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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2649/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, N.28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006853443000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291 2024 00068534 43 000 (ruolo n. 2024/000827) riguardante IMU per l'anno 2014, con interessi e sanzioni di €.1.202,88.
Deduceva articolati motivi con i quali sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come descritti nel ricorso introduttivo.
L'agenzia delle entrate riscossione nella memoria di costituzione in giudizio deduceva in atti e chiedeva la conferma dell'atto impositivo perché emesso nei termini ed è riscontrabile la violazione accertata nei confronti del ricorrente.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 17 Dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, viene disattesa la inammissibilità del ricorso, dedotta da parte resistente, in quanto la ricorrente non ha provveduto alla chiamata in causa dell'Ente impositore.
L'art. 14, comma 6-bis del D.Lgs. 546/92 (Codice del Processo Tributario) introduce una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario nel contenzioso tributario, stabilendo che se un contribuente impugna un atto (es. cartella) lamentando vizi di notifica di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso, il ricorso va proposto sempre nei confronti di entrambi i soggetti (chi ha emesso l'atto presupposto e chi ha emesso l'atto impugnato) per garantire la completa partecipazione al giudizio, pena l'improcedibilità parziale o totale del ricorso se non integrato.
Nel caso di specie parte ricorrente non risulta avere eccepito la mancata notifica dell'atto presupposto ma ha esposto altre censure che non inficiano la legittimità dei motivi di ricorso.
Nel merito il ricorso è da accogliere per quanto di ragione per il motivo, assorbente, con il quale deduce la decadenza del potere dell'Ufficio in ordine alla richiesta di credito per IMU anni 2014, in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 161, che disciplina l'accertamento del tributo sostenendo che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Considerato che l'avviso di accertamento relativo alla predetta annualità non è stato “validamente” notificato, si appalesa l'illegittimità della iscrizione a ruolo successivamente scaturita e riprodotte nella cartella di pagamento oggi impugnata in quanto si riferisce a pretese risalenti al 2014.
Ne consegue che il termine di decadenza andava concretamente a scadere il 31.12.2019 e l'atto in questione risulta notificato in data 18.4.2024, oltre il decorso del termine di decadenza.
Per tali motivazioni, assorbiti gli altri motivi di ricorso, la Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla gli avvisi di accertamento impugnato e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 500,00, oltre spese generali da distrarsi in favore del difensore della ricorrente dichiaratasi antistataria.
Cosi deciso in Agrigento il 17 Dicembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
AL IN PP
Firmato digitalmente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2649/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, N.28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006853443000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291 2024 00068534 43 000 (ruolo n. 2024/000827) riguardante IMU per l'anno 2014, con interessi e sanzioni di €.1.202,88.
Deduceva articolati motivi con i quali sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come descritti nel ricorso introduttivo.
L'agenzia delle entrate riscossione nella memoria di costituzione in giudizio deduceva in atti e chiedeva la conferma dell'atto impositivo perché emesso nei termini ed è riscontrabile la violazione accertata nei confronti del ricorrente.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 17 Dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, viene disattesa la inammissibilità del ricorso, dedotta da parte resistente, in quanto la ricorrente non ha provveduto alla chiamata in causa dell'Ente impositore.
L'art. 14, comma 6-bis del D.Lgs. 546/92 (Codice del Processo Tributario) introduce una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario nel contenzioso tributario, stabilendo che se un contribuente impugna un atto (es. cartella) lamentando vizi di notifica di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso, il ricorso va proposto sempre nei confronti di entrambi i soggetti (chi ha emesso l'atto presupposto e chi ha emesso l'atto impugnato) per garantire la completa partecipazione al giudizio, pena l'improcedibilità parziale o totale del ricorso se non integrato.
Nel caso di specie parte ricorrente non risulta avere eccepito la mancata notifica dell'atto presupposto ma ha esposto altre censure che non inficiano la legittimità dei motivi di ricorso.
Nel merito il ricorso è da accogliere per quanto di ragione per il motivo, assorbente, con il quale deduce la decadenza del potere dell'Ufficio in ordine alla richiesta di credito per IMU anni 2014, in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 161, che disciplina l'accertamento del tributo sostenendo che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Considerato che l'avviso di accertamento relativo alla predetta annualità non è stato “validamente” notificato, si appalesa l'illegittimità della iscrizione a ruolo successivamente scaturita e riprodotte nella cartella di pagamento oggi impugnata in quanto si riferisce a pretese risalenti al 2014.
Ne consegue che il termine di decadenza andava concretamente a scadere il 31.12.2019 e l'atto in questione risulta notificato in data 18.4.2024, oltre il decorso del termine di decadenza.
Per tali motivazioni, assorbiti gli altri motivi di ricorso, la Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla gli avvisi di accertamento impugnato e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 500,00, oltre spese generali da distrarsi in favore del difensore della ricorrente dichiaratasi antistataria.
Cosi deciso in Agrigento il 17 Dicembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
AL IN PP
Firmato digitalmente