2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere autorizzati dall'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.
3. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione ((in possesso di almeno dieci unita' immobiliari)) , sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1.
(( 3-bis. Sono, altresi', tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )) 4. Le modalita' di registrazione telematica dei contratti di locazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.