Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli in persona della Dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza di discussione del 8 maggio
2025 ha emesso, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 11184/24 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...]: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Russo, C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via A. Scarlatti,
209 G;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 in virtù di procura generale alle liti per atto notarile dall'avv. Maria Sofia
Lizzi elettivamente domicilia in Napoli alla Alcide De Gasperi, 55 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' ; CP_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.12.22 parte ricorrente in epigrafe proponeva ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile (sulla base della
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la ricorrente affetta da “Insufficienza mitroaortica in paziente con ipertensione arteriosa;
Artrosi polidistrettuale in paziente in sovraccarico ponderale;
Sindrome ansioso depressiva” e riconoscendo un grado di menomazione della capacità lavorativa pari al 67 % (cfr. in atti)
La ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
13.05.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, contestando le valutazioni espresse dal ctu circa la patologia cardiologica e la sindrome depressiva. Si costituiva in giudizio l concludendo per il rigetto della domanda. CP_1
Veniva ritenuta la necessità di rinnovare la CTU nominando un diverso consulente medico d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza odierna di discussione la causa
è stata decisa come da sentenza depositata in via telematica e di cui era disposta comunicazione alle parti
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate.
Le doglianze di parte ricorrente sono incentrate innanzitutto sulla errata valutazione della classe NYHA di alcune patologie cardiologiche e del relativo calcolo riduzionistico.
Il CTU nominato nella presente fase nel suo elaborato peritale ha accertato che la ricorrente risulta essere affetta da: “eccesso ponderale con lievi complicanze artrosiche, cardiopatia valvolare determinante un'insufficienza cardiaca collocabile in seconda classe nyha, sindrome depressiva endoreattiva di grado moderato” (cfr. in atti).
Il CTU in particolare ha rilevato, per quanto concerne la prima patologia, che la stessa appare “ eccesso ponderale…di grado moderato con indice di massa corporea …uguale a 33 e con lievi complicanze artrosiche, come denunciato dagli esami radiografici agli atti (risonanza magnetica cervicale e lombo-sacrale del 4/10/23) che evidenziano protrusioni osteo- artrosiche al rachide. Segnaliamo che le “protrusioni” non sono altro che una lieve salienza dei dischi intervertebrali nello speco vertebrale, da non confondere con l'ernia, che, invece, rappresenta la franca espulsione nel canale vertebrale. Teniamo a precisare che il suo è soltanto un eccesso ponderale (non possiamo parlare di “obesità” al fine di un'attribuzione d'invalidità, poiché le tabelle di legge del 5/2/92 obbligano a considerare un indice di massa corporea almeno di 35). Va considerato, inoltre, che il suo eccesso ponderale è di tipo “stenico”, ovverossia con buona reattività generale e con modeste complicanze artrosiche, che si inscrive in donna giovane ed in buone condizioni generali” (cfr. CTU), con attribuzione della percentuale invalidante del 20% (in analogia al codice 7105).
Quanto all'apparato cardio-circolatorio il CTU ha invece riscontrato una
“valvulopatia aortica da malattia reumatica contratta in età pediatrica…Da allora esegue controlli specialistici periodici.
Per la cardiopatia valvolare lamenta dispnea da sforzo fisico. Dalle visite cardiologiche e dagli ecocardiogrammi effettuati presso l'ospedale MO (in data 24/6/21 e in data 16/6/22) emerge un quadro clinico- strumentale in buon compenso”. Accreditando la dispnea da sforzo fisico di grado moderato lamentata, il CTU ha ritenuto di attribuire alla cardiopatia “…una seconda classe NYHA che, contemplata al codice 6442 delle nuove tabelle di invalidità, offre a considerare la percentuale invalidante del 45%”.
Per quanto poi concerne l'apparato psichico il riscontro di “depressione del tono dell'umore di tipo endoreattivo di grado medio” ha poi condotto ad attribuire la percentuale invalidante del 25% (codice 2205).
In definitiva, facendo applicazione del calcolo “riduzionistico” delle infermità riscontrate, il CTU è pervenuto ad assegnare la “percentuale invalidante del sessantasette per cento (67%)” (cfr. CTU).
Le valutazioni medico legali espresse dal CTU appaiono confermate e non smentite dalla documentazione sanitaria depositata al fascicolo di parte ed in corso di causa.
La valutazione globale risulta pertanto essere stata correttamente effettuata dal CTU;
essa risulta infatti scrupolosa, dettagliata ed esaustiva e pienamente rispondente ai principi della scienza medica L'ausiliare in definitiva ha evidenziato, in modo esaustivo e convincente, l'insussistenza della dedotta maggiore percentuale di menomazione, sia per ciascuna patologia che con riferimento al complesso nosologico accertato;
di conseguenza, ne risulta la mancanza delle condizioni di legge per il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità e la presente opposizione, pertanto, deve essere rigettata. Quanto alle spese del giudizio, si rileva che sia al ricorso per ATP che a quello in opposizione è allegata la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. firmata dalla ricorrente.
Per tale motivo le spese di lite vanno compensate, mentre quelle relative alla consulenza tecnica sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione reietta e/o disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Napoli, 08 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Maria Rosaria Elmino