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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6339 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e nella qualità di esercenti la
[...] CodiceFiscale_2 responsabilità genitoriale sul figlio minorenne (C.F. Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Covello per procura in atti C.F._3
- ATTORI -
E
, in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, e Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina
- CONVENUTI–
E
[...]
CHIAMATA CONTUMACE Controparte_3
E
pagina 1 di 11 Controparte_4
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Angelo Pariani per procura in atti
- INTERVENIENTE VOLONTARIA -
OGGETTO: responsabilità dei maestri ex art. 2048 c.c.
CONCLUSIONI: come da comparse in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 29/11/2018, e , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore , Persona_1 convenivano in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
, dinanzi all'intestato Tribunale, per ottenere il risarcimento Controparte_2 dei danni in seguito al sinistro verificatosi il 14/12/2017, alle ore 13:30 circa, allorquando il minore , alunno della III classe della Scuola Primaria dell' Persona_1 [...]
, che e si trovava nel salone della scuola primaria “Ruzzolino” Controparte_2 di Fondachelli Fantina, durante la pausa pranzo, rincorrendosi in modo concitato con i compagni di classe, perdeva l'equilibrio sbattendo violentemente il volto sul pavimento e riportando “due fratture coronali a carico di 11 e di 12, entrambi riguardanti il 3^ incisale ed in particolare l'11 con parziale scopertura del cornetto pulpare”.
Allegavano che il minore necessitava di periodica riabilitazione conservativa e protesica e aveva riportato danni permanenti nella misura del 3%, oltre danno morale e spese mediche, calcolati in € 7.958,09.
Affermavano la responsabilità del ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 2048 c.c. e CP_1 chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento della somma indicata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario.
Si costituivano in giudizio il e l' CP_1 Controparte_2 contestando le domande attoree.
pagina 2 di 11 Preliminarmente eccepivano l'improcedibilità della domanda per il mancato preventivo esperimento della convenzione di negoziazione assistita. Nel merito, dichiaravano che l'infortunio era stato prontamente denunciato all'Assicurazione con la quale la scuola aveva concluso apposito contratto e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione per essere manlevati in caso di condanna.
Affermavano che la caduta era avvenuta alla presenza dell'insegnante, la quale non aveva potuto impedirla, perché si era verificata in modo improvviso e imprevedibile e, quindi, non imputabile alla scuola.
All'udienza di prima comparizione, rilevato che – nelle more – parte attrice aveva invitato i convenuti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, rimasta senza riscontro, la causa veniva rinviata per la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_5
[...]
Interveniva volontariamente in giudizio la Controparte_4 che assicura l'istituto scolastico.
[...]
In via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva di Controparte_6 che è un'agenzia assicurativa che svolge attività di intermediaria per la terza chiamata, sicché il contratto assicurativo n. FW 00120/2017/(S)00120 sottoscritto tramite l'intermediario risulta stipulato con la . CP_6 Controparte_4
Nel merito, escludeva la responsabilità dell'istituto scolastico, in considerazione delle modalità dell'infortunio e dell'attività di vigilanza espletata dall'insegnante In CP_7 subordine, deduceva il concorso di colpa del danneggiato, chiedendo la riduzione del risarcimento e contestava la quantificazione del danno, in quanto eccessiva e sproporzionata.
Deduceva di avere già liquidato in via stragiudiziale, a titolo di indennizzo per la garanzia infortuni, la somma di € 1.800,00, non ritenendo operante la garanzia per la responsabilità civile terzi.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, ovvero, in via gradata, la riduzione del risarcimento a quanto accertato in corso di causa, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
pagina 3 di 11 Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di CTU medico-legale.
All'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 – in cui subentrava la scrivente - le parti precisavano le conclusioni e veniva concesso alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_6
[...
che non è parte del contratto di assicurazione, ma solo intermediaria, come sarà meglio precisato.
La domanda degli attori è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Gli attori hanno chiesto l'accertamento della responsabilità del e dell' CP_1 [...]
di natura sia contrattuale sia extracontrattuale, per Controparte_2
l'infortunio subito dal loro figlio durante l'orario delle lezioni.
