Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/06/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 10.06.2025
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 10.06.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
CARAMIA ANTONIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANNELLI IDA
nonchè
in persona dei legali rappresentanti in carica, CP_2 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA
resistenti e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_3 convenuta contumace
oggetto: opposizione comunicazione iscrizione ipotecaria
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.05.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 02420191460000268009 dell'importo di euro 147.838,44, notificata in data 20.04.2022, limitatamente ai seguenti avvisi e cartelle:
1. Cartella di pagamento n. 02420080008983184000 dell'importo complessivo di € 17.365,46 relativa a contributi previdenziali I.V.S. operai a tempo determinato, anno di riferimento 2007, asseritamente notificata il 22/10/2008;
2. avviso di addebito n. 32420112000288107000 dell'importo complessivo di € 12.416,04, relativa a contributi previdenziali I.V.S. anno di riferimento 2010, asseritamente notificato il 07/10/2011;
3. avviso di addebito n. 32420112000349462000 dell'importo complessivo di € 5.134,98 relativa a contributi previdenziali I.V.S. coltivatori diretti, anni di riferimento 2006, 2007, 2008 e 2010, asseritamente notificato il 07/10/2011;
4. avviso di addebito n. 32420120000971355000 dell'importo complessivo di € 4.944,49, relativa a contributi previdenziali I.V.S. coltivatori diretti, anni di riferimento 2009 e 2011 asseritamente notificato il 13/08/2012;
5. avviso di addebito n. 32420120001295441000, dell'importo complessivo di € 8.688,10 relativa a contributi previdenziali I.V.S. operai a tempo determinato, anni di riferimento 2009 e 2011, asseritamente notificato il 05/10/2012;
6. avviso di addebito n. 32420130002213902000, dell'importo complessivo di € 11.420,01 relativa a contributi previdenziali I.V.S. operai a tempo, anni di riferimento 2010, 2011 e 2012, asseritamente notificato il 19/02/2014;
7. avviso di addebito n. 32420130002256556000, dell'importo complessivo di € 16.117,95 relativa a contributi previdenziali I.V.S. operai a tempo determinato, anno di riferimento 2006, asseritamente notificato il 19/02/2014;
8. avviso di addebito n. 32420130002306591000, dell'importo complessivo di € 5.878,00 relativa a contributi previdenziali I.V.S. coltivatori diretti oltre somme aggiuntive, anni di riferimento 2010 e
2012, asseritamente notificato il 19/02/2014;
2 9. avviso di addebito n. 32420140000017663000, dell'importo complessivo di € 12.271,99 relativa a contributi previdenziali I.V.S. operai a tempo determinato, anno di riferimento 2006, asseritamente notificato l'08/03/2014;
10. avviso di addebito n. 32420140000069221000, dell'importo complessivo di € 8.893,62 relativa a contributi previdenziali I.V.S. operai a tempo determinato, anno di riferimento 2006, asseritamente notificato il
20/03/2014; 11. avviso di addebito n. 32420140000069726000, dell'importo complessivo di € 8.480,96 relativa a contributi previdenziali I.V.S. operai a tempo determinato, anno di riferimento 2007, asseritamente notificato il
20/03/2014; 12. avviso di addebito n. 32420140000182033000, dell'importo complessivo di € 3.482,22 relativa a contributi previdenziali I.V.S. operai a tempo determinato, anni di riferimento 2011 e 2012, asseritamente notificata il 20/05/2014. Nello specifico parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti ingiunti. Costituitasi in giudizio ha Controparte_1 eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito ha dedotto la regolarità della notifica degli atti di intimazione e delle comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecarie, concludendo per il rigetto dell'opposizione perché infondata. Costituitosi in giudizio ha eccepito preliminarmente il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse e tardività ex art. 24 comma 5 D. Lgs. 46/99, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, il Giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale. _______________
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti contributivi relativi ad anni CP_3
successivi al 2005, pacificamente non oggetto di cessione.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di e di Controparte_1
in considerazione delle doglianze di parte ricorrente che attengono CP_2 sia alla mancata notifica dei titoli esecutivi, sia alla prescrizione. Invero, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi “in forza della disciplina dell'art. 24 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore,
3 sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (...), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo” (cfr. Cass. Sez. Un.
8.3.2022 n. 7514; in senso conforme, cfr. Cass. 10.6.2022 n. 18812, Cass. 11.1.2023 n. 476). Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, in tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_4 relative a crediti previdenziali, ove il motivo di
[...] impugnazione abbia ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione. La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione, come nel caso di specie. Ciò premesso, nel merito il ricorso merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte. Occorre rilevare che ha prodotto prova attestante l'avvenuta CP_2 notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio (allegati fascicolo . CP_2
Ciò precisato, occorre valutare se sia maturata la prescrizione. Come statuito da un condivisibile orientamento giurisprudenziale, nel caso di cartella di pagamento per crediti previdenziali non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. cass. n.25790\2009; cass. 12263/2007; cass., ord. 8.10.2015). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizionale e l'applicazione della disciplina dell' actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c. Con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta a sancire, conformemente al predetto orientamento, che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto, l'irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale.
4 Pertanto, per tali crediti trova applicazione l'art. 3 comma 9 della citata legge, ai sensi del quale il termine di prescrizione è di cinque anni (vedasi, da ultimo Cass., sentenza n. 11335/2019; Cass., ordinanza n. 24106 del 27 settembre 2019). Nel caso di specie, attesa la corretta notifica di tutti gli atti prodromici oggetto del presente giudizio, occorre rilevare che
[...]
ha depositato relate di notifica di intimazioni di pagamento a CP_1 proprio dire riferibili agli avvisi di addebito presupposti all'iscrizione ipotecaria. Nello specifico l'agente della riscossione ha depositato in giudizio:
- copia della notifica della cartella n. 02420080008983184000 effettuata in data 22.10.2008 (all.3);
- intimazione di pagamento n. 02420149005620819000 notificata in data 6.6.2014 relativa all'avviso di addebito n. 32420120001295441 000 (all.4);
- relata di notifica ed avviso di avvenuta notifica effettuata in data
15.9.2017 relativa all'intimazione di pagamento n. 0242017000887565000 (all.5);
- relata di notifica ed avviso di intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento n.024201890042312005000 (all.6). Ebbene, pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione (vedasi Cass., sentenza n. 14690 del 26.05.2021), deve ritenersi maturata la prescrizione con riferimento all'avviso di addebito n. 32420120001295441 000, atteso che tra la notifica intimazione di pagamento n. 02420149005620819000 in data 6.6.2014 e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 9.11.2019 (all.7 fascicolo parte resistente) era già ampiamente maturato il predetto termine quinquennale. Con riferimento, invece, agli altri titoli esecutivi, l'agente della riscossione non ha prodotto copia delle intimazione di pagamento, con la conseguenza che non è possibile verificare a quali cartelle e avvisi di addebito le predette intimazioni di pagamento siano riferibili. Pertanto, in assenza di prova di ulteriori atti interruttivi, dalla data di notifica della cartella e degli avvisi di addebito è decorso il termine quinquennale di prescrizione, che era già maturata alla data di notifica della comunicazione preventiva e dell'iscrizione ipotecaria opposta. Per detti motivi il ricorso merita accoglimento. Attesi i motivi della decisione le spese di lite vengono poste a carico di . Spese compensate nei confronti di Controparte_5
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 05.05.2023 da
, così provvede: Parte_1
5 - dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la prescrizione della cartella di pagamento n. 02420080008931184000 e degli avvisi di addebito n. 32420112000288107000, n. 32420112000349462000, n. 32420120000971355000, n. 32420120001295441000, n. 32420130002213902000, n. 32420130002256556000, n. 32420130002306591000, n. 32420140000017663000, n. 32420140000069221000, n. 32420140000069726000 e n. 32420140000182033000;
- dichiara la illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02420191460000268009 limitatamente ai predetti atti prescritti;
- condanna al pagamento delle Controparte_5 spese di lite, liquidate in euro 4200,00, olte iva, cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione;
- dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite. Brindisi, 10.06.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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