TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/09/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 28/10/2024 al n. 907 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 18/09/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Graziani Daniela e l'avv. Pividori Giulia Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Bonetti Paolo e l'avv. Iero Controparte_1
Luca
RESISTENTE
OGGETTO: “fondo elettrici”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: - accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni indicate in ricorso, il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste nell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Enel S.p.A.; - per l'effetto, condannarsi l CP_2 resistente, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore: a) a ricalcolare il tetto a) di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste nell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Enel S.p.A.; b) a riliquidare la pensione del ricorrente, secondo il citato criterio dell'onnicomprensività; c) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento eventualmente spettanti, nel rispetto, per i ratei già maturati e corrisposti, del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso, ovvero nel diverso termine ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio. - Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, quanto alla domanda di accertamento del diritto alla corretta riliquidazione della pensione;
- Rigettare per il resto il ricorso in quanto infondato.
Spese e compensi di lite rifusi. In via istruttoria: come da memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/10/2024 esponeva di essere Parte_1 stato dipendente della società Enel s.p.a. e di godere della pensione di vecchiaia EL
n. 00409953, con decorrenza dall'01.01.2021. Aggiungeva di aver presentato in data
17.04.2024 istanza amministrativa per la riliquidazione della pensione, lamentando CP_ la scorretta applicazione da parte dell' dei tetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. n.
562/1996, poiché l'istituto aveva preso come base di calcolo la retribuzione imponibile vigente presso il “Fondo Elettrici” in luogo della maggiore retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della L. 153/63 nell'assicurazione generale obbligatoria, comprensiva di tutte le voci di retribuzione.
Allegava, inoltre, di aver presentato ricorso gerarchico avverso il silenzio rigetto dell'Ente, senza ottenere alcun positivo riscontro, sicché si era reso necessario adire le vie giudiziali, per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
CP_
2. Costituitosi ritualmente in giudizio l eccepiva la decadenza triennale di cui all'articolo 47 del DPR n. 639/70, nonché la prescrizione quinquennale delle ipotetiche differenze sui ratei liquidati. Nel merito, rimarcava l'indeterminatezza della domanda del ricorrente, che nemmeno aveva allegato di percepire una pensione inferiore a quella che gli sarebbe spettata per effetto del lamentato errore e chiedeva una pronuncia di cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, allegando un simulato ricalcolo della pensione del ricorrente con applicazione dell'imponibile AGO per tutto il periodo di lavoro, asserendo risultasse un trattamento uguale a quello in godimento.
3. All'udienza del 20.03.2025 la difesa attorea contestava la memoria dell' con CP_1 il relativo conteggio allegato, evidenziando che lo stesso era stato eseguito unilateralmente senza possibilità di controllo e il Giudice invitata l'Istituto a depositare il dettaglio dei conteggi effettuati.
La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18/09/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
Il presente giudizio si colloca nel solco di un filone di procedimenti con identico oggetto che sono già stati esaminati da numerosi Tribunali e Corti di Appello ed anche dalla Corte di legittimità che possono essere richiamate per relationem ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
La possibilità del «riferimento a precedenti conformi», così esplicitamente consentita dall'art. 118 cit., non deve infatti intendersi limitata ai precedenti di legittimità, secondo un'istanza di tutela pervasiva della funzione nomofilattica, ma «si estende, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile, anche a quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni» (v. Cass. n. 17640 del 06/09/2016), rilievi che, a maggior ragione, sono pienamente pertinenti e decisivi nella vicenda in esame, caratterizzata dall'unitarietà della fattispecie.
Preliminarmente, quanto alla questione della decadenza, sulla quale la difesa attorea ha preso posizione nell'allegato a verbale dd. 20.03.2025, benché non eccepita formalmente da parte resistente, l'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639 del 1970, così come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni «dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione».
L'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha aggiunto un ultimo comma alla citata previsione, stabilendo che «le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza in questione riguarda, in considerazione della natura delle prestazioni, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria [cfr. Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 12278/2022].
Ha altresì chiarito che «l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata pur sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta» (Cass., n. 123/2022).