Orbene, il risponde dell'operato dei suoi insegnanti in base all'art. 28 Cost.. CP_1
È noto che costituisce onere di chi agisce per ottenere il risarcimento la prova che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo – per la salvaguardia dell'incolumità dei discenti minori (C.
Cass. 3081/2015).
Inoltre, la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti (bidelli), delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici (C. Cass., 14701/2016).
pagina 4 di 11 In merito alle caratteristiche della responsabilità degli insegnanti la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di una presunzione di responsabilità, peraltro non assoluta (non essendo responsabilità oggettiva), ma aggravata, in ragione dell'onere incombente sull'insegnante di fornire la prova liberatoria;
tale onere risulta assolto ogniqualvolta emerga l'esercizio, da accertarsi in concreto, di una vigilanza adeguata all'età
e al normale grado di comportamento dei minori affidati (C. Cass., n. 11453/2003) e che non è sufficiente, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico ex art. 2048 c.c., la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa ove sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte territoriale - in relazione al danno determinato dalla caduta a terra di uno studente di una scuola media inferiore, in conseguenza della contesa di una sedia con un compagno
- avesse omesso di verificare l'approntamento, in via preventiva, di cautele idonee a scongiurare situazioni di pericolo in un caso nel quale gli alunni erano stati affidati al personale ausiliario nello svolgimento di attività extracurricolare) (C. Cass., n. 23202/2015).
Così ricostruiti i principi applicabili alla fattispecie in esame, dall'istruttoria espletata è emersa la caduta del Pt_1
Invero, la stessa insegnante, escussa come teste, ha Testimone_1 dichiarato: “Vero che al momento dell'infortunio oggetto del presente giudizio, ero presente nel salone dove i bambini consumano il pranzo e poi giocano, non sempre a rincorrersi;
in quella occasione stavano facendo un girotondo e poi si tiravano.
Ho visto il bambino già a terra ed un altro bambino dietro di lui, che mi ha detto: “Non l'ho fatto apposta”; Non posso escludere o confermare che il bambino sia stato spinto o che sia caduto da solo”.
“Preciso che il bambino frequentava la terza classe;
i bambini avevano da poco finito di mangiare, la bidella stava sparecchiando ed i bambini giocavano in attesa di rientrare in classe alle ore 14.00; durante l'ora di mensa è consentito ai bambini di fare giochi di movimento, attività ricreativa nel salone mensa;
è un salone molto grande”.
L'altra teste, collaboratrice scolastica presso l' Testimone_2 [...] di all'epoca del sinistro, ha dichiarato di non essere stata Controparte_2 CP_2 presente al momento della caduta, ma di avere saputo dell'incidente successivamente e di avere pagina 5 di 11 provveduto, unitamente alla maestra , alla riconsegna del bambino ai genitori alle ore CP_7
16.
Ha, inoltre, ricordato di avere visto la maestra al telefono e che la stessa le aveva CP_7 riferito di avere provato a rintracciare i genitori di . Persona_1
Orbene, dalla dichiarazione fornita dall'insegnante subito dopo il fatto - nella quale si legge genericamente che “Durante l'ora di mensa nel salone della scuola, mentre i bambini giocavano, appena finito di mangiare, facendo una sorta di girotondo, cadeva a terra. Il bambino non si Persona_2 rendeva conto come fosse accaduto, ma mi accorgevo che l'incisivo destro era lesionato. Il bambino non lamentava dolore, né sangue o graffi alla bocca o gonfiore. Ho cercato di rintracciare la madre senza trovarla, che è venuta a prenderlo al normale orario di uscita. La stessa il giorno seguente mi ha riferito di averlo portato dal dentista e che avrebbe avuto bisogno di ulteriori cure e ricostruzioni successive” – è possibile ritenere che l'insegnante al momento del fatto non stesse sorvegliando adeguatamente i bambini di III elementare a lei affidati in quanto non si è accorta della caduta e non ha saputo riferire se il bambino sia caduto autonomamente o perché spinto da altri bambini. Peraltro, i bambini in tenera età, richiedono una particolare vigilanza da parte dell'insegnante, soprattutto perché stavano giocando e “si tiravano”, come ha riferito la stessa insegnante.
