TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/12/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. LV La LL, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., lette le note di trattazione depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1454/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Bovalino al Persona_1 C.F._2
viale Aldo Moro, presso lo studio dell'avv. Giuseppe RUSSO che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
CI il Grande, elettivamente domiciliato in Locri, alla via Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dall' avv.to Alberto FUOCHI, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024 al rogito del notaio in Roma, rep. 37875/7313, pec: Persona_2
E
Email_2
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in
Catania, via Milano n. 97, presso lo studio dell'avv.to Simona Maria LEANZA, dal quale è
Pag. 1 a 5 rappresentata e difesa giusta procura in atti, pec:
Email_4
CONVENUTO
Oggetto: pagamento quota residua TFS in favore di erede
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONE DELLE DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2025 , quale erede del de cuius Parte_2 Per_1
, ha esposto che il proprio dante causa ha prestato servizio alle dipendenze del Comune
[...]
di Bovalino fino alla data del pensionamento;
che in data 26.12.2022 questi è deceduto senza percepire il trattamento di fine servizio spettante;
che ai sensi dell'art. 2122 c.c. e della normativa di settore, quale coniuge del de cuius, ha inoltrato alla competente sede CP_1
richiesta di liquidazione del TFS;
che l' ha quantificato la somma spettante agli eredi CP_3 in €53.427,77 da corrispondere in due rate;
che su richiesta dell' ha provveduto CP_3
all'invio della documentazione necessaria per l'istruzione della pratica, quale la dichiarazione di successione;
che ha diritto alla corresponsione del trattamento anche il figlio
[...]
; che l' ha provveduto al pagamento delle somme spettanti ai Persona_3 CP_3 beneficiari, nella misura di €23.458,00 ed €3.255 in favore di ed Persona_3
€18.766,00 ed €1.953,00 in favore della stessa;
che giacché ha diritto, al pari del figlio, alla percezione del 50% delle somme maturate ha sollecitato, in data 23.09.202, l' affinché CP_1 provvedesse alla corresponsione della somma ancora residua pari ad €5.994,00; che l' CP_3
ha riscontrato la richiesta sostenendo che era stato introdotto un pignoramento per il recupero di somme dovute ad agenzia;
che non essendo stato iscritto a ruolo Controparte_2
il pignoramento, come dagli esiti dei controlli espletati presso la cancelleria del Tribunale adito, ha chiesto ad lo sblocco delle somme, senza esito;
che Controparte_2 il pignoramento è divenuto inefficace a causa della mancata iscrizione a ruolo, ovvero della notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo al debitore;
che ha diritto al pagamento dell'importo residuo pari ad €5.994,00. Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare il diritto dell'erede alla corresponsione del TFS maturato Parte_1 dal de cuius IG. ;
2. Condannare l' al pagamento dell'importo maturato Persona_1 CP_1
e non ancora liquidato pari ad €5.994,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a
Pag. 2 a 5 favore della IG.ra . Con vittoria di spese e competenze di giudizio Parte_1
da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si sono costituite in giudizio le parti convenute e Controparte_2 [...]
ha dedotto che la somma residua non è dovuta per Controparte_4
pendenza di un pignoramento presso terzi, che il ricorso è inammissibile perché è stata omessa l'opposizione al pignoramento n. 09484202300002412001, che sussiste difetto di legittimazione passiva dell anche per le eccezioni afferenti all'impignorabilità delle CP_2
somme. Ha, pertanto, concluso:“- rigettare il ricorso e/o dichiararlo inammissibile e/o nullo per quanto sopra dedotto;
- previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva di
[...]
, in relazione alle attività riservate agli Enti impositori rigettare Controparte_2 in toto il ricorso e/o dichiararlo inammissibile per le motivazioni sopra esposte e rigettare in toto le richieste nelle stesso formulate perché infondate in fatto ed in diritto mantenendo indenne da ogni pretesa o conseguenza di lite imputabile Controparte_2 ad azioni o atti che avrebbe dovuto porre in essere l'Ente impositore. Spese e compensi del giudizio da distrarre ex art. 93 cpc”.
L' ha dato atto del pagamento delle prime Controparte_5
due tranche in favore degli eredi precisando che nei confronti della ricorrente sono state trattenute le somme di €4.691,67 ed €1.302,00 rispettivamente sul primo e sul secondo pagamento;
che la trattenuta è stata effettuata per il soddisfacimento di debiti vantati dall'ente impositore, ed ha specificato che a seguito di revoca del pignoramento avvenuta in data
3.7.2025 le predette somme sono state poste in pagamento in favore della ricorrente con valuta
5.8.2025. Ha quindi così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, dato atto del pagamento del TFS a seguito di revoca da parte di dichiarare cessata la materia del CP_6
contendere”.
Con note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione del contendere;
tuttavia, ha insistito per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_3
Va pertanto preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere stante la richiesta avanzata dal resistente da cui evincere l'estinzione della ragion d'essere del CP_1 processo ed il sopravvenuto difetto di interesse, al quale non ha fatto seguito contestazione né
Pag. 3 a 5 da parte ricorrente, se non con riferimento alle spese di lite né da parte della convenuta
. Controparte_2
Si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice
(cfr., tra le altre, Cass. n. 14775 del 02/08/2004).
Nel corso del giudizio, il resistente ha allegato, mediante relazione datata CP_1
17.9.2025 redatta dall'ufficio contenzioso, di aver provveduto al pagamento in favore della ricorrente della somma di trattamento di fine rapporto residua con valuta 5.8.2025.
Quanto alle spese di lite, va premesso che in tale fattispecie deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale.
Ed infatti le difese dell' hanno dimostrato che il pagamento della somma CP_1
reclamata dalla ricorrente è avvenuto con valuta 5.8.2025, ovvero solo a seguito della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, perfezionatasi in data 30.06.2025.
Pertanto, le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo della controversia e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell' e CP_3 vengono liquidate visto il D.M n.55/2014, come modificato dal DM 147/2022, nello scaglione di riferimento, nei parametri minimi, attesa l'assenza di attività istruttoria, in complessivi
€1.501,33, di cui €1.305,50 per compensi ed €195,83 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si compensano per l'intero le spese di lite nei confronti dell' in ragione della CP_2 sua estraneità ai fatti esaminati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1.- dichiara cessata la materia del contendere;
2.- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€1.501,33, di cui €1.305,50 per compensi ed €195,83 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3.- compensa per l'intero le spese di lite nei confronti di Controparte_2
.
[...]
Pag. 4 a 5 Locri, 19 dicembre 2025
Il Giudice
LV La LL
Pag. 5 a 5