Ciò posto, va osservato che lo stesso ricorrente ha limitato la domanda di condanna generica dell' al pagamento delle differenze di trattamento nei limiti della CP_1 decadenza mobile citata e cioè, per i ratei già maturati, per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio.
Per completezza va osservato che nella fattispecie non è in discussione che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, decreto-legge n. 98 del
2011 debba trovare applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione in forza dell'art. 252 disp. att. c.c. (cfr., Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 28416/2020).
Passando al merito del ricorso, la questione controversa riguarda gli iscritti al Fondo elettrici che vantano alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.
Considerato che i Fondi speciali, tra i quali il Fondo elettrici, prevedevano trattamenti pensionistici più favorevoli di quelli AGO, il d.lgs. n. 562 del 1996, emesso in attuazione della delega ex art. 2, comma 22, legge n. 335 del 1995, ha proceduto, in previsione dell'abolizione dei Fondi speciali, ad un'armonizzazione dei trattamenti pensionistici, evitando di pregiudicare i lavoratori che godevano delle disposizioni più favorevoli del Fondo elettrici.
Per gli iscritti al Fondo Elettrici, l'art. 2, comma 1, d. lgs. cit., ha previsto che la pensione venga liquidata interamente secondo il sistema retributivo.
Nel dettare concretamente le modalità di calcolo del trattamento, l'art. 3, comma 2,
d. lgs. cit., ha stabilito un meccanismo d'adeguamento sancendo che «l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
a) 80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335».
È stato così posto un limite al trattamento pensionistico liquidato interamente con il metodo retributivo, nel senso che esso non deve mai superare un certo importo: il più favorevole tra i due “tetti” fissati dalle lettere a) e b).
Come da tempo chiarito dalla Corte di Cassazione, il calcolo della pensione del
Fondo elettrici si articola in due fasi: nella fase 1 si liquida la pensione esclusivamente in base alle norme del Fondo;
nella fase 2, in primo luogo, si individuano i due importi fissati alle lett. a) e b) – ossia il c.d. tetto 80% AGO e il c.d. tetto 88% Fondo – e, in secondo luogo, si procede al raffronto della pensione già calcolata (secondo le norme del Fondo) con i due importi ottenuti dall'ultimo calcolo. Qualora la pensione sia pari o inferiore al più alto fra i due tetti, essa viene liquidata nell'importo già calcolato. Viceversa, qualora essa sia maggiore del tetto con maggior valore, essa va ridotta fino a concorrenza di quest'ultimo tetto (cfr., tra le altre, Cass., n. 28996/2008).
È a questo punto comprensibile l'interesse degli iscritti al Fondo a che il tetto maggiore sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione. CP_ Il ricorrente si duole, infatti, del fatto che l , nel calcolare il c.d. , abbia Parte_2 fatto riferimento alla retribuzione pensionabile AGO solo rispetto al periodo successivo al 01.01.1997, considerando per il pregresso la diversa (e inferiore) retribuzione pensionabile del Fondo elettrici. Ne deriverebbe un'indebita riduzione del c.d. e, potenzialmente, della pensione liquidata all'esito del procedimento Parte_2 bifasico sopra descritto. CP_ Sul punto l non ha formulato deduzioni atte a confutare l'assunto secondo cui avrebbe calcolato il c.d. nei termini che il ricorrente addita come erronei. Parte_2
S'è, piuttosto, limitato a sostenere che il ricorrente avrebbe fornito una ricostruzione generica e poco comprensibile, non curandosi al contempo di dare evidenza degli effetti negativi del calcolo compiuto e del fatto che la pensione liquidatagli sia inferiore a quella dovuta. CP_ In questo quadro, si ritiene che la contestazione dell' sul modus procedendi impiegato per il calcolo della pensione sia generica, ciò che depone nel senso che la descrizione di quelle modalità, formulata dal ricorrente, sia pacifica.