Orbene, non può dirsi raggiunta la prova liberatoria per il docente che consiste nella dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità ha impedito un tempestivo ed efficace intervento (C. Cass., n. 14216/2018). Per accertare la prevedibilità del fatto il giudice del merito deve fare riferimento alla sua ripetitività e ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata al particolare ambiente di cui si tratta, sulla base della ragionevole prospettazione secondo cui certi eventi, già verificatisi in date condizioni, possono, al riprodursi di queste, ripetersi (C. Cass., n. 24063/21).
Trattandosi di bambini di terza elementare, è possibile affermare che doveva essere assicurata una vigilanza maggiore sia preventiva, nell'individuazione e nel vaglio del gioco cui i minori possono dedicarsi, sia contestuale al gioco stesso, mantenendo la propria attiva pagina 6 di 11 presenza al fine di potere immediatamente intervenire correggendo eventuali condotte aggressive o, comunque, pericolose.
Nel caso in esame l'insegnante, come già evidenziato, non ha saputo specificare alcunché sul punto, non solo quando è stata escussa come teste, ma neppure quando nell'immediatezza, ovvero in data 20/12/2017, ha reso la sua dichiarazione sul fatto.
Le considerazioni esposte consentono, quindi, di accogliere le domande degli attori e di condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno subito da nella misura di Pt_1 seguito indicata.
Al riguardo, il CTU nominato nel corso del giudizio, dott. ha rilevato che Persona_3
“Le lesioni riportate dal periziando risultano essere compatibili con l'evento traumatico riferito e riportato in atti e consistono nella frattura coronale non complicata del margine mesio-incisale dell'elemento 1.1 (incisivo centrale superiore dx) e di una lievissima scheggiatura coronale dell'angolo del margine inciso-mesiale dell'elemento 2.1 (incisivo centrale superiore sx)” ritenendo che “ad oggi l'unico trattamento sanitario praticato è rappresentato dalla levigatura a mezzo di un gommino ad uso odontoiatrico del margine incisale dell'elemento dentario 2.1, così come riferito da parte del dott. Non si riscontrano altri Persona_4 trattamenti odontoiatrici eseguiti a carico degli elementi dentari coinvolti”.
Ha ravvisato, quindi “una invalidità temporanea parziale quantificabile in giorni 12 al 10% per il tempo necessario alle cure, non essendo precluso alcun tipo di attività quotidiana”; “non risultano precedenti traumatici concorrenti, né è ravvisabile presenza di danno permanente”.
Ha aggiunto che “non risultano agli atti spese mediche sostenute e documentate;
per quanto attiene
l'entità delle spese mediche future, tenuto conto della necessità di trattamento conservativo a mezzo ricostruzione estetica in composito a carico dell'elemento 1.1 (incisivo centrale superiore dx) e dell'età del periziando, per cui andranno previsti n°11 rifacimenti, alla luce del tariffario nazionale ANDI nonché dei tariffari medi della provincia di Messina, sono quantificabili in un importo complessivo pari ad Euro 1.800,00”. “Considerata
l'età del periziando nonché l'entità delle lesioni derivanti dall'evento traumatico, la “sofferenza menomazione- correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo è valutabile di grado “lieve””.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto frutto di un rigoroso esame clinico e ben motivate con il supporto di valide argomentazioni e, peraltro, non contestate.
pagina 7 di 11 Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno patito dalla parte attrice nel caso di specie, come da orientamento di questo
Tribunale, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso le tabelle del Tribunale di Milano 2024, nella seguente misura: € 138,00 all'attualità per 12 giorni di inabilità al 10%, computando € 115,00 come punto base di inabilità temporanea totale), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione a titolo di danno morale, in quanto non sono stati provati disagi e sofferenze concernenti specifiche situazioni dolorose e/o rinunce sopportate in via esclusiva o in misura maggiore dal danneggiato, specie alla luce di quanto affermato dalla Consulente in merito all'assenza di sintomatologie dolorose (cfr. C.
