Articolo 464 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 463Articolo 465
Versione
6 maggio 1952
Art. 464.
(Vendita delle cose ritrovate)


Per la vendita delle cose ritrovate, prevista dal primo comma dell'articolo 511 del codice, l'autorita' marittima mercantile procede a trattativa privata.
Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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