D'altra parte, v'è evidenza documentale del fatto che, effettivamente, l'ente abbia calcolato il considerando tutti gli emolumenti percepiti dal dipendente solo Parte_2
a far data dal 01.01.1997 e valutando, per l'epoca antecedente, solo quelli soggetti a contribuzione secondo il Fondo Elettrici. È quanto si evince dalle istruzioni contenute CP_ nella circolare n. 200 del 1998, che suggerisce, per il , una Parte_2 commistione proporzionale delle retribuzioni rilevanti secondo entrambi i fondi. CP_ Che l'operato dell' non sia corretto è stato chiarito, da tempo, anche in sede di legittimità.
Secondo la Corte, l'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 562 del 1996, “contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni”.
Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal
Fondo elettrici presso l , l'art. 3, comma 2, lettera a) del d.lgs. 562 del 1996 - CP_1 nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori CP_1 dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n.
335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.”
Successivamente si è ribadito (Cass. Sez. lav. n. 14164/2011) che il tenore letterale della disposizione in esame non autorizza la limitazione interpretativa prospettata CP_ dalla difesa dell' , dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione. Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti 1/1/1997, e tenuto conto dell'orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996 applicabile nel caso in esame» (Cass., n. 12624/2014)”.”
Priva di pregio appare la questione sollevata da parte resistente che evidenzia come parte ricorrente non abbia allegato di aver percepito una pensione inferiore a quella che gli sarebbe spettata applicando la disciplina legale.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito che si è occupata di casi similari a quello oggetto del presente procedimento “sussiste dunque l'interesse ad agire del ricorrente, avendo lo stesso un interesse concreto e attuale a che tutti i parametri che per legge devono essere individuati ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico spettante siano determinati correttamente, utilizzando i criteri previsti dalla relativa disciplina legale, non essendo invece necessario che il ricorrente, per far valere la propria pretesa, dimostri pure di aver diritto a differenze di pensione specificatamente quantificate nel loro importo” (Corte d'Appello di Brescia sent. n.
277 del 03.11.2022).
Il ricorrente assume di aver interesse a che il tetto maggiore su cui calcolare il trattamento pensionistico sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione e, di conseguenza, di aver interesse ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico in conformità al dettato normativo quand'anche, al limite, dal ricalcolo possa non derivare alcun credito per differenze di trattamento.
Da un lato, infatti, l'azione di accertamento non presuppone necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo viceversa sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, nonché costituendo la rimozione di detta incidenza un risultato utile e rilevante, non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass.
n. 7096/12, 8464/11 e 13556/08). D'altro canto, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli (come, nel caso di specie, il mancato rispetto del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione), conseguendone che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice, poi chiamato a liquidare il danno, possa negarne l'esistenza (tra le altre, cfr. Cass. 8729/23). CP_ Va considerato, inoltre, che, a fronte di un dettato normativo che impone all' un dato modus procedendi, l'onere della prova d'averlo rispettato e, in generale, della mancanza di conseguenze pregiudizievoli derivanti dal suo operato, incombe proprio allo stesso Ente. In questo senso si ritiene di condividere quanto affermato dalla Corte di Appello di Brescia nella sentenza n. 277/2022, secondo cui: “Semmai, era onere dell'ente e non del ricorrente, non soltanto contrastare in diritto l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente, ma anche dimostrare che se il calcolo del tetto AGO 80% fosse stato effettuato con le modalità indicate dal pensionato, la prestazione pensionistica non sarebbe comunque mutata nel suo importo. È indubbio, infatti, che una volta che l'avente diritto contesti specificamente uno dei parametri che l'ha preso considerazione per la liquidazione del trattamento pensionistico a lui erogato, sostenendone l'erroneità e individuando anche l'errore in tesi commesso, spetti all'ente dimostrare il contrario (anche perché è l che ha proceduto al calcolo CP_1 della pensione erogata al [ricorrente] e di conseguenza incombe allo stesso ente la prova della correttezza del proprio operato)”.
Tale onere della prova non può dirsi assolto da parte resistente.