Cass., n. 901/2018: “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale […] deve essere intesa nel senso
pagina 8 di 11 di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore […], quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”).
Il CTU ha poi stimato l'importo di € 1.800,00 per le spese mediche future, cui si aggiunge l'importo di euro 138,00 per il periodo di inabilità, per un totale di euro 1.938,00, importo già rivalutato.
Gli attori non hanno documentato di avere sostenuto sino ad oggi spese mediche.
Orbene, su tale importo non va applicato il lucro cessante, in quanto la compagnia di assicurazione interveniente ha fornito la prova di avere offerto e liquidato – a titolo di garanzia infortuni -, in favore di parte attrice, l'importo di euro 1.800,00, importo coincidente con il danno patito dal minore se si considera che l'importo di euro 1.938,00 è già rivalutato (infatti, applicando la devalutazione alla data del sinistro, il risarcimento ammontava ad euro 1.620,40), importo che non risulta essere stato erogato per mancata accettazione dalla parte attrice.
Pertanto, agli attori spetta, a titolo di risarcimento, la somma complessiva di € 1.938,00, già rivalutato, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo, cui devono essere condannati in solido il e l'Istituto comprensivo. CP_1
Va, infine, accolta la domanda di garanzia formulata dai convenuti nei confronti della
, chiamata in giudizio in virtù della sezione I del contratto, relativa alla sua Controparte_4 responsabilità civile, in quanto risultano pacifici l'esistenza della polizza RCT azionata e l'avvenuta tempestiva comunicazione del sinistro alla compagnia di assicurazioni.
Peraltro, l'art. 24 delle norme generali delle Condizioni di Polizza, prevede che
“relativamente ai Rischi da Responsabilità Civile… la qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare
pagina 9 di 11 all' nel suo complesso e non solo all'Istituzione scolastica contraente. Il Soggetto Controparte_8
Assicurato con la Polizza di Responsabilità Civile e Tutela Legale è pertanto l'Amministrazione scolastica Contr Contr (intesa in ogni sua articolazione, quale il , l , l' o l'Istituzione scolastica) per il fatto dei CP_9 propri dipendenti o alunni”.
Tale previsione consente di estendere la polizza RCT anche nei confronti del e CP_1 di applicarla per il fatto degli insegnanti, che abbia cagionato un danno ad uno studente, considerato terzo, ai sensi del successivo art. 11 – Sezione I.
Infine, l'art. 2 – Sezione I – Responsabilità Civile statuisce che l'assicurazione “è valida per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi, o che comunque siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti od organi autorizzati dagli stessi. A titolo esemplificativo si possono indicare” “le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola”, cui possono essere equiparate le attività di refezione.
La lettura sistematica delle disposizioni richiamate consente di ritenere che nella fattispecie in esame la garanzia invocata dal contraente copre per intero le somme liquidate in favore degli attori in solido, prevedendo, il contratto per la responsabilità civile, solo il massimale di €
25.000.000,00 (cfr. art. 14 e prospetto di polizza) e nessuna franchigia.
La , pertanto, va condannata a manlevare e garantire le Amministrazioni Controparte_4 in giudizio di quanto costoro sono condannati a versare agli attori per effetto della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite e di CTU.
In ragione della somma offerta vanno interamente tra le parti le spese di lite.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti ed CP_1 [...]
, con diritto di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione.. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6339/2018, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_6
pagina 10 di 11 2. dichiara la responsabilità del e Controparte_1
dell' nella causazione del sinistro e, per Controparte_2
l'effetto, li condanna in solido a pagare, in favore degli attori, la somma di euro
1.938,00, già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico del
[...]
e dell' ; Controparte_1 Controparte_2
5. dichiara che la Controparte_4
è tenuta a manlevare il
[...] [...]
e l' delle somme Controparte_1 Controparte_2 pagate a titolo di risarcimento danni e per CTU
Così deciso in Messina il 27.02.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Miano Angelica, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6339 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e nella qualità di esercenti la
[...] CodiceFiscale_2 responsabilità genitoriale sul figlio minorenne (C.F. Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Covello per procura in atti C.F._3
- ATTORI -
E
, in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, e Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina
- CONVENUTI–
E
[...]
