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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1844/2024 R.G.; sul ricorso depositato il 11/04/2024; proposto da (difesa dall'avv. Giovanna Nadia Nucera); Parte_1 nei confronti di , in persona del in carica (difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria); viste le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
così definitivamente provvede:
“Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al risarcimento del danno per mancata erogazione del beneficio della cosiddetta Carta
[...] docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito al soddisfo.
Rigetta nel resto la domanda
Compensa per un quarto le spese del giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente per la restante parte delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1.200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché IVA e CPA se dovute e contributo unificato, con distrazione in favore della procuratrice della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“1) In via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122 e 124 della l. n.
107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del
28.11.2016, per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, nella parte in cui non
1 contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del Docente, così come già annullata in parte qua dal Consiglio di Stato, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_1 dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, nonché al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 condannare il
[...]
al pagamento della somma di €2.500,00 o di quella minore o maggiore Controparte_1 ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno”.
Parte ricorrente deduceva:
- di essere una docente precaria alle dipendenze del resistente e di aver prestato, anche in CP_1 precedenza, servizio alle dipendenze del con incarichi a tempo Controparte_1 determinato, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- che, a fronte dell'attività regolarmente svolta, il non le aveva corrisposto Controparte_1 la c.d. “Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato;
- che tale differenziazione era ingiustamente discriminatoria, per come espresso anche dalla Corte di
Giustizia Europea nonché dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022.
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto CP_1 inammissibile e infondato.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente .
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
2 In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3 La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
Pertanto, la sentenza in esame ha previsto che i docenti a tempo determinato con supplenze annuali o incarichi fino al termine delle attività didattiche abbiano diritto al bonus di € 500,00 in misura
“piena”, in applicazione della clausola 4, comma 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea).
Inoltre, in merito alle cd. “supplenze temporanee o brevi e saltuarie” (non oggetto di giudizio della sopra citata sentenza) si è pronunciata recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affermando che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata …la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che CP_3 effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, Causa C-268/24 –
. Per_1
Orbene, alla luce della recente pronuncia della CGUE, occorre osservare come la tipologia o la breve durata della supplenza durante un anno scolastico non costituisca una ragione ostativa e di esclusione automatica al riconoscimento del diritto in questione atteso che anche i docenti, incaricati di supplenze brevi, partecipano al processo educativo e formativo, al pari dei docenti di ruolo.
4 I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico.
Nel caso di specie, in primo luogo, come correttamente eccepito dal convenuto , l'a.s. CP_1
2018/2019 ( incarico annuale ) , risulta prescritto come azione di adempimento specifica alla quale è applicabile il termine quinquennale .
Emerge, invero, dagli atti di causa che parte ricorrente abbia proposto formale diffida -interruttiva del termine di prescrizione- a mezzo PEC in data 24.03.2024, dunque, successivamente al decorso del termine quinquennale di prescrizione per l'anno scolastico 2018/2019, atteso che la fruibilità della Carta Docenti avviene con le modalità previste dall'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. del
28.11.2016 secondo cui “a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Pertanto, nell'anno scolastico 2018/2019, la data di conferimento è del 1.9.2018 , con la conseguenza che la lettera di diffida è stata inviata dalla ricorrente oltre il quinquennio antecedente alla suddetta data.
Per il resto, dai contratti di lavoro allegati da parte ricorrente emergono supplenze svolte con incarico annuale (fino al 31 agosto) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
In tale senso aveva diritto al beneficio per i detti anni , né valenza ostativa può assegnarsi ai periodi congedo che non elidono l'esigenza di formazione alla quale è preposto il beneficio
Quanto all'attuale permanenza nel sistema scolastico, lo stato matricolare allegato dal ministero dimostra la presenza di un contratto, a.s. 2023/2024, in corso al momento dell'iscrizione del ricorso.
Però al momento della presente pronuncia giudiziale non è provata la permanenza per cui la domanda principale di adempimento specifico non può essere accolta .
Va allora esaminata la domanda subordinata di risarcimento del danno volta a risarcire il danno per la < compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima.>.
Ad avviso del decidente , appurato il diritto al beneficio per i soli anni sopra indicati non prescritti (
l'azione di esatto adempimento prescritta non può dar luogo all'azione di risarcimento del danno come precisato da Cass 29961/23 secondo cui < Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento
5 ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.> spetta il risarcimento del danno che in assenza di ragioni contrarie portate dal e tenuto conto che la ricorrente ha svolto per CP_1 diversi anni servizio , può essere quantificato in via presuntiva ed equitativa ,nella stessa misura delle somme spettanti ossia 500,00 per ciascun anno non prescritto.
