Decreto cautelare 20 maggio 2025
Decreto presidenziale 22 maggio 2025
Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 7591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7591 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07591/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02498/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2498 del 2025, proposto da
Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1.– della determinazione dirigenziale n. 212 del 9/5/2025 (reg. gen. n. 1005 del 9/5/2025), il Segretario Generale - Dirigente del Settore 2 del Comune di Pomigliano d’Arco ha disposto l’avvio di una procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 110, co. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, da assegnare al Settore 2, “Risorse Umane e Politiche Culturali”;
2.– dell’avviso di selezione pubblica approvato con determinazione dirigenziale n. 212 del 9/5/2025 (reg. gen. n. 1005 del 9/5/2025) e pubblicato all’Albo Pretorio on-line il 9/5/2025 (pubblicazione n. 2025/0001577);
3.– della determinazione dirigenziale n. 214 del 9/5/2025 (reg. gen. n. 1032 del 9/5/2025), con la quale è stato rettificato e riapprovato l’avviso di selezione pubblica;
4.– dell’avviso di selezione pubblica riapprovato, come rettificato, con determinazione dirigenziale n. 214 del 9/5/2025 (reg. gen. n. 1032 del 9/5/2025) e pubblicato all’Albo Pretorio on-line il 9/5/2025 (pubblicazione n. 2025/0001595);
5.– della determinazione dirigenziale n. 231 del 20/5/2025 (reg. gen. n. 1125 del 20/5/2025), concernente l’ammissione ed esclusione dei candidati;
6.– della determinazione dirigenziale n. 232 del 20/5/2025 (reg. gen. n. 1126 del 20/5/2025), concernente la nomina della Commissione;
7.– di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresa la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 17/2/2025, veniva approvato il P.I.A.O. 2025, delle note prot. n. 20591 e prot. n. 17715 del 14/5/2025, relative all’incarico di Presidente della Commissione, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio, tutte per quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomigliano D'Arco;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1702 del 2025;
Vista la memoria della ricorrente del 10.10.2025;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa IA BA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Dato atto che con memoria del 10.10.2025 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che deve ritenersi cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., poiché i provvedimenti sopravvenuti hanno contenuto satisfattivo degli interessi collettivi fatti valere col ricorso;
Rilevato che, infatti, dopo l’ordinanza cautelare di questa Sezione 1200/2025, il Comune di Pomigliano, con determinazione dirigenziale n. 410 dell’8/8/2025 (reg. gen. n. 1870 dell’8/8/2025), ha disposto l’«annullamento d’ufficio, in via di autotutela, ex art. 21 nonies, comma 1, della Legge n.241/1990 della procedura di selezione pubblica per conferimento dell’incarico dirigenziale, ai sensi dell'art.110, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000, da assegnare al Settore 2, di cui alla Registro generale N° 1032 del 09/05/2025 e tutti gli atti connessi».
Rilevato che con “avviso di interpello interno” (pubblicato il 1/10/2025, numero pubblicazione: 2025/000327), il Segretario Generale - Dirigente del Settore 2 del Comune di Pomigliano d’Arco ha indetto «una procedura di interpello interno, riservata esclusivamente al personale del Comune di Pomigliano d’Arco, inquadrato nell’Area dei Funzionari EQ, profilo Funzionario Amministrativo, finalizzata all’individuazione di un dipendente al quale conferire incarico dirigenziale, ex art. 110,
comma 1 D. Lgs. n.267/2000, presso il Settore 2 “Risorse umane e politiche culturali”».
Ritenuto che, pertanto, deve ritenersi cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., poiché i provvedimenti sopravvenuti hanno contenuto satisfattivo degli interessi collettivi fatti valere dalla Dirpubblica con ricorso n. R.G. 2498/25;
Ritenuto che le spese processuali del merito possono essere compensate, essendovi già stata condanna nella fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN DO, Presidente
IA BA CA, Consigliere, Estensore
IAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA BA CA | NN DO |
IL SEGRETARIO