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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2073/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2073/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il 31 maggi Controparte_1 C.F._2
1959 entrambi rappresentati ed assistiti dall' avv. NC Petrocchi
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 9 maggio 2025, i sig.ri e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Roma in data 9 aprile Controparte_1
1980 e precisando che dall'unione è nato il figlio (il 7 luglio Persona_1
1 1982) - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione davanti al presidente (21 dicembre 2000) nel procedimento di separazione personale (r.g. n. 64946/2000), conclusosi con il decreto di omologazio ne del Tribunale di Roma emessa dell'11 gennaio 2001 - hanno chiesto la pronuncia dell a cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Acquisito il parere del Pubblico ministero, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473 -bis.51 c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 27 settembre 2025.
2. L'accordo delle parti prevede quanto segue:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Roma in data 09/04/1980 trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Roma atto n. 308, parte 2, serie A02, disponendo le annotazioni previste della legge.
- Dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
- Spese di lite compensate”.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 26 giugno 2025.
Le condizioni sono congrue e conformi a legge.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 9 aprile 1980, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, atto n. 308, parte 2, serie A02 – anno 1980.
O R D I N A
2 Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA AR NC LU
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2073/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il 31 maggi Controparte_1 C.F._2
1959 entrambi rappresentati ed assistiti dall' avv. NC Petrocchi
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 9 maggio 2025, i sig.ri e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Roma in data 9 aprile Controparte_1
1980 e precisando che dall'unione è nato il figlio (il 7 luglio Persona_1
1 1982) - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione davanti al presidente (21 dicembre 2000) nel procedimento di separazione personale (r.g. n. 64946/2000), conclusosi con il decreto di omologazio ne del Tribunale di Roma emessa dell'11 gennaio 2001 - hanno chiesto la pronuncia dell a cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Acquisito il parere del Pubblico ministero, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473 -bis.51 c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 27 settembre 2025.
2. L'accordo delle parti prevede quanto segue:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Roma in data 09/04/1980 trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Roma atto n. 308, parte 2, serie A02, disponendo le annotazioni previste della legge.
- Dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
- Spese di lite compensate”.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 26 giugno 2025.
Le condizioni sono congrue e conformi a legge.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 9 aprile 1980, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, atto n. 308, parte 2, serie A02 – anno 1980.
O R D I N A
2 Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA AR NC LU
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