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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/11/2025, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11736/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 11736/2025 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PRUNOTTO FRANCESCA, Parte_1
PARTE ATTRICE contro
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL Controparte_1
TRIBUNALE DI TORINO
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da ricorso introduttivo del 10/06/2025.
Per il P.M.
Nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 10/06/2025 , avendo allegato Disforia di Genere e Parte_1 documentato il percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, domandava a questo
Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a nonché, contestualmente, di concedere Parte_1 CP_2
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla opponeva.
All'udienza del 30/10/2025 il difensore della parte ricorrente precisava le conclusioni del ricorso introduttivo e il Giudice relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo Collegio, accoglimento. L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha da ultimo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”. La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere. Situazione che tuttavia, nel caso di specie, non ricorre, avendo la parte ricorrente allegato e documentato di doversi ancora sottoporre all'intervento di riconversione chirurgica del sesso in funzione di un proprio maggior benessere psicofisico ed avendo perciò domandato al Tribunale l'autorizzazione al relativo trattamento medico-chirurgico. Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice è stata presa in carico dalla Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, dal mese di Per_1 aprile 2023, nell'ambito di un percorso psicoterapeutico di affermazione di genere (cfr. doc. 2).
- parte attrice è seguita dalla Dott.ssa presso l'Istituto Auxologico di Milano, dove, a Per_2 seguito di certificazione psicologica favorevole della Dott.ssa ha intrapreso il percorso di Per_1 terapia ormonale mascolinizzante da aprile 2024 (cfr. doc. 3);
- la relazione della Dott.ssa del 30/04/2025, dà atto che ' è assolutamente Parte_2 CP_2 consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili e di quali sono verosimilmente gli effetti (…) è inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. (…). L'equipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di affermazione chirurgica del genere congiuntamente al cambio del nome e del genere (…). non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di CP_2 affermazione.' (cfr. doc. 8).
- la relazione conclusiva del 05/05/2025 della Dott.ssa dà atto che ' Per_1 Parte_1 presenta una Disforia di Genere, manifestatasi in età infantile. È consapevole (…) della irreversibilità del percorso di affermazione di genere, ma considera questo obiettivo determinante per il miglioramento della qualità della sua vita (…). Il suo desiderio è ora quello di portare avanti il procedimento giudiziario di riattribuzione del genere anagrafico e di cambiamento del nome.' (cfr. doc. 7).
- il referto dell'dall'Istituto Auxologico di Milano del 13/10/2025 dà atto che sta proseguendo CP_2 la terapia ormonale con controlli medici regolari e con responsabilità (cfr. doc. 9). Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti dal predetto centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla Parte_1 rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto, da
” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni parte Parte_1 CP_2 attrice è conosciuta nel mondo esterno. Per le ragioni sopraesposte, nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Roma, 04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017; Trib. Padova, 16.11.2016). Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di un interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come “eventuale ausilio per il benessere della persona
… ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (Cass. 15138/2015) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. 221/2015) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato. Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti escludono controindicazioni all'intervento e anzi ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita (cfr. doc. 7-8.), sicché la domanda deve essere accolta. Nulla sulle spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000, rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nata a [...] il Parte_1
03/08/1996, attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”; CP_2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MILANO di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 1958 parte I serie A del registro degli Parte_1 atti di nascita dell'anno 1996 del Comune di MILANO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ ” e non altrimenti;
CP_2 autorizza , nata a MILANO (MI) il [...], a sottoporsi a [...] Parte_1 medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 11736/2025 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PRUNOTTO FRANCESCA, Parte_1
PARTE ATTRICE contro
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL Controparte_1
TRIBUNALE DI TORINO
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da ricorso introduttivo del 10/06/2025.
Per il P.M.
Nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 10/06/2025 , avendo allegato Disforia di Genere e Parte_1 documentato il percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, domandava a questo
Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a nonché, contestualmente, di concedere Parte_1 CP_2
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla opponeva.
All'udienza del 30/10/2025 il difensore della parte ricorrente precisava le conclusioni del ricorso introduttivo e il Giudice relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo Collegio, accoglimento. L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha da ultimo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”. La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere. Situazione che tuttavia, nel caso di specie, non ricorre, avendo la parte ricorrente allegato e documentato di doversi ancora sottoporre all'intervento di riconversione chirurgica del sesso in funzione di un proprio maggior benessere psicofisico ed avendo perciò domandato al Tribunale l'autorizzazione al relativo trattamento medico-chirurgico. Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice è stata presa in carico dalla Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, dal mese di Per_1 aprile 2023, nell'ambito di un percorso psicoterapeutico di affermazione di genere (cfr. doc. 2).
- parte attrice è seguita dalla Dott.ssa presso l'Istituto Auxologico di Milano, dove, a Per_2 seguito di certificazione psicologica favorevole della Dott.ssa ha intrapreso il percorso di Per_1 terapia ormonale mascolinizzante da aprile 2024 (cfr. doc. 3);
- la relazione della Dott.ssa del 30/04/2025, dà atto che ' è assolutamente Parte_2 CP_2 consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili e di quali sono verosimilmente gli effetti (…) è inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. (…). L'equipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di affermazione chirurgica del genere congiuntamente al cambio del nome e del genere (…). non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di CP_2 affermazione.' (cfr. doc. 8).
- la relazione conclusiva del 05/05/2025 della Dott.ssa dà atto che ' Per_1 Parte_1 presenta una Disforia di Genere, manifestatasi in età infantile. È consapevole (…) della irreversibilità del percorso di affermazione di genere, ma considera questo obiettivo determinante per il miglioramento della qualità della sua vita (…). Il suo desiderio è ora quello di portare avanti il procedimento giudiziario di riattribuzione del genere anagrafico e di cambiamento del nome.' (cfr. doc. 7).
- il referto dell'dall'Istituto Auxologico di Milano del 13/10/2025 dà atto che sta proseguendo CP_2 la terapia ormonale con controlli medici regolari e con responsabilità (cfr. doc. 9). Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti dal predetto centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla Parte_1 rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto, da
” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni parte Parte_1 CP_2 attrice è conosciuta nel mondo esterno. Per le ragioni sopraesposte, nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Roma, 04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017; Trib. Padova, 16.11.2016). Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di un interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come “eventuale ausilio per il benessere della persona
… ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (Cass. 15138/2015) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. 221/2015) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato. Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti escludono controindicazioni all'intervento e anzi ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita (cfr. doc. 7-8.), sicché la domanda deve essere accolta. Nulla sulle spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000, rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nata a [...] il Parte_1
03/08/1996, attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”; CP_2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MILANO di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 1958 parte I serie A del registro degli Parte_1 atti di nascita dell'anno 1996 del Comune di MILANO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ ” e non altrimenti;
CP_2 autorizza , nata a MILANO (MI) il [...], a sottoporsi a [...] Parte_1 medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.