TRIB
Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/01/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6434/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14/02/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 22/01/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Valeria Rivoltella, presso il cui studio in Trezzo sull'Adda (MI), Viale V. Veneto n.
35, è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], , CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 05.04.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“▪ dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Signori e in Parte_1 CP_1 data 04 febbraio 2014 in Rescaldina (MI) (anno 2014, atto n. 1, parte I), disponendo le conseguenti annotazioni di legge;
▪ ordinare alla Cancelleria Civile la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rescaldina (MI), così che ne venga fatta annotazione e trascrizione a margine dell'atto di matrimonio;
In ogni caso con refusione di spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in data 04.02.2014 Parte_1 CP_1 in Rescaldina (MI), iscritto nei registri del Comune di Rescaldina (MI) all'anno 2014, Numero 1, parte
I.
Dall'unione non nascevano figli.
Le parti si sono separate con sentenza n. 1683/2022, pubblicata il 25.02.2022, del Tribunale di
Milano.
Con ricorso depositato il 14.02.2023, la ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 7.06.2023, alla quale nessuno compariva per il resistente, il Presidente f.f., dato atto che la notifica non era andata a buon fine, disponeva la rinotifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione di udienza e del verbale d'udienza al convenuto.
All'udienza dell'11.10.2023, alla quale nessuno compariva per il resistente, il Presidente f.f. verifica la regolarità della notificazione, non essendovi provvedimenti provvisori da assumere, nominava Giudice istruttore sè stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione.
Con provvedimento del 13.06.2024, il Giudice istruttore, rilevato che la notifica dell'ordinanza presidenziale effettuata presso la residenza del resistente, non si era perfezionata, ne disponeva il rinnovo e fissava nuova udienza di comparizione e trattazione.
All'udienza del 26.11.2024, tenutasi a trattazione scritta, il G.I. dichiarava la contumacia della parte resistente, che non si era costituito né aveva depositato note scritte, nonostante la notifica perfezionatasi ex art. 143 c.p.c., e, ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assegnazione dei pagina 2 di 4 termini per il deposito degli atti conclusivi, stante l'espressa rinuncia della parte, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 04.02.2014 a Rescaldina (MI), iscritto nei registri del Comune di Rescaldina (MI) all'anno 2014, Numero 1, parte I e si sono separate con sentenza n. 1683/2022, pubblicata il 25.02.2022, del Tribunale di Milano. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 14.02.2023. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
pagina 3 di 4 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 04.02.2014 in Rescaldina (MI), iscritto nei registri del Comune di
[...]
Rescaldina (MI) all'anno 2014, Numero 1, parte I;
2. Nulla sulle spese;
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Rescaldina (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14/02/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 22/01/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Valeria Rivoltella, presso il cui studio in Trezzo sull'Adda (MI), Viale V. Veneto n.
35, è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], , CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 05.04.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“▪ dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Signori e in Parte_1 CP_1 data 04 febbraio 2014 in Rescaldina (MI) (anno 2014, atto n. 1, parte I), disponendo le conseguenti annotazioni di legge;
▪ ordinare alla Cancelleria Civile la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rescaldina (MI), così che ne venga fatta annotazione e trascrizione a margine dell'atto di matrimonio;
In ogni caso con refusione di spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in data 04.02.2014 Parte_1 CP_1 in Rescaldina (MI), iscritto nei registri del Comune di Rescaldina (MI) all'anno 2014, Numero 1, parte
I.
Dall'unione non nascevano figli.
Le parti si sono separate con sentenza n. 1683/2022, pubblicata il 25.02.2022, del Tribunale di
Milano.
Con ricorso depositato il 14.02.2023, la ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 7.06.2023, alla quale nessuno compariva per il resistente, il Presidente f.f., dato atto che la notifica non era andata a buon fine, disponeva la rinotifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione di udienza e del verbale d'udienza al convenuto.
All'udienza dell'11.10.2023, alla quale nessuno compariva per il resistente, il Presidente f.f. verifica la regolarità della notificazione, non essendovi provvedimenti provvisori da assumere, nominava Giudice istruttore sè stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione.
Con provvedimento del 13.06.2024, il Giudice istruttore, rilevato che la notifica dell'ordinanza presidenziale effettuata presso la residenza del resistente, non si era perfezionata, ne disponeva il rinnovo e fissava nuova udienza di comparizione e trattazione.
All'udienza del 26.11.2024, tenutasi a trattazione scritta, il G.I. dichiarava la contumacia della parte resistente, che non si era costituito né aveva depositato note scritte, nonostante la notifica perfezionatasi ex art. 143 c.p.c., e, ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assegnazione dei pagina 2 di 4 termini per il deposito degli atti conclusivi, stante l'espressa rinuncia della parte, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 04.02.2014 a Rescaldina (MI), iscritto nei registri del Comune di Rescaldina (MI) all'anno 2014, Numero 1, parte I e si sono separate con sentenza n. 1683/2022, pubblicata il 25.02.2022, del Tribunale di Milano. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 14.02.2023. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
pagina 3 di 4 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 04.02.2014 in Rescaldina (MI), iscritto nei registri del Comune di
[...]
Rescaldina (MI) all'anno 2014, Numero 1, parte I;
2. Nulla sulle spese;
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Rescaldina (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 4 di 4