CHIAMATA CONTUMACE Controparte_3
E
pagina 1 di 11 Controparte_4
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Angelo Pariani per procura in atti
- INTERVENIENTE VOLONTARIA -
OGGETTO: responsabilità dei maestri ex art. 2048 c.c.
CONCLUSIONI: come da comparse in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 29/11/2018, e , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore , Persona_1 convenivano in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
, dinanzi all'intestato Tribunale, per ottenere il risarcimento Controparte_2 dei danni in seguito al sinistro verificatosi il 14/12/2017, alle ore 13:30 circa, allorquando il minore , alunno della III classe della Scuola Primaria dell' Persona_1 [...]
, che e si trovava nel salone della scuola primaria “Ruzzolino” Controparte_2 di Fondachelli Fantina, durante la pausa pranzo, rincorrendosi in modo concitato con i compagni di classe, perdeva l'equilibrio sbattendo violentemente il volto sul pavimento e riportando “due fratture coronali a carico di 11 e di 12, entrambi riguardanti il 3^ incisale ed in particolare l'11 con parziale scopertura del cornetto pulpare”.
Allegavano che il minore necessitava di periodica riabilitazione conservativa e protesica e aveva riportato danni permanenti nella misura del 3%, oltre danno morale e spese mediche, calcolati in € 7.958,09.
Affermavano la responsabilità del ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 2048 c.c. e CP_1 chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento della somma indicata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario.
Si costituivano in giudizio il e l' CP_1 Controparte_2 contestando le domande attoree.
pagina 2 di 11 Preliminarmente eccepivano l'improcedibilità della domanda per il mancato preventivo esperimento della convenzione di negoziazione assistita. Nel merito, dichiaravano che l'infortunio era stato prontamente denunciato all'Assicurazione con la quale la scuola aveva concluso apposito contratto e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione per essere manlevati in caso di condanna.
Affermavano che la caduta era avvenuta alla presenza dell'insegnante, la quale non aveva potuto impedirla, perché si era verificata in modo improvviso e imprevedibile e, quindi, non imputabile alla scuola.
All'udienza di prima comparizione, rilevato che – nelle more – parte attrice aveva invitato i convenuti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, rimasta senza riscontro, la causa veniva rinviata per la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_5
[...]
Interveniva volontariamente in giudizio la Controparte_4 che assicura l'istituto scolastico.
[...]
In via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva di Controparte_6 che è un'agenzia assicurativa che svolge attività di intermediaria per la terza chiamata, sicché il contratto assicurativo n. FW 00120/2017/(S)00120 sottoscritto tramite l'intermediario risulta stipulato con la . CP_6 Controparte_4
Nel merito, escludeva la responsabilità dell'istituto scolastico, in considerazione delle modalità dell'infortunio e dell'attività di vigilanza espletata dall'insegnante In CP_7 subordine, deduceva il concorso di colpa del danneggiato, chiedendo la riduzione del risarcimento e contestava la quantificazione del danno, in quanto eccessiva e sproporzionata.
Deduceva di avere già liquidato in via stragiudiziale, a titolo di indennizzo per la garanzia infortuni, la somma di € 1.800,00, non ritenendo operante la garanzia per la responsabilità civile terzi.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, ovvero, in via gradata, la riduzione del risarcimento a quanto accertato in corso di causa, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
pagina 3 di 11 Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di CTU medico-legale.
All'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 – in cui subentrava la scrivente - le parti precisavano le conclusioni e veniva concesso alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_6
[...
che non è parte del contratto di assicurazione, ma solo intermediaria, come sarà meglio precisato.
La domanda degli attori è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Gli attori hanno chiesto l'accertamento della responsabilità del e dell' CP_1 [...]
di natura sia contrattuale sia extracontrattuale, per Controparte_2
l'infortunio subito dal loro figlio durante l'orario delle lezioni.