L'esecuzione di due semplici simulazioni da parte dell' (doc. n. 3 allegato alla CP_2 memoria di costituzione e atto depositato da parte resistente in data 19/05/2025 con relativo allegato), prive peraltro di requisiti ed indicazioni utili alla verifica in concreto, non può considerarsi fattore idoneo a paralizzare la pretesa di parte ricorrente, la quale, contestando i ricalcoli effettuati, ha ribadito il proprio interesse. Parte resistente non ha, infatti, documentato in maniera chiara, analitica e convincente quale sia la pensione del ricorrente (in particolare non è chiaro se per il periodo ante 1997 la pensione sia stata calcolata con il sistema retributivo tenendo o meno in considerazione tutte le voci che compongono la retribuzione ed i conseguenti contributi versati), né il tetto di cui alla lett. a) né quello di cui alla lett. b) onde verificare se la pensione percepita dallo stesso sia pari o inferiore al più alto fra i due tetti o sia invece superiore al tetto con maggior valore.
In sostanza il ricorrente avrebbe avuto diritto a ottenere l'indicazione di come la sua pensione è stata calcolata secondo modalità analoghe all'esemplificazione contenuta nella circolare n. 200 del 14.09.1998, cosa che l'istituto non è stato in grado di fare né prima, né durante il giudizio.
L'esame che precede, assorbente d'ogni ulteriore questione, conduce all'accoglimento del ricorso dovendo l'Istituto calcolare il tetto massimo, di cui all'art. 3, co 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996, sulla base degli emolumenti della retribuzione previsti dalla L. n. 153/1969, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni, comprendendo tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e non soltanto dall'1.01.97. CP_ L' va, di conseguenza, condannato al pagamento in favore del ricorrente delle eventuali differenze sui ratei di pensione, risultanti dal ricalcolo della pensione, nei limiti della decadenza triennale a ritroso dalla data di deposito del ricorso, come richiesto dalla difesa attorea, importi da liquidarsi con separato giudizio dato che in questa sede è stata richiesta soltanto una condanna generica. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della Parte_1 propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente medesimo alle dipendenze di Enel s.p.a. e, per l'effetto, CP_
2) condanna l al pagamento delle eventuali differenze di trattamento spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
CP_
3) condanna l all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente, spese che liquida in € 1.500,00 per compensi ed €. 43,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente.
Udine, 18/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 28/10/2024 al n. 907 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 18/09/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Graziani Daniela e l'avv. Pividori Giulia Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Bonetti Paolo e l'avv. Iero Controparte_1
Luca
RESISTENTE
OGGETTO: “fondo elettrici”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: - accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni indicate in ricorso, il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste nell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Enel S.p.A.; - per l'effetto, condannarsi l CP_2 resistente, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore: a) a ricalcolare il tetto a) di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste nell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Enel S.p.A.; b) a riliquidare la pensione del ricorrente, secondo il citato criterio dell'onnicomprensività; c) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento eventualmente spettanti, nel rispetto, per i ratei già maturati e corrisposti, del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso, ovvero nel diverso termine ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio. - Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, quanto alla domanda di accertamento del diritto alla corretta riliquidazione della pensione;
- Rigettare per il resto il ricorso in quanto infondato.
Spese e compensi di lite rifusi. In via istruttoria: come da memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/10/2024 esponeva di essere Parte_1 stato dipendente della società Enel s.p.a. e di godere della pensione di vecchiaia EL
n. 00409953, con decorrenza dall'01.01.2021. Aggiungeva di aver presentato in data
17.04.2024 istanza amministrativa per la riliquidazione della pensione, lamentando CP_ la scorretta applicazione da parte dell' dei tetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. n.
562/1996, poiché l'istituto aveva preso come base di calcolo la retribuzione imponibile vigente presso il “Fondo Elettrici” in luogo della maggiore retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della L. 153/63 nell'assicurazione generale obbligatoria, comprensiva di tutte le voci di retribuzione.
Allegava, inoltre, di aver presentato ricorso gerarchico avverso il silenzio rigetto dell'Ente, senza ottenere alcun positivo riscontro, sicché si era reso necessario adire le vie giudiziali, per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
CP_
2. Costituitosi ritualmente in giudizio l eccepiva la decadenza triennale di cui all'articolo 47 del DPR n. 639/70, nonché la prescrizione quinquennale delle ipotetiche differenze sui ratei liquidati. Nel merito, rimarcava l'indeterminatezza della domanda del ricorrente, che nemmeno aveva allegato di percepire una pensione inferiore a quella che gli sarebbe spettata per effetto del lamentato errore e chiedeva una pronuncia di cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, allegando un simulato ricalcolo della pensione del ricorrente con applicazione dell'imponibile AGO per tutto il periodo di lavoro, asserendo risultasse un trattamento uguale a quello in godimento.
