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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/10/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria l'1 luglio 2025 ed iscritta al n. 990 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Brianza, Via Scalinata n. 21, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Elia Campanielli del foro di
Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lecco, Piazza degli Affari n.
12, giusta delega agli atti telematici
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Brianza, Via Scalinata n. 21, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Chiara Scaccabarozzi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Merate, Via Terzaghi n. 10,
giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale e contestuale divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 15.9.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 7 “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale Per_1
presso la madre, anche ai fini fiscali.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni della stessa, delle capacità e delle inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni personali, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Il padre potrà far visita e/o tenere con sé ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze e con la volontà Per_1
della minore ormai sedicenne e previo accordo con la madre, secondo il seguente calendario indicativo:
fine settimana alternati, indicativamente dalle ore 10.00 del sabato alle ore 18.30 della domenica;
per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le festività natalizie, il padre, alternativamente con la madre, terrà con sé la figlia nei seguenti Per_1
periodi: dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 10.00 del giorno 31/12 e dalle ore 10.00 del 31/12 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con l'alternanza del giorno del 24.12 e del 25.12. Il genitore che non avrà con sé il figlio nel primo periodo lo terrà il giorno del 25.12 dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
3. l'abitazione coniugale viene assegnata alla sig.ra quale genitore che avrà la collocazione prevalente della Parte_2
minore ; il coniuge assegnatario provvederà a volturare a proprio nome le utenze ed alla manutenzione ordinaria Per_1
dell'immobile.
Il sig. ha già reperito una nuova soluzione abitativa e provvederà agli adempimenti necessari per la variazione del Pt_1
proprio indirizzo di residenza e del proprio domicilio fiscale entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
4. quanto all'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , la sig.ra dichiara sin da ora di rinunciare Pt_1 Pt_2
al diritto di assegnazione a condizione che la stessa sia posta in vendita ad un prezzo non inferiore ad € 400.000,00 e che il sig. le riconosca una quota pari al 20% del corrispettivo della vendita, oltre alla somma di € 5.000,00, con le Pt_1
seguenti modalità:
pagina 2 di 7 alla firma del contratto preliminare di compravendita il sig. corrisponderà integralmente alla sig.ra Pt_1 Pt_2
mezzo bonifico bancario la somma che gli verrà versata dal promissario acquirente a titolo di caparra nei limiti del 20%
del prezzo, mentre l'ulteriore somma di € 5.000,00 verrà riconosciuta alla sig.ra al rogito;
qualora l'importo della Pt_2
caparra fosse inferiore al 20% del prezzo di compravendita, il saldo residuo, sino alla concorrenza del 20% del prezzo di vendita, verrà versato al rogito.
La stipula dell'atto notarile dovrà avvenire a distanza di sei mesi dalla sottoscrizione del preliminare per consentire alla sig.ra di reperire altra idonea abitazione;
Pt_2
5. a decorrere dal mese di luglio 2025 il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, verserà alla sig.ra Pt_1
a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente alla medesima intestato IBAN: IT76 B036 4601 6005 2681 4622 257, Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.200,00= (euro milleduecento/00), e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
detta somma andrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
Per_1
CP_ 6. l'Assegno Unico sarà erogato dall' nella misura del 100% in favore della sig.ra a decorrere dalla mensilità Pt_2
successiva alla sottoscrizione del presente ricorso;
7. il sig. contribuirà, altresì, nella misura del 70%, al pagamento delle spese straordinarie per , di cui al Pt_1 Per_1
Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie del Tribunale di Lecco, qui di seguito ritrascritto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche,
presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 3 di 7 anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)
dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificate come DSA o BES o equiparabili;
h)mensa e buoni pasto. i) alloggio presso la sede universitaria.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) stage e corsi di studio (anche estivi)
all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture); h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun coniuge verrà posta a disposizione del genitore che provvederà
alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
pagina 4 di 7 8. a decorrere dal mese di luglio 2025 il sig. dovrà inoltre corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € Pt_1 Pt_2
500,00 (Euro cinquecento/00), a titolo di assegno di mantenimento;
detta somma andrà versata entro e non oltre il giorno 5
di ogni mese ed andrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
9. le parti convengono di dividere tra loro, successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso e nella misura del 50%
ciascuno, la giacenza del conto corrente cointestato di cui al punto e) delle premesse, e di chiudere il conto ed ogni rapporto con la banca successivamente alla divisione. Le parti danno atto che, alla data odierna, la giacenza di conto corrente ammonta ad euro 5.084,00, e che decurtando l'importo di euro 1.700,00 dovuto dal sig. alla sig.ra Pt_1 Pt_2
a titolo di mantenimento per sé e la figlia, al sig. , al momento dell'estinzione di detto conto, spetterà la somma di Pt_1
euro 2.040,00;
10. sin da ora, i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la minore;
11. i coniugi dichiarano di aver così definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione derivante dal vincolo coniugale.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo,
autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Perego (LC) in data 08.10.2010 (atto n. 2 del registro degli atti di matrimonio - Comune di Perego (LC) dell'anno 2010, Parte 2, Serie A);”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 1.7.2025 ricorso congiunto di separazione e Parte_1 Parte_2
contestuale divorzio, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 8.10.2010 in , con scelta del regime Pt_1
patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione è nata la figlia (in data 21.4.2009), attualmente ancora minorenne;
Per_1
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
pagina 5 di 7 Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della figlia.
Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione dall'atto integrale di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate.
Come detto, contestualmente alla domanda di separazione i coniugi hanno domandato sin d'ora la pronuncia del divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.. Il Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande anche nelle ipotesi di procedimenti consensuali, pur in difetto di un'espressa previsione all'interno dell'art. 473 bis.51 c.p.c.. Resta fermo, però, che il consenso oggi espresso non è idoneo ad impegnare i coniugi anche con riferimento alle condizioni del divorzio, pena la violazione del principio consolidato per cui sono nulli gli accordi di divorzio stipulati in sede di separazione;
perciò viene disposta la rimessione della causa sul ruolo e viene fissato un termine successivo alla scadenza del periodo di sei mesi previsto dall'art. 2 L. 898/1970, al fine di consentire ai coniugi di confermare la propria volontà in merito al divorzio (così Cass. 16.10.2023 n. 28727).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], sposati a il 8.10.2010 Parte_2 C.F._2 Pt_1
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, Anno 2010,
Parte II, Serie A, numero 2), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
pagina 6 di 7 le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Pt_1
RIMETTE
la causa in istruttoria, con separata ordinanza.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 25 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria l'1 luglio 2025 ed iscritta al n. 990 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Brianza, Via Scalinata n. 21, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Elia Campanielli del foro di
Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lecco, Piazza degli Affari n.
12, giusta delega agli atti telematici
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Brianza, Via Scalinata n. 21, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Chiara Scaccabarozzi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Merate, Via Terzaghi n. 10,
giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale e contestuale divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 15.9.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 7 “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale Per_1
presso la madre, anche ai fini fiscali.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni della stessa, delle capacità e delle inclinazioni naturali, nonché delle aspirazioni personali, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Il padre potrà far visita e/o tenere con sé ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze e con la volontà Per_1
della minore ormai sedicenne e previo accordo con la madre, secondo il seguente calendario indicativo:
fine settimana alternati, indicativamente dalle ore 10.00 del sabato alle ore 18.30 della domenica;
per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le festività natalizie, il padre, alternativamente con la madre, terrà con sé la figlia nei seguenti Per_1
periodi: dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 10.00 del giorno 31/12 e dalle ore 10.00 del 31/12 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con l'alternanza del giorno del 24.12 e del 25.12. Il genitore che non avrà con sé il figlio nel primo periodo lo terrà il giorno del 25.12 dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
3. l'abitazione coniugale viene assegnata alla sig.ra quale genitore che avrà la collocazione prevalente della Parte_2
minore ; il coniuge assegnatario provvederà a volturare a proprio nome le utenze ed alla manutenzione ordinaria Per_1
dell'immobile.
Il sig. ha già reperito una nuova soluzione abitativa e provvederà agli adempimenti necessari per la variazione del Pt_1
proprio indirizzo di residenza e del proprio domicilio fiscale entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
4. quanto all'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , la sig.ra dichiara sin da ora di rinunciare Pt_1 Pt_2
al diritto di assegnazione a condizione che la stessa sia posta in vendita ad un prezzo non inferiore ad € 400.000,00 e che il sig. le riconosca una quota pari al 20% del corrispettivo della vendita, oltre alla somma di € 5.000,00, con le Pt_1
seguenti modalità:
pagina 2 di 7 alla firma del contratto preliminare di compravendita il sig. corrisponderà integralmente alla sig.ra Pt_1 Pt_2
mezzo bonifico bancario la somma che gli verrà versata dal promissario acquirente a titolo di caparra nei limiti del 20%
del prezzo, mentre l'ulteriore somma di € 5.000,00 verrà riconosciuta alla sig.ra al rogito;
qualora l'importo della Pt_2
caparra fosse inferiore al 20% del prezzo di compravendita, il saldo residuo, sino alla concorrenza del 20% del prezzo di vendita, verrà versato al rogito.