Orbene, il risponde dell'operato dei suoi insegnanti in base all'art. 28 Cost.. CP_1
È noto che costituisce onere di chi agisce per ottenere il risarcimento la prova che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo – per la salvaguardia dell'incolumità dei discenti minori (C.
Cass. 3081/2015).
Inoltre, la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti (bidelli), delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici (C. Cass., 14701/2016).
pagina 4 di 11 In merito alle caratteristiche della responsabilità degli insegnanti la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di una presunzione di responsabilità, peraltro non assoluta (non essendo responsabilità oggettiva), ma aggravata, in ragione dell'onere incombente sull'insegnante di fornire la prova liberatoria;
tale onere risulta assolto ogniqualvolta emerga l'esercizio, da accertarsi in concreto, di una vigilanza adeguata all'età
e al normale grado di comportamento dei minori affidati (C. Cass., n. 11453/2003) e che non è sufficiente, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico ex art. 2048 c.c., la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa ove sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte territoriale - in relazione al danno determinato dalla caduta a terra di uno studente di una scuola media inferiore, in conseguenza della contesa di una sedia con un compagno
- avesse omesso di verificare l'approntamento, in via preventiva, di cautele idonee a scongiurare situazioni di pericolo in un caso nel quale gli alunni erano stati affidati al personale ausiliario nello svolgimento di attività extracurricolare) (C. Cass., n. 23202/2015).
Così ricostruiti i principi applicabili alla fattispecie in esame, dall'istruttoria espletata è emersa la caduta del Pt_1
Invero, la stessa insegnante, escussa come teste, ha Testimone_1 dichiarato: “Vero che al momento dell'infortunio oggetto del presente giudizio, ero presente nel salone dove i bambini consumano il pranzo e poi giocano, non sempre a rincorrersi;
in quella occasione stavano facendo un girotondo e poi si tiravano.
Ho visto il bambino già a terra ed un altro bambino dietro di lui, che mi ha detto: “Non l'ho fatto apposta”; Non posso escludere o confermare che il bambino sia stato spinto o che sia caduto da solo”.
“Preciso che il bambino frequentava la terza classe;
i bambini avevano da poco finito di mangiare, la bidella stava sparecchiando ed i bambini giocavano in attesa di rientrare in classe alle ore 14.00; durante l'ora di mensa è consentito ai bambini di fare giochi di movimento, attività ricreativa nel salone mensa;
è un salone molto grande”.
L'altra teste, collaboratrice scolastica presso l' Testimone_2 [...] di all'epoca del sinistro, ha dichiarato di non essere stata Controparte_2 CP_2 presente al momento della caduta, ma di avere saputo dell'incidente successivamente e di avere pagina 5 di 11 provveduto, unitamente alla maestra , alla riconsegna del bambino ai genitori alle ore CP_7
16.
Ha, inoltre, ricordato di avere visto la maestra al telefono e che la stessa le aveva CP_7 riferito di avere provato a rintracciare i genitori di . Persona_1
Orbene, dalla dichiarazione fornita dall'insegnante subito dopo il fatto - nella quale si legge genericamente che “Durante l'ora di mensa nel salone della scuola, mentre i bambini giocavano, appena finito di mangiare, facendo una sorta di girotondo, cadeva a terra. Il bambino non si Persona_2 rendeva conto come fosse accaduto, ma mi accorgevo che l'incisivo destro era lesionato. Il bambino non lamentava dolore, né sangue o graffi alla bocca o gonfiore. Ho cercato di rintracciare la madre senza trovarla, che è venuta a prenderlo al normale orario di uscita. La stessa il giorno seguente mi ha riferito di averlo portato dal dentista e che avrebbe avuto bisogno di ulteriori cure e ricostruzioni successive” – è possibile ritenere che l'insegnante al momento del fatto non stesse sorvegliando adeguatamente i bambini di III elementare a lei affidati in quanto non si è accorta della caduta e non ha saputo riferire se il bambino sia caduto autonomamente o perché spinto da altri bambini. Peraltro, i bambini in tenera età, richiedono una particolare vigilanza da parte dell'insegnante, soprattutto perché stavano giocando e “si tiravano”, come ha riferito la stessa insegnante.