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio compensate parzialmente per la parziale fondatezza della domanda e nel resto sono poste a carico della parte resistente, liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del
2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 19.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1844/2024 R.G.; sul ricorso depositato il 11/04/2024; proposto da (difesa dall'avv. Giovanna Nadia Nucera); Parte_1 nei confronti di , in persona del in carica (difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria); viste le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
così definitivamente provvede:
“Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al risarcimento del danno per mancata erogazione del beneficio della cosiddetta Carta
[...] docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito al soddisfo.
Rigetta nel resto la domanda
Compensa per un quarto le spese del giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente per la restante parte delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1.200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché IVA e CPA se dovute e contributo unificato, con distrazione in favore della procuratrice della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“1) In via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122 e 124 della l. n.
107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del
28.11.2016, per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, nella parte in cui non
1 contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del Docente, così come già annullata in parte qua dal Consiglio di Stato, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_1 dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, nonché al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 condannare il
[...]
al pagamento della somma di €2.500,00 o di quella minore o maggiore Controparte_1 ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno”.
Parte ricorrente deduceva:
- di essere una docente precaria alle dipendenze del resistente e di aver prestato, anche in CP_1 precedenza, servizio alle dipendenze del con incarichi a tempo Controparte_1 determinato, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- che, a fronte dell'attività regolarmente svolta, il non le aveva corrisposto Controparte_1 la c.d. “Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato;
- che tale differenziazione era ingiustamente discriminatoria, per come espresso anche dalla Corte di
Giustizia Europea nonché dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022.
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto CP_1 inammissibile e infondato.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente .
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
2 In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3 La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
Pertanto, la sentenza in esame ha previsto che i docenti a tempo determinato con supplenze annuali o incarichi fino al termine delle attività didattiche abbiano diritto al bonus di € 500,00 in misura
“piena”, in applicazione della clausola 4, comma 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea).
Inoltre, in merito alle cd. “supplenze temporanee o brevi e saltuarie” (non oggetto di giudizio della sopra citata sentenza) si è pronunciata recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affermando che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata …la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che CP_3 effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 3 luglio 2025, Causa C-268/24 –
. Per_1
Orbene, alla luce della recente pronuncia della CGUE, occorre osservare come la tipologia o la breve durata della supplenza durante un anno scolastico non costituisca una ragione ostativa e di esclusione automatica al riconoscimento del diritto in questione atteso che anche i docenti, incaricati di supplenze brevi, partecipano al processo educativo e formativo, al pari dei docenti di ruolo.
4 I docenti con supplenze temporanee svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi di ruolo e non può essere considerata giustificazione valida il fatto che non partecipino ad alcune attività collegiali o che i loro contratti non coprano l'intero anno scolastico.
Nel caso di specie, in primo luogo, come correttamente eccepito dal convenuto , l'a.s. CP_1
2018/2019 ( incarico annuale ) , risulta prescritto come azione di adempimento specifica alla quale è applicabile il termine quinquennale .
Emerge, invero, dagli atti di causa che parte ricorrente abbia proposto formale diffida -interruttiva del termine di prescrizione- a mezzo PEC in data 24.03.2024, dunque, successivamente al decorso del termine quinquennale di prescrizione per l'anno scolastico 2018/2019, atteso che la fruibilità della Carta Docenti avviene con le modalità previste dall'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. del
28.11.2016 secondo cui “a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Pertanto, nell'anno scolastico 2018/2019, la data di conferimento è del 1.9.2018 , con la conseguenza che la lettera di diffida è stata inviata dalla ricorrente oltre il quinquennio antecedente alla suddetta data.
Per il resto, dai contratti di lavoro allegati da parte ricorrente emergono supplenze svolte con incarico annuale (fino al 31 agosto) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
In tale senso aveva diritto al beneficio per i detti anni , né valenza ostativa può assegnarsi ai periodi congedo che non elidono l'esigenza di formazione alla quale è preposto il beneficio
Quanto all'attuale permanenza nel sistema scolastico, lo stato matricolare allegato dal ministero dimostra la presenza di un contratto, a.s. 2023/2024, in corso al momento dell'iscrizione del ricorso.
Però al momento della presente pronuncia giudiziale non è provata la permanenza per cui la domanda principale di adempimento specifico non può essere accolta .
Va allora esaminata la domanda subordinata di risarcimento del danno volta a risarcire il danno per la < compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima.>.
Ad avviso del decidente , appurato il diritto al beneficio per i soli anni sopra indicati non prescritti (
l'azione di esatto adempimento prescritta non può dar luogo all'azione di risarcimento del danno come precisato da Cass 29961/23 secondo cui < Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento
5 ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.> spetta il risarcimento del danno che in assenza di ragioni contrarie portate dal e tenuto conto che la ricorrente ha svolto per CP_1 diversi anni servizio , può essere quantificato in via presuntiva ed equitativa ,nella stessa misura delle somme spettanti ossia 500,00 per ciascun anno non prescritto.
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio compensate parzialmente per la parziale fondatezza della domanda e nel resto sono poste a carico della parte resistente, liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del
2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 19.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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