3. All'udienza del 20.03.2025 la difesa attorea contestava la memoria dell' con CP_1 il relativo conteggio allegato, evidenziando che lo stesso era stato eseguito unilateralmente senza possibilità di controllo e il Giudice invitata l'Istituto a depositare il dettaglio dei conteggi effettuati.
La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18/09/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
Il presente giudizio si colloca nel solco di un filone di procedimenti con identico oggetto che sono già stati esaminati da numerosi Tribunali e Corti di Appello ed anche dalla Corte di legittimità che possono essere richiamate per relationem ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
La possibilità del «riferimento a precedenti conformi», così esplicitamente consentita dall'art. 118 cit., non deve infatti intendersi limitata ai precedenti di legittimità, secondo un'istanza di tutela pervasiva della funzione nomofilattica, ma «si estende, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile, anche a quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni» (v. Cass. n. 17640 del 06/09/2016), rilievi che, a maggior ragione, sono pienamente pertinenti e decisivi nella vicenda in esame, caratterizzata dall'unitarietà della fattispecie.
Preliminarmente, quanto alla questione della decadenza, sulla quale la difesa attorea ha preso posizione nell'allegato a verbale dd. 20.03.2025, benché non eccepita formalmente da parte resistente, l'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639 del 1970, così come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni «dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione».
L'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha aggiunto un ultimo comma alla citata previsione, stabilendo che «le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza in questione riguarda, in considerazione della natura delle prestazioni, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria [cfr. Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 12278/2022].
Ha altresì chiarito che «l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata pur sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta» (Cass., n. 123/2022).
Ciò posto, va osservato che lo stesso ricorrente ha limitato la domanda di condanna generica dell' al pagamento delle differenze di trattamento nei limiti della CP_1 decadenza mobile citata e cioè, per i ratei già maturati, per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio.
Per completezza va osservato che nella fattispecie non è in discussione che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, decreto-legge n. 98 del
2011 debba trovare applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione in forza dell'art. 252 disp. att. c.c. (cfr., Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 28416/2020).
Passando al merito del ricorso, la questione controversa riguarda gli iscritti al Fondo elettrici che vantano alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.
Considerato che i Fondi speciali, tra i quali il Fondo elettrici, prevedevano trattamenti pensionistici più favorevoli di quelli AGO, il d.lgs. n. 562 del 1996, emesso in attuazione della delega ex art. 2, comma 22, legge n. 335 del 1995, ha proceduto, in previsione dell'abolizione dei Fondi speciali, ad un'armonizzazione dei trattamenti pensionistici, evitando di pregiudicare i lavoratori che godevano delle disposizioni più favorevoli del Fondo elettrici.
Per gli iscritti al Fondo Elettrici, l'art. 2, comma 1, d. lgs. cit., ha previsto che la pensione venga liquidata interamente secondo il sistema retributivo.
Nel dettare concretamente le modalità di calcolo del trattamento, l'art. 3, comma 2,
d. lgs. cit., ha stabilito un meccanismo d'adeguamento sancendo che «l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
a) 80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335».
È stato così posto un limite al trattamento pensionistico liquidato interamente con il metodo retributivo, nel senso che esso non deve mai superare un certo importo: il più favorevole tra i due “tetti” fissati dalle lettere a) e b).