Orbene, non può dirsi raggiunta la prova liberatoria per il docente che consiste nella dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità ha impedito un tempestivo ed efficace intervento (C. Cass., n. 14216/2018). Per accertare la prevedibilità del fatto il giudice del merito deve fare riferimento alla sua ripetitività e ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata al particolare ambiente di cui si tratta, sulla base della ragionevole prospettazione secondo cui certi eventi, già verificatisi in date condizioni, possono, al riprodursi di queste, ripetersi (C. Cass., n. 24063/21).
Trattandosi di bambini di terza elementare, è possibile affermare che doveva essere assicurata una vigilanza maggiore sia preventiva, nell'individuazione e nel vaglio del gioco cui i minori possono dedicarsi, sia contestuale al gioco stesso, mantenendo la propria attiva pagina 6 di 11 presenza al fine di potere immediatamente intervenire correggendo eventuali condotte aggressive o, comunque, pericolose.
Nel caso in esame l'insegnante, come già evidenziato, non ha saputo specificare alcunché sul punto, non solo quando è stata escussa come teste, ma neppure quando nell'immediatezza, ovvero in data 20/12/2017, ha reso la sua dichiarazione sul fatto.
Le considerazioni esposte consentono, quindi, di accogliere le domande degli attori e di condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno subito da nella misura di Pt_1 seguito indicata.
Al riguardo, il CTU nominato nel corso del giudizio, dott. ha rilevato che Persona_3
“Le lesioni riportate dal periziando risultano essere compatibili con l'evento traumatico riferito e riportato in atti e consistono nella frattura coronale non complicata del margine mesio-incisale dell'elemento 1.1 (incisivo centrale superiore dx) e di una lievissima scheggiatura coronale dell'angolo del margine inciso-mesiale dell'elemento 2.1 (incisivo centrale superiore sx)” ritenendo che “ad oggi l'unico trattamento sanitario praticato è rappresentato dalla levigatura a mezzo di un gommino ad uso odontoiatrico del margine incisale dell'elemento dentario 2.1, così come riferito da parte del dott. Non si riscontrano altri Persona_4 trattamenti odontoiatrici eseguiti a carico degli elementi dentari coinvolti”.
Ha ravvisato, quindi “una invalidità temporanea parziale quantificabile in giorni 12 al 10% per il tempo necessario alle cure, non essendo precluso alcun tipo di attività quotidiana”; “non risultano precedenti traumatici concorrenti, né è ravvisabile presenza di danno permanente”.
Ha aggiunto che “non risultano agli atti spese mediche sostenute e documentate;
per quanto attiene
l'entità delle spese mediche future, tenuto conto della necessità di trattamento conservativo a mezzo ricostruzione estetica in composito a carico dell'elemento 1.1 (incisivo centrale superiore dx) e dell'età del periziando, per cui andranno previsti n°11 rifacimenti, alla luce del tariffario nazionale ANDI nonché dei tariffari medi della provincia di Messina, sono quantificabili in un importo complessivo pari ad Euro 1.800,00”. “Considerata
l'età del periziando nonché l'entità delle lesioni derivanti dall'evento traumatico, la “sofferenza menomazione- correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo è valutabile di grado “lieve””.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto frutto di un rigoroso esame clinico e ben motivate con il supporto di valide argomentazioni e, peraltro, non contestate.
pagina 7 di 11 Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno patito dalla parte attrice nel caso di specie, come da orientamento di questo
Tribunale, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso le tabelle del Tribunale di Milano 2024, nella seguente misura: € 138,00 all'attualità per 12 giorni di inabilità al 10%, computando € 115,00 come punto base di inabilità temporanea totale), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione a titolo di danno morale, in quanto non sono stati provati disagi e sofferenze concernenti specifiche situazioni dolorose e/o rinunce sopportate in via esclusiva o in misura maggiore dal danneggiato, specie alla luce di quanto affermato dalla Consulente in merito all'assenza di sintomatologie dolorose (cfr. C.
Cass., n. 901/2018: “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale […] deve essere intesa nel senso
pagina 8 di 11 di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore […], quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”).
Il CTU ha poi stimato l'importo di € 1.800,00 per le spese mediche future, cui si aggiunge l'importo di euro 138,00 per il periodo di inabilità, per un totale di euro 1.938,00, importo già rivalutato.
Gli attori non hanno documentato di avere sostenuto sino ad oggi spese mediche.
Orbene, su tale importo non va applicato il lucro cessante, in quanto la compagnia di assicurazione interveniente ha fornito la prova di avere offerto e liquidato – a titolo di garanzia infortuni -, in favore di parte attrice, l'importo di euro 1.800,00, importo coincidente con il danno patito dal minore se si considera che l'importo di euro 1.938,00 è già rivalutato (infatti, applicando la devalutazione alla data del sinistro, il risarcimento ammontava ad euro 1.620,40), importo che non risulta essere stato erogato per mancata accettazione dalla parte attrice.
Pertanto, agli attori spetta, a titolo di risarcimento, la somma complessiva di € 1.938,00, già rivalutato, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo, cui devono essere condannati in solido il e l'Istituto comprensivo. CP_1
Va, infine, accolta la domanda di garanzia formulata dai convenuti nei confronti della
, chiamata in giudizio in virtù della sezione I del contratto, relativa alla sua Controparte_4 responsabilità civile, in quanto risultano pacifici l'esistenza della polizza RCT azionata e l'avvenuta tempestiva comunicazione del sinistro alla compagnia di assicurazioni.
Peraltro, l'art. 24 delle norme generali delle Condizioni di Polizza, prevede che
“relativamente ai Rischi da Responsabilità Civile… la qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare
pagina 9 di 11 all' nel suo complesso e non solo all'Istituzione scolastica contraente. Il Soggetto Controparte_8
Assicurato con la Polizza di Responsabilità Civile e Tutela Legale è pertanto l'Amministrazione scolastica Contr Contr (intesa in ogni sua articolazione, quale il , l , l' o l'Istituzione scolastica) per il fatto dei CP_9 propri dipendenti o alunni”.
Tale previsione consente di estendere la polizza RCT anche nei confronti del e CP_1 di applicarla per il fatto degli insegnanti, che abbia cagionato un danno ad uno studente, considerato terzo, ai sensi del successivo art. 11 – Sezione I.
Infine, l'art. 2 – Sezione I – Responsabilità Civile statuisce che l'assicurazione “è valida per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi, o che comunque siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti od organi autorizzati dagli stessi. A titolo esemplificativo si possono indicare” “le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola”, cui possono essere equiparate le attività di refezione.
La lettura sistematica delle disposizioni richiamate consente di ritenere che nella fattispecie in esame la garanzia invocata dal contraente copre per intero le somme liquidate in favore degli attori in solido, prevedendo, il contratto per la responsabilità civile, solo il massimale di €
25.000.000,00 (cfr. art. 14 e prospetto di polizza) e nessuna franchigia.
La , pertanto, va condannata a manlevare e garantire le Amministrazioni Controparte_4 in giudizio di quanto costoro sono condannati a versare agli attori per effetto della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite e di CTU.
In ragione della somma offerta vanno interamente tra le parti le spese di lite.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti ed CP_1 [...]
, con diritto di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione.. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6339/2018, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_6
pagina 10 di 11 2. dichiara la responsabilità del e Controparte_1
dell' nella causazione del sinistro e, per Controparte_2
l'effetto, li condanna in solido a pagare, in favore degli attori, la somma di euro
1.938,00, già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico del
[...]
e dell' ; Controparte_1 Controparte_2
5. dichiara che la Controparte_4
è tenuta a manlevare il
[...] [...]
e l' delle somme Controparte_1 Controparte_2 pagate a titolo di risarcimento danni e per CTU
Così deciso in Messina il 27.02.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Miano Angelica, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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