La stipula dell'atto notarile dovrà avvenire a distanza di sei mesi dalla sottoscrizione del preliminare per consentire alla sig.ra di reperire altra idonea abitazione;
Pt_2
5. a decorrere dal mese di luglio 2025 il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, verserà alla sig.ra Pt_1
a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente alla medesima intestato IBAN: IT76 B036 4601 6005 2681 4622 257, Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.200,00= (euro milleduecento/00), e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
detta somma andrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
Per_1
CP_ 6. l'Assegno Unico sarà erogato dall' nella misura del 100% in favore della sig.ra a decorrere dalla mensilità Pt_2
successiva alla sottoscrizione del presente ricorso;
7. il sig. contribuirà, altresì, nella misura del 70%, al pagamento delle spese straordinarie per , di cui al Pt_1 Per_1
Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie del Tribunale di Lecco, qui di seguito ritrascritto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche,
presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 3 di 7 anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)
dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificate come DSA o BES o equiparabili;
h)mensa e buoni pasto. i) alloggio presso la sede universitaria.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) stage e corsi di studio (anche estivi)
all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture); h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun coniuge verrà posta a disposizione del genitore che provvederà
alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
pagina 4 di 7 8. a decorrere dal mese di luglio 2025 il sig. dovrà inoltre corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € Pt_1 Pt_2
500,00 (Euro cinquecento/00), a titolo di assegno di mantenimento;
detta somma andrà versata entro e non oltre il giorno 5
di ogni mese ed andrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
9. le parti convengono di dividere tra loro, successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso e nella misura del 50%
ciascuno, la giacenza del conto corrente cointestato di cui al punto e) delle premesse, e di chiudere il conto ed ogni rapporto con la banca successivamente alla divisione. Le parti danno atto che, alla data odierna, la giacenza di conto corrente ammonta ad euro 5.084,00, e che decurtando l'importo di euro 1.700,00 dovuto dal sig. alla sig.ra Pt_1 Pt_2
a titolo di mantenimento per sé e la figlia, al sig. , al momento dell'estinzione di detto conto, spetterà la somma di Pt_1
euro 2.040,00;
10. sin da ora, i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la minore;
11. i coniugi dichiarano di aver così definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione derivante dal vincolo coniugale.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo,
autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Perego (LC) in data 08.10.2010 (atto n. 2 del registro degli atti di matrimonio - Comune di Perego (LC) dell'anno 2010, Parte 2, Serie A);”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 1.7.2025 ricorso congiunto di separazione e Parte_1 Parte_2
contestuale divorzio, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 8.10.2010 in , con scelta del regime Pt_1
patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione è nata la figlia (in data 21.4.2009), attualmente ancora minorenne;
Per_1
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
pagina 5 di 7 Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della figlia.
Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione dall'atto integrale di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate.
Come detto, contestualmente alla domanda di separazione i coniugi hanno domandato sin d'ora la pronuncia del divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.. Il Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande anche nelle ipotesi di procedimenti consensuali, pur in difetto di un'espressa previsione all'interno dell'art. 473 bis.51 c.p.c.. Resta fermo, però, che il consenso oggi espresso non è idoneo ad impegnare i coniugi anche con riferimento alle condizioni del divorzio, pena la violazione del principio consolidato per cui sono nulli gli accordi di divorzio stipulati in sede di separazione;
perciò viene disposta la rimessione della causa sul ruolo e viene fissato un termine successivo alla scadenza del periodo di sei mesi previsto dall'art. 2 L. 898/1970, al fine di consentire ai coniugi di confermare la propria volontà in merito al divorzio (così Cass. 16.10.2023 n. 28727).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], sposati a il 8.10.2010 Parte_2 C.F._2 Pt_1
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, Anno 2010,
Parte II, Serie A, numero 2), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
pagina 6 di 7 le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Pt_1
RIMETTE
la causa in istruttoria, con separata ordinanza.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 25 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
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