva ed indiscussa giustificazione proveniente dalla banca debitrice circa la irregolarità a monte della operazione (per mancanza di autorizzazione, e cioè di specifico mandato, da parte dei soggetti debitori), ha rappresentato una mera e legittima operazione contabile conseguente alla verifica della mancanza dei presupposti fattuali per l'accredito richiesto, e la circostanza per cui la somma fosse già transitata sul conto della è del tutto irrilevante e neutra rispetto al Pt_1
meccanismo operativo del sistema in oggetto, non rappresentando certo tale fatto un evento che ha spostato il rischio della non corretta operazione contabile dalla alla BNL, né potendo trovare Pt_1
applicazione le norme di cui agli artt. 5 e 17 d.lgs. 1172020, impropriamente invocate dall'appellante, poiché attinenti al diverso istituto della esecuzione e revoca.
Il motivo è dunque infondato e va rigettato.
I restanti motivi di appello rimangono definitivamente assorbiti dalle considerazioni sin qui esposte.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.1.000.000,00 ad €.2.000.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto dalla i presupposti di cui all'art. 13, Parte_1
comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3380/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Parte_1
n. 747/2022, pubblicata il 14.1.2022.
2. Condanna la al pagamento, in favore delle parti appellate, dei compensi Parte_1
professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente, per ciascuna di esse, in euro 37.951,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 8.1.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano