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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2310/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto
“appello a sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento del danno” e vertente:
TRA
, C.F. e n. , Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962, P.IVA del Gruppo IVA n. Controparte_2
, iscritta all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 026, in persona del suo procuratore, P.IVA_2
Dott. delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto atto del 9 aprile 2019, CP_3
Rep.15.593, Racc. n. 8.798, Notaio Dott. , con sede legale in Verona, al Persona_1
Lungadige Cangrande n°16, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo (C.F.:
[...]
), giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dello C.F._1
stesso in Napoli, alla Via Roberto Bracco n°45;
- APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], cf. , ivi res.te in Controparte_4 CodiceFiscale_2 via Lazio n. 109 e rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv.to Gianluca Petteruti
(cf. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Villaricca (Na) C.F._3
alla Via E. Fermi, 250 cap. 80010
- APPELLATO
, P.IVA: (erroneamente Controparte_5 P.IVA_3 denominata nell'atto di citazione ed in sentenza ma così individuata attraverso il n. CP_6
di P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_3 domiciliato presso la sede legale in Giugliano in Campania (NA), alla Via Colonne n°101 indizizzo pec: Email_1
- APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.2.2023, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. n. 341/2023, pubblicata in data 17 gennaio 2023, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Marano accoglieva la domanda di risarcimento dei danni da lesioni personali subiti da nel sinistro occorso in data 19 giugno 2017 Controparte_4
alle ore 11.30 circa in Melito (NA), al Corso Europa, allorquando l'istante mentre passeggiava veniva colpito riportando lesioni al polso sinistro a causa dello scarico materiale effettuato da parte dell'autocarro Renault tg. NA T754 06, di proprietà della Controparte_5
assicurato con la il cui conducente non
[...] Parte_1 avvedendosi della presenza dell'istante che in quel momento transitava, e senza alcuna segnalazione, lo colpiva, scaraventandolo al suolo.
A fondamento del gravame, l'appellante deduceva l'erronea liquidazione del danno biologico temporaneo totale sulla base delle risultanze della CTU che aveva riconosciuto 30 giorni di invalidità totale per il solo trauma al polso sinistro nonché l'erroneo riconoscimento del danno morale della cui ricorrenza non era stata fornita la prova.
Poste tali premesse, l'appellante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In accoglimento del primo motivo di appello dichiarare non dovuta l'Inabilità Temporanea Totale di gg. 30 per il Sig. ; 2) In accoglimento del secondo motivo d'appello Controparte_4
dichiarare non dovuto il danno morale nei confronti del Sig. ; 3) Con vittoria Controparte_4
delle spese, e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità e improcedibilità Controparte_4 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito l'infondatezza dei motivi di appello avendo il CTU correttamente valutato l'incapacità del danneggiato di attendere alle attività quotidiane a seguito del sinistro per l'immobilizzazione del polso sinistro con l'impossibilità di svolgere anche l'attività di agricoltore e lavorazione della terra e in ogni caso avendo correttamente il Giudice di prime cure ritenuto sussistente il pregiudizio morale nella prospettiva dell'unitarietà del danno non patrimoniale. Non si è costituito neppure nel presente grado di giudizio Controparte_5
e pertanto va dichiarato contumace.
[...]
In via pregiudiziale, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di appello e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale. Infine, l'appellante ha argomentato circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché
l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello.
Va, poi precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
L'appello è parzialmente fondato nei termini che di seguito si andranno a precisare.
Devono disattendersi le doglianze relative alla erronea liquidazione del danno biologico temporaneo per il riconoscimento da parte del CTU di giorni 30 di ITT.
Ed invero, tale profilo ha costituito oggetto di osservazioni alla CTU da parte del fiduciario della compagnia, dott. cui ha fornito puntuale risposta il consulente del Persona_2
Tribunale, dott. il quale ha osservato come: “….preliminarmente, per quanto concerne Per_3
il danno biologico temporaneo, si ricorda che si tratta della fase evolutiva del danno alla persona medicalmente accertabile. Il DBT non può essere valutato soltanto sulla base della tipologia e dell'entità dell'evento traumatico o della patologia che lo determinano, ma va ovviamente individualizzato, evitando che il suo apprezzamento si riduca ad una mera formalità contabile, inappropriatamente ispirata dalla sua portata solitamente assai meno rilevante sul piano risarcitorio rispetto alle altre poste del danno alla persona. In particolare, secondo le Linee Guida SIMLA del 2016, il danno temporaneo assoluto non è da ravvisarsi soltanto quando sussiste un'incapacità globale allo svolgimento delle attività quotidiane, ma anche quando si immobilizzano importanti distretti corporei, sicché ne risulta una sensibile riduzione della capacità di far fronte a esigenze personali di vivere quotidiano;
e allora si può giustamente ritenere che una frattura di polso trattata con gesso possa aver prodotto una inabilità assoluta per l'impossibilità del Sig. di provvedere ad alcune esigenze CP_4 personali del vivere quotidiano, come ad esempi alcuni aspetti dell'igiene personale. Pertanto, si confermerà la valutazione del danno biologico permanente pari al 3%, e di quella temporanea che sarà ripartita in: 30 giorni di ITT, 15 giorni ITP al 50% e in 15 giorni di ITP al 25%.