Come da tempo chiarito dalla Corte di Cassazione, il calcolo della pensione del
Fondo elettrici si articola in due fasi: nella fase 1 si liquida la pensione esclusivamente in base alle norme del Fondo;
nella fase 2, in primo luogo, si individuano i due importi fissati alle lett. a) e b) – ossia il c.d. tetto 80% AGO e il c.d. tetto 88% Fondo – e, in secondo luogo, si procede al raffronto della pensione già calcolata (secondo le norme del Fondo) con i due importi ottenuti dall'ultimo calcolo. Qualora la pensione sia pari o inferiore al più alto fra i due tetti, essa viene liquidata nell'importo già calcolato. Viceversa, qualora essa sia maggiore del tetto con maggior valore, essa va ridotta fino a concorrenza di quest'ultimo tetto (cfr., tra le altre, Cass., n. 28996/2008).
È a questo punto comprensibile l'interesse degli iscritti al Fondo a che il tetto maggiore sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione. CP_ Il ricorrente si duole, infatti, del fatto che l , nel calcolare il c.d. , abbia Parte_2 fatto riferimento alla retribuzione pensionabile AGO solo rispetto al periodo successivo al 01.01.1997, considerando per il pregresso la diversa (e inferiore) retribuzione pensionabile del Fondo elettrici. Ne deriverebbe un'indebita riduzione del c.d. e, potenzialmente, della pensione liquidata all'esito del procedimento Parte_2 bifasico sopra descritto. CP_ Sul punto l non ha formulato deduzioni atte a confutare l'assunto secondo cui avrebbe calcolato il c.d. nei termini che il ricorrente addita come erronei. Parte_2
S'è, piuttosto, limitato a sostenere che il ricorrente avrebbe fornito una ricostruzione generica e poco comprensibile, non curandosi al contempo di dare evidenza degli effetti negativi del calcolo compiuto e del fatto che la pensione liquidatagli sia inferiore a quella dovuta. CP_ In questo quadro, si ritiene che la contestazione dell' sul modus procedendi impiegato per il calcolo della pensione sia generica, ciò che depone nel senso che la descrizione di quelle modalità, formulata dal ricorrente, sia pacifica.
D'altra parte, v'è evidenza documentale del fatto che, effettivamente, l'ente abbia calcolato il considerando tutti gli emolumenti percepiti dal dipendente solo Parte_2
a far data dal 01.01.1997 e valutando, per l'epoca antecedente, solo quelli soggetti a contribuzione secondo il Fondo Elettrici. È quanto si evince dalle istruzioni contenute CP_ nella circolare n. 200 del 1998, che suggerisce, per il , una Parte_2 commistione proporzionale delle retribuzioni rilevanti secondo entrambi i fondi. CP_ Che l'operato dell' non sia corretto è stato chiarito, da tempo, anche in sede di legittimità.
Secondo la Corte, l'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 562 del 1996, “contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni”.
Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal
Fondo elettrici presso l , l'art. 3, comma 2, lettera a) del d.lgs. 562 del 1996 - CP_1 nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori CP_1 dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n.
335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.”
Successivamente si è ribadito (Cass. Sez. lav. n. 14164/2011) che il tenore letterale della disposizione in esame non autorizza la limitazione interpretativa prospettata CP_ dalla difesa dell' , dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione. Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti 1/1/1997, e tenuto conto dell'orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996 applicabile nel caso in esame» (Cass., n. 12624/2014)”.”
Priva di pregio appare la questione sollevata da parte resistente che evidenzia come parte ricorrente non abbia allegato di aver percepito una pensione inferiore a quella che gli sarebbe spettata applicando la disciplina legale.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito che si è occupata di casi similari a quello oggetto del presente procedimento “sussiste dunque l'interesse ad agire del ricorrente, avendo lo stesso un interesse concreto e attuale a che tutti i parametri che per legge devono essere individuati ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico spettante siano determinati correttamente, utilizzando i criteri previsti dalla relativa disciplina legale, non essendo invece necessario che il ricorrente, per far valere la propria pretesa, dimostri pure di aver diritto a differenze di pensione specificatamente quantificate nel loro importo” (Corte d'Appello di Brescia sent. n.
277 del 03.11.2022).
Il ricorrente assume di aver interesse a che il tetto maggiore su cui calcolare il trattamento pensionistico sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione e, di conseguenza, di aver interesse ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico in conformità al dettato normativo quand'anche, al limite, dal ricalcolo possa non derivare alcun credito per differenze di trattamento.
