Art. 464.
(Vendita delle cose ritrovate)
Per la vendita delle cose ritrovate, prevista dal primo comma dell'articolo 511 del codice, l'autorita' marittima mercantile procede a trattativa privata.
Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.
(Vendita delle cose ritrovate)
Per la vendita delle cose ritrovate, prevista dal primo comma dell'articolo 511 del codice, l'autorita' marittima mercantile procede a trattativa privata.
Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.