Ebbene, l'invalidità temporanea totale o assoluta è la condizione di grave compromissione nella capacità di svolgere atti quotidiani della vita conseguente alla lesione.
Nel caso che qui ci occupa, è pacifico che il abbia subito l'immobilizzazione del polso CP_4
sinistro con applicazione di apparecchio gessato e che indipendentemente dalla propria condizione di destrorso o mancino ha sicuramente incontrato per tutta la durata dell'immobilizzazione gravi difficoltà nel compimento degli atti quotidiani oltre a non poter svolgere l'attività lavorativa di coltivatore diretto (elemento risultante dall'anamnesi lavorativa resa in sede di consulenza).
È, invece, fondato il motivo di appello avente ad oggetto l'erroneo riconoscimento di un ulteriore importo per danno morale liquidato in via equitativa dal primo giudice poiché nell'atto introduttivo l'attore si limitava ad invocarne il ristoro, senza, tuttavia, neppure procedere ad una compiuta allegazione di tale voce di pregiudizio.
A conforto dell'esposta conclusione, deve, invero, osservarsi che come noto, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 11 novembre 2008 n. 26972 avevano, tra l'altro, affermato che: “.. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre .. il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale: definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale;
deve, tuttavia, trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza ..”.
La pronuncia resa nel 2008 dalle Sezioni unite della S.C. non ha, dunque, affermato l'ontologica inesistenza di quel pregiudizio non patrimoniale tradizionalmente qualificato come danno morale, ma ha chiarito, nei termini prima riportati, l'accertamento che il Giudice del merito è tenuto a compiere al fine di riconoscere alla parte una posta risarcitoria ulteriore rispetto a quella che sia volta a compensare la lesione dell'integrità psico-fisica.
Tale arresto epocale va coordinato con i principi più di recente affermati dalla giurisprudenza in materia di risarcimento del danno morale conseguente a lesioni cd. micro permanenti secondo la quale non sussiste alcuna automaticità parametrata al danno biologico nella liquidazione del danno morale, il quale va allegato e provato dal danneggiato (In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità
(micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Cfr. Cass. sez. 3 n. 339 del 13.1.2016).
Invero, lo stesso articolo 5 del d.p.r. n. 37/09 preveda testualmente che “la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso”. In definitiva, può affermarsi che, per un verso, anche nel caso di lesioni micro permanenti, il
Giudice debba comunque garantire l'integrale risarcimento del danno alla salute e qualora ritenga che la "voce" del danno non patrimoniale, intesa come "sofferenza soggettiva", non sia adeguatamente ristorata, con la sola applicazione dei valori monetari contemplati dall'art. 139
Cod. delle Assicurazioni per il danno biologico, dovrà operare un' "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima;
per altro verso tale personalizzazione potrà avvenire se e nella misura in cui il danneggiato abbia in concreto allegato tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Tanto chiarito, nel caso di specie, l'istanza risarcitoria avanzata dal non avrebbe dovuto CP_4
trovare accoglimento, sotto il profilo in esame in quanto la parte non ha affatto assolto agli oneri di allegazione su di essa gravanti, posto che, come emerge chiaramente dalla lettura dell'atto di citazione, la stessa si limitava a domandare il risarcimento, tra gli altri, del danno morale, senza indicare le peculiarità del caso concreto che avrebbero potuto indurre il Giudice a procedere ad una personalizzazione del risarcimento.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma ella sentenza impugnata, va dichiarato non dovuto l'importo di € 1534,34 a titolo di danno morale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e sono Controparte_4
liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m. 10.3.2014 n.55 – DM 147/2022 e lo scaglione di valore da euro 1.100,00 a euro 5.200,00, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e l'assenza di attività istruttoria.
Nulla per le spese nei rapporti tra l'appellante e l'appellato consorte in lite contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Dora Alessia Limongelli, funzione di giudice unico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
341/2023, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_5
2) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovuto l'importo di € 1534,34 liquidato a titolo di danno morale;
3) Rigetta i restanti motivi di appello e conferma tutte le restanti statuizioni contenute nella sentenza di primo grado;
4) Condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_4 Parte_1
spese del presente grado di giudizio liquidate in € 174,00 per spese ed € 1278,00 per onorari oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CPA come per legge
5) Nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace.
Aversa, 20.3.2025
Il Giudice
Dott. ssa Dora Alessia Limongelli