Da un lato, infatti, l'azione di accertamento non presuppone necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo viceversa sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, nonché costituendo la rimozione di detta incidenza un risultato utile e rilevante, non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass.
n. 7096/12, 8464/11 e 13556/08). D'altro canto, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli (come, nel caso di specie, il mancato rispetto del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione), conseguendone che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice, poi chiamato a liquidare il danno, possa negarne l'esistenza (tra le altre, cfr. Cass. 8729/23). CP_ Va considerato, inoltre, che, a fronte di un dettato normativo che impone all' un dato modus procedendi, l'onere della prova d'averlo rispettato e, in generale, della mancanza di conseguenze pregiudizievoli derivanti dal suo operato, incombe proprio allo stesso Ente. In questo senso si ritiene di condividere quanto affermato dalla Corte di Appello di Brescia nella sentenza n. 277/2022, secondo cui: “Semmai, era onere dell'ente e non del ricorrente, non soltanto contrastare in diritto l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente, ma anche dimostrare che se il calcolo del tetto AGO 80% fosse stato effettuato con le modalità indicate dal pensionato, la prestazione pensionistica non sarebbe comunque mutata nel suo importo. È indubbio, infatti, che una volta che l'avente diritto contesti specificamente uno dei parametri che l'ha preso considerazione per la liquidazione del trattamento pensionistico a lui erogato, sostenendone l'erroneità e individuando anche l'errore in tesi commesso, spetti all'ente dimostrare il contrario (anche perché è l che ha proceduto al calcolo CP_1 della pensione erogata al [ricorrente] e di conseguenza incombe allo stesso ente la prova della correttezza del proprio operato)”.
Tale onere della prova non può dirsi assolto da parte resistente.
L'esecuzione di due semplici simulazioni da parte dell' (doc. n. 3 allegato alla CP_2 memoria di costituzione e atto depositato da parte resistente in data 19/05/2025 con relativo allegato), prive peraltro di requisiti ed indicazioni utili alla verifica in concreto, non può considerarsi fattore idoneo a paralizzare la pretesa di parte ricorrente, la quale, contestando i ricalcoli effettuati, ha ribadito il proprio interesse. Parte resistente non ha, infatti, documentato in maniera chiara, analitica e convincente quale sia la pensione del ricorrente (in particolare non è chiaro se per il periodo ante 1997 la pensione sia stata calcolata con il sistema retributivo tenendo o meno in considerazione tutte le voci che compongono la retribuzione ed i conseguenti contributi versati), né il tetto di cui alla lett. a) né quello di cui alla lett. b) onde verificare se la pensione percepita dallo stesso sia pari o inferiore al più alto fra i due tetti o sia invece superiore al tetto con maggior valore.
In sostanza il ricorrente avrebbe avuto diritto a ottenere l'indicazione di come la sua pensione è stata calcolata secondo modalità analoghe all'esemplificazione contenuta nella circolare n. 200 del 14.09.1998, cosa che l'istituto non è stato in grado di fare né prima, né durante il giudizio.
L'esame che precede, assorbente d'ogni ulteriore questione, conduce all'accoglimento del ricorso dovendo l'Istituto calcolare il tetto massimo, di cui all'art. 3, co 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996, sulla base degli emolumenti della retribuzione previsti dalla L. n. 153/1969, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni, comprendendo tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e non soltanto dall'1.01.97. CP_ L' va, di conseguenza, condannato al pagamento in favore del ricorrente delle eventuali differenze sui ratei di pensione, risultanti dal ricalcolo della pensione, nei limiti della decadenza triennale a ritroso dalla data di deposito del ricorso, come richiesto dalla difesa attorea, importi da liquidarsi con separato giudizio dato che in questa sede è stata richiesta soltanto una condanna generica. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della Parte_1 propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente medesimo alle dipendenze di Enel s.p.a. e, per l'effetto, CP_
2) condanna l al pagamento delle eventuali differenze di trattamento spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
CP_
3) condanna l all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente, spese che liquida in € 1.500,00 per compensi ed €. 43,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente.
Udine, 18/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli