Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00431/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01049/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2024, proposto da
AN AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Dimagro e Selio AL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grammichele, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n° 633/2022, R.G. n. 1398/2022 del Tribunale di Ragusa, emesso il 05.05.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 30 maggio 2024 e depositato il successivo 31 maggio il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in epigrafe nella parte in cui ha ingiunto al Comune di Grammichele il pagamento in suo favore delle spese della procedura di ingiunzione, distratte in suo favore e liquidate in € 145,00 per anticipazioni ed € 540,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
2. Il Comune di Grammichele non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
4.2. Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 13410 del 5 agosto 2022 e munito di formula esecutiva il 17 agosto 2022, è stato notificato presso la sede dell’Ente il 1° settembre 2022.
Da tale data è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
4.3. Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune di Grammichele in persona del legale rappresentante pro tempore di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al titolo esecutivo in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
4.4. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Mineo, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto ingiuntivo, con spese a carico dell’intimato Comune.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
4.5. Il Collegio ritiene invece di disattendere la domanda di fissazione della somma da versare a titolo di penalità di mora, tenuto conto delle note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi della finanza pubblica nonché all’ingente ammontare del debito pubblico; tali ultime ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori (cfr. T.A.R. Sicilia, TA, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 81; T.A.R. Umbria, sez. I, 29 dicembre 2023, n. 782).
In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della c.d. astreinte, non può essere accolta, essendo le circostanze sopra riferite sufficienti non solo a mitigarne l’importo ma ad escluderne la stessa applicazione, quali concrete “ragioni ostative”.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Grammichele, in persona del legale rappresentante pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa, n. 633/2022 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Mineo, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- respinge la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), C.P.A.;
- condanna il Comune di Grammichele, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune intimato ancorché non costituito e al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO